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REDDITI DI IMPRESA

La materia è stata profondamente modificata dalla riforma del T.U.I.R. 2004. I redditi d'impresa, dapprima tutto ciò che riguardava i redditi d'impresa era contenuto nelle norme IRPEF anche riferendosi a persone giuridiche, mentre nell'IRPEG (nuova IRES) si faceva rinvio alle norme contenute nell'IRPEF. Oggi avviene esattamente il contrario: le norme relative ai redditi d'impresa sono disciplinati dall'IRES (ex IRPEG), e nell'IRPEF si fa un esplicito rinvio (art. 56 comma 1) a quanto disposto in materia IRES, salvo quanto disposto specificatamente per i soggetti passivi IRPEF negli art. dal 56-66. La definizione è comunque ancora contenuta nella norma IRPEF (art.55), seppur valevole per tutte le società (sia Ires che IRPEF).

Per definire il reddito d'impresa dobbiamo fare alcune premesse. Nell'ambito del diritto civile non si identifica l'impresa, ma l'imprenditore. Art. 2082: Imprenditore "E'...

imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Art. 2135: Imprenditore agricolo "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse".

Art. 2195: Imprenditori soggetti a registrazione "Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività commerciali)
  3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
  4. un'attività bancaria o assicurativa
  5. altre attività ausiliarie alle precedenti (es. agenti e rappresentanti di commercio)

Le disposizioni delle legge che fanno riferimento alle

attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano». Questo articolo, quindi indica le attività per le quali vi è l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione che prima veniva effettuata in Tribunale, oggi alla Camera di Commercio. in parte dal diritto civile, e definisce il reddito d’impresa Il diritto tributario si discosta nell’art. 55 del T.U. (ex art. 51).

Art. 55: redditi d’impresa

[1] Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in

forma di impresa.[2] Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
  1. i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;
  2. i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento delle miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  3. il reddito dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.[3]
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. L'attribuzione del reddito di impresa puòdipendere: a) dalle caratteristiche dell'attività svolta; b) dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e le società di capitali, che hanno sempre e soltanto reddito di impresa; alla società commerciali di persone sono assimilate le società di fatto qualora l'attività da esse svolta debba considerarsi commerciale. In primo luogo perché si abbia reddito di impresa deve trattarsi di attività abituale, cioè organizzata con continuità e non occasionalmente; le attività non abituali, cioè occasionali, danno luogo a proventi imponibili nei redditi diversi (art 67). L'abitualità non va intesa in senso proprio di continuità (es.: il lavoro stagionale può costituire reddito d'impresa anche se non continuo durante l'anno), ma di normalità, ovvero di non occasionalità. nell'art. In secondo luogo...

l'attività deve rientrare tra quelle elencate 2195 del cod. civ. Infatti l'art 2195 indica, in senso civilistico, le attività esercitate dall'imprenditore che danno luogo all'iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia:

  • In diritto civile se l'attività non è organizzata in forma d'impresa il solo fatto di essere indicata nell'art. 2195 non la trasforma in impresa.
  • In diritto tributario invece la norma è recepita in senso oggettivo, cioè le attività commerciali di cui all'art. 2195, anche in assenza della figura dell'imprenditore, ancorché non organizzate in forma d'impresa, è sempre idoneo a produrre reddito d'impresa (non ci interessa quindi il concetto soggettivo d'impresa, ma solo quello oggettivo).

Per cui sono redditi d'impresa quelli che derivano dell'esercizio dell'imprese commerciali, anche se non

organizzate in forma d'impresa. Ma se analizziamo l'art. 2195 cod. civ. attentamente, soprattutto il punto 1 (la produzione industriale di beni e servizi) possiamo pure omettere la parola industriale, in quanto dal momento che consideriamo produttive di reddito d'impresa anche le attività non organizzate in forma d'impresa, sarebbe inimmaginabile pensare a industrie che non siano imprese. Per cui consideriamo qualunque produzione di beni e servizi, anche non industriale (es.: l'artigiano pur non essendo imprenditore produce un bene, per cui in maniera estensiva rientra nel punto 1 dell'art. 2195, quindi è idoneo a produrre reddito d'impresa). Il punto 1 dell'art. 2195 parla di "produzione di servizi", che non rientrano nell'art. 2195. L'art. 55 (ex art. 51) parla di "prestazione di servizi". Il legislatore non pone molta differenza tra i due termini, tuttavia nasce il

problema che,stando così le cose, le prestazioni di servizi (o le produzioni) organizzate o meno in forma d'impresa, darebbero luogo a redditi d'impresa, e quindi non esisterebbe più il reddito di lavoro autonomo.

Occorre quindi distinguere l'idoneità o meno, a produrre reddito in relazione alla tipologia di servizi.

I servizi indicati nell'art. 2195 punto 1, riguardano: le prestazioni di servizi di carattere generale, che si rivolgono quindi alla generalità della collettività (la produzione di energia elettrica, la telefonia); e quei servizi identificati come materiali, nei quali occorre un intervento tecnico-meccanico materiale, su un bene di altri (es.: l'artigiano che ripara un bene, come un rubinetto, un impianto elettrico; cioè l'idraulico, il meccanico, il falegname).

Nell'art. 55 com. 2° lettera a), si fa riferimento ad attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195.

e organizzate in forma d'impresa. Dobbiamo in questo caso considerare servizi immateriali con attività organizzate in forma di impresa. Es: - se per cercare un infermiere mi rivolgo ad un centro, si è nell'ambito del reddito d'impresa. - se mi rivolgo personalmente ad un soggetto determinato, si è nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. L'immaterialità non significa intellettualità (che è invece propria del lavoro autonomo), ma i servizi si collocano a metà strada tra le professioni intellettuali che danno luogo a lavoro autonomo, e le attività indicate nell'art. 2195 non organizzate in forma d'impresa. L'elemento determinante dell'organizzazione in forma d'impresa, è quindi il requisito ed è l'intuitus personae cioè che fa venir meno " " proprio del lavoro autonomo. Nel lavoro autonomo la prestazione è richiesta a "quel" soggetto.che poi potrà anche avvalersi della propria organizzazione per svolgere la prestazione, la quale quindi riveste carattere secondario rispetto alla personalità dell'attività. Nei servizi immateriali organizzati in forma d'impresa, invece viene meno la personalità della prestazione e assume carattere preminente l'organizzazione (l'intuitus personae non viene meno nelle associazioni tra professionisti), per questo danno luogo a redditi d'impresa. Quindi per distinguere quando l'attività svolta è idonea a produrre reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo, si utilizza l'intuitus personae. Es.: Consideriamo un laboratorio d'analisi con capitale di 100 milioni: se il lavoro da me richiesto viene svolto dal soggetto da me indicato questo è un lavoratore autonomo, e come tale utilizza i suoi beni strumenti (capitale 100 milioni) come mezzi con i quali svolgere la sua attività, quindi tali.

beni sono di supporto alla sua attività individuale. Allora se il destinatario della mia richiesta è un'organizzazione ho reddito d'impresa, se è un soggetto determinato (intuitus personae) è lavoro autonomo. Ritorniamo all'art. 2195:

- Le attività al punto 2 (l'intermediazione nella circolazione dei beni, cioè attività commerciali) indicano il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio.

- Le attività ai punti 3 (l'attività di trasporto per terra, aria, acqua) e 4 (l'attività bancaria e assicurative) danno sempre luogo a redditi d'impresa.

Le attività al punto 5 (attività ausiliari delle precedenti) sono sempre idonee a redditi d'impresa (a differenza del campo civile, dove se non svolge produrre l'attività in forma d'impresa è considerato lavoratore autonomo).

Quali sono le "attività ausiliari alle precedenti"?

Dettagli
A.A. 2012-2013
204 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Lapis Gianni.