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L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)
L’Irap è stata istituita nell’ambito dell’autonomia di entrata e di spesa attribuita alle regioni dell’art. 119 della costituzione. È
un tributo proprio derivato.
È affidata all'Amministrazione Finanziaria dello Stato il potere di accettarla e di riscuoterla secondo la disciplina statale, fino
all'emanazione di regolamenti regionali.
Il gettito è destinato alle regioni.
Dal 2013 le regioni a statuto ordinario possono ridurre le aliquote dell’Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni della base
imponibile.
L’Irap ha come presupposto lo svolgimento di un'attività economica o no, autonomamente organizzata, per la produzione di
beni e servizi; sono presupposti dell'Irap dello svolgimento, con autonoma organizzazione, di un'attività imprenditoriale, di
un’attività artistica o professionale, o di un’attività amministrativa. Perciò vi sono 3 categorie di soggetti passivi :
Imprenditori, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazioni.
Sono colpiti tutti coloro che producono reddito d’impresa, commerciale od agricola. Sono tassati, inoltre, gli organi alle
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, comuni, gli enti non commerciali.
Sono esenti dall’Irap i lavoratori dipendenti e i parasubordinati; coloro che esercitano attività che danno luogo a redditi di
natura occasionale o a redditi di lavoro autonomo, prodotti senza organizzazione produttiva; gli imprenditori agricoli che
producono redditi minimi; i fondi di investimento, i fondi pensione, i Gruppi europei di interesse economico.
L’aliquota è di: 3,9% (fino al 2013) e 3,5% (dal 2014), in via generale;
o 4,65% (fino al 2013) e 4,2% (dal 2014), per le banche e gli altri soggetti finanziari;
o 5,9% (fino al 2013) e 5,3% (dal 2014), per le imprese di assicurazione;
o 4,2% (fino al 2013) e 3,8% (dal 2014), per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere
o
pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
1,9% (fino al 2013) e 1,7% (dal 2014), per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola
o
pesca e i loro consorzi. 80
La base imponibile corrisponde alla somma delle remunerazioni dei fattori produttivi impiegati: i profitti (remunerazione del
capitale di rischio), gli interessi (remunerazione del capitale di prestito), i salari e gli stipendi (remunerazione del fattore
lavoro) ed è calcolata sulla base del metodo della sottrazione (ricavi – costi).
La base imponibile, per gli imprenditori, è data dal valore della produzione netta, che, per le società di capitali e per gli enti
commerciali, è calcolato in base al conto economico.
I componenti (positivi e negativi) del reddito d'impresa concorrono a formare la base imponibile dell'Irap per l'ammontare
indicato nel conto economico; sono irrilevanti le variazioni (in aumento e in diminuzione) da effettuare ai fini dell'imposta sui
redditi.
Il conto economico è così composto:
Valore della produzione
A. Costi della produzione
B.
Differenza tra valore costo della produzione
Proventi ed oneri finanziari
C. Rettifiche di valore di attività finanziarie
D. Proventi ed oneri straordinari
E.
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile o perdita d’esercizio.
Per determinare la base imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali va presa in considerazione la
differenza tra valore e costi della produzione (con alcune rettifiche), di cui alla lettera A e B. Ciò significa che rileva solo la
gestione ordinaria dell'impresa, non quella finanziaria né quella straordinaria.
Per le società di persone e per gli imprenditori individuali i componenti positivi della base imponibile sono i ricavi e
le rimanenze finali. Sono deducibili: i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione (anche finanziaria) di beni strumentali (materiali e immateriali).
La base imponibile non muta per le imprese in contabilità semplif icata : per esse occorre procedere alla riclassificazione
dei componenti positivi e negativi, utilizzando lo schema di conto economico previsto dal codice civile.
Per i soggetti passivi fin ora citati non sono deducibili: le somme corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, per rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, gli utili erogati agli associati in partecipazioni, gli oneri finanziari, le perdite su
crediti, l’Imu.
Vi sono poi modalità particolari di calcolo della base imponibile per i produttori agricoli, per le banche, le società finanziarie e
le assicurazioni.
Per i lavoratori autonomi il valore della produzione è dato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta
e la somma dei costi inerenti all’attività, sostenuti nel medesimo periodo d’imposta, e gli ammortamenti. Non sono deducibili
gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato.
Per gli enti non commerciali e per le pubbliche amministrazioni la base imponibile è pari alle spese per stipendi.
Infatti qui trova applicazione il metodo retributivo insistendo il tributo sull'ammontare dei redditi di lavoro dipendente,
coordinato e continuativo od occasionale; tuttavia, le pubbliche amministrazioni per le attività commerciali possono applicare
l'imposta regionale seguendo il metodo di determinazione ricavicosti. Per questi l’imposta si applica con aliquota
dell'8,5% sull'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché dell'attività di lavoro autonomo non
esercitata abitualmente.
La larghezza della base imponibile e, soprattutto, l’irrilevanza, ai fini della sua formazione, di alcune voci di costo fanno
dubitare della legittimità costituzionale del tributo.
Secondo la corte costituzionale nel caso dell'Irap è stato assunto quale indice di capacità contributiva << il valore aggiunto
prodotto dalle attività autonomamente organizzate>>: la scelta di tale indice non può dirsi irragionevole, né comunque lesiva
del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla
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singola unità produttiva che viene, mediante l'Irap, assoggettata ad imposizione ancora prima che sia distribuita al fine di
remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l’organizzatore dell’attività, i suoi finanziatori, i
suoi dipendenti e collaboratori.
Un aspetto critico della disciplina dell'Irap è la norma secondo cui tale imposta non è deducibile dalla base imponibile delle
imposte sui redditi. Trattandosi di un tributo che si rende dovuto per il solo fatto dello svolgimento dell'attività produttiva,
esso costituisce un costo di quell’attività, e, quindi, dovrebbe essere dedotto nel calcolo del reddito imponibile.
Per semplificazione, la dichiarazione redatta ai fini Irap deve essere unificata con quella relativa all'imposte sui redditi e
all'Iva.
I poteri di accertamento possono essere oggetto di apposita regolamentazione da parte ciascuna regione. È tuttavia consentito
l'affidamento, in tutto o in parte, dell'attività di accertamento e di liquidazione, all'amministrazione finanziaria.
I TRIBUTI REGIONALI MINORI
Le entrate tributarie regionali sono costituite, oltre che dall’Irap, dai tributi previsti dalla legge per la finanza regionale del
1970. Si tratta di 4 tributi:
Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile : tale imposta si
A) applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel
territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le regioni determinano
l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario
ed è riscossa dallo Stato, insieme con il canone.
Tassa sulle concessioni regionali : essa si applica agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell’esercizio delle
B) funzioni ad esse trasferite allo Stato. La misura è fissata dalle regioni, entro limiti predeterminati da norme stradali.
All’accertamento, liquidazione e riscossione provvedono gli uffici regionali ( ex. Per le farmacie: Il soggetto passivo della tassa è colui
che richiede il rilascio di un atto di autorizzazione e/o concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie. Il presupposto impositivo della tassa è la
).
titolarità del richiedente al rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di licenza di esercizio
Tassa automobilistica : colpisce il possesso di ciclomotori, autoveicoli ed autoscafi, immatricolati nella regione. Si
C) tratta di un tributo disciplinato da norme statali; alle regioni è attribuito il potere di disciplinare la riscossione,
l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo. (bollo sui veicoli)
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche : è disciplinata mediante rinvio alla disciplina dell’analogo
D) tributo provinciale ed ha per oggetto gli spazi e le aree appartenenti alle regioni. La misura del tributo è fissata dalla
regione entro limiti predeterminati dallo Stato; all’accertamento, liquidazione e riscossione provvedono, per conto della
regione, gli uffici provinciali ( ).
ex. tavolini del ristorante per strada
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è un tributo di scopo; è dovuta per l'iscrizione ai corsi universitari
ed il suo gettito è destinato all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore. Vi è poi una tassa regionale per l'abilitazione
all’esercizio professionale.
Sono tributi regionali ambientali l'imposta sulle emissioni suonare degli aeromobili (Iresa) ed il tributo speciale per il
conferimento dei rifiuti solidi nelle discariche.
Altre imposte regionali provengono dalle addizionali a tributi erariali dalle compartecipazioni. L'addizionale regionale
all'imposta erariale di consumo sul gas metano (Arsigam) è dovuta sul consumo di gas naturale, cui si affianca l’imposta
sostitutiva dell’addizionale, dovuta da talune categorie di soggetti esenti dall’accisa erariale.
Vi sono inoltre un’addizionale regionale all’Irpef, una sovraimposta sulla benzina per autotrazione ed un addizionale sui
canoni statali per le utenze