Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Diritto tributario (prima parte) Pag. 1 Diritto tributario (prima parte) Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario (prima parte) Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario (prima parte) Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario (prima parte) Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Attività dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza

Alcune attività sono riservate all'Agenzia delle entrate, e altre possono essere condivise con la Guardia di finanza. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate è l'unica ad occuparsi del controllo automatico dell'imposta (art.36-bis DPR n600/73) e del controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter).

Controllo automatico: verifica del tributo che il contribuente si è autoliquidato, e vi sono soggette tutte le dichiarazioni. Viene fatto con sistemi informatici. Deve essere compiuta entro l'inizio del termine previsto per la presentazione riferita all'anno successivo. L'esito può portare alla determinazione di un'imposta maggiore, minore o di un credito, e viene portato a conoscenza del contribuente tramite un avviso bonario.

Controllo formale: consiste nel verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e alcuni documenti o presupposti per poter beneficiare delle deduzioni di particolari oneri. Prevede il contraddittorio con il contribuente.

A cui si chiede di esibire i documenti rilevanti. L'Amministrazione finanziaria deve compiere questo provvedimento entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Anche in questo caso l'esito viene portato a conoscenza del contribuente con un avviso bonario.

I due tipi di controllo hanno entrambi due elementi che li caratterizzano:

  1. In entrambi i casi al contribuente viene notificato un avviso bonario, con la richiesta di versare entro 30gg la maggiore imposta dovuta. Entro questo tempo egli può:
    • Produrre una memoria difensiva e chiedere di riconsiderare l'importo
    • Versare quanto dovuto e ottenere una riduzione della sanzione di 1/3
  2. In caso di mancato adempimento, le somme vengono iscritte a ruolo, cioè si dà avvio alla fase di riscossione coattiva.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tutti gli avvisi bonari sono direttamente impugnabili, non più solo quelli eventuali e successivi al ruolo.

Tra gli

altri controlli che possono essere fatti anche dalla Guardia di finanza, vi è il controllo sostanziale, che si fa con l'uso di 3 strumenti specifici: accessi, ispezioni e verifiche. accesso: potere di entrare dentro un luogo con l'autorizzazione (del comandante se GF, del direttore de AE). Possono essere fatti anche in luoghi più delicati (es casa, ufficio, auto) previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente per territorio. ispezione: avviene all'interno dei luoghi, si tende a sequestrare la documentazione o fare il controllo direttamente sul posto. verifica: si confrontano i dati dichiarati con quanto rinvenuto durante l'accesso e l'ispezione. Può riguardare anche macchinari, strumentazioni e simili. L'art 12 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce dei limiti all'azione amministrativa, tra cui: - L'orario e la modalità di svolgimento degli accessi non devono interferire con

L'attività svolta dal contribuente: L'accesso non può eccedere i 30 giorni lavorativi. Il contribuente durante l'accesso ha il diritto di farsi assistere dal suo legale. Terminato l'accesso, deve essere rilasciato un verbale di constatazione dove sono riportate le attività svolte e i documenti rinvenuti. Le risultanze di questo PVC sono poi trasfuse nel successivo avviso di accertamento dell'indagine bancaria.

Un altro tipo di controllo è quello che è tra i più usati dall'Agenzia dell'Entrate, e consiste nella richiesta agli istituti di credito di trasmettere all'Anagrafe tributaria tutti gli estratti dei conti correnti bancari e altri elementi. Nel nostro ordinamento il segreto bancario non esiste. Le indagini bancarie si fondano su un sistema di presunzioni, entrambe previste dall'art. 32, DPR n. 600/73: una generica per tutti i contribuenti, e una specifica per l'accertamento del reddito d'impresa.

presunzioneSecondo la legge, l'ufficio può fondare gli avvisi di accertamento sui dati bancari se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

seconda presunzioneIn base alla normativa, si considerano componenti positivi di reddito (ricavi), sia gli incassi non registrati nella contabilità (non dichiarati), che i prelevamenti se il contribuente non ne indica il beneficiario (e sempre che non risultino dalle scritture contabili).

I prelevamenti di per sé sono un costo, infatti si ha una doppia presunzione: il prelevamento deve essere stato usato per un acquisto non contabilizzato inerente all'attività di impresa, e a tale costo deve corrispondere un ricavo a sua volta non contabilizzato, in capo all'altro soggetto.

La presunzione è relativa: il contribuente può superarla indicando il beneficiario del prelevamento.

Da 3 anni a questa parte, è

previsto che all'Agenzia delle entrate vengano trasmessi dalle banche, senza consenso del correntista, tutti i movimenti direttamente online, e che vengano poi segnalati in maniera specifica quelli che superano i 10mila euro. L'Amministrazione finanziaria, dopo aver raccolto tutti i dati con le indagini, si trova davanti a un ventaglio di elementi, ma prima di analizzarli deve scegliere il tipo di accertamento da condurre. L'avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo, senza contenuto discrezionale, cioè l'Agenzia delle entrate non confronta quale interesse prevale, o quale è più degno di tutela. L'avviso di accertamento è un potere vincolato: viene adottato indipendentemente da qualsiasi valutazione comparativa. L'attività di accertamento deve svolgersi in conformità ai principi costituzionali, a quelli contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e alladisciplinaprocedimentale. L'avviso di accertamento deve avere un contenuto specifico: - Parte dispositiva: parte conclusiva dell'atto, dove è indicato il credito che l'Amministrazione vanta e la sanzione che ritiene di dover applicare al contribuente. - Parte di motivazione: obbligo è espressione dell'iter logico-giuridico; deve indicare il procedimento seguito, cioè gli elementi che di fatto sono stati trovati e usati per adottare l'avviso stesso, e perché l'Amministrazione ha ritenuto di doverli usare, nonché la conclusione alla quale è giunta. Devono essere indicate anche le norme poste alla base della ricostruzione. - Sottoscrizione: deve essere firmato dal direttore dell'ufficio che adotta il provvedimento e lo emana. - Parte informativa: dedicata al contribuente, contenente le informazioni su termini e modalità di riscossione, di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, di proposizione.del ricorso giudiziale. Il destinatario viene a conoscenza dell'avviso di accertamento con una notifica mandata tramite pec, o in alternativa attraverso un funzionario del comune o un ufficiale giudiziario. Il termine entro cui deve essere notificato varia a seconda che si tratti di: - un accertamento in rettifica: termine al 31/12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Qui l'accertamento rettifica il contenuto di una dichiarazione validamente presentata. - un accertamento d'ufficio: termine al 31/12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Quell'accertamento viene fatto direttamente dall'Ufficio, in quanto la dichiarazione non è stata presentata, o va considerata nulla. In genere l'avviso di accertamento deve riguardare l'intera base imponibile del contribuente (accertamento unico e globale), ma sono ammesse deroghe: - Accertamento integrativo: in questo caso,

L'Amministrazione finanziaria ha già notificato un accertamento globale e può procedere a integrarlo solo in presenza di nuovi elementi che non erano conoscibili al momento in cui è stato emanato l'avviso di accertamento originario.

Accertamento parziale: in questo caso l'Amministrazione finanziaria usa i dati che le sono stati trasmessi da altre amministrazioni pubbliche, o che comunque possiede, e procede a rideterminare una o più categorie di reddito, senza pregiudizio dell'ulteriore attività di accertamento.

Metodi di accertamento: L'Amministrazione finanziaria, una volta acquisiti gli elementi di prova, decide che metodo adottare per determinare l'imponibile, e questi variano a seconda dei soggetti: se sono persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, i metodi sono:

Accertamento analitico: le fonti reddituali da cui scaturisce il reddito sono tutte note all'Amministrazione finanziaria,

perciò si procede alla determinazione del reddito stesso sommando tutti i redditi provenienti dalle categorie reddituali e fonti specifiche. Questo tipo di accertamento si riferisce principalmente all'Irpef. Le categorie reddituali sono 5: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa. Ciascuna categoria avrà regole interne a sé stanti. C'è poi una categoria residuale, quella dei redditi diversi, che non contiene redditi omogenei, ma un lungo elenco di tipologie di reddito che non potremmo inquadrare in nessuna delle 5 categorie "tipiche". L'avviso di accertamento avrà un contenuto descrittivo delle varie categorie, e la motivazione dovrà essere riferita a queste diverse fonti reddituali. Questo metodo è molto diffuso, e le informazioni sono detenute dall'Amministrazione finanziaria attraverso il catasto, gli intermediari finanziari, i sostituti d'imposta.mentre è più difficile ottenere dati attendibili sui redditi dei lavoratori autonomi.

Accertamento sintetico: in questo caso il reddito della persona fisica non è direttamente conoscibile attraverso le fonti reddituali, ma si desume dalle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta.

Il legislatore a questo fine ha inventato il cd redditometro, di cui l'Amministrazione può avvalersi per desumere il reddito a seconda del possesso di particolari tipi di beni, indicativi della capacità contributiva.

Dal 2011 si usa un sistema presuntivo non più limitato ai beni di grande valore: spesometro usando lo si può valutare la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di beni e servizi.

Le spese da prendere in considerazione sono indicate in apposite tabelle che vengono aggiornate, e sono ad esempio:

Dettagli
A.A. 2020-2021
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonorabaluganti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Marinello Antonio.