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AVVISO DI ACCERTAMENTO
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L’emissione di avviso di accertamento deve essere preceduta dall’acquisizione degli
elementi di prova nella fase dell’istruttoria. Istruttoria ampia o meno, svolta ad hoc ma
anche elementi che l’agenzia raccoglie nel corso di indagini nei confronti di altri
contribuenti. Parlando di reddito di impresa quello che è un ricavo per un contribuente sarà
un elemento negativo per un altro, pertanto acquisendo elementi utili per l’accertamento
del cliente o fornitore assoggettato a istruttoria questi elementi verranno trasmessi all’ufficio
competente per questo ulteriore accertamento: segnalazioni, danno luogo all’avio di
nuova attività di indagine nei confronti di un altro contribuente. In via generale c’è un
principio espresso dal professor Allorio: l’amministrazione deve fornire in primo luogo a sé
stessa la prova dell’accertamento. Non è nemmeno detto che questi elementi siano
acquisiti in un’unica soluzione: l’agenzia può emettere più di un avviso per recuperare gli
imponibili che il contribuente non ha versato e per adeguare l’effettiva determinazione
dell’imponibile assoggettato all’imposta alla reale consistenza del presupposto verificatosi
l’agenzia ha a disposizione un accertamento parziale, un accertamento senza
specificazioni e uno integrativo. Può emettere anche tutti e tre i tipi di atto solo se ha ogni
volta acquisito nuovi elementi
ACCERTAMENTO PARZIALE.
Articolo 41 bis
Accertamento a istruttoria non completa, ma parziale. Inizia a emettere un accertamento
seppur l’attività istruttoria non è ancora compiuta. La natura di questo atto è uguale a un
avviso di accertamento, è solo fondato su un’istruttoria che no ha usato alcuni strumenti.
Questo avviso non sarà sostituto da quelli successivi e non si pone su un gradino inferiore
poiché il suo essere parziale attiene solamente al fatto che non siano usati tutti i mezzi.
“senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” dopo un avviso di accertamento
parziale l’agenzia delle entrate non trova alcun limite all’emissione di un ulteriore
accertamento, reiterazione possibile e pressoché illimitata. “Nei termini stabiliti dall’articolo
43” cioè il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione
è termine decadenziale che riguarda tutti gli atti emessi.
Segnalazioni: possono provenire da molte e varie fonti. Sono trasmissioni di dati,
elementi, documenti da parte di chi ha svolto attività istruttoria nei confronti di un soggetto
terzo e diverso. Questi potranno essere i primi dati sulla base dei quali emettere un avviso
parziale
Attività istruttoria articolo 32: accessi, inviti a comparire, questionari.
È escluso l’utilizzo dello strumento dell’accertamento bancario poiché è uno strumento
probatorio che permette di formare un quadro istruttorio completo e non più parziale.
Avviso di accertamento notificato ai contribuenti che ha natura provvedimentale e se non
viene impugnato diventa definitivo.
AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA SPECIFICAZIONI.
Con questo secondo avviso è determinato un imponibile ancora maggiore. Se è preceduto
da una dichiarazione avremo un a parte di imponibile dichiarata in dichiarazione,
un’ulteriore parte di imponibile accertata con l’accertamento parziale e poi un’ulteriore
parte di imponibile che è accertata con questo accertamento senza specificazioni. In
questi atti successivi non possono essere chiesti al contribuente delle imposte che ha già
pagato, non è possibile una doppia imposizione. Viene tuttavia richiesta l’eventuale
differenza.
ACCERTAMENTO INTEGRATIVO.
Articolo 43 comma 3.
L’accertamento integrativo è specificato che possa essere integrato in aumento o in
diminuzione, tuttavia quello in diminuzione non esiste poiché queste attività che tendono
al controllo delle dichiarazione e al recupero degli imponibili non dichiarati l’agenzia non
ha il compito di ricercare la verità ma quello di recuperare le imposte evase e se anche
attraverso l’attività istruttoria scoprisse che il contribuente ha dichiarato redditi non
conseguiti non emetterebbe un accertamento in diminuzione poiché non è compito
dell’agenzia. Devono essere indicati quelli che sono gli elementi nuovamente acquisiti.
Avvisi di accertamento come atti: caratteristiche proprie di tutti gli atti, hanno natura
procedimentale e sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del contribuente,
devono essere emessi e notificati nelle forme tipiche e nel termine di decadenza. Come
tutti i provvedimenti amministrativi si compongono di alcuni elementi fondamentali come il
dispositivo e la motivazione.
MOTIVAZIONE: dovranno essere indicate le ragioni di fatto e diritto che giustificano il
maggior imponibile. Riproduce in parte l’iter degli articoli 8 e seguenti del testo unico e che
trova riscontro nella dichiarazione. Occorre dar conto anche dell’attività istruttoria. È
possibile e lecito che l’atto contenga o un motivazione molto succinta o non la contenga
e al suo posto abbia un rinvio al contenuto di un altro atto come ad esempio al contenuto
del PVC: motivazione per relationem. Sono modalità di redazione legittime nella misura in
cui l’atto a cui si fa rinvio sia già stato ritualmente portato a conoscenza del contribuente
o lo sia portato a conoscenza contestualmente all’avviso. Non è possibili che il contribuente
vada lui a procurarsi l’atto, visto il termine relativamente breve e decadenziale per
impugnare.
DISPOSITIVO: contiene la determinazione di un maggior imponibile o di una
maggiore perdita e conterrà l’irrogazione della sanzione. Non è detto che ci sia anche la
liquidazione dell’imposta, nel caso dell’accertamento emesso nei confronti di società di
persona che sono trasparenti per natura non c’è liquidazione. Provvedono i soci nelle loro
dichiarazioni. Il dispositivo potrebbe anche essere ulteriormente più articolato poiché come
esiste la dichiarazione modello unico, l’avviso di accertamento determina i maggiori
imponibili ai fini delle singole imposte con un unico atto.
REDDITO COMPLESSIVO REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
ACCERTAMENTO ANALITICO ACCERTAMENTO ANALITICO CONTABILE
ACCERTAMENTO SINTETICO ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO
ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA CONTABILE
Articolo 38. Metodi di accertamento del reddito complessivo
Articolo 39. Metodi di accertamento del reddito di impresa
Tenere distinti gli atti dai metodi di accertamento.
1. Contribuente persona fisica: potrà vedere il suo reddito accertato o con il metodo
analitico o con quello sintetico. Se il contribuente è un lavoratore autonomo o un
imprenditore nell’ambito dell’accertamento analitico (non sintetico) quello specifico
reddito di impresa individuale di lavoro autonomo sarà accertato con un dei tre metodi.
Se iene usato l’accertamento sintetico ci si disinteressa delle fonti dei redditi e quindi non
rileva l’uso di uno dei tre metodi.
2. Ente non commerciale: determinano il reddito in modo analogo a quello delle
persone fisiche. Il reddito non commerciale è accertato unicamente con metodo analitico.
3. Società commerciale, ente commerciale: sono quelli che vedono il reddito
commerciale coincidere con quello complessivo e il reddito sarà determinato con uno dei
metodi dell’articolo 39.
Articolo 38
METODO ANALITICO
METODO SINTETICO
Due metodi per l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Bisogna
distinguere tra alcune categorie di soggetti, se il soggetto passio dell’accertamento è una
persona fisica si possono usare il metodo analitico e sintetico dell’articolo 38. Il metodo
sintetico determina direttamente il reddito complessivo disinteressandosi della fonte dei
singoli redditi. Il metodo analitico invece corrisponde agli articoli 8 e seguenti del testo
unico. Se la persona fisica è un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo il reddito
nell’ambito dell’accertamento analitico si accerta con i tre metodi dell’accertamento del
reddito di impresa ex articolo 39. Per gli enti non commerciali il reddito si determinano con
la somma algebrica dei redditi delle varie categorie e si userà solitamente il metodo
analitico. Se svolge in via non prevalente attività commerciale il reddito di impresa si
accerta con uno dei metodi dell’articolo 39. Enti commerciali e società commerciali anche
di persone, il reddito complessivo coincide con quello dell’impresa e si determinerà con i
metodi dell’articolo 39.
Metodo analitico: accertare reddito categoria per categoria. In alcuni casi il conteggio è
molto semplice (redditi catastali = accertare che il soggetto abbia dichiarato di possedere
tutti beni che possiede e poi vedere la rendita catastale. Unico caso problematico è
l’affitto di un immobile urbano / redditi da capitale sono erogati da qualcuno che sempre
è un sostituto di imposta = sufficiente un incrocio di dati). Più difficile è la ricostruzione del
reddito da lavoro autonomo o di impresa poiché sono redditi netti che si determinano sulla
base della contabilità
Metodo sintetico: metodo totalmente presuntivo e tende a determinare un reddito
complessivo prescindendo totalmente dalle fonti. La presunzione alla base è che se un
contribuente si è potuto permettere delle spese vuol dire che ha percepito dei redditi
adeguati per sostenerle. Attenzione è una presunzione particolare poiché non tutte le
spese vengono fatte attingendo a dei redditi, si potrebbero spendere soldi risparmiati o
donati. In ogni caso la presunzione è che la fonte delle spese sia reddito e se il contribuente
non ha dichiarato redditi adeguati al sostenimento delle spese possono esserci i presupposti
per un accertamento sintetico dove comunque il contribuente è chiamato a fornire delle
prove. Tre diverse metodologie usate in modo sinergico:
1. Riferimento alla spesa globale, si dà rilievo a tutte le spese che il contribuente ha
effettuato nel corso di un anno, si rilevano le principali e si presumono le altre.
2. Riferimento agli investimenti di carattere patrimoniale, come l’acquisto di immobili,
partecipazioni, automobili. Se il contribuente ha fatto questo acquisto significa che
nell’anno o in quelli precedenti ha percepito redditi adeguati a sostenerle.
3. Riferimento a fatti o atti indicativi di capacità contributiva che sono contenuti in un
decreto ministeriale chiamato redd