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Intervento legislativo sull'imputazione dei redditi e disposizioni antielusive
Con un primo intervento ha inserito nell'art. 37 DPR 600 la possibilità per il fisco di imputare al contribuente "i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi e precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona". La Corte di Cassazione ha ritenuto però che in tal caso di interposizione fittizia e non reale, pertanto la disposizione rimane ancora nell'ambito della simulazione e nulla innova rispetto al sistema precedente.
Una vera e propria clausola antielusiva è stata introdotta solo con il D. Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 che ha inserito nel DPR 600/1973 un nuovo art. 37 bis con la rubrica "Disposizioni antielusive". Questa disposizione ha il risolto il problema dell'elusione in quanto rende inopponibili all'amministrazione finanziaria "gli atti, i fatti e i negozi anche collegati fra loro privi di valide ragioni economiche".
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi altrimenti indebiti". La riqualificazione della fattispecie richiede: - Che vi sia un vantaggio fiscale - Che vi sia un aggiramento di obblighi e divieti - Che gli atti e fatti siano privi di valide ragioni economiche Affinché l'amministrazione finanziaria possa disconoscere i vantaggi tributari conseguiti tutti questi requisiti devono sussistere congiuntamente. Una seconda conseguenza della natura strumentale della norma tributaria è la sua variabilità e mutevolezza che si giustifica da un lato dall'esigenza di seguire le mutevoli manifestazioni di capacità contributiva e di contrastare le continue escogitazioni dei contribuenti, dall'altro comporta la continua modifica dei testi legislativi e il loro continuo aggiornamento, provocando una elevata instabilità della legislazione tributaria. La norma tributariaÈ altresì attuale in quanto si caratterizza per la sua elevata corrispondenza ai fenomeni economici e giuridici del suo tempo.
Parte della dottrina ha sottolineato infine la semplificazione e il metodo casistico della norma attributaria. La prima consiste nella riduzione di un concetto astratto di fatto imponibile ad ipotesi specifiche che possano rinvenirsi nei comportamenti pratici dei contribuenti, il secondo consiste nell'indicazione, più o meno dettagliata, dei casi sottoposti ad imposta al fine di privilegiare la semplicità di applicazione e la certezza dei rapporti tributari nonché il gettito per l'amministrazione. Il metodo casistico sottolinea il carattere di norma a fattispecie esclusiva.
Tipologie delle norme tributarie
Distinzione dei diversi tipi di attraverso le quali l'ordinamento attua il prelievo:
La norma tributaria impositrice: “chi fa questo … deve corrispondere un tributo … in ragione di …”.
È il punto di riferimento nell’applicazione del tributo in quanto esprime e18misura la capacità contributiva che quest’ultimo è volto a colpire. Può essere contenuta inun’unica disposizione legislativa o può risultare dalla combinazione di disposizione didiversi articoli di legge che fissano separatamente il presupposto, i soggetti passivi, la baseimponibile e il tasso d’imposta.
Essa disciplina la base dell’imposizione, cioè il fatto o presupposto d’imposta, l’imputazionedi esso ad un soggetto …
Norme formali o procedimentali: dirette a disciplinare obblighi strumentali, quali la- presentazione di dichiarazioni, le modalità di effettuazione dei versamenti, la tenuta discritture contabili, le modalità con cui l’amministrazione deve effettuare i controlli e lerettifiche ecc.
Sono legate alle norme impositrici sulla base del principio di legalità e vincolatezza.
processuali: assicurano al contribuente e ai terzi coinvolti nell'attuazione del prelievo un sindacato giurisdizionale dinanzi agli organi del contenzioso tributario.
Norme sanzionatorie: attraverso le quali l'ordinamento assicura la punizione, con sanzioni sia amministrative sia penali, dei comportamenti che violano norme sostanziali o formali relative all'attuazione del tributo.
Norme interpretative: riconducibili alla sempre più crescente opera di sostituzione del legislatore all'amministrazione e all'interprete. Le norme interpretative sono divenute negli ultimi anni assai frequenti, se è pur vero che la loro natura non crei problemi con gli artt. 23 e 53 Cost., bisogna notare che sotto le forme dell'interpretazione si tende spesso ad introdurre retroattivamente norme nuove.
Norme derogative: frequentemente utilizzata dal legislatore tributario per integrare o modificare la disciplina di un tributo. La norma derogatoria non si pone in
termini di incompatibilità con quella precedente, ma regola diversamente una parte dei fatti riconducibili alla fattispecie della prima norma, in base al criterio della maggiore specificità. Sono particolarmente utilizzate dal legislatore tributario per introdurre agevolazioni ed esenzioni.
Norme concorrenti: si ha quando due o più norme presentano fattispecie parzialmente coincidenti in modo che nessuna risulti interamente ricompresa nell'altra. Nello stabilire quale sia da applicare al caso concreto si ritiene prevalga la norma più specifica.
Norme condizionate: il momento iniziale o finale di efficacia è subordinato al verificarsi di un evento incerto.
Norme di rinvio: il cui abuso costituisce peculiarità nel settore tributario. Il legislatore ne fa largo uso come strumento di produzione normativa. Nel rinvio la norma è formulata per riferimento ad altro atto normativo, può distinguersi tra rinvio materiale, ha solo fini
dibrevità redazionale, e rinvio formale, rinvio a norme che disciplinano fattispecie diverse, irinvio non è a un testo determinato bensì all’efficacia normativa di una fonte diversa.
Possibili inconvenienti legati all’ipotesi di rinvii:
- norme successivamente modificate magari con soppressione della parte cui veniva fatto rinvio.
- Difficile controllo parlamentare sui testi legislativi che recavano rinvii persino di secondo o terzo grado.
Diverso dal rinvio è il rapporto di presunzione dove il legislatore nel dettare la norma presuppone la disciplina prevista ad es. da un altro settore dell’ordinamento.
Struttura della norma tributaria impositrice 19
La norma tributaria qualifica fatti e atti giuridici già qualificati da altri settori del diritto, attribuendo loro rilevanza e ricollegando loro una determinata efficacia, crea cioè delle fattispecie.
Fattispecie oggettiva: quando la qualificazione normativa attribuisce
La rilevanza ed efficacia ad un fatto o complesso di fatti. Fattispecie soggettiva: quando individua il punto di riferimento soggettivo di conseguenze giuridiche. La fattispecie può essere intesa come un complesso di elementi rappresentativi di determinati interessi e a cui si ricollegano determinati effetti.
Presupposto, base imponibile, aliquota, soggetti passivi sono gli elementi essenziali in forza del quale si articola l'art. 23 Cost. e ci permettono di classificare il tributo.
Il presupposto è costituito dall'atto, dal fatto e dal negozio che individua la capacità contributiva di quel prelievo. Il presupposto costituisce la ratio del tributo in quanto ciascun prelievo deve corrispondere ad una precisa funzione in seno all'ordinamento. Il presupposto è l'individuazione di quel elemento che costituisce il fondamento del tributo e rappresenta il parametro per la misurazione della capacità contributiva. Il presupposto si distingue dall'oggetto.
in quanto quest’ultimo è costituito dalla ricchezza ovvero dalla capacità economica che il tributo vuole colpire. Un problema particolare che la dottrina si è posto è quello di assumere quale presupposto di un tributo il fatto illecito. Il linea di principio nulla impedisce che un fatto qualificato come illecito possa essere considerato come espressivo di attitudine a concorrere alle spese pubbliche. Il legislatore ha infatti ricompreso nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 del TUIR i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Il soggetto: costituisce il centro di imputazione degli effetti del presupposto. Esso è di regola colui che ha posto in essere il fatto manifestativo di capacità contributiva. Devono essere individuati analiticamente. La base imponibile: è costituita dalla grandezza che misura lacapacità contributiva - manifestata dal presupposto ovvero l'oggetto del tributo. Es. IRPEF - il presupposto è il possesso del reddito, l'oggetto è il reddito, la base imponibile è la quantità di reddito posseduta tassabile in capo al soggetto.
Il minimo vitale è costituzionalmente garantito e il sistema dispone l'inapplicabilità dell'imposta se la base non supera il minimo imponibile.
La legge poi, con riguardo alla composizione, indica di regola quali sono gli elementi che compongono la base imponibile. La legge indica le componenti negative che debbano essere dedotte da quelle positive.
Il tasso d'imposta: è il coefficiente da applicare alla base imponibile per ottenere l'ammontare dell'imposta. Il tasso può essere fisso o variabile.
Fisso: quando è espresso in un ammontare invariabile quale sia la grandezza della base imponibile.
Variabile: caso più frequente, è
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costituito da un’aliquota. L’aliquota può essere proporzionale o progressiva. Proporzionale quando rimane costante al variare della base imponibile. Progressiva quando muta più che proporzionatamente al crescere della base imponibile. 20 Si parla di imposta regressiva quando l’aliquota decresce all’aumentare della base imponibile.
Tipologia delle fattispecie tributarie
Le norme tributarie impositrici possono assumere diverse strutture e diverse combinazioni. Un primo tipo di fattispecie è costituito da quelle che concorrono alla delimitazione del presupposto del tributo: questo può essere definito in termini positivi attraverso l’indicazione dei fatti che manifestino la capacità contributiva che il tributo è volta a colpire, oppure in termini negativi mediante l’esclusione dei fatti incompatibili con tale capacità contributiva, o per sostituzione con riferimento alla capacità contributiva manifestata da
presupposti in sostituzione dei quali il tributo è applicabile. La de