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B) ACCERTAMENTO INDUTTIVO O PRESUNTIVO

Fa riferimento alle presunzioni semplici, le quali si distinguono dalle presunzioni legali

in quanto quest’ultime sono previste dalla legge (es. dati risultanti dalle

movimentazioni bancarie)

Prevede un ragionamento presuntivo interamente compiuto dall’agenzia

delle entrate che lascia al funzionario verificatore il compito di determinare

il reddito presuntivamente evaso dal contribuente sulla base di dati di

esperienza, logiche di normalità economica ecc.

Tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti

C) ACCERTAMENTO SINTEITCO

Intende giungere immediatamente alla determinazione del reddito

complessivo della persona fisica sulla base delle spese e degli investimenti

da questa effettuati

E’ il più diffuso e abbandona l’idea dell’analiticità e dell’effettività

Nel 2010 è stata introdotta di un’importante modifica normativa sulla disciplina

dell’accertamento sintetico che riguarda l’ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO

Si ha infatti da una parte un accertamento sintetico puro, basato sull’analisi e sulla

ricostruzione delle spese e degli investimenti sostenute dal contribuente, e dall’altra

un accertamento sintetico basato sul redditometro ovvero un decreto ministeriale che

contiene una serie di indici di spesa in riferimento a ciascuno dei quali l’agenzia delle

entrate è autorizzata a ricostruire in via presuntiva il reddito del contribuente (es. zona

geografica in cui vive, condizione e composizione del suo nucleo familiare ecc.)

Per poter avviare un accertamento sintetico è necessario che il reddito accertato

superi di almeno 1/5 quello dichiarato

Il contribuente si può difendere e dimostrare quelle circostanze di fatto che l’art. 38

contempla come giustificative (es. disponibilità di redditi esenti e di redditi già tassati

alla fonte), fornire altre prove in ordine all’insussistenza del reddito accertato o alla

sussistenza in misura minore rispetto a quella accertata

Viene attribuita particolare importanza alla situazione familiare del contribuente per

cui si ammette che possa ottenere l’annullamento di un accertamento sintetico

dimostrando anche la disponibilità di redditi o di risorse finanziarie da parte dei suoi

familiari

La difesa a fronte di un accertamento sintetico si presenta anche in una fase di previo

contradditorio amministrativo infatti questa è una delle ipotesi nelle quali la legge

prevede la doverosità del previo contradditorio

L’ACCAERTAMENTO DEL REDDITO D’IMPRESA E DEI LAVORATORI AUTONOMI

L’art. 39 prevede tre metodologie di accertamento del reddito d’impresa:

1) ACCERTAMENTO ANALITICO-CONTABILE

Si regge regge sulla stessa logica dell’accertamento analitico delle persone

fisiche e mira quindi a ricostruire specificamente le singole componenti

attive e passive del reddito dell’imprenditore o del professionista

2) ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

E’ una forma mista di accertamento che prevede un momento di

determinazione analitica del reddito dell’impresa e un momento induttivo di

ricostruzione di una o più componenti di reddito sulla base di presunzioni

che la legge mette a disposizione degli uffici o che gli uffici possono

elaborare di propria iniziativa (si tratta di presunzioni legali relative o di

presunzioni semplici)

In ogni caso si richiede un alto grado di attendibilità di queste presunzioni devono

essere gravi, precise e concordanti

Rientrano in questa categoria anche gli accertamenti sulle società a base ristretta, sui

comportamenti anti-economici o sugli studi di settore che permettono all’agenzia delle

entrate di selezionare i contribuenti più sospetti

L’ACCERTAMENTO MEDIANTE STUDI DI SETTORE NON PUO’ ESSERE APPLICATO IN

MANIERA AUTOMATICA MA RICHIEDE UN’ULTERIORE ISTRUTTORIA DA PARTE

DELL’UFFICO

3) ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA-CONTABILE

E’ la metodologia più invasiva dal momento in cui interviene in casi dove la

contabilità dell’impresa o del professionista non è utilizzabile perché è

viziata in modo talmente grave da renderne inattendibili i risultati

Proprio in queste situazioni lo stesso art. 39 autorizza l’agenzia delle entrate ad

avvalersi di meri indizi e di presunzioni semplicissime cioè prive dei requisiti di gravità,

precisione e concordanza

L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CORTE COST. N. 140/11)

E’ un istituto che si differenzia dalle altre metodologie perché presuppone

anche l’intervento dello stesso contribuente, il quale deve aderire alla

determinazione del maggior reddito operato dall’agenzia delle entrate

L’istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di ricorso e può essere inviata

dopo la notifica di un avviso di accertamento

In questo modo si giunge comunque all’emanazione di un provvedimento

d’imposizione che però presenta una struttura particolare visto che richiede la previa

adesione del contribuente

L’istituto si perfeziona con la sottoscrizione di entrambe le parti e con il versamento

delle imposte definite in adesione il quale può essere effettuato in un’unica soluzione o

in otto rate trimestrali

Questa tipologia di provvedimento non è impugnabile se non in casi del tutto

eccezionali che si ricollegano a vizi della volontà espressa dal contribuente

L’ordinanza della corte costituzionale n. 140/11 affronta il problema attinente alle

ipotesi di rinuncia all’istanza di adesione e quindi anche alla sospensione per 90 giorni

del termine previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento

L’effetto di sospensione del termine di impugnazione viene a meno nei casi in cui il

contribuente che aveva proposto l’istanza di adesione vi rinunci

La rinuncia può verificarsi in due casi previsti dalla legge:

a) impugnazione del provvedimento

b) redazione di una dichiarazione formale con la quale il contribuente manifesta la

propria volontà di rinunciare all’istanza

La legge non prevede che l’istanza di adesione perda effetto nel caso in cui il

contribuente e il funzionario dell’agenzia delle entrate firmino un verbale negativo di

colloquio

A riguardo il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale di questa

differenza di disciplina ritenendo invece che la legge avrebbe dovuto equiparare le due

situazioni

La corte ha dichiarato l’infondatezza della questione evidenziando la ragionevolezza

della scelta del legislatore che è conforme alla logica dell’istituto il quale mira a

favorire una risoluzione della controversia fiscale che è sorta a seguito della notifica

dell’avviso di accertamento tra l’agenzia e il contribuente e mira a realizzare questa

composizione dando alle parti 90 giorni di tempo

Un verbale negativo di colloquio non è tassativamente il punto terminale del

procedimento di adesione perché le parti magari possono cambiare idea in un

momento successivo ecco che allora i 90 giorni di tempo permettono di modificare

la scelta precedente e di giungere alla formalizzazione dell’accordo

L’ELUSIONE (CAPITOLO 13)

NOZIONE ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO

L’elusore fiscale non si nasconde agli occhi del fisco, ma utilizza le disposizioni di leggi

vigenti e i buchi normativi per porre in essere comportamenti fiscalmente efficienti tali

da generare un risparmio d’imposta che il fisco ritiene indebito

L’elusione è un fenomeno particolare perché non si traduce in una palese

violazione della norma tributaria quanto piuttosto in un aggiramento della

stessa tramite l’utilizzo di costruzioni negoziali più o meno artificiose allo

scopo di assoggettare la fattispecie economica realizzata ad un regime

tributario meno gravoso di quello che si sarebbe applicato se gli artifici non

fossero stati utilizzati

Si tratta dunque di un fenomeno che si pone a mezza via tra l’evasione d’imposta vera

e propria e il lecito risparmio d’imposta

MEZZI DI CONTRASTO

La prima norma anti-elusiva introdotta nel nostro ordinamento è l’art. 10-bis dello

statuto dei diritti del contribuente

E’ possibile elencare due gruppi di norme in contrasto con il fenomeno dell’elusione:

A) NORME CON RATIO ANTI ELUSIVA

Esse hanno una finalità anti elusiva che non è espressamente dichiarata ma

che sicuramente giustifica e corregge le disposizioni di legge

Esempio: norma sul transfer price che prevede la tassazione a valore normale del

reddito che emerge per effetto di scambi commerciali tra società che appartengono

ad un medesimo gruppo lo scopo del legislatore è quello di evitare un’artificiosa

attribuzione del reddito all’una o all’altra società del gruppo e risolve questo

problema alla radice non dando rilievo al corrispettivo liberamente pattuito dalle

parti quanto piuttosto al valore di mercato del bene o del servizio trasferito (questo

principio si applica in tutti i casi in cui comporti un incremento di gettito per il

fisco)

B) NORME ESPRESSAMENTE ANTI ELUSIVE

Esse sono norme dichiaratamente introdotte allo scopo di contrastare il

fenomeno dell’elusione fiscale

Due norme di questo tipo sono contenute negli artt. 37 e 37-bis del d.p.r. 600/73

L’art. 37 contrasta il fenomeno dell’interposizione fittizia di persona e autorizza

l’agenzia delle entrate ad imputare il reddito al soggetto che ne è l’effettivo

proprietario ovvero il soggetto interponente che si nasconde agli occhi del fisco e non

appare come titolare del reddito in quanto mostra come titolare un altro soggetto

interposto

Quest’ultimo avrà diritto al rimborso dell’imposta eventualmente dovuta una volta che

sia divenuto definitivo il provvedimento di imposizione che gli è stato notificato

L’art. 37 bis contiene una clausola anti elusiva quasi generale che individua i tratti

distintivi caratterizzanti del fenomeno elusivo in presenza di una delle

fattispecie negoziali espressamente e tassativamente previste

Permette all’agenzia delle entrate di reagire con un avviso di accertamento

che ha l’effetto dell’inopponibilità

IN PRESENZA DI UNA CONDOTTA ELUSIVA L’UFFICIO TRIBUTARIO DISCONOSCE I

VANTAGGI TRIBUTARI CONSEGUITI E APPLICA LE IMPOSTE DETERMINATE IN BASE ALLE

DISPOSIZIONI ELUSE, AL NETTO DELLE IMPOSTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE

Questo potere di riqualificazione della fattispecie sussiste solo in presenza dei requisiti

previsti dall’art. 37-bis ovvero quando c’è un risparmio d’imposta altrimenti non

spettante a favore del contribuente che deriva dalla realizzazione di operazioni

econ

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.pecosbil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Turchi Alessandro.