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Modalità di consegna
a) Consegna a mano
b) Spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento
c) Presentazione per via telematica con P.E.C.
È prevista un'ulteriore modalità di presentazione dell'istanza per i non residenti privi di domiciliatario in Italia, i quali possono utilizzare la posta elettronica non certificata.
La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Competenza degli uffici: la trattazione delle istanze di interpello è ripartita in ragione della competenza a gestire il tributo:
- spetta all'Agenzia delle Entrate se l'istanza riguarda tributi erariali (Imposte sui redditi, Iva, IRAP, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta di bollo, Tasse sulle concessioni governative, Imposta sugli intrattenimenti e altri)
Quantificazione o omessa dichiarazione contesta la condotta ed irrogala sanzione. L'ufficio amministrativo/giudice competente è quello del luogo ove si trova il domicilio fiscale (non la residenza). L'art.1 della L.241/90 integrata dalla L.15/2005 permette di introdurre nel procedimento amministrativo il diritto comune, infatti l'articolo dispone espressamente che "l'attività amministrativa è retta dai principi comunitari".
Art.41 diritto alla buona amministrazione che formalizza a livello europeo i principi del giusto procedimento (imparziale, equo, termine ragionevole, contraddittorio, motivazione, trasparenza atti). Tuttavia, in ambito tributario, al contribuente non viene fornita alcuna informazione sull'avvio del procedimento, quindi sul controllo o accertamento (no contraddittorio), nemmeno la partecipazione e la visione degli atti al contrario di quanto avviene per il procedimento amministrativo che invece è obbligatorio.
L'accesso agli atti è posticipato al termine del procedimento. La dichiarazione una volta presentata può subire 3 tipi di controllo (sulle dichiarazioni irpef, ires, irap e iva in alcuni casi.): 1) liquidazione 2) controllo formale 3) accertamento o controllo sostanziale che sono attività completamente diverse tra loro. 1) liquidazione - Fonti normative: per IRPEF e IRES - DPR 600/73 art.36-bis; per IVA art.54-bis DPR 633/72. - Art.36-bis DPR 600/73: "Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali commessi dal contribuente nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi b) correggere errori materiali commessi dal contribuente nel riporto delle eccedenza d'imposta, dei contributi e dei premi risultanti da dichiarazioni precedenti c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti e ridurre le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quanto previsto dalla legge d) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quanto previsto dalla legge o non spettanti e) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi nonché delle ritenute d'acconto effettuate dai sostituti d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione". La liquidazione è funzionale a controllare che la base imponibile e l'imposta della dichiarazione sia stata calcolata correttamente dal contribuente così come i contributi assistenziali e previdenziali entro l'inizio della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (per es. se ho detratto correttamente il 19% delle spese mediche). L'istruttoria qui è quasi inesistente, infatti il controllo lo esegue il sistema informatico sulla base dei dati e degli elementi derivanti dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria-->controllo automatizzato e generalizzato, esercitato senza la presenza di
un funzionario. Dal 1 gennaio di quest'anno, è entrata a regime, a carico di chi esercita attività di lavoro autonomo l'obbligo di emettere fattura elettronica inviata direttamente all'agenzia delle entrate e verrà poi trasmessa al destinatario. Sono esonerati chi può optare per il regime forfettario con ricavi non superiori a 65.000 euro. Dal 1 luglio tutti i commercianti al dettaglio con volume d'affari con più di 400.000 euro hanno l'obbligo di scontrino elettronico trasmesso in via informatizzata al ministero (amministrazione finanziaria) --> quindi il controllo automatizzato viene fatto anche su dati che hanno riscontro nella banca dati sapendo già quanto fattura il soggetto (anagrafe tributaria). Procedimento: il sistema controlla la correttezza dei valori indicati nella dichiarazione che devono essere conformi alla normativa, controlla gli errori materiali e di calcolo. L'esito del controllo puòessere positivo ese il contribuente ha versato di più fino a 1.500 puoi avere diritto al rimborso immediato anche in posta, sesono di più dovrà avanzare istanza di rimborso.
Se invece l’esito dovesse essere negativo avendo quindidichiarato meno di quanto previsto, gli verranno elencate le ragioni tramite un atto endoprocedimentalechiamato comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e dà luogo a 3 possibilità:
- attivazione delcontraddittorio: entro 30gg il contribuente può portare le sue ragioni e qui si attiva il contraddittorio e sel’amministrazione si è sbagliata annullerà l’avviso bonario, altrimenti l’amministrazione confermerà l’avvisobonario ed il contribuente è tenuto a pagare nei 30gg successivi la differenza (differenza+1/3 della sanzione),
- se invece il contribuente dovesse aver sbagliato solo parzialmente, l’amministrazione invierà un nuovo avvisobonario
Con quanto manca da pagare e lo rimette nei termini per pagare e se non paga succederà quanto detto dopo. A volte però l'avviso bonario non viene inviato, infatti lo statuto dei diritti del contribuente occupandosi della liquidazione, all'art.6 stabilisce che "prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi derivanti da dichiarazioni, l'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a produrre documenti mancanti entro 30gg dalla ricezione dalla comunicazione ma solo quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, ma proprio l'espressione incertezza rilevante è il discrimine tra l'obbligo o meno della comunicazione di irregolarità iscrivendoti così direttamente a ruolo. Quindi nei casi di incertezze rilevanti, se iscrivi a ruolo senza aver inviato l'avviso bonario allora il ruolo sarà nullo.
L'avviso bonario non versa la somma e non attiva il contraddittorio, l'imposta viene iscritta a ruolo insieme alla sanzione per omesso versamento e agli interessi moratori (quantificati solo sull'imposta e non anche sulle sanzioni) notificandogli la cartella esattoriale.