Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 63
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 1 Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 63.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario, parte speciale - Appunti Pag. 61
1 su 63
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PARTE SECONDA LE IMPOSTE INDIRETTE

CAPITOLO VIII L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

SEZIONE PRIMA - LA STRUTTURA

Lineamenti generali - L'Iva è una imposta sui consumi comunitaria in quanto introdotta e modificata in attuazione di una serie di direttive comunitarie. La sua disciplina quindi deve essere esaminata tenendo presente in via prioritaria la normativa comunitaria e solo poi la normativa nazionale. L'Iva appartiene alla categoria delle imposte sui consumi che possono essere:

  1. monofase o plurifase, a seconda se si applicano ad una o a diverse fasi del processo produttivo-distributivo
  2. le imposte plurifase a loro volta possono essere cumulative (o a cascata) o sul valore aggiunto. Nel primo caso il prelievo effettuato in ciascuna fase si somma agli altri mentre nel secondo caso i diversi prelievi non si cumulano ma colpiscono solo il valore che ciascuna fase aggiunge al bene.

Prima dell'introduzione dell'Iva (e quindi prima della direttiva)

del 1967) l'imposta sugli scambi applicata in Italia era l'Ige, che aveva struttura di imposta plurifase a cascata in quanto colpiva ogni singolo passaggio della produzione. distribuzione sull'intero valore del bene scambiato. Per tale motivo la sua incidenza era tanto maggiore quanto più erano i passaggi. Ciò provocava una distorsione nel mercato in quanto favoriva le aziende integrate colpendo invece quelle specializzate, determinando quindi una concentrazione innaturale tra imprese industriali e commerciali creando intralcio alla divisione del lavoro tra le imprese. Inoltre la comunità europea vieta di applicare ai prodotti provenienti da altri stati membri tributi maggiori rispetto a quelli che gravano sui prodotti nazionali ed impone di favorire le esportazioni accordando rimborsi dei tributi prelevati nello stato in misura superiore al carico dei tributi effettivamente riscossi. L'applicazione di tali principi era però complicata conun tributo come l'Ige in quanto imponeva di calcolare esattamente l'imposizione gravante sulla merce e per tale motivi irimborsi all'esportazione finivano con l'essere calcolati forfettariamente. Per tale motivo la comunità europea decise di passare all'Iva che è una imposta plurifase ma non a cascata in quanto anche se viene applicata ad ogni singolo passaggio della produzione-distribuzione, colpisce solo la differenza tra iva a debito ed iva credito (si applica al costo del bene ma dall'imposta si detrae l'imposta dovuta sugli acquisti) e quindi solo il valore aggiunto del bene. L'iva quindi è neutrale rispetto al numero di passaggi gravando sul consumatore finale in proporzione al prezzo del bene. Le situazioni giuridiche soggettive - La manifestazione indice di capacità contributiva che l'Iva colpisce è rappresentata dal consumo di beni e servizi. Una delle caratteristiche di questa impostaè ladissociazione tra il soggetto passivo del tributo e colui che invece ne subisce l'onere economico. Infatti soggetti passivi dell'Iva non sono i consumatori, ossia coloro che manifestano la capacità contributiva che il tributo colpisce, ma gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Per colpire quindi il consumo finale è stato strutturato un meccanismo, basato sulla rivalsa, che fa si che per il soggetto passivo l'imposta diventa neutrale. Tale meccanismo è il seguente: a) il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo stato per l'iva commisurata alle vendite e creditore per rivalsa sul consumatore b) il soggetto passivo che effettua acquisti soggetti ad Iva è debitore per rivalsa verso il cedente ma allo stesso tempo acquisisce il diritto di recuperare l'Iva dovuta sui beni acquistati per effetto della detrazione. A seguito di tali operazioni l'Iva grava economicamente sul consumatore finale che.

Non ha diritto di rivalsa verso altri soggetti ma al tempo stesso non è gravato da obblighi formali che cadono completamente sui soggetti passivi. Il diritto di detrazione nei confronti del fisco è una caratteristica peculiare dell'Iva non presente in altre imposte, in quanto per effetto di essa si invertono le parti tra fisco e contribuente (rispetto al diritto di detrazione il fisco è debitore e il contribuente è creditore). Un'altra caratteristica dell'Iva è quella che, a differenza di altre imposte, può determinare un tipo di frode particolare. Parliamo dell'esercizio indebito del diritto di detrazione connesso alla simulazione di acquisti non effettuati (fenomeno delle cartiere, ossia delle società che vendono fatture false).

Natura e giustificazione costituzionale - L'imposta sul valore aggiunto è una imposta sul consumo e pertanto è il consumo il fatto espressivo di capacità.

La natura dell'IVA è di essere un'imposta indiretta che grava sul consumo di beni e servizi. Questo significa che l'IVA viene applicata e pagata dai soggetti passivi, ovvero gli imprenditori e i lavoratori autonomi, che successivamente la addebitano ai consumatori finali.

Questa impostazione è giustificata dal principio di neutralità dell'IVA, che si basa sul fatto che l'imposta non dovrebbe incidere sulle scelte di consumo dei consumatori finali. Pertanto, il meccanismo dell'IVA prevede la detrazione e la rivalsa.

Quando un imprenditore o un professionista vende beni o servizi, deve applicare l'IVA e addebitarla ai propri clienti. Successivamente, deve versare all'erario la differenza tra l'IVA addebitata ai clienti e l'IVA pagata sugli acquisti relativi all'attività di impresa o professionale.

In questo modo, l'onere dell'IVA grava solo sul consumatore finale, che pagherà un importo proporzionale al prezzo del bene o servizio acquistato. Questo meccanismo rende neutrale l'IVA per gli imprenditori e i lavoratori autonomi, che possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti dalle somme da versare all'erario.

Quindi, anche se l'IVA viene addebitata e versata dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi, è il consumatore finale che sostiene effettivamente l'onere dell'imposta.

applicato nei vari passaggi del sistema produttivo distributivo alla fine colpisce solo il consumatore finale ne deriva che è il consumo il fatto espressivo che legittima il tributo dal punto di vista della capacità contributiva legittimante del tributo ai sensi dell'art. 53 cost.

4) Soggetti passivi vs. consumatori finali -. Soggetti passivi in senso tecnico dell'Iva sono quindi i professionisti e i lavoratori autonomi i quali sono debitori verso lo stato dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili ma sono anche titolari del diritto di detrazione dell'Iva dovuta sugli acquisti. Per questi soggetti quindi l'imposta non è un costo ma è economicamente neutrale, diversa è invece la situazione del consumatore finale che non ha il diritto di recuperare l'imposta e quindi è il soggetto inciso dal tributo.

424.1 Imprenditori e lavoratori autonomi - Abbiamo detto che soggetti passivi dell'Iva sono gli

imprenditori e gliesercenti arti o professioni. Secondo il decreto Iva per esercizio di impresa si intende l'esercizio perprofessione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195del cc anche se non organizzate in forma di impresa, e anche di attività organizzate in forma di impresa diprestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cc. Ne deriva che ai fini Iva sono sempre considerateimprenditoriali le operazioni effettuate da società o enti commerciali mentre per gli enti non commerciali siconsiderano effettuate nell'esercizio di impresa solo le cessioni di beni o le prestazioni di servizi fattenell'esercizio di impresa mentre non sono soggette ad Iva le attività non imprenditoriali.. Gli enti pubblici sonosoggetti passivi di imposta quando pongono in essere attività economiche di tipo commerciale mentre non losono per le attività che esercitano in quanto

pubbliche autorità. Mettendo a confronto la nozione di imprenditore ai fini delle imposte sui redditi e di imprenditore ai fini Iva rileviamo che in entrambi i settori è imprenditore chi svolge una attività commerciale anche se non organizzata in forma di impresa. Come ai fini Ires però le prestazioni di servizi a terzi che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2195 cc sono ugualmente attività di impresa se vi è organizzazione in forma di impresa. Nelle due definizioni è anche comune il fatto che sono considerate come attività imprenditoriali tutte le attività svolte da società ed enti commerciali. Ancora in comune è il fatto per cui per gli enti non commerciali occorre distinguere tra attività di impresa (soggette ad Iva) e attività non imprenditoriali. La differenza è però nel fatto che solo ai fini Iva sono compresi gli imprenditori agricoli (mentre ai fini Ires è

imprenditore solo l'imprenditore commerciale). Per quanto riguarda la definizione di esercizio di arte e professione la categoria è uguale a quella stabilita per le imposte dirette. Infatti ai fini Iva per esercizio di arte o professione si intende l'esercizio abituale anche se non esclusivo di qualsiasi attività non configurante attività di impresa svolta senza vincolo di subordinazione. L'unico requisito positivo che l'attività deve avere, per configurare esercizio di arte o professione ai fini Iva è l'abitualità dell'attività stessa con la conseguente irrilevanza di eventuali prestazioni occasionali.

Il campo di applicazione e le operazioni escluse - Perché una operazione sia rilevante ai fini Iva è necessario da un lato che l'operazione sia posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo (presupposto soggettivo) e dall'altro che l'operazione rientri

Nel campo di applicazione del tributo (presupposto oggettivo) vi sono infatti operazioni escluse dal campo di applicazione IVA, le quali non determinano il sorgere del debito di imposta, non determinano obblighi di tipo formale (fatturazione, annotazione) e non consentono il diritto di detrazione. Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione IVA possono essere di tre tipi:

  1. Operazioni imponibili - sono soggette al tributo e agli adempimenti formali
  2. Operazioni non imponibili (le esportazioni) - sono soggette agli adempimenti formali ma non al tributo
  3. Operazioni esenti - non sono soggette al tributo ma sono soggette agli adempimenti formali

La differenza tra operazioni non imponibili ed operazioni esenti sta nel fatto che le prime consentono la detrazione dell'IVA sugli acquisti mentre le seconde non la consentono.

Le operazioni imponibili. Le cessioni di beni - Nella categoria delle operazioni imponibili sono comprese quattro specie di operazioni:

  1. Cessioni di beni
  2. i proprietà di un bene da un soggetto ad un altro. Le cessioni di beni possono avvenire in diversi contesti, come ad esempio: a) all'interno del territorio nazionale: quando il trasferimento di proprietà avviene tra soggetti che si trovano entrambi all'interno dello stesso paese; b) prestazioni di servizi all'interno del territorio dello stato: quando un soggetto fornisce un servizio ad un altro soggetto all'interno del proprio paese; c) acquisti intracomunitari: quando un soggetto acquista beni da un altro soggetto all'interno dell'Unione Europea; d) importazioni da paesi extracomunitari: quando un soggetto acquista beni da un paese che non fa parte dell'Unione Europea. È importante sottolineare che le cessioni di beni sono sempre a titolo oneroso, cioè comportano un pagamento o una compensazione economica tra le parti coinvolte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
63 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Andrea.