ELUSIONE
È una fattispecie del tutto diversa dall’evasione.
Evasore: non rispetta le regole previste nell’ordinamento e non assoggetta a tassazione una
determinata fattispecie con la conseguenza che lo stato agirà nei suoi confronti per recuperare
l’imposta e giustamente verrà sanzionato. Se la violazione è particolarmente grave ci sarà una
sanzione amministrativa e anche penale. Es. non battere gli scontrini è evasione. L’evasione
quindi è semplice da individuare.
L’elusione è fattispecie diversa. Si ha quando chi mette in atto quella condotta non va a violare
apertamente nessuna norma o mette in atto fatti o atti illeciti (anche in altri comparti
dell’ordinamento) ma riesce ad ottenere con uno o più negozi riesce ad ottenere un risparmio
di imposta che si pone in contrasto con i principi che fondano l’ordinamento. È la situazione in
cui si mettono insieme tutta una serie di operazioni che non metterei mai insieme se non per
raggiungere un risparmio fiscale.
Esempio:
società A redditizia,
• società B invece no ma ha un tesoretto. È in perdita (NB: nel diritto tributario le perdite
• possono essere utilizzate anche negli anni successivi. Esiste un istituto che si chiama
riporto delle perdite)
se fondo le due società tutti i rapporti delle società che si fondono passano alla società
• risultante da fusione. Mettendo insieme le due società suddette alla fine quindi non
pago nulla e magari porto a casa un tesoretto di perdite degli anni pregressi di una
società che non ha nulla per cui per qualche anno lavoro senza pagare le imposte
grazie a una compensazione intersoggettiva delle perdite.
È illecito fondersi? No
• Però è evidente che si raggiunge un risultato che lascia perplessi anche se non si è
• violata nessuna norma.
Se si fa un ragionamento di interpretazione della legge e basta non riesco a combattere
l’elusione. Viceversa se esiste un principio nell’ordinamento che impedisce l’utilizzo distorto
delle norme allo scopo di ottenere un vantaggio che l’ordinamento non approva allora c’è la
possibilità di ritenere illecita una catena negoziale composta da negozi leciti.
La norma generale anti elusione arriva solo con il d.lgs. 128/2015 che introduce l’Art. 10 bis
allo Statuto dei contribuenti (L. 212/2000); normatizzazione dell’elusione e abuso del diritto
in termini generali. L’amministrazione aveva la tendenza di far ricorso a norme specifiche,
non rispettando a pieno il principio di legalità e di certezza del diritto; si era creato uno spazio
in cui l’amministrazione si era fatta interprete verificando se un vantaggio era approvato o
disapprovato dall’ordinamento, rendendo inopponibili a se determinate condotte del
contribuente.
Norma antielusiva di carattere generale: più potente e più complicata.
In tutti i casi in cui l’amministrazione ravvisa un vantaggio indebito in
Ý quanto disapprovato dall’ordinamento senza che la condotta del contribuente trovi
giustificazioni diverse e non marginali rispetto al vantaggio fiscale e qualora si possa
ritenere che quel vantaggio non sia ritenuto lecito dal legislatore e contrasti con i
principi di fonda dell’ordinamento.
Rendo a me amministrazione inopponibile quella condotta.
Ý Si possono creare anche qui dei problemi in quanto coesistono diverse norme su uno
Ý stesso caso a volte anche contrastanti tra loro. 42
L’elusione è più difficile da combattere e da riconoscere e può provocare diversi
fraintendimenti. Bisogna stare attenti che il vantaggio fiscale non sia l’unica ragione della
particolare scelta negoziale che metto in piedi per partire.
Si è ritenuto che questo principio immanente non ci fosse e che quindi l’anti-elusione fosse da
ricondurre alla legge e che non cozzasse con l’articolo 23. La scelta è stata una scelta di civil
law: c’è bisogno di una norma. Un principio nella Costituzione c’è: l’abuso del diritto.
Art 10 della legge 408/1990: Art. 10.
É consentito all’amministrazione finanziaria disconoscere ai
fini fiscali la parte di costo delle
partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi
tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione,
trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in
essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo
esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di
imposta.
Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici
in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo
provvisorio ai sensi e nella misura prevista
dal secondo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni
della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso
un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza
di tale termine la commissione non ha ancora emesso la
propria decisione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione,
scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti
interessati entro il 30 ottobre 1990.
Codice civile 1344: ARTICOLO 1344
Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce
il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Per anni la dottrina si è chiesta se si può fondare l’anti-
elusione su questo articolo.
L’azione antielusiva si limita a rendere inopponibile
all’amministrazione il vantaggio fiscale, si occupa del recupero
del vantaggio fiscale. Con il contratto in frode alla legge tutti i
negozi sono nulli.
Art 37 bis del dpr 600/73 Art. 37-bis.
Disposizioni antielusive
ABROGATO IL 5 AGOSTO 2015
1. Sono inopponibili (=mantengono la loro validità
civilistica solo che non valgono nei miei confronti) 43
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario
e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti
indebiti. NOZIONE DI ELUSIONE FISCALE: vantaggio fiscale
illecito attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti
previsti nell’ordinamento. L’elusore è Ulisse, l’evasore è
Achille. Gli atti devono essere PRIVI di ragioni
economiche. Le valide ragioni economiche sono
circostanza esimente: fanno cadere i primi due requisiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al
comma 1, applicando le imposte determinate in base alle
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del
comportamento inopponibile all'amministrazione.
BASTEREBBERO QUESTE DUE NORME PER CREARE UNA
NORMA ANTIELUSIVA.
3. (Si pone in contrasto con il carattere generale dei commi 1 e
2, lavora limitando la portata dei primi due commi)
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano
utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del
patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonchè negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonchè il
trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una
società;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i
soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater,
qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati
direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non
residenti in uno Stato dell'Unione europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle
quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da 44
quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo
di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale.
È decreto che continueremo a citare perché contiene le norme sugli accertamenti.
Questa norma è introdotta nel 1997. È una norma antielusiva per eccellenza (ma
essendo stata abrogata ce ne sarà un’altra). Teoricamente sarebbe bastato abrogare
il comma 3 del DPR 600/1973 per ottenere una norma generale, invece è stato
introdotto nell’ordinamento l’Art. 10 bis Statuto dei contribuenti con il d.lgs.
128/2015. Nel comma 3 il legislatore ha la preoccupazione di garantire
all’amministrazione la possibilità di combattere l’elusione ma deve anche tutelare i
cittadini in quanto la condotta dell’amministrazione in caso di elusione, ovvero il
rendersi inopponibile atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche, può creare
problemi di certezza del diritto, provocando timore nei consociati nell’applicare
qualsiasi operazione che per loro risulti vantaggiosa.
L’articolo 37 bis era la norma più “generale”. Ci sono poi norme più particolari che hanno lo
scopo di contrastare particolari fenomeni anti-elusivi.
Es. perdite: Art. 172 Testo Unico imposte sui redditi
Fusione di società
[…]
7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione,
compresa la società incorporante, possono essere portate in
diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede
l'a
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