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SEZIONE V: IL REDDITO D’ IMPRESA
Il reddito d’impresa
Nel Tuir l’espressione reddito di impresa equivale a reddito di impresa commerciale.
Attività delle società commerciali è istituzionalmente attività d’impresa: però se non si
pone il problema di qualificare il loro reddito che è per definizione legislativa sempre
per intero reddito di impresa. Il problema di definire l’attività di impresa si pone per le
persone fisiche in ambito Irpef in ambito IRES per distinguerli enti commerciali degli
enti non commerciali. sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di
Art 55 comma 1 TUIR
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c.,
e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i
limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
La definizione fiscale di impresa si basa sulla natura dell’attività.
Sono commerciali :
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni ;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa ;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Per il diritto civile l’impresa è un’attività economica organizzata al fine della
produzione dello scambio di beni servizi; fiscalmente invece vi sono imprenditori senza
impresa. È il caso degli agenti e rappresentanti di commercio: essi sono imprenditori
fini fiscali anche se non operano in forma organizzata.
Sono redditi di impresa i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma
d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del
codice civile.
In materia di servizi abbiamo la seguente tripartizione:
A) La produzione di servizi genera reddito di impresa anche se non organizzate in
forma d’impresa;
B) La prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 genera redditi impresa
solo se organizzate in forma d’impresa;
C) Infine la prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 e non organizzate
in forma d’impresa è attività di lavoro autonomo.
L’art.55 comma 2 stabilisce che si considerano redditi di impresa anche:
- I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere cave e torbiera e Saline laghi
stagni e altre acque interne;
- I redditi dei terreni ove aspetti una società in nome collettivo, in accomandita
semplice.
Imprenditori individuali e società di persone
Reddito degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali si applica
regime fiscale ordinario, se presentano servizi e conseguono ricavi annui superiori a
400.000 € o si esercitano altre attività e realizzano ricavi superiori a 700.000 € annui.
Se conseguono ricavi di ammontare inferiore si applicano i regimi speciali.
Il regime ordinario comporta la determinazione del reddito in base al bilancio e
l’applicazione delle stesse regole fiscali dettate in ambito IRES per le società di
capitali.
Imprenditore individuale può essere contemporaneamente proprietario sia di beni
relativi all’impresa sia di altri beni perciò è necessario distinguere beni personali dai
beni relativi all’impresa.
Art65 TUIR definisce relativi all’impresa: le merci, i beni strumentali, i crediti acquisiti
nell’esercizio dell’impresa, beni inventariati, gli immobili.
Tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni destinati al consumo personale o
familiare dell’imprenditore.
Per gli imprenditori individuali, le prevalenze che fruiscono del regime di partecipation
exemption e i dividendi distribuiti da società sono tassati nella misura del 58,14%.
Le plusvalenze realizzate dalle società di persone e dagli altri soggetti che producono
reddito in forma associata sono invece imponibili nella misura del 49,72%.
Le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende possono essere tassate
separatamente.
Non sono ammesse in dedizione i compensi per lavoro prestato nell’impresa dalla
stesso lavoratori o dai suoi familiari.
Le spese per l’acquisto o la locazione, di beni mobili adibiti all’esercizio dell’impresa e
all’uso personale sono ammortizzabili nella misura del 50%.
Se il risultato derivante dall’attività d’ impresa è negativo, la perdita può essere
portata in diminuzione del reddito complessivo ma al netto dei proventi esenti da
imposta.
La tassazione separata degli utili non prelevati (IRI)
L’art.55 TUIR prevede che dal 1 gennaio 2019 le imprese individuali e le società di
persone in contabilità ordinaria possono sottoporre il reddito non distribuito a
tassazione proporzionale separata, con la stessa aliquota dell’IRES (24%).
Dalla base imponibile si deducono le somme prelevate dall’imprenditore e dei soci di
società di persone; in tal modo le somme non prelevate sono tassati in misura
proporzionale, mentre somme prelevate concorrono a formare il reddito complessivo
dell’imprenditore individuale e dei soci delle società di persone, soggetto a tassazione
Irpef progressivo.
Questo regime può essere applicato anche dalle società a responsabilità limitata
trasparenti in quanto si trovano in una situazione di fatto analoga a quella delle
società di persone commerciali.
L’opzione per il regime IRI dura cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere
esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è
riferita la dichiarazione.
Vi sono dunque due regimi fiscali: il reddito ti resta presso l’impresa è tassato con la
stessa aliquota dell’IRES mentre le somme prelevate dall’imprenditore e dei soci delle
società di persone sono tassati come reddito ordinario soggetto a Irpef.
Si realizza in tal modo uniformità di trattamento tra società di capitali, società di
persone e imprese individuali, rendendo il sistema più neutrale rispetto alla forma
giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese in continuità
con la normativa sull’aiuto alla crescita economica.
Il regime semplificato delle imprese minori
L’art.66 del t.u.prevede, Per le imprese minori, una disciplina speciale sia dal punto
di vista sostanziale sia dal punto di vista formale.
Imprese minori sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che
avendo ricavi non superiori ad un dato ammontare, sono messe a regime di contabilità
semplificata. Ammontare di ricavi al di sotto del quale ha messo la contabilità
semplificata è di € 400.000 per le imprese che prestano servizi e di € 700.000 per le
altre imprese.
Imprese minori possono optare per il regime ordinario di contabilità e di
determinazione del reddito; in assenza di tale opzione gli imprenditori minori possono
tenere una contabilità semplificata, limitarsi cioè a tenere registri Iva, nei quali devono
però essere annotati anche gli elementi rilevanti ai fini reddituali e registri degli incassi
dei pagamenti.
La determinazione analitica dei redditi delle imprese minori infatti viene effettuata
mediante l’applicazione di alcune soltanto delle regole in materia di reddito di
impresa. In sintesi la disciplina dettata per la determinazione analitica del reddito delle
imprese minori si basa sulle seguenti regole:
- Si applica un criterio di imputazione misto cassa-competenza: in linea di
principio ricavi e costi concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel
periodo rispettivamente, di incasso e sostenimento; per alcuni componenti
resta però fermo il principio di competenza (plusvalenze, minusvalenze, canone
leasing).
- Il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra determinati componenti
positivi (ricavi, sopravvenienze, interessi attivi) e determinati componenti
negativi (perdite, minusvalenze);
- Gli unici accantonamenti consentiti sono quelli di quiescenza e previdenza; gli
altri accantonamenti non sono consentiti perché presuppongono la redazione
del bilancio;
- Gli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni materiali sono consentiti a
condizione che sia tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili;
- In via generale sono applicabile anche alle imprese minori le norme che limitano
o comunque regolano la deducibilità delle spese, ma non vi sono previsioni in
tema di limiti alla deducibilità degli interessi passivi.
Il regime forfettario delle imprese di piccole dimensioni
Il regime forfettario riservato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa o
attività di lavoro autonomo se nell’anno precedente:
- Hanno conseguito ricavi ho percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a determinati importi, correlati al tipo di attività svolta;
- Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a € 5000 lordi;
- Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla
chiusura dell’esercizio non supera € 20.000.
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di
presumere la sussistenza dei requisiti previsti per accedere al regime in esame.
Adottando regime forfettario il reddito imponibile calcolato applicando all’ammontare
dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda
dell’attività svolta. Sul reddito imponibile così calcolato si applica l’aliquota del 15%.
L’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque periodi di imposta per chi avvia una nuova
attività. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di
registrazione di tenuta delle scritture contabili; inoltre non applicano l’Iva sulle
operazioni attive e non hanno diritto alla detrazione sugli acquisti.
Le società di comodo
Per motivi anche extra fiscali (scoraggiare l’utilizzo strumentale dell’istituto societario)
le società commerciali sono qualificate non operative o di comodo se gli elementi attivi
risultante dal conto economico, sono inferiori a determinate percentuali (2% delle
partecipazioni e altri titoli, 6% dei beni immobili, 15% delle altre immobilizzazioni).
Sono inoltre considerate non operative le società che presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi.
Le societ&agrav