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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NEL

DIRITTO TRIBUTARIO

1. DISTINZIONE TRA SOGGETTI ATTIVI E AUSILIARI

Prima di tutto, dobbiamo distinguere due tipi di soggetti:

SOGGETTI ATTIVI: Sono gli unici che hanno il potere di imporre il tributo, cioè possono

emanare atti che diventano definitivi se non vengono impugnati (come gli avvisi di accertamento).

SOGGETTI AUSILIARI: Hanno poteri di indagine e controllo, ma non possono emanare atti

vincolanti. I loro atti non incidono direttamente nella sfera giuridica del contribuente.

2. LE AGENZIE FISCALI

L'attività amministrativa tributaria è affidata alle AGENZIE, che sono enti pubblici economici che

dipendono dal MEF (Ministero Economia e Finanze).

- Personalità giuridica

- Autonomia finanziaria, patrimoniale, contabile e di bilancio

- Attività svoltà principi legalità, imparzialità, trasparenza, economicità

- Controlli della corte dei conti

Le quattro agenzie sono:

AGENZIA DELLE ENTRATE (la più importante):

Amministra tutti i tributi statali (tranne quelli doganali e accise)

 Ha un Direttore generale al vertice

 Si articola in direzioni regionali e poi provinciali

 Compiti: controllo dichiarazioni, indagini, accertamenti, formazione ruoli, rimborsi

AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI:

Si occupa di tributi doganali

 Gestisce fiscalità degli scambi internazionali e accise

AGENZIA DEL DEMANIO:

Amministra i beni immobiliari dello Stato

AGENZIA DEL TERRITORIO:

Gestisce il catasto

 Fissa le rendite catastali degli immobili

Rapporto con lo Stato:

Lo Stato mantiene la titolarità dell'obbligazione tributaria (il credito)

 Le Agenzie esercitano i poteri amministrativi

 Il MEF ha solo poteri di indirizzo e controllo

3. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

È il complesso degli uffici finanziari (centrali e periferici) che si occupano delle entrate tributarie.

Struttura:

MEF: Direzione politica, predispone atti normativi, coordina le Agenzie

 AGENZIE: Gestione amministrativa secondo modelli privatistici

4. GUARDIA DI FINANZA

È un organo ausiliario (non soggetto attivo!) che:

È un corpo di Polizia speciale

 Dipende dal Ministro dell'Economia

 Ha tutti i poteri di indagine delle Agenzie

 LIMITE IMPORTANTE: Non può emanare atti con valore provvedimentale

 Redige solo processi verbali di constatazione che trasmette all'Agenzia delle Entrate

 L'Agenzia poi emette gli avvisi di accertamento

5. PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Principio fondamentale (Art. 10):

"I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della

collaborazione e della buona fede"

Questo significa:

Buona fede oggettiva: correttezza nei comportamenti

 Tutela del legittimo affidamento: se il contribuente si comporta seguendo indicazioni

 ufficiali dell'Amministrazione, non può essere sanzionato se l'interpretazione cambia in

peggio

6. DOVERI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione DEVE:

1. Rendere conoscibili le norme: predisporre testi delle disposizioni legislative

2. Informazione elettronica: aggiornamenti in tempo reale gratuiti

3. Garantire conoscenza degli atti: senza violare la privacy

4. Informare su fatti rilevanti: che possano comportare mancato riconoscimento crediti o

sanzioni

5. Modelli in tempo: dichiarazioni disponibili almeno 60 giorni prima della scadenza

6. Comprensibilità: modelli e istruzioni comprensibili anche ai non esperti

7. Modalità rispettose: accessi e verifiche senza turbare l'attività del contribuente

7. CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE

È il diritto del contribuente di essere sentito prima che l'Amministrazione emetta un atto

sfavorevole.

Caratteristiche:

Non è obbligatorio in generale (diversamente dal diritto amministrativo)

 L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente

 Deve motivare perché non accoglie le deduzioni

Casi obbligatori:

Controllo automatico e formale con esito diverso dal dichiarato

 Prima di iscrivere a ruolo tributi dichiarati ma incerti

8. INTERPELLO

È il diritto del contribuente di chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

Quattro tipi di interpello:

INTERPELLO ORDINARIO:

Qualsiasi quesito su norme tributarie

 Risposta entro 90 giorni

 Se non risponde = silenzio assenso

INTERPELLO PROBATORIO:

Sussistenza condizioni per regimi specifici

 Risposta entro 120 giorni

INTERPELLO ANTI-ABUSO:

Dubbi su vantaggi fiscali di operazioni

 Risposta entro 120 giorni

INTERPELLO DISAPPLICATIVO:

Per non applicare norme che impediscono detrazioni/deduzioni

 Risposta entro 120 giorni

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HitlerNegro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.