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SEZIONE V: IL REDDITO D’ IMPRESA

Il reddito d’impresa

Nel Tuir l’espressione reddito di impresa equivale a reddito di impresa commerciale.

Attività delle società commerciali è istituzionalmente attività d’impresa: però se non si

pone il problema di qualificare il loro reddito che è per definizione legislativa sempre

per intero reddito di impresa. Il problema di definire l’attività di impresa si pone per le

persone fisiche in ambito Irpef in ambito IRES per distinguerli enti commerciali degli

enti non commerciali. sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di

Art 55 comma 1 TUIR

imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per

professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c.,

e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i

limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

La definizione fiscale di impresa si basa sulla natura dell’attività.

Sono commerciali :

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni ;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa ;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Per il diritto civile l’impresa è un’attività economica organizzata al fine della

produzione dello scambio di beni servizi; fiscalmente invece vi sono imprenditori senza

impresa. È il caso degli agenti e rappresentanti di commercio: essi sono imprenditori

fini fiscali anche se non operano in forma organizzata.

Sono redditi di impresa i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma

d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del

codice civile.

In materia di servizi abbiamo la seguente tripartizione:

A) La produzione di servizi genera reddito di impresa anche se non organizzate in

forma d’impresa;

B) La prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 genera redditi impresa

solo se organizzate in forma d’impresa;

C) Infine la prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 e non organizzate

in forma d’impresa è attività di lavoro autonomo.

L’art.55 comma 2 stabilisce che si considerano redditi di impresa anche:

- I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere cave e torbiera e Saline laghi

stagni e altre acque interne;

- I redditi dei terreni ove aspetti una società in nome collettivo, in accomandita

semplice.

Imprenditori individuali e società di persone

Reddito degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali si applica

regime fiscale ordinario, se presentano servizi e conseguono ricavi annui superiori a

400.000 € o si esercitano altre attività e realizzano ricavi superiori a 700.000 € annui.

Se conseguono ricavi di ammontare inferiore si applicano i regimi speciali.

Il regime ordinario comporta la determinazione del reddito in base al bilancio e

l’applicazione delle stesse regole fiscali dettate in ambito IRES per le società di

capitali.

Imprenditore individuale può essere contemporaneamente proprietario sia di beni

relativi all’impresa sia di altri beni perciò è necessario distinguere beni personali dai

beni relativi all’impresa.

Art65 TUIR definisce relativi all’impresa: le merci, i beni strumentali, i crediti acquisiti

nell’esercizio dell’impresa, beni inventariati, gli immobili.

Tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni destinati al consumo personale o

familiare dell’imprenditore.

Per gli imprenditori individuali, le prevalenze che fruiscono del regime di partecipation

exemption e i dividendi distribuiti da società sono tassati nella misura del 58,14%.

Le plusvalenze realizzate dalle società di persone e dagli altri soggetti che producono

reddito in forma associata sono invece imponibili nella misura del 49,72%.

Le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende possono essere tassate

separatamente.

Non sono ammesse in dedizione i compensi per lavoro prestato nell’impresa dalla

stesso lavoratori o dai suoi familiari.

Le spese per l’acquisto o la locazione, di beni mobili adibiti all’esercizio dell’impresa e

all’uso personale sono ammortizzabili nella misura del 50%.

Se il risultato derivante dall’attività d’ impresa è negativo, la perdita può essere

portata in diminuzione del reddito complessivo ma al netto dei proventi esenti da

imposta.

La tassazione separata degli utili non prelevati (IRI)

L’art.55 TUIR prevede che dal 1 gennaio 2019 le imprese individuali e le società di

persone in contabilità ordinaria possono sottoporre il reddito non distribuito a

tassazione proporzionale separata, con la stessa aliquota dell’IRES (24%).

Dalla base imponibile si deducono le somme prelevate dall’imprenditore e dei soci di

società di persone; in tal modo le somme non prelevate sono tassati in misura

proporzionale, mentre somme prelevate concorrono a formare il reddito complessivo

dell’imprenditore individuale e dei soci delle società di persone, soggetto a tassazione

Irpef progressivo.

Questo regime può essere applicato anche dalle società a responsabilità limitata

trasparenti in quanto si trovano in una situazione di fatto analoga a quella delle

società di persone commerciali.

L’opzione per il regime IRI dura cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere

esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è

riferita la dichiarazione.

Vi sono dunque due regimi fiscali: il reddito ti resta presso l’impresa è tassato con la

stessa aliquota dell’IRES mentre le somme prelevate dall’imprenditore e dei soci delle

società di persone sono tassati come reddito ordinario soggetto a Irpef.

Si realizza in tal modo uniformità di trattamento tra società di capitali, società di

persone e imprese individuali, rendendo il sistema più neutrale rispetto alla forma

giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese in continuità

con la normativa sull’aiuto alla crescita economica.

Il regime semplificato delle imprese minori

L’art.66 del t.u.prevede, Per le imprese minori, una disciplina speciale sia dal punto

di vista sostanziale sia dal punto di vista formale.

Imprese minori sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che

avendo ricavi non superiori ad un dato ammontare, sono messe a regime di contabilità

semplificata. Ammontare di ricavi al di sotto del quale ha messo la contabilità

semplificata è di € 400.000 per le imprese che prestano servizi e di € 700.000 per le

altre imprese.

Imprese minori possono optare per il regime ordinario di contabilità e di

determinazione del reddito; in assenza di tale opzione gli imprenditori minori possono

tenere una contabilità semplificata, limitarsi cioè a tenere registri Iva, nei quali devono

però essere annotati anche gli elementi rilevanti ai fini reddituali e registri degli incassi

dei pagamenti.

La determinazione analitica dei redditi delle imprese minori infatti viene effettuata

mediante l’applicazione di alcune soltanto delle regole in materia di reddito di

impresa. In sintesi la disciplina dettata per la determinazione analitica del reddito delle

imprese minori si basa sulle seguenti regole:

- Si applica un criterio di imputazione misto cassa-competenza: in linea di

principio ricavi e costi concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel

periodo rispettivamente, di incasso e sostenimento; per alcuni componenti

resta però fermo il principio di competenza (plusvalenze, minusvalenze, canone

leasing).

- Il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra determinati componenti

positivi (ricavi, sopravvenienze, interessi attivi) e determinati componenti

negativi (perdite, minusvalenze);

- Gli unici accantonamenti consentiti sono quelli di quiescenza e previdenza; gli

altri accantonamenti non sono consentiti perché presuppongono la redazione

del bilancio;

- Gli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni materiali sono consentiti a

condizione che sia tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili;

- In via generale sono applicabile anche alle imprese minori le norme che limitano

o comunque regolano la deducibilità delle spese, ma non vi sono previsioni in

tema di limiti alla deducibilità degli interessi passivi.

Il regime forfettario delle imprese di piccole dimensioni

Il regime forfettario riservato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa o

attività di lavoro autonomo se nell’anno precedente:

- Hanno conseguito ricavi ho percepito compensi, ragguagliati ad anno, non

superiori a determinati importi, correlati al tipo di attività svolta;

- Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a € 5000 lordi;

- Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla

chiusura dell’esercizio non supera € 20.000.

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono

avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di

presumere la sussistenza dei requisiti previsti per accedere al regime in esame.

Adottando regime forfettario il reddito imponibile calcolato applicando all’ammontare

dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda

dell’attività svolta. Sul reddito imponibile così calcolato si applica l’aliquota del 15%.

L’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque periodi di imposta per chi avvia una nuova

attività. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di

registrazione di tenuta delle scritture contabili; inoltre non applicano l’Iva sulle

operazioni attive e non hanno diritto alla detrazione sugli acquisti.

Le società di comodo

Per motivi anche extra fiscali (scoraggiare l’utilizzo strumentale dell’istituto societario)

le società commerciali sono qualificate non operative o di comodo se gli elementi attivi

risultante dal conto economico, sono inferiori a determinate percentuali (2% delle

partecipazioni e altri titoli, 6% dei beni immobili, 15% delle altre immobilizzazioni).

Sono inoltre considerate non operative le società che presentano dichiarazioni in

perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi.

Le societ&agrav

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bizioli Gianluigi.