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Diritto tributario

Capitolo 1: Il potere tributario

Il potere fiscale è da intendere come fattore di condizionamento del sistema economico e produttivo, al fine di raggiungere obiettivi macro-economici. L’esercizio del potere tributario svolge due funzioni principali:

  • Funzione primaria → Acquisizione di un flusso di entrate stabili da mettere al servizio della collettività attraverso l’erogazione di prestazioni e servizi pubblici.
  • Funzione secondaria → Ripartizione del carico fiscale tra i consociati secondo logiche di solidarietà sociale ed equità distributiva.

L’appartenenza dello stato italiano all’Unione Europea ha compromesso l’esercizio del potere fiscale nazionale attraverso vincoli che regolino e garantiscano la libera concorrenza del mercato europeo. Per tale motivo, la legislazione fiscale nazionale deve adeguarsi e rispettare tali vincoli comunitari. Da sempre sussiste uno stretto rapporto tra fiscalità e sovranità che si manifesta in forme ed espressioni diverse. Da questo rapporto deriva la netta scissione tra: interessi collettivi (→ acquisizione dei tributi al fine di erogare servizi e prestazioni pubbliche a favore dell’intera collettività) e interessi individuali (→ “interesse fiscale”, tutela della libertà personale e della propria capacità contributiva).

Antichità

La fiscalità si traduceva in: finanza propria del sovrano e finanza predatoria. La finanza propria del sovrano riguardava una serie di beni, doni, liberalità considerati di esclusiva proprietà e disponibilità del sovrano. La finanza predatoria riguardava una serie di tributi richiesti alle popolazioni vinte e conquistate e agli alleati nell’ambito di alleanze strategiche (come possiamo ricordare le province romane). Il potere fiscale era nelle mani del sovrano. Si trattava di un potere assoluto e insindacabile, non regolato da norme e che non prevedeva alcuna garanzia e tutela nei confronti dei consociati tenuti a corrispondere continui pagamenti nelle casse del sovrano e dell’oligarchia (elite sociale).

Il sovrano stabiliva: l’importo del versamento fiscale, le categorie di soggetti tenuti al pagamento, le eventuali esenzioni da questo. La legge era la mera volontà del sovrano. Il tributo in questo senso assumeva le vesti di “marchio di servitù”. Il prelievo fiscale ordinario si traduceva nelle imposte indirette, mentre meno frequente era la riscossione di imposte dirette. La riscossione delle imposte indirette avveniva senza seguire alcuna procedura prestabilita e senza l’operato di organi amministrativi. Le principali imposte indirette riguardavano:

  • Dazi sulle importazioni ed esportazioni
  • Imposte sui mercati
  • Imposte sugli atti di vendita realizzati davanti a funzionari statali
  • Imposte per l’esercizio di professioni che richiedono la vigilanza di autorità pubbliche

La riscossione delle imposte dirette avveniva invece nelle sole situazioni di particolare emergenza nazionale, soprattutto in occasione di guerra che minacciava lo stato. Per queste si seguivano delle procedure determinate.

Medioevo

All’epoca dei re carolingi e con l’emersione del vassallaggio si manifestava la disintegrazione del potere pubblico nel potere privato del re e dei feudatari, di conseguenza si assisteva ad una trasformazione radicale del potere fiscale. Il vassallaggio consisteva nel rapporto di fedeltà al re e ai feudatari. Il vassallaggio si fonda sul duplice rapporto:

  • Re e feudatari → I contributi fiscali sono versati dai feudatari al re in occasioni speciali (es: nozze) o in occasioni di emergenza (es: carestia, guerra, malattie). I contributi fiscali assumono la forma ed il carattere di regalie e ciò in funzione di un reciproco rispetto vantato dalle due parti.
  • Feudatari e sudditi → I contributi fiscali sono versati dai sudditi ai feudatari e consistono in prestazioni personali e trasferimenti di prodotti in natura (le corvée) previsti come corrispettivo per la fruizione di terre e prodotti da lavoro considerati di proprietà esclusiva del feudatario. I contributi fiscali così intesi erano frutto di un rapporto di subordinazione dei sudditi nei confronti del proprio feudatario, un rapporto fondato sulla forza e sull’arbitrio. Il feudatario disponeva, a sua discrezione, la consistenza del contributo a lui dovuto.

In tal modo era venuto meno il potere centrale e si andavano formando piccoli centri di potere sparsi nel territorio. A questo andava corrispondendo l’insorgere di “interessi diffusi” ossia interessi condivisi da gruppi e categorie di sudditi di cui si ne facevano portavoce i rappresentanti delle comunità. Questi ultimi infatti negoziavano con gli agenti delle imposte il carico fiscale complessivo.

In questo senso si diffusero varie forme di solidarietà:

  • La solidarietà orizzontale tra rappresentanti delle comunità al fine di ricercare dei criteri omogenei per il riparto del carico fiscale.
  • La solidarietà verticale tra feudatari e sudditi al fine di raggiungere soluzioni soddisfacenti ad entrambi le parti.
  • La solidarietà provvisoria tra le comunità sottoposte ad una pressione fiscale intollerabile, al fine di formare alleanze di resistenza al potere feudatario.

Il potere tributario è da intendersi come dominio fiscale. Il potere tributario risiede nelle mani del sovrano e a sua volta risiede nelle mani di limitati soggetti posti nella figura di feudatari. Si tratta di un potere assoluto e incondizionato, non disciplinato da norme e regole. Si tratta di un potere che non prevede alcuna garanzia di libertà nei confronti della collettività. Il potere tributario è considerato così una prerogativa del sovrano al pari di altri poteri. I membri della collettività non possono contestarne la legittimità né la correttezza.

L’orientamento della Scolastica

Il tributo non è più da considerare come strumento di oppressione e di discriminazione all’interno del popolo bensì come fattore importante al fine della vita della collettività per il perseguimento e godimento del bene comune.

Stato Moderno

Sul finire XV secolo iniziava a delinearsi lo Stato moderno insieme alla teoria della “ragion di stato”. Riemerge il ruolo portante dello Stato ossia del potere pubblico. In questo contesto emergeva la teoria della “ragione fiscale”. La ragione fiscale implica il riconoscimento del tributo come valore costituzionale dello Stato. Il tributo è risorsa strategica dello Stato, in quanto strumento necessario per raccogliere denaro sufficiente alla promozione di settori e processi di sviluppo come quello militare. Il potere tributario rimane prerogativa propria del Sovrano ossia del Capo di Stato.

Inghilterra

Costituzionalismo del XVII secolo

In un clima di contrapposizione tra autoritarismo regio e istanze del pluralismo borghese espressa mediante il Parlamento emerse una prima dialettica di valori (dialettica tra valori). La contrapposizione si risolse in un confronto tra i sovrani Tudor e il Parlamento mostrando particolare attenzione alla materia fiscale. Questo confronto affrontò due fasi.

Nella prima fase emerge il principio della “no taxation without representation”, in forza del quale il potere tributario posto nelle mani del sovrano doveva venire incontro agli interessi individuali, fra cui emergeva in prima posizione: la libertà. In tal modo le disposizioni circa l’esercizio del potere tributario dovevano passare, prima di essere eseguite, al vaglio dell’approvazione del Parlamento (portatore e rappresentante degli interessi individuali). Si viene così a creare un patto sociale caratterizzato proprio dal potere tributario. In questo clima il pagamento dei tributi viene concepito come un contributo dei cittadini allo Stato per il perseguimento di un bene comune alla collettività ossia il funzionamento dello Stato. Infatti il mancato pagamento dei tributi corrispondeva a causare la rovina dello Stato.

Nella seconda fase assumono posto centrale e preminente i diritti dell’individuo: libertà e proprietà. La libertà e la proprietà (liberty and property clause) vengono intesi come diritti che permettono il completo sviluppo della personalità di ogni singolo individuo. La proprietà è diritto caposaldo del sistema economico: diritto originario e assoluto, diritto che non ammette alcuna limitazione nemmeno da parte dello Stato. In questo clima il Parlamento è l’organo che disciplina l’esercizio del potere tributario e il sovrano è il soggetto che si occupa dell’esecuzione e applicazione delle disposizioni impartite dal Parlamento.

Francia

Illuminismo del XVIII secolo

Clima di cambiamento in cui emergono nuovi principi a fondamento dello Stato e in cui avviene un cambiamento completo e radicale dei criteri di tassazione. Viene posto in primo piano il ruolo positivo del tributo all’interno dell’organizzazione sociale. Il pagamento dei tributi è un dovere di ogni cittadino. I cittadini sono eguali davanti al potere tributario, di conseguenza tutti sono tenuti a pagare tributi in favore dello Stato. Per contro i cittadini ottengono una serie di servizi e prestazioni pubbliche. Il tributo è inteso come strumento di partecipazione alla vita politica.

Si raggiunge un bilanciamento degli interessi in gioco (individuali e collettivi) attraverso un sistema normativo chiaro e predeterminato volto a disciplinare il potere tributario, evitando un abuso di potere da parte degli organi statali e delle élite sociali. Ruolo importante per garantire questo equilibrio l’ha avuto il Parlamento attraverso il principio del consenso. Il Parlamento è l’organo che disciplina l’esercizio del potere tributario, il Governo è l’organo che dà esecuzione e applicazione alle disposizioni parlamentari in materia tributaria.

Germania

Idealismo del XIX secolo

Il concetto di “totalità etica” di Hegel mostra la nuova concezione di Stato e di diritto. Lo Stato è il “tutto” che viene prima ed è superiore ad ogni singolo individuo che lo compone. Il diritto riconosce una posizione di preminenza all’interesse generale dello Stato, di conseguenza l’interesse pubblico predomina sull’interesse privato. Il diritto concepisce la libertà individuale come libertà oggettiva che si realizza all’interno dello Stato e non come libertà soggettiva propria del singolo individuo.

Il potere tributario è potere statale. Il tributo è “dovere organico”. Il potere tributario è posto in essere dall’organo esecutivo. Le decisioni relative all’imposizione fiscale sono prese dall’organo esecutivo in forza di accordi tra istituzioni e organi politici. La funzione di questo potere verte nel garantire il benessere dello Stato.

Welfare State del XX-XXI secolo

Si forma lo “Stato di diritto” ossia uno Stato che pone al centro l’individuo e come suo scopo il soddisfacimento dei bisogni e interessi individuali. Lo Stato pone attenzione sul garantire i diritti fondamentali e libertà degli individui. In tal modo i singoli individui formano la propria personalità, realizzano i propri interessi, partecipano alla vita politica e sociale.

Uno Stato fondato sul patto sociale, il quale si fonda a sua volta sul principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non vi è alcuna differenza di ricchezza e alcuna discriminazione sociale. Non vi è il predominio del più forte sul più debole. Il valore principale è: la libertà. La libertà è intesa come valore positivo destinata a promuovere l’autorealizzazione della persona attraverso le conoscenze acquisite con l’educazione, l’istruzione, l’esperienza all’interno di una organizzazione sociale in cui vige il rispetto della dignità personale. Lo Stato di diritto è tenuto a garantire: la libertà e l’eguaglianza. Libertà come dignità della persona. L’eguaglianza come pari opportunità fra individui.

Il welfare state si fonda sul binomio: prestazioni-pubbliche-finanziamento fiscale → Su questo si fonda la definizione di potere tributario. In forza del binomio si crea un circuito di solidarietà sociale e fiscale in cui: le prestazioni pubbliche sono erogate da parte dello Stato in favore di tutti i consociati e il finanziamento fiscale consiste nel prelievo fiscale e contributivo con un trasferimento di denaro dai singoli individui allo Stato. Il prelievo fiscale avviene tenendo conto di determinati criteri predeterminati: le condizioni economiche e patrimoniali, reddito personale, condizione familiare, potere economico. Di conseguenza si attua un prelievo fiscale ad hoc per ogni singolo individuo. In tal modo si assicura il principio di eguaglianza sociale fra consociati, e si evitano forme di discriminazione e assoggettamento.

Questo sistema però negli ultimi tempi ha mostrato delle problematiche: in primo luogo il sistema in questione era funzionale quando valeva la teoria “dare un poco a tutti” ossia quando la società viveva in condizioni di povertà e arretratezza economica e sociale, diversamente invece dal momento in cui la società ha cominciato ad elevare le proprie condizioni economiche e sociali, diffondendo sempre più un certo benessere individuale e collettivo; in secondo luogo il sistema in questione risulta difettoso nel momento in cui vi è stato un incremento demografico notevole e gli standard di soddisfacimento per i propri bisogni si è alzato tanto da rendere il servizio pubblico non più idoneo. Da queste problematiche il sistema fondato sul binomio in questione ha subito uno scadimento in duplice termine: da un lato si è abbassata la qualità del servizio pubblico e dall’altro si innalzato il costo del prelievo fiscale e contributivo. In tal senso si è verificato un disequilibrio fra: qualità e quantità. Contemporaneamente per sopperire a queste problematiche, in modo tale da mantenere il sistema produttivo e la capacità degli operatori economici di rimanere sul mercato in via concorrenziale la scelta dei governi è stata quella di promuovere il debito pubblico, scaricando così il costo sulle generazioni future.

Quadro generale

  • Inghilterra → Il tributo è diritto del sovrano in quanto proprietario di una terra data in concessione e al contempo è effetto della subordinazione dei singoli individui al potere del sovrano e quindi espressione di una condizione sociale di inferiorità.
  • Francia → Il tributo è il corrispettivo dei diritti politici ed espressione di partecipazione alla vita politica-sociale del singolo individuo rispetto allo Stato.
  • Germania → Il tributo è espressione dello stato di soggezione giuridica del singolo individuo nei confronti dello Stato-persona, inteso come totalità portatrice di interessi generali avente forza assoluta e incontrastata.

Capitolo 2: I principi costituzionali del potere tributario

Nella Costituzione italiana sono presenti una serie di norme destinate a regolare il potere tributario. Da tali norme discendono una serie di principi generali idonei a stabilire una logica strutturale dell’ordinamento tributario, in modo tale da garantire un bilanciamento tra gli interessi della collettività (interessi dello Stato) e gli interessi individuali (interessi dei consociati). Il bilanciamento possiamo intenderlo anche come dialettica rispettivamente tra: interesse fiscale e capacità contributiva. Questo è espressione del “patto sociale” la cui definizione viene sancita dalla Costituzione e non può essere rimessa a scelte discrezionali del legislatore ordinario.

Diversamente dal passato in cui era presente un solo ed unico sistema tributario, gestito essenzialmente dallo Stato (potere sovrano), nella realtà odierna ci troviamo di fronte una pluralità di sistemi tributari che si sviluppano a livello nazionale (sistema tributario nazionale italiano), sovra-nazionale (sistema tributario comunitario europeo) e territoriale (sistema tributario degli enti territoriali minori). Ogni sistema fiscale e quindi ogni ordinamento fiscale si fonda su propri valori e propri principi, di conseguenza si crea un bilanciamento di interessi ad hoc per ognuno. Vi è per tanto la necessità di norme giuridiche proprie di ogni ordinamento fiscale, che garantiscano determinate funzioni e finalità del potere tributario. Per tale motivo quanto previsto dalla nostra Costituzione non possiamo applicarlo in sistemi tributari differenti da quello nazionale.

I principi costituzionali svolgono due funzioni:

  • Funzione programmatica → Forniscono linee guida al legislatore ordinario
  • Funzione precettiva → Indicano parametri e vincoli entro i quali deve operare il legislatore ordinario

Partiamo dall’art. 53 cost. L’art. 53 comma 1 dispone: Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Da questo comma emerge il dovere di ogni singolo consociato di concorrere alla spesa pubblica, in base a criteri che prevedono un prelievo fiscale e contributivo ad hoc per il singolo prendendo in considerazione determinati fattori: capacità contributiva (fattore principale). L’individuazione di tali criteri è importante perché in tal modo si garantisce tutela alla libertà e dignità della persona. Al contempo emerge l’interesse dello Stato a percepire tali somme per prestare a favore dei consociati prestazioni e servizi pubblici. Quindi emerge nello Stato...

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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