Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 29
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 1 Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario parte speciale, Procedimento tributario Pag. 26
1 su 29
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

AVVISO DI ACCERTAMENTO

I I A I A

A I

P

L’emissione di avviso di accertamento deve essere preceduta dall’acquisizione degli

elementi di prova nella fase dell’istruttoria. Istruttoria ampia o meno, svolta ad hoc ma

anche elementi che l’agenzia raccoglie nel corso di indagini nei confronti di altri

contribuenti. Parlando di reddito di impresa quello che è un ricavo per un contribuente sarà

un elemento negativo per un altro, pertanto acquisendo elementi utili per l’accertamento

del cliente o fornitore assoggettato a istruttoria questi elementi verranno trasmessi all’ufficio

competente per questo ulteriore accertamento: segnalazioni, danno luogo all’avio di

nuova attività di indagine nei confronti di un altro contribuente. In via generale c’è un

principio espresso dal professor Allorio: l’amministrazione deve fornire in primo luogo a sé

stessa la prova dell’accertamento. Non è nemmeno detto che questi elementi siano

acquisiti in un’unica soluzione: l’agenzia può emettere più di un avviso per recuperare gli

imponibili che il contribuente non ha versato e per adeguare l’effettiva determinazione

dell’imponibile assoggettato all’imposta alla reale consistenza del presupposto verificatosi

l’agenzia ha a disposizione un accertamento parziale, un accertamento senza

specificazioni e uno integrativo. Può emettere anche tutti e tre i tipi di atto solo se ha ogni

volta acquisito nuovi elementi

ACCERTAMENTO PARZIALE.

Articolo 41 bis

Accertamento a istruttoria non completa, ma parziale. Inizia a emettere un accertamento

seppur l’attività istruttoria non è ancora compiuta. La natura di questo atto è uguale a un

avviso di accertamento, è solo fondato su un’istruttoria che no ha usato alcuni strumenti.

Questo avviso non sarà sostituto da quelli successivi e non si pone su un gradino inferiore

poiché il suo essere parziale attiene solamente al fatto che non siano usati tutti i mezzi.

“senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” dopo un avviso di accertamento

parziale l’agenzia delle entrate non trova alcun limite all’emissione di un ulteriore

accertamento, reiterazione possibile e pressoché illimitata. “Nei termini stabiliti dall’articolo

43” cioè il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione

è termine decadenziale che riguarda tutti gli atti emessi.

Segnalazioni: possono provenire da molte e varie fonti. Sono trasmissioni di dati,

elementi, documenti da parte di chi ha svolto attività istruttoria nei confronti di un soggetto

terzo e diverso. Questi potranno essere i primi dati sulla base dei quali emettere un avviso

parziale

Attività istruttoria articolo 32: accessi, inviti a comparire, questionari.

È escluso l’utilizzo dello strumento dell’accertamento bancario poiché è uno strumento

probatorio che permette di formare un quadro istruttorio completo e non più parziale.

Avviso di accertamento notificato ai contribuenti che ha natura provvedimentale e se non

viene impugnato diventa definitivo.

AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA SPECIFICAZIONI.

Con questo secondo avviso è determinato un imponibile ancora maggiore. Se è preceduto

da una dichiarazione avremo un a parte di imponibile dichiarata in dichiarazione,

un’ulteriore parte di imponibile accertata con l’accertamento parziale e poi un’ulteriore

parte di imponibile che è accertata con questo accertamento senza specificazioni. In

questi atti successivi non possono essere chiesti al contribuente delle imposte che ha già

pagato, non è possibile una doppia imposizione. Viene tuttavia richiesta l’eventuale

differenza.

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO.

Articolo 43 comma 3.

L’accertamento integrativo è specificato che possa essere integrato in aumento o in

diminuzione, tuttavia quello in diminuzione non esiste poiché queste attività che tendono

al controllo delle dichiarazione e al recupero degli imponibili non dichiarati l’agenzia non

ha il compito di ricercare la verità ma quello di recuperare le imposte evase e se anche

attraverso l’attività istruttoria scoprisse che il contribuente ha dichiarato redditi non

conseguiti non emetterebbe un accertamento in diminuzione poiché non è compito

dell’agenzia. Devono essere indicati quelli che sono gli elementi nuovamente acquisiti.

Avvisi di accertamento come atti: caratteristiche proprie di tutti gli atti, hanno natura

procedimentale e sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del contribuente,

devono essere emessi e notificati nelle forme tipiche e nel termine di decadenza. Come

tutti i provvedimenti amministrativi si compongono di alcuni elementi fondamentali come il

dispositivo e la motivazione.

MOTIVAZIONE: dovranno essere indicate le ragioni di fatto e diritto che giustificano il

maggior imponibile. Riproduce in parte l’iter degli articoli 8 e seguenti del testo unico e che

trova riscontro nella dichiarazione. Occorre dar conto anche dell’attività istruttoria. È

possibile e lecito che l’atto contenga o un motivazione molto succinta o non la contenga

e al suo posto abbia un rinvio al contenuto di un altro atto come ad esempio al contenuto

del PVC: motivazione per relationem. Sono modalità di redazione legittime nella misura in

cui l’atto a cui si fa rinvio sia già stato ritualmente portato a conoscenza del contribuente

o lo sia portato a conoscenza contestualmente all’avviso. Non è possibili che il contribuente

vada lui a procurarsi l’atto, visto il termine relativamente breve e decadenziale per

impugnare.

DISPOSITIVO: contiene la determinazione di un maggior imponibile o di una

maggiore perdita e conterrà l’irrogazione della sanzione. Non è detto che ci sia anche la

liquidazione dell’imposta, nel caso dell’accertamento emesso nei confronti di società di

persona che sono trasparenti per natura non c’è liquidazione. Provvedono i soci nelle loro

dichiarazioni. Il dispositivo potrebbe anche essere ulteriormente più articolato poiché come

esiste la dichiarazione modello unico, l’avviso di accertamento determina i maggiori

imponibili ai fini delle singole imposte con un unico atto.

REDDITO COMPLESSIVO REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

ACCERTAMENTO ANALITICO ACCERTAMENTO ANALITICO CONTABILE

ACCERTAMENTO SINTETICO ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO

ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA CONTABILE

Articolo 38. Metodi di accertamento del reddito complessivo

Articolo 39. Metodi di accertamento del reddito di impresa

Tenere distinti gli atti dai metodi di accertamento.

1. Contribuente persona fisica: potrà vedere il suo reddito accertato o con il metodo

analitico o con quello sintetico. Se il contribuente è un lavoratore autonomo o un

imprenditore nell’ambito dell’accertamento analitico (non sintetico) quello specifico

reddito di impresa individuale di lavoro autonomo sarà accertato con un dei tre metodi.

Se iene usato l’accertamento sintetico ci si disinteressa delle fonti dei redditi e quindi non

rileva l’uso di uno dei tre metodi.

2. Ente non commerciale: determinano il reddito in modo analogo a quello delle

persone fisiche. Il reddito non commerciale è accertato unicamente con metodo analitico.

3. Società commerciale, ente commerciale: sono quelli che vedono il reddito

commerciale coincidere con quello complessivo e il reddito sarà determinato con uno dei

metodi dell’articolo 39.

Articolo 38

METODO ANALITICO

METODO SINTETICO

Due metodi per l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Bisogna

distinguere tra alcune categorie di soggetti, se il soggetto passio dell’accertamento è una

persona fisica si possono usare il metodo analitico e sintetico dell’articolo 38. Il metodo

sintetico determina direttamente il reddito complessivo disinteressandosi della fonte dei

singoli redditi. Il metodo analitico invece corrisponde agli articoli 8 e seguenti del testo

unico. Se la persona fisica è un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo il reddito

nell’ambito dell’accertamento analitico si accerta con i tre metodi dell’accertamento del

reddito di impresa ex articolo 39. Per gli enti non commerciali il reddito si determinano con

la somma algebrica dei redditi delle varie categorie e si userà solitamente il metodo

analitico. Se svolge in via non prevalente attività commerciale il reddito di impresa si

accerta con uno dei metodi dell’articolo 39. Enti commerciali e società commerciali anche

di persone, il reddito complessivo coincide con quello dell’impresa e si determinerà con i

metodi dell’articolo 39.

Metodo analitico: accertare reddito categoria per categoria. In alcuni casi il conteggio è

molto semplice (redditi catastali = accertare che il soggetto abbia dichiarato di possedere

tutti beni che possiede e poi vedere la rendita catastale. Unico caso problematico è

l’affitto di un immobile urbano / redditi da capitale sono erogati da qualcuno che sempre

è un sostituto di imposta = sufficiente un incrocio di dati). Più difficile è la ricostruzione del

reddito da lavoro autonomo o di impresa poiché sono redditi netti che si determinano sulla

base della contabilità

Metodo sintetico: metodo totalmente presuntivo e tende a determinare un reddito

complessivo prescindendo totalmente dalle fonti. La presunzione alla base è che se un

contribuente si è potuto permettere delle spese vuol dire che ha percepito dei redditi

adeguati per sostenerle. Attenzione è una presunzione particolare poiché non tutte le

spese vengono fatte attingendo a dei redditi, si potrebbero spendere soldi risparmiati o

donati. In ogni caso la presunzione è che la fonte delle spese sia reddito e se il contribuente

non ha dichiarato redditi adeguati al sostenimento delle spese possono esserci i presupposti

per un accertamento sintetico dove comunque il contribuente è chiamato a fornire delle

prove. Tre diverse metodologie usate in modo sinergico:

1. Riferimento alla spesa globale, si dà rilievo a tutte le spese che il contribuente ha

effettuato nel corso di un anno, si rilevano le principali e si presumono le altre.

2. Riferimento agli investimenti di carattere patrimoniale, come l’acquisto di immobili,

partecipazioni, automobili. Se il contribuente ha fatto questo acquisto significa che

nell’anno o in quelli precedenti ha percepito redditi adeguati a sostenerle.

3. Riferimento a fatti o atti indicativi di capacità contributiva che sono contenuti in un

decreto ministeriale chiamato redd

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
29 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Albertini Francesco.