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ART 3 TUE. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UNIONE.
ART 4 TUE. MATEIRE DI COMPETENZA CONCORRENTE
Come recitalo stesso articolo 4. 1 TUE tutte le materie non attribuite alla competenza dell'unione sono di competenza dello stato.
Detto ciò, lo spazio di manovra circa le competenze che spettano all'uno o agli altri è comunque difficilmente definibile a priori e con l'elencazione di queste norme generali.
Di fatto, infatti, qui sono elencati, non esaustivamente, i settori in cui l'unione ad esempio deve e può intervenire, ma non le singole competenze e il modo di attuare le stesse. Sarà comunque quindi necessario, guardare alla reale portata delle disposizioni che disciplinano ogni materia.
Infatti per quanto riguarda questi articoli si può parlare di alcuni che si declinano più che altro come obiettivi da raggiungere. Alla mancanza di definizione netta che comportano già le norme dei trattati si aggiunge poi
una competenza che nei fatti risulta essere molto più ampliata a favore dell'unione dalla stessa giurisprudenza della corte. A questo quadro generale di forte propensione verso l'unione si aggiungono poi disposizioni specifiche del trattato che mirano ad allargare ancor di più, in determinate ipotesi, lo spazio di manovra riservato all'unione. È il caso della cd CLAUSOLA DIFLESSIBILITÀ ex art 352 TFUE.
Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì
all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Questa disposizione in sostanza permette alla unione di aggirare l'ostacolo del principio di attribuzione così da poter disciplinare quelle materie che originariamente, nel trattato appunto non ricadevano nella competenza della stessa poiché non si riteneva necessaria una sua azione, ma che al momento si ritiene possa essere sviluppata in toto solo con un'azione comunitaria. Questa quindi permette di attribuire all'unione poteri che i trattati non le conferiscono in alcun modo. Questo meccanismo però, operando come deroga ad un principio cardine, necessità di una determinata procedura. Tant'è che nella procedura legislativa speciale prevista dal trattato, nella specie la procedura di approvazione, la delibera del consiglio non sarà a maggioranza qualificata ma all'unanimità. È proprio in questa procedura cheentra in gioco il ruolo del parlamento nazionale che solo in limitatissime ipotesi può intervenire e questa è una. Di fatti i parlamenti nazionali possono esercitare una sorta di controllo sulla proposta della commissione che ricadano ex art 352, controllo circa il rispetto del principo di sussidiarietà. Si ricordi comunque che i trattati istitutivi rimangono punto cardine dell'intero ordinamento, quindi sarà necessario che qualsiasi azione venga fatta sulla base del meccanismo 352 TFUE, rispetti le disposizioni e l'assetto cardine che i trattati stessi hanno voluto, non potendo eventualmente le istituzioni usare tale procedura come modus operandi volto ad aggirare espresse previsioni dei trattati che per esempio escludono categoricamente l'adozione da parte dell'unione di determinate disposizioni o si pongano come atti che possano in qualche modo scardinare l'equilibrio istituzionale tra i vari organi disegnato dai trattati stessi. Come siIl quadro delle competenze è disciplinato dall'articolo 2 del TFUE. Le competenze esclusive sono elencate all'articolo 3 del TFUE. Queste competenze sono affidate esclusivamente all'azione legislativa dell'unione. Gli stati hanno ceduto competenza/sovranità in questi settori e quindi qualsiasi azione da parte loro non può trovare conferma in un trattato. Solo l'unione agirà in questi settori e gli stati membri sarebbero inadempienti alle disposizioni del trattato, in particolare al principio di attribuzione, se agissero in questi settori. Gli stati membri possono agire solo se autorizzati dall'unione a esercitare la competenza in questione, ad esempio se l'unione non può provvedere a causa di una mancanza di omogeneità tra gli stati che impedirebbe l'attuazione uniforme della disciplina.
Le competenze concorrenti.
Al secondo paragrafo dell'articolo si fa invece riferimento alla possibilità che la competenza in esame conosca spazio di manovra concesso sia allo stato membro sia all'unione. Siamo in questo caso in un ambito per cui appunto gli stati non sono privati della loro capacità di azione, semplicemente la devono condividere con l'unione che appunto fisserà degli obiettivi e obblighi che questa impone. In questa prima accezione però si fa riferimento a quelle competenze che conoscono uno spazio di manovra nel settore che fa sì che l'unione e gli stati contenutisticamente parlando adottino atti che fra loro toccano profili diversi della materia, non sovrapponendosi l'uno con l'altro. In altra ipotesi invece, in cui l'azione dell'unione attiene gli stessi profili di competenza degli stati siamo in vera e propria ipotesi di competenza concorrente e non di mero coordinamento. Queste comporta che l'attività in tale
settore dell'unione porrà dei seri limiti alla discrezionalità degli stati stessi che dovranno tenere in debita considerazione il diritto UE che deriva e quindi dovranno fare in modo che lo stesso possa essere efficacemente e prontamente applicato. Qualsiasi azione dello stato quindi deve conformarsi a tale diritto e non precluderne l'applicazione. Di fatto l'istituzione implicitamente definisce lo spazio di manovra che lo stesso stato ha in relazione all'atto che l'unione ha adottato. Se ad esempio l'unione ha voluto disciplinare la materia con un regolamento, quindi una disciplina esaustiva e generale, difficilmente ci potrà essere attività statale. Qui la competenza quindi non è esclusiva perché l'azione dello stato non è aprioristicamente illecita, ma è comunque di fatto difficilmente esercitabile. COMPETENZE ESCLUSIVE DEGLI STATI. In tale ambito l'unione non ha propriamente spazio dimanovra legislativo, ma comunque gli stati nel momento in cui si adoperano nel disciplina quella determinata materia devono comunque farsi che l'applicazione del diritto ue non sia pregiudicata in alcun modo.
Il riparto visto porta con sé il necessario rispetto e funzionamento dei principi di SUSSIDIARIETÀ e PROPORZIONALITÀ. I principi in esame vengono, insieme al principio di attribuzione, indicati nell'articolo 5 TUE. Il principio di proporzionalità, secondo il dettato della disposizione, agisce nei settori in cui l'unione non ha competenza esclusiva e appunto regola proprio la possibilità dell'unione di disciplinare il settore tramite una proprio attività legislativa rispetto a quella statale. Esattamente come negli ordinamenti interni il principio in questione prevede che la attività dell'unione sia circoscritta alle ipotesi in cui si renda necessaria una disciplina uniforme e omogenea atta a perseguire
gli obiettivi che una politica nazionale non potrebbe raggiungere. Un protocollo ad hoc disciplina proprio le modalità di operare di tali principi. Il protocollo fa riferimento infatti ad una procedura necessaria per poter ritenere soddisfatto il principio in questione. Questo comporta che l'atto che formula appunto la proposta della commissione è soggetto ad una procedura di controllo che prevede infatti una preventiva ampia valutazione da parte della commissione stessa circa il rispetto del principio di sussidiarietà. La procedura prevede infatti che l'atto di iniziativa venga sottoposto ai parlamenti nazionali che potranno eccepire la contrarietà dello stesso al principio formulando un parere motivato. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, lo stesso articolo 5 fa riferimento al fatto che il contenuto e la forma dell'azione dell'unione devono rimanere confinati all'interno di quanto risulta essere necessario per.Raggiungere gli obiettivi posti dai trattati. Il principio quindi richiede che l'unione adotti l'atto e la misura più idonea al raggiungimento dello scopo, posto che tale principio si applica sia in materia di competenza esclusiva che in materia di competenza parallela o concorrente. Va da sé che entrambi i principi per quanto possano essere giustiziabili e quindi il mancato rispetto possa essere motivo di ricorso alla corte di annullamento dell'atto, rimangono principi che consentono intrinsecamente un ampio spazio di manovra per il legislatore europeo, quindi qualsiasi considerazione della corte non potrà sostituirsi ad una valutazione eminentemente politica che è di competenza del legislatore.
POLITICHE UNIONALI. Si fa riferimento con tale accezione a tutta quella serie di materie che rientrano fra le competenze dell'unione quindi vengono sviluppate dalla stessa. Già nell'articolo 3 del TUE si fa riferimento alla più
importante e originaria finalità che l'unione stessa ha e che continua a coltivare. Si parla del cd SPAZIO DILIBERTÀ SICUREZZA E GIUSTIZIA, nonché alla creazione del cd MERCATO UNICO. ART 26 TFUE. L'articolo in questione ne fa espressamente riferimento parlando di uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Si fa quindi riferimento quindi alle quattro libertà fondamentali che risultano essere appunto i pilastri attorno al quale il mercato unico e quindi l'unione stessa ruota cercando di implementare sempre più. La libera circolazione delle merci è la prima libertà storicamente parlando di maggiore impatto, essendo l'unione, nata proprio per favorire un'area di libero scambio commerciale. Sono libertà definibili come fondamentali, per cui quindi l'unione obbliga gli stati a far sì cherimuovano qualsiasi ostacolo che possa pregiudicare la realizzazione delle stesse. Ovvio che alle base deve esserci un principio di reciproca fiducia fra gi