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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
La dichiarazione è quindi una dichiarazione di scienza, ha effetti
meramente dichiarativi (salvo sia previsto diversamente); ciò non
toglie però che ci possano essere effetti della dichiarazione che
hanno una dichiarazione di portata. ESEMPIO: io voglio optare per la
tassazione consolidata, ecc.
Queste NON sono fotografie di fatti. Sono semplicemente delle
scelte. Quindi, nell’esame della dichiarazione stiamo utilizzando
concetti che sono puri del diritto civile. E proseguiamo su questa
strada nel momento in cui, noi ci poniamo il problema seguente: la
dichiarazione è modificabile?
Per tantissime ragioni, il problema della modificabilità “in peggio” è
un problema che non si è mai posto. Semmai, ci poniamo il
problema di “come quantificare le selezioni”. Questo perché è vero
che tu hai originariamente un tributo, però è altrettanto vero che ti
sei ravveduto. E’ cioè altrettanto vero che hai sistemato la tua
posizione di inadempimento PRIMA delle procedure; e allora NON
posso darti sanzione piena ma a dire la verità non ha nemmeno
senso darti sanzione 0. Ed ecco che il legislatore, fin dal 1997, ha
disciplinato il cosiddetto RAVVEDIMENTO OPEROSO.
L’art.3 del 1997 tratta un ampliamento del contradditorio che ci
dice in sostanza “più vicino rispetto alla scadenza saltata mi
ravvedo, e meno sanzione ho”. Da questo punto di vista, nessuno si
è mai posto problemi di teoria generale (tant’è che si parla di
“dichiarazioni integrative”). Quindi è solo un problema di
dimensione della sanzione ed è solo un problema di operosità del
ravvedimento. Ecco perché che io anche sia all’interno del periodo
ma il ravvedimento non spetta nell’ipotesi di attività di 122
accertamento già iniziata. Il problema si è sempre posto dal punto
di vista della rettifica della dichiarazione; cioè, quando il
contribuente ha dichiarato di più rispetto a quanto sarebbe stato
corretto.
Il primo problema che si è posto è se fosse possibile appunto
rettificare una dichiarazione (già fatta). Allora: se la dichiarazione
è una dichiarazione di scienza, allora è chiaro che puoi
rettificare!!!!!!!!! Spesso le valutazioni sono complicate e quindi
gli errori possono verificarsi molto più di quanto possa sembrare. E
anzi, ci sono anche ipotesi in cui io ipotizzo che ci sia realizzato un
fatto giuridicamente ipotizzato e poi guardo bene e in realtà mi
accorgo che invece non lo era. Gli effetti sono un automatismo; per
cui, una volta che ci accordiamo e siamo pacifici sul fatto che la
dichiarazione è una dichiarazione di scienza, allora NON ci sono
problemi per la rettifica.
ULTERIORE PROBLEMA: quando entriamo nei meccanismi FORMALI
dell’adempimento, entriamo in un sistema delle norme molto rigido
che non ci dà di per sé molto spazio. Quindi: di fronte
all’affermazione generale dei termini di rettificabilità, o c’è una
disciplina procedimentale specifica oppure non mi resta altro che il
percorso più LUNGO che è quello di chiedere un rimborso!! Ed è una
strada quest’ultima che è abbastanza insoddisfacente in quanto
tendenzialmente otterrò un risultato ma si tratta di un
procedimento lunghissimo.
Il legislatore opportunamente è intervenuto diversi anni fa e ha
previsto una norma espressa che consente la rettifica della
dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione
DANDO TEMPO 1
ANNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per cui, io entro 1 anno di tempo (entro 1 anno dal 30 settembre)
posso presentare la dichiarazione rettificativa di favore. Quindi,
emergerà una posizione SICURAMENTE di credito; ma questo non
perché la dichiarazione chiuderà a credito ma bensì perché è
sufficiente che chiuda a minor debito! Però, se passa l’anno, non è
che la dichiarazione diventa “non più rettificabile”; se passa l’anno,
123
mi resta comunque la strada della rettificabilità attraverso l’istanza
di rimborso!!
Proprio perché si è superato definitivamente il primo quesito (si
rettifica si o no?) che poi negli anni la Giurisprudenza ha
ulteriormente ampliato questa fase consentendo la rettificabilità
anche in fase di impugnazione di un avviso di accertamento che
proprio sulla dichiarazione si basa. E questo non è un problema di
infondatezza dell’accertamento; devo far valere il MIO errore e
quindi devo far valere una rettifica della dichiarazione che oggi
potrei fare presentando un’istanza di rimborso. Però sarebbe
paradossale che nello stesso momenti in cui tu Fisco ti assumi
creditore di questi +25 (PER ESEMPIO), contemporaneamente però
sei anche creditore di 10 che erano errore. Ecco perché la
Giurisprudenza ci dice che in sede di impugnativa dell’avviso di
accertamento, il contribuente può far valere l’errore commesso
nella dichiarazione.
Ovviamente, la rettificabilità della dichiarazione presuppone una
dichiarazione validamente presentata. Se io la dichiarazione
precedente l’ho omessa, non posso ovviamente rettificarla e poi
(ovviamente) ci dev’essere una dichiarazione precedente.
Da qualche anno a questa parte, la dichiarazione NON ha più una
sua consistenza fisica; nel senso che la dichiarazione che
dev’essere presentata, è presentata esclusivamente in via
telematica. Fa fede ovviamente la data di trasmissione rispetto alla
scadenza del 30 settembre. Però la prova della trasmissione è data
dalla ricevuta che il Fisco trasmette di avvenuta recezione! Ricevuta
che arriverà sicuramente un tot. dopo ma non è questo il problema;
conta che però io riceva la ricevuta perché un primo “controllo” si
ha proprio in questa fase (ossia la fase del mio invio e la recezione
da parte del Fisco). Questo perché il sistema potrebbe fin da subito
riconoscere degli errori (errori di macroscopica incongruenza che
riguardano il sistema informatico, ovviamente). 124
Ci possono essere alcuni errori però “bloccanti”, ossia delle
incongruenze che non bloccano la MIA trasmissione ma bensì la
recezione da parte del Fisco. Il che significa che io quindi la
dichiarazione non l’ho presentata in realtà. E’ considerata non
presentata.
Una volta (quando era sul supporto fisico) si diceva che la
dichiarazione era nulla (e quindi omessa) in 3 casi: la presentazione
OLTRE il termine di 90 giorni, la dichiarazione NON sottoscritta o se
la dichiarazione ha assunto termini non conformi. Questa terza
ipotesi non esiste più (materialmente) perché dovendo trasmetterla
in via informatica, io necessariamente redigo la dichiarazione sulla
base del modello che trovo nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Da un
certo punto di vista, praticamente non esiste più nemmeno la
seconda ipotesi perché è chiaro che se la trasmetto via pc e clicco
invio, come faccio a firmare??!!!!!? La sottoscrizione, in realtà, deve
essere posta non alla copia della dichiarazione (perché la copia la
faccio dopo che l’ho trasmessa) ma bensì l’impegno di un
professionista abilitato a sottoscrivere la dichiarazione.
Il caso che effettivamente NON esiste è quello della nullità ed
esistenza data dalla non presentazione oltre i 90 giorni. Di fatto, ci
potrebbe essere quello che la presenta al 91° giorno ma anche
quello che non la presenta per motivazioni giuridiche. Perché non
tutte le fattispecie di reddito portano all’obbligo di
presentazione della dichiarazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi, la dichiarazione si intende nulla anche se magari è
effettivamente presentata ma è presentata DOPO il 90° giorno!! C’è
sempre stata una norma facilissima da capire che però meno è
comprensibile dal punto di vista giuridico che ci dice che “la
dichiarazione omessa, o considerata omessa, è nulla ma costituisce
titolo per la riscossione”. “Titolo” è un termine giuridico che viene
utilizzato per capire qual è la causa/fonte dell’obbligazione. E, se ci
pensiamo bene, è una norma FONDAMENTALE/VITALE; questo
perché se la dichiarazione è nulla, NON produce effetti giuridici né
in senso positivo e né in senso negativo! Per cui, paradossalmente
io senza questa norma potrei attendere il 91° giorno, al 91°
presento la dichiarazione a debito e quel debito posso non pagarlo.
125
Ecco perché invece la dichiarazione omessa è considerata “titolo”
per la riscossione. Quindi esiste AI FINI della riscossione.
Uno dei problemi legato alla dichiarazione è: che fine fa il
CREDITO da dichiarazione omessa??
E qua in realtà la risposta ce l’abbiamo già nelle premesse! Se la
dichiarazione è una dichiarazione di scienza, NON dà vita alla
situazione giuridico – soggettiva! NON dà vita all’obbligazione!! E se
non costituisce l’obbligazione, vuol dire che, come NON può
costituire un debito, NON fa nemmeno perdere il credito (se
omessa)!!!! E allora, il credito da dichiarazione dei redditi
(considerata omessa) NON è un credito perso! Sarebbe perso se la
dichiarazione fosse fonte generica di un credito. Ma se la
dichiarazione è solo la “fotografia”, mi fotografa il credito che c’è
già!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Molto più complicata è la vicenda relativa alla
dichiarazione IVA (che vedremo).
I CONTROLLI DEL FISCO
Perché bisogna presentare la dichiarazione dei redditi? A cosa
serve? A chi serve la dichiarazione?
Lo possiamo parzialmente se facciamo un leggero passo indietro e
torniamo alla natura della dichiarazione. La dichiarazione tributaria
abbiamo detto che è una dichiarazione di scienza (o meglio, di
conoscenza). Io contribuente altro non faccio che “fotografare” atti
fiscalmente rilevanti; adesso semplicemente li indico nella
dichiarazione. Ma la dichiarazione NON serve al contribuente! A noi
interessa conoscere i fatti, analizzarli giuridicamente, ecc. Quindi, al
contribuente interessano le norme; NON interessa la dichiarazione.
Nulla vieta che io determini la mia base imponibile/l’imposta con
carta e penna. Ma questo lo vediamo bene perché c’è sempre stata
questa situazione curiosa per cui i termini di versamento dell’IRPEF
è sempre stato ANTERIORE al termine d