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TRIBUTO Entrata pubblica, obbligazione a carattere coattivo. Base costituzionale ex

.

art 23 e 53 cost.

Il tributo si distingue in imposta e tassa. La sostanziale differenza risiede nel fatto che

le due presentano una causa, ragione, diversa. Con l’imposta si da rilievo a quello che

viene definito già nell’articolo 53, la capacità contributiva del consociato, ossia la forza

economica che lo stesso esprime e quindi possiede dovuta ad una svalutazione di

quelli che vengono definiti i fatti indice, ossia patrimonio, reddito, consumi. Il gettito

derivante da tale prelievo sempre coattivo, finanzia in linea generale le spese

pubbliche indivisibile, quelle per cui non sarebbe possibile scinderne un utilizzazione

uti singuli e in parte anche quelle divisibili, si pensi alla sanità, per cui si ritiene che il

dovere di solidarietà sociale giustifichi un prelievo indistinto su tutti i consociati.

Abbiamo imposte dirette e indirette. Con le prime si prendono a riferimento proprio i

fatti indice oggetto del tributo per rivelare l capacità economica sottostante; per le

secondo la rilevazione è indiretta e attiene altri elementi quale ad es. il consumo.

Ulteriore distinzione può esser fatta per le imposte istantanee e periodiche. Rileva qui

il presupposto, nel primo è un fatto singolo, nel secondo è una situazione che si ripete

nel tempo.

Tassa. Anche questa consiste in un prelievo coattivo, ma che viene dato a fronte di un

servizio o attività pubblica di cui il soggetto fruisce, va da se quindi che

tendenzialmente queste sono tributi volti a coprire le spese pubbliche divisibili. È

proprio quindi la prestazione di cui il soggetto gode che rappresenta la causa

giustificatrice del prelievo.

STRUTTURAZIONE DEL TRIBUTO. Elementi essenziali del tributo, a prescindere dalla

tipologia sono:

SOGGETTO ATTIVO. Creditore del prelievo.

 SOGGETTO PASSIVO. Colui che è soggetto al prelievo e che quindi manifesta la

 capacità contributiva realizzando il presupposto. CONTRIBUENTE, SOSTITUTO

D’IMPOSTA E RESPONSABILE D’IMPOSTA.

PRESUPPOSTO. Situazione di fatto o di diritto che permette e giustifica il

 prelievo coattivo in capo al soggetto, sulla base sempre della capacità

contributiva, quindi forza economica del soggetto stesso che tale situazione

manifesta.

BASE IMPONIBILE. Quantificazione del presupposto. Si trasforma

 quantitativamente il presupposto. Ad esempio, se il presupposto è data dal

reddito, la base imponibile sarà la quantificazione monetaria di quel reddito.

 ALIQUOTA. Elemento percentuale che permette, una volta applicata alla base

imponibile, si determinare effettivamente il quantum del tributo. L’aliquota può

essere fissa e quindi non muta al variare della base imponibile e, progressiva,

ossia si differenzia in relazione al variare della base imponibile (es IRPEF).

La relazione fra aliquota e base imponibile permette di parlare anche delle imposte

addizionali e sovraimposte, ossia: con la prima si aggiungerà una aliquota aggiuntiva

appunto sulla base imponibile di una determinata imposta, con la sovraimposta, si

avrà un tributo autonomo in relazione alla base imponibile di un altro tributo.

NORMATIVA. Sostanziale, procedurale, sanzionatoria. Efficacia nel tempo. Le norme

sostanziali si applicano temporalmente in relazione a quando si verifica il presupposto.

Le norme procedimentali seguono la regola de tempus regit actum quindi si

applicheranno le norme vigenti nel momento in cui l’atto viene compiuto. Per quelle

sanzionatorie si applica in primis la disciplina del favor rei e dell’abolitio criminis ossia

non si può sanzionare un soggetto qualora un legge successiva indichi quel fatto come

non punibile.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA. Posto che la materia tributaria, in termini

interpretativi è soggetta di base a tutti i criteri e principi validi per qualsiasi materia

giuridica; spesso nell’ordinamento tributario si pone la presenza di norme di

interpretazione autentica, definite in tal modo poiché scopo principale è quello di dare

una chiara lettura ad una norma tributaria già esistente ma non ermeneuticamente

chiara. È una norma interpretativa quindi disposta dal legislatore che ha, in virtù della

sua funzione, efficacia retroattiva, nella specie entra in vigore dalla data in cui è

entrata in vigore la norma di cui si dispone l’interpretazione. Essendo una norma di

fatti retroattiva se ne dispongono delle precauzione, infatti dovrà essere prevista solo

se vi è una incertezza reale sull’interpretazione della prima e per proteggere il

legittimo affidamento dei soggetti, comunque la norma dovrà rendere

un’interpretazione che sia ragionevolmente attendibile.

PRASSI AMMINISTRATIVA. Accanto all’interpretazione che di base può offrire la

giurisprudenza e in secondi il legislatore, vi è anche quella che deriva direttamente dal

soggetto attivo del tributo, ossia l’ente pubblico creditore che tramite atti quali

circolari può dare una forte attività di indirizzo. Sono atti, nella specie circolari in senso

stretto, note, risoluzioni, pareri, che hanno in realtà effetto prettamente interno non

sul soggetto passivo. Ma va da se che un comportamento conforme alle stesse sarà

difficilmente censurabile. Infatti la giurisprudenza si è spinta fino a riconoscere una

situazione di affidamento tutelabile in capo al soggetto che si sia attenuto a quanto si

evince da tali atti.

EVASIONE. L’evasione si struttura sostanzialmente in una violazione di norme

tributarie volte appunto occultare o alterare il presupposto e la base imponibile. Quello

che caratterizza quindi l’evazion eè la diretta violazione di norme tributarie .

ELUSIONE. L’elusione è stata solo recentemente oggetto di concettualizzazione tramite

l’articolo 10 bis l. 212/2000. Tradizionalmente si può considerare l’elusione

diversa in primis per l’assenza di una violazione diretta a norme tributarie, anzi spesso

e volentieri le operazione considerabili come elusive sono perfettamente e

formalmente legittime. Il problema si pone in relazione al risultato che si ottiene

definibile come indebito vantaggio. Di base quindi non è la condotta in sé ad essere

illegittima, ma è lo scopo della stessa che si pone in contrasto con i principi del

sistema tributario.

Art 10bis.1

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza

economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano

essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili

all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i

tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto

versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

I criteri quindi che l’articolazione della norma tiene a riferimento sono tre: il vantaggio

fiscale indebito, la legittimità della condotta formalmente parlando e la realizzazione di

operazione che risultano essere prive di sostanza economica. questo è il punto chiave

che permette distinguere i casi in cui effettivamente si ha elusione e le ipotesi in cui si

è comunque in pena e legittima pianificazione fiscale. In sostanza un comportamento

può dirsi elusivo quando l’operazione posta in essere è effettivamente priva di un

“perché” se non il raggiungimento di un indebito vantaggio fiscale.

ART 23 COST

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base

alla legge.

L’articolo pone al centro dell’ordinamento tributario il principio di legalità. La

prestazione tributaria infatti deve necessariamente essere informata a ciò essendo

quest’ultimo elemento di forte garanzia per il consociato. È un principio quindi che

nasce per preservare il valore fondante della integrità patrimoniale del soggetto da

qualsiasi indebita ingerenza del potere statale (nella specie esecutivo). Ciò attiene

anche l’attuale intento di poter garantire ampia e totale trasparenza e controllo

dell’attività impositiva in ambito tributario. In relazione invece all’oggetto la norma fa

riferimento si parla appunto di prestazione patrimoniale imposta. Una prestazione

quindi che a prescindere dalla configurazione di specie (quindi tassa, imposta, …)

presenta due elementi caratterizzanti, ossia la coattività e la diminuzione

patrimoniale. Per quanto riguarda la coattività, questo è elemento che sta proprio ad

indicare il potere autoritativo dello stato, d’impero che impone appunto

l’adempimento di tale obbligo in relazione ad un atto autoritativo senza rilevare

minimamente il concorso di volontà del soggetto destinatario. Abbiamo quindi una

posizione di soggezione del contribuente. Il secondo elemento ruota sul fatto che la

prestazione necessariamente comporta una diminuzione del patrimonio del singolo.

Per come viene quindi qui delineata la prestazione patrimoniale imposta è un concetto

che non si risolve solamente in quello di tributo. Al contrario è il tributo è species di

questo genus. Il tributo ha un determinato scopo, ossia finanziamento di spese

pubbliche in relazione alla capacità contributiva del soggetto, scopo ad hoc ad

esempio non richiesto dalla norma, facendo intendere che la prestazione patrimoniale

imposta può esservi per tutta una serie di motivazioni diverse ed eterogenee.

Tale riserva di legge è inoltre qualificabile come relativa, essendo possibile che norme

di rango secondario possano disciplinare la materia. Viene quindi interpretata

nell’accezione tale per cui la norma primaria regoli i principi cardine, i criteri, non a

caso quindi nella disciplina del tributo saranno i 5 elementi essenziali dello stesso ad

essere oggetto della disciplina di legge. Essendo quindi ambiti di particolare

importanza la fonte secondaria si troverà a regolare semplicemente degli aspetti

tecnici della materia. Per quanto attiene invece le norme procedimentali invece la

riserva di legge può effettivamente non essere considerata, posto che però tutte

quelle norme para sostanziali, procedurali che in realtà possono incidere sul vero e

proprio prelievo devono avere una necessaria disciplina di rango primario. Anche

quelle norme che disciplinano i poteri delle pubbliche autorità hanno la stessa sorta,

andando quelle ad incidere in molti casi su libertà dei singoli soggetti. Norme

sanzionatorie, infine, perfettamente attinenti al quadro ex art 23.

La riserva di legge ex art 23, si ritiene rispettata in presenza non solo di vera e propria

legge ordinaria, ma anche di decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali, ma

anche, da fonti di diritto derivato europeo. Per quanto concerne invece la normativa di

rango secondario, come detto questa può esservi in materia tributaria ma con un

limitato margine di manovra. Per quanto attiene infatti alla disciplina del tributo vero e

proprio questa può limitarsi ad una quantificazione del prelievo entro comunque limiti

fissati dallo stesso legislatore. Per quanto concerne poi i tipi di regolamenti ammessi

in materia tributaria, posta la presenza di sei tipi di regolamenti, si ammettono

sicuramente i regolamenti esecutivi, attuativi e integrativi. Non si ammettono quelli

indipendenti e autonomi poiché qui manca la vera e proprio disciplina legislativa di

base possibile il regolamento delegato a fronte del quale il legislatore decide di

delegificare e quindi di introdurre un regolamento al posto di una norma che si ritiene

abrogata che al contempo fissa solo i criteri generali . Possibili in campo fiscale stante

comunque il rispetto della riserva ex art 23, applicabile quindi solo a determinati

aspetti.

Aspetto di base poi è ovviamente chi può porre in essere tutti questi atti. Qui entra in

gioco la differenziazione tra potestà normativa quindi il potere dello stato di

disciplinare la materia fiscale tramite leggi e regolamenti, potestà di imposizione che è

invece il potere di dare attuazione a quel tributo tramite le attività di controllo,

accertamento riscossione che in sostanza lo stato pone in essere nella sua veste di

creditore. Entrambi i poteri si esplicano tramite atti, ma solo il secondo prevede una

serie di atti amministrativi che hanno portata individuale in relazione quindi ad un

singolo rapporto tributario.

ART 53 COST.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva. .

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

La norma pone di base l’assunto fondamentale intorno al quale ruota la materia

fiscale, ossia la causa primaria per cui i tributi sono dovuti: il concorso alla spesa

pubblica. Altro principio di base che si ricava dall’articolo è il come tutti i cittadini

devono contribuire a ciò, secondo il criterio della capacità contributiva. Il criterio della

capacità contributiva non significa altro che farsì che alla spesa pubblica partecipino

quei soggetti che manifestano appunto una capacità contributiva, una forza

economica sufficiente a partecipare al carico fiscale. Per quanto attiene l’ambito di

applicazione di tale concetto, contrariamente a quanto tradizionalmente si ritiene,

questo dovrebbe trovare applicazione non solo per le imposte ma anche per le stesse

tasse. La distinzione che vede nelle prime infatti l’unico modo di finanziamento delle

spese indivisibili è alquanto labile e inoltre la portata dell’articolo sembra porsi in

termini molto generali. Il presupposto ulteriore che presenta la tassa, basato sul

beneficio che il soggetto ottiene, dovrebbe essere correttamente integrato dalla

capacità contributiva del singolo di modo da poter modellare il tributo non solo in

relazione al beneficio concesso ma anche alla forza economica che lo stesso esprime.

Ancora, il primo comma e maggiormente il secondo, evidenziano poi che di base

l’intera materia fiscale è pervasa da una logica solidaristica che impone un maggior

sacrificio a chi esprime una maggiore forza economica. Ancor di più se si considera

che il sistema tributario integralmente inteso è improntato al principio/criterio della

progressività, per cui sarà effettivamente maggiormente tassato il soggetto che “ha di

più”, ma per il semplice fatto che per attuare il più possibile l’uguaglianza sostanziale,

chi guadagna di più sarà sicuramente meno colpito da una tassazione rispetto a chi

guadagna meno; a quest’ultimo infatti l’unità di ricchezza aggiunta peserà molto di più

e quindi tramite la tassazione si cerca di riequilibrare il tutto. Tra l’altro l’obietto di

giungere ad una uguaglianza sostanziale è fondamentale per lo stesso articolo 53 già

nel primo comma che dando evidenza alla capacità contributiva del singolo, non fa

altro che stabilire chi manifesta la capacità contributiva x sarà egualmente tassato. Il

principio quindi permette una crescita del carico fiscale in maniera più che

proporzionale, cosicchè ad essere più colpiti siano i soggetti più ricchi. Il comma due si

ritiene però faccia riferimento all’intero assetto dell’ordinamento tributario, quindi non

solo al singolo tributo, potendo in relazione ad ogni caso quindi, il legislatore decidere

anche per tributi proporzionali o regressivi. La progressività deve essere rispettata nel

complesso.

Chi è soggetto alla imposizione ex art 53, sono di base tutti i soggetti che manifestano

un qualche legame con il territorio italiano, potendo quindi concorrere per tal motivo

alla spesa pubblica. Quale che sia poi il criterio di effettivo collegamento fra il soggetto

e il territorio, rimane di discrezionalità del legislatore, facendo molto spesso

riferimento alla residenza, al luogo di produzione del reddito, al luogo in cui è situato il

patrimonio del soggetto.

La capacità contributiva del soggetto viene quindi rilevata in relazione a tutta una

serie di fatti indice che vanno effettivamente a esprimere la reale forza economica del

soggetto. Tali fatti indice devono essere attributi necessariamente al soggetto che

risulterà essere poi l’effettivo contribuente, solo così e possibile delineare quale sia la

reale capacità di contribuzione dello stesso alla spesa. Se prendo a riferimento quindi

quel fatto indice che mi diventa presupposto dell’imposizione fiscale, va da se che

questa dovrà essere riferita al soggetto stesso del prelievo. È possibile comunque che

soggetto passivo del tributo e contribuente siano in realtà due identità diverse per cui

ad effettuare il versamento non è il reale contribuente che esprime la capacità

contributiva ma un soggetto diverso.

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. Identificata quindi come forza economica del soggetto, è

valutata alla stregua di fatti indice che il legislatore individua in relazione ad atti o fatti

economicamente e matrimonialmente rilevanti. La scelta quindi dell’individuazione del

presupposto non è totalmente discrezionale ma è legata a scelte che tengano in

considerazione la capacità economica dello stesso. I tradizionali fatti indice che

rilevano sono il reddito, il patrimonio, il consumo, l’attività giuridica del soggetto.

ulteriori fatti indice, ritiene la corte costituzionale siano possibili e prevedibili, purchè

esprimano necessariamente la forza economica del soggetto e quindi siano rilevabili e

misurabili in denaro. Parlando di capacità contributiva vengono in rilievo due

caratteristiche che la stessa deve presentare, ossia la forza economica espressa deve

essere effettiva e attuale. Effettiva poiché la si deve misurare in termini di

concretezza, deve essere reale. questo porta alla considerazione per cui l’utilizzo di

presunzione in materia tributaria. Q

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -raffaella- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Carinci Andrea.
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