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B) ACCERTAMENTO INDUTTIVO O PRESUNTIVO
Fa riferimento alle presunzioni semplici, le quali si distinguono dalle presunzioni legali
in quanto quest’ultime sono previste dalla legge (es. dati risultanti dalle
movimentazioni bancarie)
Prevede un ragionamento presuntivo interamente compiuto dall’agenzia
delle entrate che lascia al funzionario verificatore il compito di determinare
il reddito presuntivamente evaso dal contribuente sulla base di dati di
esperienza, logiche di normalità economica ecc.
Tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
C) ACCERTAMENTO SINTEITCO
Intende giungere immediatamente alla determinazione del reddito
complessivo della persona fisica sulla base delle spese e degli investimenti
da questa effettuati
E’ il più diffuso e abbandona l’idea dell’analiticità e dell’effettività
Nel 2010 è stata introdotta di un’importante modifica normativa sulla disciplina
dell’accertamento sintetico che riguarda l’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO
Si ha infatti da una parte un accertamento sintetico puro, basato sull’analisi e sulla
ricostruzione delle spese e degli investimenti sostenute dal contribuente, e dall’altra
un accertamento sintetico basato sul redditometro ovvero un decreto ministeriale che
contiene una serie di indici di spesa in riferimento a ciascuno dei quali l’agenzia delle
entrate è autorizzata a ricostruire in via presuntiva il reddito del contribuente (es. zona
geografica in cui vive, condizione e composizione del suo nucleo familiare ecc.)
Per poter avviare un accertamento sintetico è necessario che il reddito accertato
superi di almeno 1/5 quello dichiarato
Il contribuente si può difendere e dimostrare quelle circostanze di fatto che l’art. 38
contempla come giustificative (es. disponibilità di redditi esenti e di redditi già tassati
alla fonte), fornire altre prove in ordine all’insussistenza del reddito accertato o alla
sussistenza in misura minore rispetto a quella accertata
Viene attribuita particolare importanza alla situazione familiare del contribuente per
cui si ammette che possa ottenere l’annullamento di un accertamento sintetico
dimostrando anche la disponibilità di redditi o di risorse finanziarie da parte dei suoi
familiari
La difesa a fronte di un accertamento sintetico si presenta anche in una fase di previo
contradditorio amministrativo infatti questa è una delle ipotesi nelle quali la legge
prevede la doverosità del previo contradditorio
L’ACCAERTAMENTO DEL REDDITO D’IMPRESA E DEI LAVORATORI AUTONOMI
L’art. 39 prevede tre metodologie di accertamento del reddito d’impresa:
1) ACCERTAMENTO ANALITICO-CONTABILE
Si regge regge sulla stessa logica dell’accertamento analitico delle persone
fisiche e mira quindi a ricostruire specificamente le singole componenti
attive e passive del reddito dell’imprenditore o del professionista
2) ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO
E’ una forma mista di accertamento che prevede un momento di
determinazione analitica del reddito dell’impresa e un momento induttivo di
ricostruzione di una o più componenti di reddito sulla base di presunzioni
che la legge mette a disposizione degli uffici o che gli uffici possono
elaborare di propria iniziativa (si tratta di presunzioni legali relative o di
presunzioni semplici)
In ogni caso si richiede un alto grado di attendibilità di queste presunzioni devono
essere gravi, precise e concordanti
Rientrano in questa categoria anche gli accertamenti sulle società a base ristretta, sui
comportamenti anti-economici o sugli studi di settore che permettono all’agenzia delle
entrate di selezionare i contribuenti più sospetti
L’ACCERTAMENTO MEDIANTE STUDI DI SETTORE NON PUO’ ESSERE APPLICATO IN
MANIERA AUTOMATICA MA RICHIEDE UN’ULTERIORE ISTRUTTORIA DA PARTE
DELL’UFFICO
3) ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA-CONTABILE
E’ la metodologia più invasiva dal momento in cui interviene in casi dove la
contabilità dell’impresa o del professionista non è utilizzabile perché è
viziata in modo talmente grave da renderne inattendibili i risultati
Proprio in queste situazioni lo stesso art. 39 autorizza l’agenzia delle entrate ad
avvalersi di meri indizi e di presunzioni semplicissime cioè prive dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza
L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CORTE COST. N. 140/11)
E’ un istituto che si differenzia dalle altre metodologie perché presuppone
anche l’intervento dello stesso contribuente, il quale deve aderire alla
determinazione del maggior reddito operato dall’agenzia delle entrate
L’istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di ricorso e può essere inviata
dopo la notifica di un avviso di accertamento
In questo modo si giunge comunque all’emanazione di un provvedimento
d’imposizione che però presenta una struttura particolare visto che richiede la previa
adesione del contribuente
L’istituto si perfeziona con la sottoscrizione di entrambe le parti e con il versamento
delle imposte definite in adesione il quale può essere effettuato in un’unica soluzione o
in otto rate trimestrali
Questa tipologia di provvedimento non è impugnabile se non in casi del tutto
eccezionali che si ricollegano a vizi della volontà espressa dal contribuente
L’ordinanza della corte costituzionale n. 140/11 affronta il problema attinente alle
ipotesi di rinuncia all’istanza di adesione e quindi anche alla sospensione per 90 giorni
del termine previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento
L’effetto di sospensione del termine di impugnazione viene a meno nei casi in cui il
contribuente che aveva proposto l’istanza di adesione vi rinunci
La rinuncia può verificarsi in due casi previsti dalla legge:
a) impugnazione del provvedimento
b) redazione di una dichiarazione formale con la quale il contribuente manifesta la
propria volontà di rinunciare all’istanza
La legge non prevede che l’istanza di adesione perda effetto nel caso in cui il
contribuente e il funzionario dell’agenzia delle entrate firmino un verbale negativo di
colloquio
A riguardo il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale di questa
differenza di disciplina ritenendo invece che la legge avrebbe dovuto equiparare le due
situazioni
La corte ha dichiarato l’infondatezza della questione evidenziando la ragionevolezza
della scelta del legislatore che è conforme alla logica dell’istituto il quale mira a
favorire una risoluzione della controversia fiscale che è sorta a seguito della notifica
dell’avviso di accertamento tra l’agenzia e il contribuente e mira a realizzare questa
composizione dando alle parti 90 giorni di tempo
Un verbale negativo di colloquio non è tassativamente il punto terminale del
procedimento di adesione perché le parti magari possono cambiare idea in un
momento successivo ecco che allora i 90 giorni di tempo permettono di modificare
la scelta precedente e di giungere alla formalizzazione dell’accordo
L’ELUSIONE (CAPITOLO 13)
NOZIONE ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO
L’elusore fiscale non si nasconde agli occhi del fisco, ma utilizza le disposizioni di leggi
vigenti e i buchi normativi per porre in essere comportamenti fiscalmente efficienti tali
da generare un risparmio d’imposta che il fisco ritiene indebito
L’elusione è un fenomeno particolare perché non si traduce in una palese
violazione della norma tributaria quanto piuttosto in un aggiramento della
stessa tramite l’utilizzo di costruzioni negoziali più o meno artificiose allo
scopo di assoggettare la fattispecie economica realizzata ad un regime
tributario meno gravoso di quello che si sarebbe applicato se gli artifici non
fossero stati utilizzati
Si tratta dunque di un fenomeno che si pone a mezza via tra l’evasione d’imposta vera
e propria e il lecito risparmio d’imposta
MEZZI DI CONTRASTO
La prima norma anti-elusiva introdotta nel nostro ordinamento è l’art. 10-bis dello
statuto dei diritti del contribuente
E’ possibile elencare due gruppi di norme in contrasto con il fenomeno dell’elusione:
A) NORME CON RATIO ANTI ELUSIVA
Esse hanno una finalità anti elusiva che non è espressamente dichiarata ma
che sicuramente giustifica e corregge le disposizioni di legge
Esempio: norma sul transfer price che prevede la tassazione a valore normale del
reddito che emerge per effetto di scambi commerciali tra società che appartengono
ad un medesimo gruppo lo scopo del legislatore è quello di evitare un’artificiosa
attribuzione del reddito all’una o all’altra società del gruppo e risolve questo
problema alla radice non dando rilievo al corrispettivo liberamente pattuito dalle
parti quanto piuttosto al valore di mercato del bene o del servizio trasferito (questo
principio si applica in tutti i casi in cui comporti un incremento di gettito per il
fisco)
B) NORME ESPRESSAMENTE ANTI ELUSIVE
Esse sono norme dichiaratamente introdotte allo scopo di contrastare il
fenomeno dell’elusione fiscale
Due norme di questo tipo sono contenute negli artt. 37 e 37-bis del d.p.r. 600/73
L’art. 37 contrasta il fenomeno dell’interposizione fittizia di persona e autorizza
l’agenzia delle entrate ad imputare il reddito al soggetto che ne è l’effettivo
proprietario ovvero il soggetto interponente che si nasconde agli occhi del fisco e non
appare come titolare del reddito in quanto mostra come titolare un altro soggetto
interposto
Quest’ultimo avrà diritto al rimborso dell’imposta eventualmente dovuta una volta che
sia divenuto definitivo il provvedimento di imposizione che gli è stato notificato
L’art. 37 bis contiene una clausola anti elusiva quasi generale che individua i tratti
distintivi caratterizzanti del fenomeno elusivo in presenza di una delle
fattispecie negoziali espressamente e tassativamente previste
Permette all’agenzia delle entrate di reagire con un avviso di accertamento
che ha l’effetto dell’inopponibilità
IN PRESENZA DI UNA CONDOTTA ELUSIVA L’UFFICIO TRIBUTARIO DISCONOSCE I
VANTAGGI TRIBUTARI CONSEGUITI E APPLICA LE IMPOSTE DETERMINATE IN BASE ALLE
DISPOSIZIONI ELUSE, AL NETTO DELLE IMPOSTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE
Questo potere di riqualificazione della fattispecie sussiste solo in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 37-bis ovvero quando c’è un risparmio d’imposta altrimenti non
spettante a favore del contribuente che deriva dalla realizzazione di operazioni
econ