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SEZIONE SECONDA - I PROVVEDIMENTI

7) Tipologia dei provvedimenti - Il giudice tributario può emettere tre tipi di atti: sentenza, ordinanza e decreto. I provvedimenti collegiali hanno la forma di sentenza o ordinanza. Con la sentenza il collegio si pronuncia quando decide il giudizio e quindi quando decide il ricorso nel merito, quando dichiara l'estinzione del giudizio o l'inammissibilità del ricorso. Con l'ordinanza il collegio si pronuncia in tutti i casi in cui non decide il giudizio come quando dispone la sospensione cautelare dell'atto impugnato o l'interruzione del processo. I decreti sono atti del presidente che generamente regolano lo svolgimento del processo, tuttavia il presidente può dichiarare con decreto anche la manifesta inammissibilità del ricorso o la sospensione del processo.

8) L'istruzione probatoria - Nel processo tributario la raccolta delle prove è regolata dal principio dispositivo per

cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (anche se vi sono deicasi tassativamente previsti dalla legge in cui la prova può essere assunta d'ufficio dal giudice). Inoltre vige il principio (stabilito nel codice di procedura civile) per cui devono ritenersi provati i fatti affermati da una parte e non tempestivamente contestati dall'altra parte. I poteri istruttori delle commissioni tributarie rispecchiano quelli degli uffici impositori e pertanto il giudice, di sua iniziativa, può disporre accessi e ispezioni, richiedere dati, informazioni e chiarimenti. Inoltre il giudice può richiedere, quando occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, relazioni tecniche ad organi dello stato o disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica. Inoltre ai sensi del codice di procedura civile il giudice può ordinare, ma solo su istanza di parte, all'altra parte o ad un terzo di esibire ingiudizio un documento o altra cosa che ritenga necessaria ai fini delladecisione. Il processo tributario è inoltre un "processo di parti" in quanto il potere di indicare i fatti rilevanti peril giudizio appartiene in via esclusiva alle parti e quindi il giudice non può indagare su fatti che non sianoindicati dalle parti. Pertanto il giudice può esercitare i suoi poteri istruttori nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. 8.1. Le prove escluse – Nel processo tributario sono esclusi il giuramento e la testimonianza e quindi si trattadi un processo essenzialmente scritto e documentale. Secondo la giurisprudenza sia della cortecostituzionale che di cassazione l'esclusione della prova testimoniale non esclude che il giudice possautilizzare le dichiarazioni di terzi contenuti nei processi verbali della guardia di finanza (o di altri organi dellap.a.) e quindi introdotte in giudizio con il documento che le riproduce. Tuttavia tali dichiarazioni di

terzi possono essere prese in considerazione dal giudice come semplici indizi e quindi la decisione non può fondarsi solo su di esse ma sono necessari altri elementi di prova. In materia di imposte sui redditi le notizie e i documenti, i libri e i registri non esibiti in risposta ad inviti dell'amministrazione non possono essere addotti a favore del contribuente. Il contribuente tuttavia può superare tale preclusione depositando i documenti insieme al ricorso e dichiarando di non aver potuto adempiere agli inviti dell'amministrazione per cause a lui non imputabili. Non possono invece essere addotti a favore del contribuente documenti, registri, libri che il contribuente stesso abbia rifiutato di esibire. La preclusione opera solo in presenza di una specifica richiesta dell'amministrazione e di un rifuto o occultamento da parte del contribuente. Nel processo tributario, come nel processo penale, non possono essere utilizzate le prove acquisite illegittimamente.

Pertanto non sono utilizzabili documenti acquisti nel corso di un accesso senza autorizzazione o a seguito di una autorizzazione illegittima.

8.2. Le prove ammesse

Nel processo tributario sono ammesse le presunzioni legali e le presunzioni semplici. Le presunzioni legali possono essere assolute se non ammettono prova contraria o relative se le ammettono. Ad esempio è una presunzione legale quella che prevede che per gli imprenditori e lavoratori autonomi ogni movimento bancario sia fonte di ricavi o compensi. In materia di Iva è una presunzione legale quella per cui i beni che si trovano nel luogo dove il contribuente svolge le sue operazioni si presumono acquistati a meno che il contribuente stesso non provi che li ha ricevuti in base ad un titolo non traslativo della proprietà. Nel processo tributario sono ammesse, nei casi tassativamente previsi dalla legge, anche le presunzioni semplici (basati su elementi gravi, precisi e concordanti) e pertanto non opera la

norma del codice civile che esclude l'uso di presunzioni semplici nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale. In diritto tributario vi sono anche casi di presunzioni che possiamo definire come semplicissime in quanto non è richiesto che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ad esempio nell'accertamento induttivo sono ammesse dalla legge presunzioni semplici anche se non basate su elementi gravi, precisi e concordati. Di fronte alla prova presuntiva offerta dall'ufficio incombe sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi di tale pretesa. Secondo il codice di procedura civile il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge non disponga altrimenti. Infatti in molti casi è la legge a prevedere l'efficacia di un mezzo di prova. Ad esempio l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale.

che lo ha formato, delle dichiarazioni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda la validità nel processo tributario degli accertamenti contenuti nelle sentenze penali passate in giudicato ricordiamo che secondo il codice di procedura penale tali accertamenti possono vincolare gli altri giudici solo nei processi in cui non vi siano limitazioni dei mezzi di prova. Pertanto il giudicato penale non vincola il giudice tributario che però può liberamente valutarlo. La confessione è ammessa nel processo tributario, e pertanto valgono come prova le dichiarazioni che il contribuente faccia, nel processo o al di fuori (es. dichiarazione dei redditi o dichiarazioni rese a seguito di convocazioni in uffici dell'amministrazione), di fatti a sé sfavorevoli. 9) L'onere della prova - Quando nel processo tributario di un fatto non esiste né la prova che è avvenuto né che non è avvenuto, l'onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria.

È avvenuto interviene la cosiddetta regola dell'onere della prova che indica al giudice in quale modo risolvere la controversia. Nel processo tributario di impugnazione sono in discussione i fatti sui quali si fonda l'atto impugnato e pertanto se tali fatti sono contestati dal contribuente grava sull'amministrazione l'onere di provarli. Quindi l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi del presupposto del tributo e della base imponibile mentre il contribuente ha l'onere di provare i fatti che riducono o eliminano il tributo. Nei processi di rimborso il contribuente ha l'onere di dimostrare che sussistono i fatti che sono alla base del diritto che vuole far valere in giudizio.

10) Le questioni pregiudiziali - Prima di decidere il ricorso nel merito e quindi stabilire se esso debba essere accolto o respinto, il giudice deve verificare se sussistono i presupposti per decidere la causa nel merito e quindi se la causa appartiene alla sua giurisdizione.

se il ricorso è ammissibile, ecc. In generale il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversia, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso o sullo stato e la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. La disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali - I regolamenti e gli atti amministrativi generali non possono essere impugnati davanti al giudice tributario ma solo davanti al giudice amministrativo che può annullarli. Tuttavia il contribuente in un ricorso contro un atto impugnabile può dedurre come questione pregiudiziale la illegittimità di un atto amministrativo generale o di un regolamento. In altre parole il contribuente può impugnare un atto (es. un avviso di accertamento) deducendo come motivo di ricorso il vizio di un regolamento (es, redditometro) che si riflette sull'atto impugnato viziandolo. In questo caso il

Il giudice tributario dovrà valutare se il vizio esiste e, in caso positivo, può annullare l'atto impugnato disapplicando il regolamento. Ciò significa che il regolamento, disapplicato nel caso singolo, conserva la sua vigenza e la sua efficacia erga omnes.

Tipologia delle sentenze - Le sentenze con le quali il giudice respinge il ricorso nel processo di impugnazione sono sentenze di mero accertamento in quanto si limitano a dichiarare l'insussistenza dei vizi dedotti con il ricorso e del diritto all'annullamento dell'atto. Pertanto, l'atto impugnato sopravvive al giudizio e continua a produrre i suoi effetti, effetti che sono propri dell'atto e non della sentenza del giudice. Se invece il giudice accoglie il ricorso con la sentenza, annulla l'atto impugnato. La giurisprudenza ritiene che: a) quando l'impugnazione verte su vizi formali particolarmente gravi dell'atto (es. incompetenza, difetto assoluto di

motivazione) il giudice si lmita ad annullare l'atto impugnato.

B)quando il giudizio verte sull'an o quantum dell'imposta la sentenza non si limita ad annullare l'atto malo sostituisce. Per tale motivo la giurisprudenza ritiene che il processo tributario sia un processo diimpugnazione-merito, intendendo con ciò che la sentenza sostituisce o riforma l'atto impugnato. Inrealtà tale punto di vista non è condivisibile in quanto la sentenza di accoglimento del ricorso disponel'annullamento (totale o parziale) dell'atto e non la formazione di un nuovo atto impositivo in quanto seil giudice accoglie la domanda di annullamento, l'atto è eliminato e pertanto cadono tutti i suoi effetti.

Nel processo tributario di rimborso le sentenze di condanna sono sentenze che accolgono le domandedi rimborso proposte o con ricorso contro il diniego dell'amministrazione o a seguito del silenziodell'amministrazione stessa,.

Per avere una tutela completa il contribuente non deve limitarsi ad impugnare il provvedimento negativo ma deve chiedere che sia accertato il suo diritto al rimborso e che l'amministrazione sia condannata a rimborsare. La sentenza di condanna, quando passa in giudicato, ha valore esecutivo.
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A.A. 2011-2012
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Andrea.