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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La dichiarazione è quindi una dichiarazione di scienza, ha effetti

meramente dichiarativi (salvo sia previsto diversamente); ciò non

toglie però che ci possano essere effetti della dichiarazione che

hanno una dichiarazione di portata. ESEMPIO: io voglio optare per la

tassazione consolidata, ecc.

Queste NON sono fotografie di fatti. Sono semplicemente delle

scelte. Quindi, nell’esame della dichiarazione stiamo utilizzando

concetti che sono puri del diritto civile. E proseguiamo su questa

strada nel momento in cui, noi ci poniamo il problema seguente: la

dichiarazione è modificabile?

Per tantissime ragioni, il problema della modificabilità “in peggio” è

un problema che non si è mai posto. Semmai, ci poniamo il

problema di “come quantificare le selezioni”. Questo perché è vero

che tu hai originariamente un tributo, però è altrettanto vero che ti

sei ravveduto. E’ cioè altrettanto vero che hai sistemato la tua

posizione di inadempimento PRIMA delle procedure; e allora NON

posso darti sanzione piena ma a dire la verità non ha nemmeno

senso darti sanzione 0. Ed ecco che il legislatore, fin dal 1997, ha

disciplinato il cosiddetto RAVVEDIMENTO OPEROSO.

L’art.3 del 1997 tratta un ampliamento del contradditorio che ci

dice in sostanza “più vicino rispetto alla scadenza saltata mi

ravvedo, e meno sanzione ho”. Da questo punto di vista, nessuno si

è mai posto problemi di teoria generale (tant’è che si parla di

“dichiarazioni integrative”). Quindi è solo un problema di

dimensione della sanzione ed è solo un problema di operosità del

ravvedimento. Ecco perché che io anche sia all’interno del periodo

ma il ravvedimento non spetta nell’ipotesi di attività di 122

accertamento già iniziata. Il problema si è sempre posto dal punto

di vista della rettifica della dichiarazione; cioè, quando il

contribuente ha dichiarato di più rispetto a quanto sarebbe stato

corretto.

Il primo problema che si è posto è se fosse possibile appunto

rettificare una dichiarazione (già fatta). Allora: se la dichiarazione

è una dichiarazione di scienza, allora è chiaro che puoi

rettificare!!!!!!!!! Spesso le valutazioni sono complicate e quindi

gli errori possono verificarsi molto più di quanto possa sembrare. E

anzi, ci sono anche ipotesi in cui io ipotizzo che ci sia realizzato un

fatto giuridicamente ipotizzato e poi guardo bene e in realtà mi

accorgo che invece non lo era. Gli effetti sono un automatismo; per

cui, una volta che ci accordiamo e siamo pacifici sul fatto che la

dichiarazione è una dichiarazione di scienza, allora NON ci sono

problemi per la rettifica.

ULTERIORE PROBLEMA: quando entriamo nei meccanismi FORMALI

dell’adempimento, entriamo in un sistema delle norme molto rigido

che non ci dà di per sé molto spazio. Quindi: di fronte

all’affermazione generale dei termini di rettificabilità, o c’è una

disciplina procedimentale specifica oppure non mi resta altro che il

percorso più LUNGO che è quello di chiedere un rimborso!! Ed è una

strada quest’ultima che è abbastanza insoddisfacente in quanto

tendenzialmente otterrò un risultato ma si tratta di un

procedimento lunghissimo.

Il legislatore opportunamente è intervenuto diversi anni fa e ha

previsto una norma espressa che consente la rettifica della

dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione

DANDO TEMPO 1

ANNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Per cui, io entro 1 anno di tempo (entro 1 anno dal 30 settembre)

posso presentare la dichiarazione rettificativa di favore. Quindi,

emergerà una posizione SICURAMENTE di credito; ma questo non

perché la dichiarazione chiuderà a credito ma bensì perché è

sufficiente che chiuda a minor debito! Però, se passa l’anno, non è

che la dichiarazione diventa “non più rettificabile”; se passa l’anno,

123

mi resta comunque la strada della rettificabilità attraverso l’istanza

di rimborso!!

Proprio perché si è superato definitivamente il primo quesito (si

rettifica si o no?) che poi negli anni la Giurisprudenza ha

ulteriormente ampliato questa fase consentendo la rettificabilità

anche in fase di impugnazione di un avviso di accertamento che

proprio sulla dichiarazione si basa. E questo non è un problema di

infondatezza dell’accertamento; devo far valere il MIO errore e

quindi devo far valere una rettifica della dichiarazione che oggi

potrei fare presentando un’istanza di rimborso. Però sarebbe

paradossale che nello stesso momenti in cui tu Fisco ti assumi

creditore di questi +25 (PER ESEMPIO), contemporaneamente però

sei anche creditore di 10 che erano errore. Ecco perché la

Giurisprudenza ci dice che in sede di impugnativa dell’avviso di

accertamento, il contribuente può far valere l’errore commesso

nella dichiarazione.

Ovviamente, la rettificabilità della dichiarazione presuppone una

dichiarazione validamente presentata. Se io la dichiarazione

precedente l’ho omessa, non posso ovviamente rettificarla e poi

(ovviamente) ci dev’essere una dichiarazione precedente.

Da qualche anno a questa parte, la dichiarazione NON ha più una

sua consistenza fisica; nel senso che la dichiarazione che

dev’essere presentata, è presentata esclusivamente in via

telematica. Fa fede ovviamente la data di trasmissione rispetto alla

scadenza del 30 settembre. Però la prova della trasmissione è data

dalla ricevuta che il Fisco trasmette di avvenuta recezione! Ricevuta

che arriverà sicuramente un tot. dopo ma non è questo il problema;

conta che però io riceva la ricevuta perché un primo “controllo” si

ha proprio in questa fase (ossia la fase del mio invio e la recezione

da parte del Fisco). Questo perché il sistema potrebbe fin da subito

riconoscere degli errori (errori di macroscopica incongruenza che

riguardano il sistema informatico, ovviamente). 124

Ci possono essere alcuni errori però “bloccanti”, ossia delle

incongruenze che non bloccano la MIA trasmissione ma bensì la

recezione da parte del Fisco. Il che significa che io quindi la

dichiarazione non l’ho presentata in realtà. E’ considerata non

presentata.

Una volta (quando era sul supporto fisico) si diceva che la

dichiarazione era nulla (e quindi omessa) in 3 casi: la presentazione

OLTRE il termine di 90 giorni, la dichiarazione NON sottoscritta o se

la dichiarazione ha assunto termini non conformi. Questa terza

ipotesi non esiste più (materialmente) perché dovendo trasmetterla

in via informatica, io necessariamente redigo la dichiarazione sulla

base del modello che trovo nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Da un

certo punto di vista, praticamente non esiste più nemmeno la

seconda ipotesi perché è chiaro che se la trasmetto via pc e clicco

invio, come faccio a firmare??!!!!!? La sottoscrizione, in realtà, deve

essere posta non alla copia della dichiarazione (perché la copia la

faccio dopo che l’ho trasmessa) ma bensì l’impegno di un

professionista abilitato a sottoscrivere la dichiarazione.

Il caso che effettivamente NON esiste è quello della nullità ed

esistenza data dalla non presentazione oltre i 90 giorni. Di fatto, ci

potrebbe essere quello che la presenta al 91° giorno ma anche

quello che non la presenta per motivazioni giuridiche. Perché non

tutte le fattispecie di reddito portano all’obbligo di

presentazione della dichiarazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quindi, la dichiarazione si intende nulla anche se magari è

effettivamente presentata ma è presentata DOPO il 90° giorno!! C’è

sempre stata una norma facilissima da capire che però meno è

comprensibile dal punto di vista giuridico che ci dice che “la

dichiarazione omessa, o considerata omessa, è nulla ma costituisce

titolo per la riscossione”. “Titolo” è un termine giuridico che viene

utilizzato per capire qual è la causa/fonte dell’obbligazione. E, se ci

pensiamo bene, è una norma FONDAMENTALE/VITALE; questo

perché se la dichiarazione è nulla, NON produce effetti giuridici né

in senso positivo e né in senso negativo! Per cui, paradossalmente

io senza questa norma potrei attendere il 91° giorno, al 91°

presento la dichiarazione a debito e quel debito posso non pagarlo.

125

Ecco perché invece la dichiarazione omessa è considerata “titolo”

per la riscossione. Quindi esiste AI FINI della riscossione.

Uno dei problemi legato alla dichiarazione è: che fine fa il

CREDITO da dichiarazione omessa??

E qua in realtà la risposta ce l’abbiamo già nelle premesse! Se la

dichiarazione è una dichiarazione di scienza, NON dà vita alla

situazione giuridico – soggettiva! NON dà vita all’obbligazione!! E se

non costituisce l’obbligazione, vuol dire che, come NON può

costituire un debito, NON fa nemmeno perdere il credito (se

omessa)!!!! E allora, il credito da dichiarazione dei redditi

(considerata omessa) NON è un credito perso! Sarebbe perso se la

dichiarazione fosse fonte generica di un credito. Ma se la

dichiarazione è solo la “fotografia”, mi fotografa il credito che c’è

già!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Molto più complicata è la vicenda relativa alla

dichiarazione IVA (che vedremo).

I CONTROLLI DEL FISCO

Perché bisogna presentare la dichiarazione dei redditi? A cosa

serve? A chi serve la dichiarazione?

Lo possiamo parzialmente se facciamo un leggero passo indietro e

torniamo alla natura della dichiarazione. La dichiarazione tributaria

abbiamo detto che è una dichiarazione di scienza (o meglio, di

conoscenza). Io contribuente altro non faccio che “fotografare” atti

fiscalmente rilevanti; adesso semplicemente li indico nella

dichiarazione. Ma la dichiarazione NON serve al contribuente! A noi

interessa conoscere i fatti, analizzarli giuridicamente, ecc. Quindi, al

contribuente interessano le norme; NON interessa la dichiarazione.

Nulla vieta che io determini la mia base imponibile/l’imposta con

carta e penna. Ma questo lo vediamo bene perché c’è sempre stata

questa situazione curiosa per cui i termini di versamento dell’IRPEF

è sempre stato ANTERIORE al termine d

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A.A. 2015-2016
248 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aeot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Porcaro Gianpiero.