Capo 1: Le fonti del diritto tributario
1.1 Il diritto tributario e la struttura dell'imposta
1.1.1 Il diritto tributario
Il diritto tributario studia il sistema dei tributi. Esso può definirsi il complesso di norme e principi che attengono all'istituzione e attuazione dei tributi; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico, quindi riguarda la gestione del patrimonio statale.
Il tributo consiste in un'entrata coattiva la cui obbligatorietà è imposta per legge con atto autoritativo, senza cioè che vi concorra la volontà dell'obbligato contribuente. Nell'ambito dei tributi noi distinguiamo l'imposta, la tassa e il contributo.
L'imposta è una prestazione finalizzata a soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, ordine pubblico...), mentre la tassa consiste nella quota parte richiesta di costo di servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche). Il contributo infine consiste in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche destinate alla collettività.
Presupposto dell'imposta è un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo senza alcun collegamento con una determinata attività o servizio dell'ente pubblico. La tassa, invece, che è sempre un'obbligazione imposta dalla legge, ha il suo presupposto in un atto o un'attività dell'ente pubblico nell'espletamento di un servizio pubblico di cui il soggetto passivo fruisce. Il contributo infine, ha come presupposto l'arricchimento o il vantaggio di determinati soggetti passivi di seguito all'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività.
In rapporto con altri diritti si ha: col diritto privato va rilevato che il presupposto di fatto dei vari tributi è di regola preso da istituti privatistici; col diritto pubblico si osserva che la Carta costituzionale fissa i principi basilari dell'imposizione fiscale, come la capacità contributiva (art 53); relativo al diritto amministrativo, il procedimento tributario rientra nella disciplina del procedimento amministrativo; il diritto penale tributario studia i reati tributari. Il processo tributario si svolge davanti la commissione tributaria secondo regole riprese dal diritto processuale civile. In riferimento al processo tributario penale, esso si svolge presso il tribunale secondo le regole proprie del codice processuale di rito.
1.1.2 La classificazione delle imposte
Le imposte sono distinte innanzitutto in imposte dirette e imposte indirette. Le prime colpiscono una manifestazione immediata (o diretta) della capacità contributiva, come il patrimonio (terreni e fabbricati) ed il possesso di un reddito. La categoria delle imposte dirette statali viene a coincidere con quella delle imposte sui redditi (IRE imposta sul reddito, IRES imposta sul reddito della società).
Le imposte indirette invece riguardano manifestazioni mediate della ricchezza. Esse pertanto colpiscono una manifestazione indiretta della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte indirette si distinguono in imposte sui trasferimenti, imposte sugli affari e imposte sui consumi.
Le imposte dirette poi, vanno distinte in imposte personali ed imposte reali. L'imposta personale per eccellenza è l'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) in via di sostituzione con l'imposta sul reddito (IRE). Nella determinazione dell'imposta reale si tiene conto di elementi che riguardano la produzione del reddito, come l'ITAP. R.E.S è un'imposta personale in quanto la tassabilità di una società o un ente nel territorio di uno Stato si basa sul criterio di residenza.
Capo 1: Le fonti del diritto tributario
1.1 Il diritto tributario e la struttura dell'imposta
1.1.1 Il diritto tributario
Il diritto tributario studia il sistema dei tributi. Esso può definirsi il complesso di norme e principi che attengono all'istituzione e attuazione dei tributi; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico, quindi riguarda la gestione del patrimonio statale.
Il tributo consiste in un'entrata coattiva la cui obbligatorietà è imposta per legge con atto autoritativo, senza cioè che vi concorra la volontà dell'obbligato contribuente. Nell'ambito dei tributi noi distinguiamo l'imposta, la tassa e il contributo.
L'imposta è una prestazione finalizzata a soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, ordine pubblico...), mentre la tassa consiste nella quota parte richiesta di costo di servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche). Il contributo infine consiste in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche destinate alla collettività.
Presupposto dell'imposta è un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo senza alcun collegamento con una determinata attività o servizio dell'ente pubblico. La tassa, invece, che è sempre un'obbligazione imposta dalla legge, ha il suo presupposto in un atto o un'attività dell'ente pubblico nell'espletamento di un servizio pubblico di cui il soggetto passivo fruisce. Il contributo infine, ha come presupposto l'arricchimento o il vantaggio di determinati soggetti passivi di seguito all'esecuzione di un'opera pubblica.
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