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Diritto dell'unione

Nasce come diritto comunitario, presentando fondamentalmente tre comunità diverse che ruotano appunto a tre trattati diversi che contemplano diverse modalità e istituzioni. Una seconda tappa prevede invece la coesistenza del diritto comunitario con quello unionale, per poi sfociare solo nel diritto dell'unione. Quella che oggi si intende come unione, nasce comunità, nella specie tante comunità quanti sono i trattati, formalmente quindi è possibile identificare il diritto comunitario come diritto pattizio che quindi nasce come diritto originato da disposizioni volute contrattate da stati.

Primo trattato: 1952 CECA

Comunità dell'acciaio e del carbone.

Secondo e terzo trattato: 1957 trattati di Roma

CEE e CEEA, rispettivamente comunità economica europea e comunità per l'energia atomica. Con questi primi tre trattati si dà in sostanza vita a tre comunità che però di base condividono un disegno unitario, comune ossia quello di far sì che vi sia fra gli stati partecipanti un mercato comune, disciplinato quindi da norme comuni a tutti gli stati che aspirassero ad una sana concorrenza in primis, di modo che questi non potessero interferire con le loro personali politiche interne fermandone la concorrenza. Questo mercato nasce quindi con matrice economica e che mira alla realizzazione di un mercato economico comune garantendo quelle che vengono tutt'ora definite le quattro libertà di circolazione: delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Nelle tre comunità l'assetto unitario di base si intravede anche nelle istituzioni delle stesse. Lo schema di base infatti è simile. Due organi di governo e due di controllo (parlamento e corte di giustizia). La diversità si ha nell'organo di governo. Passo fondamentale circa l'assetto istituzionale delle comunità riguarda il trattato del 1965 sulla fusione degli esecutivi. Questo tratto ha fondamentalmente fatto sì che tutte e tre le comunità condividessero lo stesso apparato istituzionale, si è quindi prevista la presenza di una commissione e un consiglio unici per tutte e tre le comunità.

Trattato di Maastricht 1992

Altra tappa fondamentale si ha con il trattato di Maastricht 1992. Con questo si crea l'unione europea che consta quindi di una struttura attualmente più complicata vedendo insieme la permanenza sia del diritto comunitario sia del diritto ormai unionale. Si parla infatti di una struttura organizzata su tre pilastri, il primo riguardanti i trattati originari delle comunità (CECA, CE, CEEA), il secondo che si occupa di materie circa la politica estera e la sicurezza (PESC), il terzo riguardante giustizia e affari interni (GAI). Gli ultimi due trattati nascono quindi nella cornice dell'unione mentre il primo, con modifiche che ampliano le materie di vera e propria integrazione europea e soprattutto perdono, anche nominalmente, quella connotazione prettamente economica, rimangono di diritto comunitario. Tale assetto viene poi a essere completato con disposizioni comuni generali e finali.

Trattato di Lisbona 2009

Questa contorta costruzione verrà semplificata solo nel 2009 con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Dopo la fallimentare esperienza del 2004 circa l'adozione di una costituzione europea comune che potesse inglobare a sé i trattati preesistenti, si sceglie di prelevare i contenuti di quella costituzione e riadoperarli ma sotto forma di trattati. Nascono quindi due trattati, formalmente di stesso rango: TUE e TFUE. Il primo è ovviamente molto più vicino (letto specialmente in combinato con la carta di Nizza, che assume qui stessa valenza giuridica dei trattati) ad essere una sorta di costituzione europea.

Post Lisbona quindi la struttura dell'unione si articola e si basa sulla presenza di due trattati e sul riconoscimento della carta di Nizza con medesimo valore giuridico dei trattati. Il TUE è un trattato che delinea i principi fondanti della stessa unione ai quali si ispira e che tenta di implementare sempre di più, non a caso infatti una delle condizioni fondamentali affinché si possa considerare l'adesione di un nuovo stato membro è proprio il rispetto dell'articolo 2 TUE. Ancora, gli articoli del TUE contemplano tutta una serie di disposizioni inerenti gli organi, le istituzioni nonché appunto la codifica di tutta una serie di principi a cui l'unione deve conformarsi. Il TFUE è invece un trattato che chiarisce le dinamiche interne della stessa UE e quindi delle istituzioni in primis, quindi competenze dell'UE e modalità di esercizio di tali competenze.

Un ultimo appunto circa il funzionamento della struttura UE prima di Lisbona del 2009, riguarda il metodo che si è andato a realizzare proprio per la coesistenza del diritto comunitario con quello unionale. Si parla infatti di metodo comunitario per quanto riguarda il primo pilastro e metodo intergovernativo per gli altri due che appunto nascono con matrice UE. Comunitario ossia metodo che prevede istituzioni a sé (che con il trattato sulla fusione degli esecutivi ha implementato quel disegno unitario, integrazionista di base) che prescinde dalla mera volontà utilitaristica degli stati (come può accadere per un mero accordo tra stati, per dare implementazioni a quei principi ispiratori comuni tramite una formazione che vada ad avere efficacia anche direttamente sui cittadini di ogni stato). Metodo intergovernativo invece è un'attuazione differente che riguarda specifici settori che per volontà degli stati, rimangono assoggettati ad una disciplina che nasce sempre per accordo fra gli stati ma mediante rapporti che si possano ascrivere più nel quadro di relazione internazionale vera e propria che nel quadro comunitario. Con la nascita del trattato di Lisbona il metodo comunitario diviene in linea generale il metodo dell'unione.

Si configurano ora le peculiarità dell'unione che è per l'appunto non inquadrabile in una mera relazione tra stati ma nemmeno come un vero e proprio stato federale. Punto centrale è l'effettività che il diritto unionale ha non solo nei confronti degli stati membri, ma anche direttamente verso i cittadini di tali stati, il diritto UE infatti deve essere da questi applicato e può essere direttamente rivendicato dagli stessi qualora subiscano una lesione di un diritto che appunto ha matrice unionale.

  • Altro punto riguarda la presenza di istituzioni (obbligatorie per gli stati membri) che appunto hanno funzioni non indifferenti, si pensi solo alla funzione legislativa. Fondamentale in tal senso è la presenza della corte di giustizia, mezzo giurisdizionale azionabile direttamente dai cittadini (per rimarcare quanto detto prima) che può essere adito sia per garantire un diritto sia per garantire effettivamente la corretta interpretazione del diritto UE.
  • Terzo punto riguarda la sua supremazia rispetto al diritto nazionale che ne comporta l'eventuale disapplicazione.
  • Ultimo punto è poi quello che lo distingue di più dal configurare l'unione come mero strumento di relazione internazional, ossia il divieto di farsi giustizia da sé, gli stati infatti qualora vi fosse una violazione del diritto da parte di uno di questi verso un altro stato membro, porterà comunque a passare per il canale delle istituzioni dell'unione e mai utilizzare mezzi coercitivi e non contro il violatore delle norme.

Applicazione differenziata e cooperazione rafforzata

Allo stesso tempo emerge la necessaria precisazione che l'UE non può essere considerata stato, questo perché comunque gli stati membri mantengono una loro individualità, nonché autonomia e quindi l'unione diviene punto di incontro comunque di diverse realtà autonome, sovrane e indipendenti.

Premesso che l'applicazione del diritto UE è generale, uniforme in ogni stato, mediante anche l'attività della corta che tenda appunto a dare un'interpretazione univoca al diritto UE, vi sono casi in cui effettivamente questo principio dell'applicazione generalizzata viene meno. Si ha nella ipotesi di applicazione differenziata, in tal caso infatti la normativa comunitaria viene applicata da tutti gli stati meno coloro i quali presentano una deroga in tal senso e quindi non sono assoggettati, temporaneamente (si pensi agli stati che entrano a far parte dell'UE ed hanno quindi bisogno di tempo affinché la loro integrazione possa avvenire e non si può pretendere che quindi immediatamente diano applicazione a tutti quegli obblighi che entrare nell'UE comporta), oppure permanentemente (spesso gli stati infatti allegano ai trattati degli atti, protocolli che appunto sanciscono la deroga per quello stato dell'applicazione del diritto UE nella materia x).

Accanto ad essa vi è poi il fenomeno della cooperazione rafforzata, ossia la possibilità per alcuni stati membri dell'UE di dar vita a delle discipline “speciali” circa determinate materie che però trovano applicazione solo fra gli stati che hanno preso parte attiva a ciò, continuando ad essere vincolante per gli altri la normativa comunitaria. Questa esigenza si ha fatto avanti soprattutto con il notevole allargamento della unione a molti stati (ora 28) che quindi ha portato a non raggiungere le maggioranze idonee per adottare determinate misure in sede UE in determinate materie. È un qualcosa di diverso rispetto a quanto si ha con una mera relazione sul piano internazionale fra stati, poiché comunque qui tutto avviene nell'ambito UE e con la presenza costante quindi delle istituzione stesse dell'UE.

Sistema di fonti UE

Dicotomia principale tra diritto derivato e diritto primario. Il concetto però sia di uno che dell'altro è molto più ampio. Di diritto primario infatti non si può parlare solo in relazione al diritto scaturente dai trattati. E invece il diritto derivato consta e conosce diverse tipologie di atti fra di loro molto variegate.

Trattati

In apice al sistema delle fonti comunitario vi sono i due trattati TUE e TFUE. Spesso ci si riferisce a tali trattati assimilando ad una sorta di carta costituzionale dell'unione. Ora ciò non è del tutto impreciso. Si ricorda infatti che i trattati sono contenutisticamente parlando uguali a quel progetto di costituzione proposto nel 2004 e bocciato dagli stati, con i dovuti accorgimenti, tali trattati sono quindi una sorta di riadattamento di quel progetto, non è quindi difficile capire perché soprattutto il TUE si atteggia proprio come carta che contiene i principi ispiratori al quale l'unione si conforma nonché, le varie cariche istituzionali della stessa. Ulteriore elemento poi che li accomuna ad una costituzione riguarda i veri e proprio procedimenti di revisione. L'unione è formalmente un accordo internazionale ma esula da tale semplificazione, in primis per il ruolo di interprete delle norme affidato alla corte (alla stregua quindi di una vera e propria corte costituzionale), pronta quindi a fornire interpretazioni sistematiche che salvaguardino l'intero assetto di interessi unionale, ma, attenendosi a un dato più formale, non si dimentichi che il TUE e TFUE conoscono delle procedure di revisione che devono necessariamente essere rispettate e quindi qualsiasi modifica di un trattato deve necessariamente essere adottata e approvata secondo le procedure ivi presenti, non si può lasciare il tutto ad un mero accordo fra gli stati in veste di attori internazionali, l'unione è sì un accordo internazionale ma è anche un'istituzione a sé.

Protocolli, atti di adesione, carta di Nizza

Quando si parla di diritto primario dell'unione si deve fare riferimento anche a tali atti. I protocolli sono atti che si aggiungono formalmente proprio ai trattati principi che appunto servono a meglio specificarne norme o disciplinare degli aspetti del trattato a cui si affianca. Le norme dei protocolli hanno lo stesso valore giuridico dei trattati.

Altro elemento sono gli atti di adesione ossia l'accordo che lo stato entrante stipula con gli stati membri dell'unione (stante la procedura ex art 49 TUE). Questi quindi consentono di far sì che in sostanza il meccanismo dell'unione si adatti al nuovo ingresso (es: modifica delle componenti istituzionali) e allo stesso tempo che lo stato entrante si adatti in tal periodo transitorio alla totale normativa unionale. Per quanto riguarda il loro rango, questi sono trattati che integrano quelli primari. Ultimo elemento è la carta di Nizza che proprio per espressa previsione del TUE ha assunto lo stesso rango dei trattati.

Corte di giustizia

Il ruolo di questo organo è stato ed è fondamentale nell'interpretazione delle norme dei trattati. Si deve considerare infatti che questo organo ha agito nel tempo come vera e propria corte costituzionale dando forma a tutta una serie di principi generali che condizionassero l'attività unionale. Ora con il trattato TUE (già nel 1992) il riferimento a ciò è dato espressamente, ma positivizzando quanto già nel tempo aveva fatto la corte. Il ruolo della corte è stato quello di considerare tutta una serie di principi che potessero informare l'attività delle istituzioni unionali ed anche l'attività dei rispettivi stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie. Fondamentalmente la corte ha ritenuto nel tempo che il sistema fosse governato da tutta una serie di principi la cui matrice è molto eterogenea. Ci si riferisce infatti a norme insite nei trattati, a principi presi da altri ordinamenti, a principi che secondo la corte erano insiti nella comunità in quanto tale. Tutta questa serie di disposizioni generali quindi dovevano conformare l'attività dell'unione. Passo importante però si è avuto, prima ancora della formazione della carta di Nizza, con il riconoscimento dei diritti fondamentali, quali elementi che fanno parte di tali principi e per cui il rispetto deve essere sempre garantito (nell'ottica ovviamente di una proporzionalità con altri interessi dell'unione, purché non se ne comprometta il nucleo portante). I diritti fondamentali quindi devono ispirare e si risolvono come parametro di legittimità tutto il sistema di fonti unionali e ovviamente interpretativo degli stessi. La corte, aveva ravvisato, e poi questo è stato formalizzato nell'art 6, quali fonti da cui trarre tali diritti, la CEDU nonché le tradizioni costituzionali comuni ai vari stati.

Carta di Nizza

Nell'ottica dei diritti fondamentali, passo importante è stata appunto la redazione della carta di Nizza, successiva all'articolo 6 TUE, che contenutisticamente risulta essere molto più fornita e quindi garantista della CEDU. La carta nasce nel 2000 priva di efficacia vincolante, che invece ottiene con il trattato di Lisbona del 2007. La carta diventa quindi strumento principe al quale uniformarsi per l'interpretazione del diritto dell'unione e per la sua applicazione (prima tale ruolo era rivestito solo dalla CEDU, menzionata nell'art 6 TUE, mentre la carta di Nizza si poneva come ausilio nel sistema interpretativo ma senza vincolatività. Vale il concetto per cui la carta è strumento unionale e quindi conforma l'attività anche delle istituzioni nazionali ma solo in riferimento all'attività normativa e non delle stesse di applicazione del diritto UE. Qualora si esuli da tale campo (normativa prettamente interna, la carta non può essere assunta a parametro inequivocabile di tutela, fermo restando vincoli derivanti da altri atti es: CEDU).

  • Art 53 Clausola di salvaguardia: menziona poi il fatto che nel caso di materie disciplinate ad esempio da più fonti (unione, internazionale) sia sempre garantito il più alto standard di protezione previsto e quindi qualora la fonte x stabilisca una tutela maggiore rispetto alla fonte UE, lo stato potrà rifarsi alla prima.
  • Art 52: Per quanto riguarda la portata di tali diritti fondamentali previsti dalla carta, è possibile determinare una restrizione degli stessi in relazione al fatto che vi possano essere altri interessi generali da tutelare purché la restrizione sia prevista da legge e sia tale da non ledere il nucleo centrale e quindi il minimo stesso di quel diritto, adoperandosi quindi secondo il principio di proporzionalità.
  • Art 6: Le disposizioni contenute nella carta dei diritti fondamentali non estendono le competenze dell'unione.

Diritto internazionale

In relazione al diritto consuetudinario questo vincola e quindi diviene parte integrante dell'ordinamento comunitario, dovendo dare un'interpretazione dello stesso diritto comunitario conforme al primo. Per quanto riguarda il diritto pattizio, l'unione opera come qualsiasi altro stato, quindi avendo la stessa stipulato degli accordi, questi saranno parte integrante dell'ordinamento comunitario e qualsiasi atto avutosi che discenda appunto dall'accordo stesso sarà direttamente e immediatamente applicabile nel sistema UE, senza dover predisporre alcun atto di recepimento. Stesso discorso vale per le pronunce di organi che siano stati istituiti proprio tramite quell'accordo. Per poter però invocare le disposizioni di tale accordo da parte dei cittadini sarà necessario che vi siano le stesse condizioni che si ritengono necessarie nel caso delle direttive UE. Gli accordi sono atti che l'unione può concludere ma sempre fermo il rispetto del diritto primario, nella specie dei trattati. Le regole procedurali e sostanziali che si prevedono per la conclusione di un accordo con soggetti terzi sono regole di “rango elevato” quindi una non conformità a tale norme è invocabile di fronte alla corte di giustizia ad esempio nel caso in cui l'accordo siglato tra unione...

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -raffaella- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Manzini Pietro.
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