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IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI

Il presupposto di questa imposta è un incremento patrimoniale indiretto dovuto ad un trasferimento a titolo non oneroso in capo al soggetto. Il presupposto si può realizzare in diversi modi quali, il trasferimento di beni mortis causa avutosi al momento dell'apertura della successione. Il trasferimento a titolo gratuito o in generale secondo liberalità, quindi con mancanza di corrispettivo. Ancora nei casi in cui si costituisce un vincolo di destinazione su un patrimonio a favore di un determinato soggetto. L'imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti.

Il soggetto che deve pagare l'imposta è di fatto il soggetto che riceve il trasferimento, quindi l'erede o il legatario, nonché chi riceve il bene in donazione e il beneficiario. Gli eredi sono tenuti in solido.

La base imponibile. Il calcolo qui si differenzia, fra i casi in cui il trasferimento avviene per mortis causa.

causa o il caso in cui sia fra vivi. Per quanto riguarda il primo la base imponibile fa riferimento al valore dell'asse ereditario netto, ossia a quel valore dato dai VALORI DI BENI E DIRITTI IN CAPO AL DE CUIS - PASSIVITA' DELLO STESSO. Attinenti al primo si considerano sia beni immobili che mobili, nonché partecipazioni, titoli di qualsiasi specie. Per le passività si fa riferimento ai debiti del de cuius, alle spese mediche sostenute nei 6 mesi precedenti, alle spese funerarie. Per quanto riguarda la base imponibile di trasferimento fra vivi si fa riferimento al valore globale dei beni e diritti trasferiti. Alcuni beni o comunque alcuni trasferimenti sono espressamente esenti o esclusi da imposta. L'applicazione dell'aliquota varia in relazione al grado di parentela. FASE ATTUATIVA DEL TRIBUTO Fase questa fortemente procedimentalizzata che prevede tutta una serie di modelli procedimentali volti ad attuare il tributo. Modelli che in primis vedono lariscuotere il tributo in modo coattivo. Inoltre, il contribuente ha anche il dovere di collaborare con l'amministrazione finanziaria durante eventuali controlli e verifiche. Tutte queste attività svolte dal contribuente sono di rilevanza nonsecondaria, in quanto contribuiscono in modo attivo all'attuazione del tributo. Non si tratta solo di adempimenti formali, come la tenuta delle scritture contabili e l'emissione di fatture, ma anche di dichiarazione e calcolo dell'imposta. L'amministrazione finanziaria ha un ruolo secondario in questo contesto, esercitando poteri di controllo e accertamento sulle dichiarazioni presentate dal contribuente. I poteri di riscossione coattiva e sanzionatori vengono invece applicati solo in caso di mancato adempimento da parte del contribuente. Anche nei casi in cui l'attuazione del tributo avvenga direttamente da parte dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha comunque doveri e obblighi partecipativi da rispettare. Ad esempio, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria debba riscuotere il tributo in modo coattivo, il contribuente è tenuto a collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie. In conclusione, le attività svolte dal contribuente sono di fondamentale importanza per l'attuazione del tributo, mentre l'amministrazione finanziaria ha un ruolo di controllo e verifica.esercitare ipropri poteri di attuazione.

MODELLO DI ATTUAZIONE FISIOLOGICO DEL TRIBUTO.
L'iter di attuazione (fisiologica) del tributo prevede a grandi linee tre fasi:

DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO
1. DICHIARAZIONE. Come detto precedentemente già nella fase attuativa del tributo è importante la partecipazione attiva del contribuente stesso in relazione a tutta una serie di obblighi che ricadono sullo stesso. Primario obbligo del contribuente è la presentazione della dichiarazione di imposta. Con questa il soggetto non fa altro che fornire informazioni circa i dati rilevanti al fine di individuare il debito tributario. Con la dichiarazione in sostanza il soggetto accerta il presupposto, determina la base imponibile e liquida l'imposta. È un atto tipico formale quindi è necessario che rispetti i requisiti di forma richiesti, uno fra tutti la presentazione in appositi modelli. Per quanto attiene poi la natura giuridica di taleatto si deve considerare che la dichiarazione è suscettibile astrattamente di divisione. Una parte riguardante i dati contenutistici attinenti appunto il tributo (presupposto, base imponibile) che può essere appunto considerata con natura di dichiarazione di scienza poiché è un atto volontario ma del quale gli effetti sono fatti discendere direttamente dalla legge. una seconda parte è invece considerata di tipo negoziale, poiché la dichiarazione è prettamente volontaristica ed è dalla volontà del soggetto che si fa risalire la determinazione degli effetti. Con ciò si può ritenere che la dichiarazione di imposta è un atto con natura di dichiarazione di scienza con innesti di tipo negoziale. È riconosciuta poi al contribuente la possibilità di emendare la dichiarazione d’imposta già redatta qualora si renda conto che vi sono degli elementi di fatto o di diritto che porterebbe ad avere una

riqualificazione giuridica dei fatti già dichiarati o semplicemente alla allegazione di fatti nuovi. Tale possibilità di ritrattare la dichiarazione è attuabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPALI TRIBUTI.

IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF E IRES) E IRAP.

Come detto precedentemente i redditi cumulativamente intesi vanno a definire la base imponibile dell'imposta irpef. Quindi è necessario dichiararli per poter applicare le aliquote irpef e quindi liquidare e versare l'imposta sottostante. Proprio a questo quindi serve la dichiarazione dei redditi necessaria affinché il contribuente che è tenuto a redigere tale dichiarazione, su appositi modelli a pena di nullità, faccia presente quale sia la sua situazione reddituale in relazione ai redditi percepiti e attinenti le diverse categorie viste. In base poi alle diverse categorie reddituali di cui è titolare incombono sullo stesso diversi obblighi.

Per i soggetti che esercitano ad esempio impresa o arti e professioni è obbligo la tenuta delle scritture contabili e l'elaborazione del bilancio annuale. Nella dichiarazione quindi è necessario indicare il presupposto, di fatti il reddito e quindi la fonte produttiva che permette l'incremento patrimoniale e quindi indica la capacità contributiva dello stesso; quindi se si ha un possedimento terriero il correlativo reddito fondiario che ne deriva, se si è un lavoratore dipendente il reddito e nel caso redditi diversi di capitale. Per il lavoratore dipendente ad esempio è posto a disposizione un modello ad hoc il 730 ce contiene tutti i quadri in relazione ai vari redditi percepiti in base alle diverse fonti produttive, i vari oneri da detrarre e dedurre, gli acconti già versati e le ritenute nonché i crediti. Tutto ciò serve per la determinazione dell'imposta (irpef). Una volta liquidata l'imposta si versa.l'ammontare del saldo riferito all'annualità precedente e l'acconto di quella incorso. Gli acconti si riferiscono ad un'annualità per cui il presupposto non si è ancora verificato, infatti l'imposta viene versata sulla base di quella versata per l'annualità precedente. IVA. L'imposta prevede tutta una serie di obblighi incombenti sul soggetto passivo quali: l'obbligo di fatturazione delle operazioni imponibili. Si ritiene emessa nel momento in cui la consegna o in generale mette a disposizione del soggetto cessionario o committente. È inoltre obbligato a tenere dei registri, in questo caso registri di fatture e registro degli acquisti. Nel primo segnerà le fatture emesse in ordine di data. Nel secondo annoterà le fatture di acquisti, importazioni da lui effettuate sempre inerenti all'attività posta in essere. Ultimi sono gli obblighi dichiarativi veri e propri, ossia dichiarazione di.inizi attività che comporta il rilascio di una partita iva che lo qualifica appunto come operatore economico e gli permette di agire come tale, ad esempio riconoscendogli il diritto di detrazione. Sul piano contabile, l'iva può essere considerata a debito e a credito. L'iva a credito è quella riguardante le operazioni passive effettuate dall'operatore economico, per cui l'iva è detraibile. L'iva a debito è quella risultante in fattura emessa nei confronti del consumatore (che difatti paga) e che deve essere versata allo stato. La liquidazione dell'iva e quindi la dichiarazione dell'imposta avviene per l'iva in modo cadenzato, mensilmente o trimestralmente. Quindi la liquidazione che si ha ogni tot di tempo va a liquidare l'imposta per quel periodo, detraendo dall'iva a debito quella a credito e quindi andando a calcolare l'importo effettivo dell'imposta iva dovuta per quel periodo. Va da sé che

La dichiarazione annuale risulta essere quindi un insieme di tutte le operazioni di liquidazione già effettuate.

2. RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO. Siamo qui in una fase che si prevede nel caso di conclusione fisiologica dell'iter del tributo in questione, che può vedere tale conclusione mediante due modalità, la ritenuta diretta o il versamento spontaneo.

RITENUTA DIRETTA. Modalità di pagamento delle imposte limitata sol ai casi in cui l'ente creditore dell'imposta sia lo stesso soggetto che deve materialmente erogare il reddito su cui l'imposta si basa. Siamo in sostanza in presenza di soggetti alle dipendenze pubbliche. L'amministrazione stessa quindi opera la ritenuta.

VERSAMENTO SPONTANEO. Strumento di adempimento all'obbligazione tributario ordinario posto in essere per tutte le imposte. Consta di un modello (f24) la cui compilazione permette di delegare al pagamento l'intermediario scelto dal soggetto passivo stesso.

Di dare una causale al pagamento quindi indicando lo specifico tributo che si intende pagare (posto che con tale modello è possibile indicare più imposte e quindi contestualmente effettuare il pagamento di più tributi. Infine è uno strumento che consente la compensazione orizzontale.

COMPENSAZIONE. Da tenere in considerazione nella fase di attuazione del tributo è anche tale strumento. Per quanto attiene il modus operandi inizialmente era previsto solo per debiti/crediti corrispondenti, quindi stessa imposta, per periodi diversi. Attualmente invece è possibile compensare debiti con crediti di diverse imposte ed anche dello stesso periodo. I limiti all'applicabilità sono dati dall'art 17 d lgs 241/97. L'applicazione deve essere effettuata mediante modello f24 e differentemente al rimborso è immediatamente fruibile dal soggetto che facoltativamente la esercita.

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. Poteri e attività nella fase attuativa.

DPR600/1973

Il ruolo dell'amministrazione finanziaria, come detto, prevede:

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A.A. 2020-2021
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -raffaella- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Carinci Andrea.