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DIRITTO TRIBUTARIO (FISCALITA’ D’IMPRESA)

LEZIONE 1

“INTRODUZIONE”

Come riuscire a capire il mondo della fiscalità ed essere in grado di muovercisi dentro agevolmente?

Bisogna capire i limiti, i margini del FISCO o della fiscalità. Andremo a capire se è vero che la tassazione

è feroce e percepita come freno alla crescita economica; eppure dentro la fiscalità ci sono delle isole

“felici” dove questa proporzionalità, progressività delle imposte trova il suo giusto riposo. La LEVA

FISCALE è quella leva primaria sia DIRETTA che INDIRETTA che muove o fa frenare l’economia.

Tratteremo delle imposte sui redditi: IRAP, l’IRES, L’IRPEF ecc. Come aumento le aliquote dell’iva queste

influenzano i consumi di un bene, per esempio del “panettone”; il panettone non lo comprerò più

perché mi costa troppo favorendo un altro bene. Se dovessi inserire un’aliquota sulla farina, sul pane,

ne diminuirei i consumi. Freno i consumi e quindi freno l’offerta. Per comprendere a fondo gli aspetti

centrali di questa materia non si può prescindere dal conoscere gli effetti Microeconomici e

. Come si forma il prezzo per esempio?

Macroeconomici

P= (M + V)/Q

M= Moneta che è M1, M2, M3, ecc (denaro, azioni, assegni ecc).

V= Velocità di scambio

Q= Quantità

Più aumenta la Q e più diminuisce il Prezzo. Per far muovere i consumi devo agire sulle leve fiscali che

propiziano il consumo collettivo e quindi non lo ostacolano. Il ruolo fiscale quindi capiamo che è molto

importante.

Introduciamo quindi la FISCALITA’ nell’economia quotidiana.

L’ITALIA è uno STATO di sovranità assoluta? Oppure dobbiamo rispondere a qualcun altro?

In materia di fiscalità appare, in Italia che i governanti oggi possano fare quello che gli pare ma NON è

COSI.

Leggendo questo estratto bisogna stare attenti a non confondere quello che è necessario ai fini

dell’esame da quello che verrà poi, per chi continuerà, studiato e approfondito nel corso di

Pianificazione Fiscale. Questo estratto va studiato si imparando le nozioni fondamentali del Diritto

Tributario ma anche capirle dagli esempi. Il ruolo del fiscalista è quello di CONTROLLORE. Serve a

verificare quello che gli altri fanno sempre in combinazione a quello che diciamo noi.

“LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO”

1

Si parla di SOVRANISMO dello Stato, in materia fiscale, RELATIVO o limitato e NON ASSOLUTO. Per

capire quali sono le FONTI del Diritto Tributario occorre far riferimento alla “Piramide di Kelsen” la

quale afferma che la normativa fiscale ha la forma di una piramide e che rappresenta una GERARCHIA

NORMATIVA da cui da una fonte ne discende un’altra: le norme sono concatenate. Alla base c’è

L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO che deve necessariamente rispondere a questa successione. Per capire

meglio di cosa si tratta, troviamo di seguito il grafico della Piramide di Kelsen:

Ground Norm

Ordinamento Tributario Italiano

Nella Piramide di Kelsen ci sono Gerarchie Normative le quali una regola l’altra. Se cade una, casca

tutto il sistema normativo. Vi è una REGOLA VERTICISTICA.

L’ordinamento Tributario deve quindi rispondere alle regole della Piramide che vedremo a breve di che

cosa è contenuta. È un concetto filosofico, il nostro, che però corrisponde alla realtà.

La GROUND NORM è posta in cima alla piramide e rappresenta la POLITICA, la SCIENZA DELLE FINANZE,

ovvero il pensiero generato dall’uomo: in ambito giuridico, quando un uomo fa muovere il pensiero,

crea la LEGGE. La legge generata DEVE rispettare questa gerarchia di regole. Se non si rispettano le

regole cosa accade?

1. Si potrebbe incorrere ad una SANZIONE che spesso si identifica con il SEQUESTRO/Confisca in

materia tributaria;

2. O quello che si fa potrebbe essere dichiarato INEFFICACE;

L’ordinamento tributario fa capo alla “GROUND NORM”.

Le norme di riferimento sono SCRITTE ed occorre che siano rispettate da tutta la collettività ma prima

di farle rispettare è necessario che esse siano conosciute: “Non avere timore dell’autorità significa

conoscere le regole”. 2

FONTI NORMATIVE DELL’ORDINAMENTO ITALIANO:

Qual è la Prima FONTE NORMATIVA ITALIANA? 1. LA COSTITUZIONE.

Essa è SUBORDINATA però al 2. DIRITTO COMUNITARIO che a sua volta deve rispondere agli 3.

OBBLIGHI INTERNAZIONALI (G20, G21, G22 ecc). Lo schema delle FONTI del DIRITTO TRIBUTARIO si

può riassumere secondo lo schema dettagliato di Kelsen:

Ground Norm OBBLIGHI INTERNAZIONALI

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL’UE (TFUE)

LA COSTITUZIONE

STATUTO DEI DIRITTI DEI

CONTRIBUENTI

Ordinamento Tributario

La Piramide quindi è composta dalle FONTI del DIRITTO TRIBUTARIO, quando il Governo parla di

SOVRANISMO si riferisce ad un sovranismo limitato e non assoluto poiché non può decidere senza

rendere conto agli organi sovrastanti.

L’ART. 10 Comma 1 insieme all’ART. 117 comma 1, insieme all’ART. 81 della Costituzione trattano delle

FONTI NORMATIVE cui ci riferiamo.

Di che cosa trattano questi Articoli della Costituzione?

ART.10 Comma 1 “Lo Stato italiano si deve conformare, uniformare alle

norme comunitarie”. Significa che quando si introduce una legge con una valenza generale si

deve uniformare il comportamento a quello desunto dall’organismo comunitario.

3

ART. 117 Comma 1 “La Potestà legislativa dello Stato e delle Regioni si

esegue:

1. Nel rispetto degli obblighi internazionali;

2. Nell’osservanza del diritto comunitario;

3. Nella Costituzione;

Il legislatore pertanto quando costituisce una legge deve rispettare questi 3 punti.

Il 117 è il cardine di questa funzione: Obblighi internazionali, Diritto Comunitario, Costituzione.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO TRIBUTARIO deve attenersi a questi 3 punti dell’ART. 117

Parliamo del primo LIVELLO della Piramide:

Quali sono gli OBBLIGHI INTERNAZIONALI? C’è un principio base al quale tutti gli STATI devono tendere:

il Principio del PACTA SUNT SERVANDA “quello che ti dico va rispettato. I patti vanno rispettati”.

Dove nascono gli obblighi internazionali? Gli G20, 21 ecc. chi sono? Costituiscono gli “obblighi

internazionali”, sono un insieme di Stati riuniti in consiglio che scrivono su un protocollo chiamato

O.C.S.E. “ORGANIZZAZIONE per la COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO” è

un’organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in

comune un’economia di mercato. L’organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di ASSEMBLEA

CONSULTIVA che consente un’occasione di confronto delle esperienze POLITICHE, per la risoluzione dei

problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali ed

internazionali dei paesi membri. Esso conta 35 PAESI MEMBRI e ha sede a PARIGI nello CHATEAU DE LA

MUETTE. L’OCSE NON è FONTE del DIRITTO immediata ma diventa FONTE quando l’organizzazione

trasforma le intenzioni in accordi bilaterali. Essa però non è FONTE PRIMARIA come invece il TFUE.

L’OCSE è un PACTA SUNT SERVANDI che va rispettato ma NON è una FONTE.

ART. 81 Comma 1 “tratta del FISCAL COMPACT” che è la PARITA’ di

bilancio. L’equilibrio dello Stato si mantiene con l’equilibrio tra ENTRATE e

USCITE.

Se lo Stato italiano spende di più di quello che entra, si ha disequilibrio economico, indebitamento ecc.

Ciò vale dappertutto, anche nella gestione familiare per esempio.

Da dove le prende le ENTRATE lo STATO ITALIANO?

Le uscite lo Stato le copre con le IMPOSTE e le TASSE che sono le sue entrate.

Le imposte sono diverse dalle TASSE le tasse sono un corrispettivo che io pago per una prestazione

che riceverò (tasse universitarie, tasse stradali ecc.).

4

Il 90% delle entrate in Italia sono TRIBUTARIE.

Parliamo del secondo LIVELLO della Piramide:

Il TFUE = Trattato sul Funzionamento dell’UE

QUALI SONO LE LIBERTA’ CHE IL TFUE CI HA CONCESSO?

1. CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

2. CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

3. CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

4. CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

Queste 4 libertà dettate dal Trattato sul funzionamento dell’unione europea hanno un impatto

tributario sullo Stato. Per esempio, i DAZI doganali in entrata è un forte messaggio dello Stato per far

aumentare la produzione interna a discapito dell’importazione dall’estero.

Il TFUE è UNA FONTE PRIMARIA dell’ORDINAMENTO tributario.

Parliamo di altre FONTI PRIMARIE oltre al TFUE:

Se è vero che il TFUE è FONTE PRIMARIA, ci sono altre FONTI PRIMARIE che hanno EFFICACIA

IMMEDIATA nell’ordinamento italiano (o interno)? SI! Quali sono?

• →

I REGOLAMENTI Sono FONTE PRIMARIA perché il regolamento è generale e astratto e si

applica direttamente agli Stati Membri.

• →

DIRETTIVE LA DIRETTIVA non è immediatamente applicabile in Italia ma deve essere prima

RECEPITA dall’ordinamento (Il recepimento consiste nell’adozione di misure di portata

nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva), cioè quando (ES.

Direttiva IVA) risponde delle seguenti caratteristiche:

- CHIARA

- PRECISA

- SCADUTA

è FONTE PRIMARIA del DIRITTO TRIBUTARIO. Obbliga gli Stati membri a un determinato risultato.

Se si violano le libertà fondamentali dell’uomo, entra in gioco la C.E.D.U. che è la convenzione europea

posta a salvaguardia dei DIRITTI DELL’UOMO. È un’indicazione generale immediatamente applicabile

in Italia perché contenuta nella fonte primaria TFUE. Essa è FONTE PRIMARIA perché appartiene al

TFUE. ES. Non si può intervenire e togliere tutto il patrimonio di un soggetto se egli è dimostrato essere

reo di qualcosa. La Guardia di Finanza NON può farlo a prescindere, perché il soggetto ha commesso un

reato ma deve rispettare la C.E.D.U. In materia TRIBUTARIA ricorrere alla C.E.D.U. quindi NON è

PROIBITIVO Es. Berlusconi è stato il primo a rivolgersi alla CEDU. Quando comprò Kakà del Milan con

fatture false, pagandolo tanti milioni, fu condannato in Italia per 4 anni e qualcosa. È andato a fare

5

servizi sociali per gli anziani ma contestò la pena subita ritenendola essere troppo alta. Si rivolse cosi

alla CEDU.

• →

PARERI non importanti;

• →

SENTENZE DELLA CORTE U.E. Sono sentenze sulla Convenzione dei Diritti dell’uomo. Che cosa

è la SENTENZA? La SENTENZA è un ATTO GIURISDIZIONALE che ha natura di provvisorietà fino a

quando diventa definitiva ed esecutiva. È emessa dal GIUDICE e sono di diverso grado. Es. Caso

Formigoni, condannato a 6 anni di reclusione/carcere per corruzione. Egli è l’ex governatore

della Lombardia. Altre 9 persone erano coinvolte nell’inchiesta sulla Fondazione Maugeri. Questi

soggetti sono stati accusati dalla Procura di Milano, di aver sottratto 56 milioni di euro dalle

casse di uno dei “gioielli” della Sanità Lombarda: la Fondazione Maugeri specializzata in terapie

riabilitative.

Vige in materia Penale un principio “tutti siamo innocenti fino a quando non c’è una sentenza

esecutiva”. Le Sentenze della CORTE dell’Unione Europea sono immediatamente applicabili in

Italia.

A Bruxelles ci sono 28 giudici e le sentenze da loro emanate hanno valenza Ergo Omnes.

DA RICORDARE il legislatore italiano può andare a fare una legge/decreto legge/decreto legislativo

SOLO se rispetta la PIRAMIDE DI KELSEN, se NON la rispetta tutto quello che fa NON HA EFFICACIA.

Parliamo del terzo LIVELLO della Piramide:

LA COSTITUZIONE ITALIANA:

Gli Articoli della Costituzioni che dobbiamo conoscere bene e che appunto fanno riferimento al DIRITTO

TRIBUTARIO sono:

- ART. 2

- ART. 3

- ART. 23

- ART. 53

- ART. 97

- ART. 98

ART. 2 della Costituzione: PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’

Da un punto di vista SOCIOLOGICO, perché si pagano le IMPOSTE?

Perché tutti dobbiamo pagare le imposte? Qual è lo scopo sotteso?

Si attiene ad un PRINCIPIO SULLA SOLIDARIETA’ che è l’ART. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce

i DIRITTI INVIOLABILI dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale” è chiamato di “SOLIDARIETA’” perché riguarda il dopoguerra. Nasce il Diritto Tributario da li.

6

Tutti solidali e uniti per “ricostruire” il distrutto. Aiutiamo il “bisognoso” pagando le imposte, concetto

in astratto, oppure a livello sociale per il mantenimento dei servizi offerti dallo Stato. Quando le imposte

però cominciano ad essere il 60%/70% c’è ribellione generale, ci si lamenta come oggi; lavorare per 6

mesi per lo Stato non è cosa ammissibile. Le Entrate dello Stato in Italia spesso non si sa dove vanno a

finire. Si rispetta ancora oggi il Principio di Solidarietà se la pressione fiscale è così ingente? Il

contribuente italiano oggi si lamenta perché non tollera più questa situazione. Il Principio di Solidarietà

negli ultimi anni è venuto a scemarsi in materia tributaria. Come si manifesta questo “disagio”? con:

1. L’EVASIONE;

2. L’ELUSIONE;

3. L’EROSIONE;

di cui parleremo prossimamente. In conclusione, i tre concetti sono nati perché tale Principio non

sussiste quasi più in materia tributaria.

ART. 3 della Costituzione: PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Il suddetto Principio di Solidarietà si sposa con l’ART. 3 il quale tratta del PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA:”

Tutti i cittadini hanno pari DIGNITA’ sociale e sono uguali difronte alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (1

COMMA). Nel tempo questi principi dei nostri padri fondatori si stanno perdendo. In materia tributaria,

come siamo arrivati ad una TASSAZIONE di questa portata oggi? Perché le spese pubbliche sono

aumentate. L’ordinamento tributario rispetta questi due principi? Laddove non rispettasse l’ART. 2 e 3

la legge tributaria nuova NON avrebbe alcuna valenza/efficacia.

ART. 23 della Costituzione: LA RISERVA DI LEGGE

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non sulla base della legge”.

Che tipo di RISERVA è? RELATIVA! perché è “sulla base di una LEGGE”: ci deve essere alla base una legge

che permetta di introdurre prestazioni patrimoniali. Es. se stasera il Governo emanasse un decreto

legge: mettiamo un’imposta del 5%. Lo potrebbe fare? NO! Il DECRETO LEGGE è un atto di Normazione

secondaria proprio del Governo. Ma se l’ART. 23 dice che ci deve essere sempre una legge alla base,

quello che fa Salvini con Di Maio non avrebbe nessuna valenza quindi.

1. Il Decreto Legge quindi NON può istituire TRIBUTI perché ci vuole sempre “sulla base di una

legge”

Se si emanasse il DECRETO LEGISLATIVO? Esso è un ATTO DELEGA, su base parlamentare allora si!

2. Il Decreto Legislativo PUO’ istituire TRIBUTI perché esiste una legge delega che ha attraversato

il parlamento. È una riserva di legge relativa.

7

ART. 53 della Costituzione: Introduce quella che è la “CAPACITA’

CONTRIBUTIVA” e la definizione di IMPOSTA

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche IN RAGIONE della loro capacità CONTRIBUTIVA”.

Chi sono i “TUTTI”?

I RESIDENTI che NON sono i CITTADINI.

La Costituzione per la prima volta con l’ART. 53 abbandona il concetto che TUTTI i cittadini sono uguali

difronte alla legge, bensì si riferisce al “TUTTI” come ai RESIDENTI. Chi sono i RESIDENTI? Che cos’è il

DOMICILIO? (vedi sotto).

“sono tenuti” sono OBBLIGATI

“a concorrere” insieme ad altri →

“in ragione della propria capacità contributiva” La capacità contributiva è la RICCHEZZA o la

Novuelle ricchezza che ognuno ha accumulato rispetto all’anno precedente. Sono delle entrate su cui

si deve pagare l’imposta.

A questo punto introduciamo anche il concetto di CONTRIBUENTE: colui che ha la ricchezza con la

quale contribuisce alla spesa pubblica pagando le imposte. UN’IMPOSTA

L’IMPOSTA NON può essere troppo elevata (80, 90 % per esempio) perché

NON PUO’ MAI ESSERE:

1. ESPROPRIATIVA

2. SPOGLIATIVA

Perché lo Stato deve permettere al residente di poter vivere. Con un’imposta troppo elevata si

lavorerebbe soltanto per pagare tributi statali. Quell’”IN RAGIONE” (significa “in quota parte”) sta

appunto a significare questo limite dello Stato di imporre tributi troppo eccessivi ad ostacolo del

comune vivere sociale. Non posso versare di più di quello che guadagno.

Il contribuente contribuisce alle spese pubbliche sulla BASE DELLE SUE EFFETTIVE ENTRATE. Il

concetto di CAPACITA’ CONTRIBUTIVA nella realtà si fonda sull’EFFETTIVA RICCHEZZA

POSSEDUTA/GUADAGNATA dal Contribuente e non su quella PRESUNTA/FATTA A TAVOLINO.

ECCEZIONI

Ci sono però delle (che è un’anomalia nel sistema dell’entrate) che riguardano il

REDDITO D’IMPRESA → “se ho venduto un macchinario e il cliente mi paga nel corso di 10 anni

io su quel reddito/entrata ci pagherò lo stesso le imposte anche senza aver

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeoPomps di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Ripa Giuseppe.
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