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Capitolo XV - Le sanzioni penali

Le norme penali in materia di imposte sui redditi e Iva - La disciplina dei reati in tema di imposte dirette ed Iva è prevista dal d.lgs 74 del 2000 che prevede un numero ristretto di fattispecie penali caratterizzate da notevole offensività e dal dolo specifico di evasione (si tratta quindi di reati che hanno natura di delitti). Il legislatore si è basato sul concetto di dichiarazione annuale attribuendo rilevanza penale solo ai comportamenti direttamente correlati con la presentazione della dichiarazione escludendo quindi tutti i comportamenti preliminari o preparatori. Ciò consente di affermare che il bene giuridico tutelato dalle norme penali-tributarie è la puntuale e corretta percezione del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria. Pertanto per il configurarsi del reato deve esistere una inequivocabile connessione tra la condotta e l'adempimento dell'obbligo della dichiarazione e la.

Sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione. Le singole fattispecie delittuose delineate dal decreto legislativo 74 del 2000 sono la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele e la omessa dichiarazione, caratterizzate tutte dalla presenza del dolo specifico di evasione. Per questi delitti la legge stabilisce che non è configurabile il tentativo e ciò risponde alla logica del sistema volta, come si è detto, ad escludere la punibilità di fatti puramente preliminari o preparatori rispetto alla dichiarazione e comunque risponde allo scopo di consentire al contribuente sottoposto ad accertamento di sottrarsi alla responsabilità penale presentando una dichiarazione veritiera. Le altre figure dirette riguardano:

  1. l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  2. l'occultamento o distruzione di documenti contabili
  3. l'omesso versamento di ritenute e dell'Iva
  4. il compimento di

Atti fraudolenti su beni propri o di altri al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva. La sanzione è sempre costituita dalla reclusione non essendo prevista la multa.

La dichiarazione fraudolenta – Questo reato può essere commesso secondo due forme. La prima forma si ha quando vengono indicati in dichiarazione costi fittizi relativi a fatture o altri documenti che si riferiscono ad operazioni inesistenti. Il reato è commesso se una fattura o altro documento relativo ad operazione inesistente viene registrata nelle scritture contabili obbligatorie o detenuta ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non è prevista una soglia minima di punibilità (e quindi non è rilevante l'entità dell'evasione) e la pena ordinaria va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni. La seconda forma si ha quando nelle scritture contabili vengono registrati dati falsi e inoltre con.

Mezzifraudolenti si ostacola l'accertamento della falsità. A differenza dalla prima forma che si riferisce solo a fatture relative a costi fittizi, la seconda forma può riguardare sia gli elementi attivi che quelli passivi. Inoltre la seconda forma richiedendo che i dati falsi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie riguarda solo soggetti tenuti alla contabilità e quindi concerne solo i redditi di impresa e di lavoro autonomo. La pena prevista è la stessa della prima forma ma a differenza di questa è prevista una soglia minima di punibilità allo scopo di limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi. Occorre accennare al rapporto tra il delitto di dichiarazione fraudolenta e quello di truffa ai danni dello stato. Parte della dottrina ha sostenuto che i due reati possono concorrere mentre in giurisprudenza è prevalsa la tesi per cui tra i due reati vi è concorso apparente di norme.

E pertanto un rapporto di specialità per cui chi commette il reato fiscale non realizza anche il reato di truffa ai danni dello stato.

2.1. La dichiarazione infedele - Questo reato si realizza quando nella dichiarazione sono indicati elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per importi superiori a determinate soglie. Non è richiesta la contabilizzazione di dati falsi e quindi tale reato può essere commesso anche da chi non è soggetto ad obblighi di contabilità. La dichiarazione infedele è un reato meno grave del precedente e quindi la pena è più lieve (reclusione da uno a tre anni) e le soglie di punibilità sono molto più elevate.

2.2. La dichiarazione omessa - Il delitto di omessa dichiarazione è caratterizzato da una soglia di punibilità rapportata all'imposta evasa (che deve essere superiore a circa 77 mila euro). Non ha rilevanza penale la dichiarazione presentata.

con un ritardo contenuto nei 90 giorni e non è considerata omessa, ai fini penali, una dichiarazione non sottoscritta o su modello non conforme. La pena prevista è uguale a quella della dichiarazione infedele. Le valutazioni estimative – Sono punite anche le falsità di carattere valutativo in caso di stime esageratamente ridotte di elementi attivi o di stime esageratamente elevate di elementi negativi. Il legislatore ha però previsto che non sono punibili: a) le rilevazioni eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile. Ad esempio il contribuente imputa un costo ad un periodo di imposta concluso con un utile invece che ad un esercizio concluso in perdita. b) le rilevazioni e valutazioni i cui criteri sono comunque indicati nella nota integrativa. In questo caso chi espone il criterio valutativo non si propone di frodare il fisco. c) le valutazioni che

differiscono in misura inferiore al 10 per cento di quelle corrette.

Le fatture relative ad operazioni inesistenti – Tale reato si compie quando vengono emese fatture relative ad operazioni3) inesistenti o che riguardano cessioni effettuate da un soggetto diverso da chi emette la fattura. L’emissione di fatture false è un reato di pericolo punito in sé indipendentemente dal successivo reato compiuto da chi utilizza tale fatture false, per cui chi emette e chi utilizza fatture false non sono puniti a titolo di concorso nell’altro delitto. Chi emette o rilascia fatture o altri documenti falsi configura il rato di pericolo astratto per il quale è sufficiente il compimento dell’atto tipico e non è necessario che il destinatario abbia o meno utilizzato i documenti. L’emissione e il rilascio ( e l’utilizzo) di più fatture false nello stesso periodo di imposta costituisce un unico reato. Tale reato è punito con la stessa

pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta. E' prevista una pena più lieve quando l'ammontare delle fatture false è inferiore ad un importo di circa 155 mila euro.

4) Occultamento o distruzione di documenti contabili - Costituisce reato l'occultamento o distruzione di documenti contabili a fini di evasione al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La pena è pari alla reclusione da uno a cinque anni non sono previste soglie minime di punibilità.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sul reddito o Iva, aliena o compie operazioni fraudolente sui beni propri o di altri al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte (frode sottrattiva). Si tratta di un reato di pericolo che è integrato quando vengono posti in essere atti che potrebbero rendere

inefficace la procedura coattiva e pertanto non è necessario che l'evento effettivamente si verifichi. Sono previste soglie di punibilità.

Omesso versamento dell'iva e di ritenute certificate; indebita compensazione - Commette reato (punibile con reclusione da 6 mesi a due anni) chi presenta la dichiarazione Iva ma omette di effettuare il versamento (entro il termine per l'acconto relativo al periodo di imposta successivo) dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale dell'iva. Questo reato ha lo scopo di contrastare le cosiddette frodi carosello, nelle quali vi sono soggetti che incassano l'iva ma non la versano allo stato.

Per la configurazione del reato occorre che sia stata rilasciata per gli importi non versati la dichiarazione ai sostituti (in quanto in tal modo il sostituto acquista un credito nei confronti dello stato che non riceve però alcun versamento), che l'omesso versamento si riferisca alla

dichiarazione annuale e non mensile (per il quale è prevista invece sanzione amministrativa) e che l'ammontare non versato sia superiore ai 50.000 euro. La disposizione si applica anche a chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Le pene. Attenuanti ed esimenti - Per tutte queste fattispecie sono previste anche pene accessorie tassativamente elencate dalla legge. Oltre alle attenuanti previste dal codice penale si applicano ai delitti tributari le seguenti attenuanti:

  1. nel caso in cui il reo provveda al pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado la pena comminata viene diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie. Si tratta di una attenuante speciale a effetto speciale perché oltre ad escludere l'applicazione di pene accessorie contempla una diminuzione della pena superiore a un terzo.
  2. se i debiti tributari risultano

estinti per prescrizione o decadenza il reo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può chiedere di essere ammesso a pagare una somma da lui indicata a titolo di equariparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico. Sono inoltre previste le seguenti due esimenti:

  1. come per le sanzioni amministrative anche per i reati non è punibile la violazione dipendente da oggettive condizioni di incertezza sulla portata della norma violata
  2. non è punibile la violazione commessa da chi si è uniformato al parere dell'amministrazione finanziaria o ha compiuto le operazioni esposte in un interpello formulato alla pubblica amministrazione sul quale si è formato il silenzio assenso. Tali esimenti si giustificano con la mancanza del dolo di evasione.

7.1 La confisca per equivalente - Il codice di procedura penale consente già nella fase delle indagini preliminari il sequestro delle cose che possono essere

eato o al profitto ottenuto dal reato stesso. La confisca per equivalente viene applicata quando non è possibile individuare specificamente le somme di denaro o i beni che sono stati utilizzati per commettere il reato o che ne sono il risultato. In questi casi, il codice penale prevede che vengano confiscati beni di valore equivalente al prezzo o al profitto ottenuto dal reato.
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Publisher
A.A. 2012-2013
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Andrea.