TRIBUTO Entrata pubblica, obbligazione a carattere coattivo. Base costituzionale ex
.
art 23 e 53 cost.
Il tributo si distingue in imposta e tassa. La sostanziale differenza risiede nel fatto che
le due presentano una causa, ragione, diversa. Con l’imposta si da rilievo a quello che
viene definito già nell’articolo 53, la capacità contributiva del consociato, ossia la forza
economica che lo stesso esprime e quindi possiede dovuta ad una svalutazione di
quelli che vengono definiti i fatti indice, ossia patrimonio, reddito, consumi. Il gettito
derivante da tale prelievo sempre coattivo, finanzia in linea generale le spese
pubbliche indivisibile, quelle per cui non sarebbe possibile scinderne un utilizzazione
uti singuli e in parte anche quelle divisibili, si pensi alla sanità, per cui si ritiene che il
dovere di solidarietà sociale giustifichi un prelievo indistinto su tutti i consociati.
Abbiamo imposte dirette e indirette. Con le prime si prendono a riferimento proprio i
fatti indice oggetto del tributo per rivelare l capacità economica sottostante; per le
secondo la rilevazione è indiretta e attiene altri elementi quale ad es. il consumo.
Ulteriore distinzione può esser fatta per le imposte istantanee e periodiche. Rileva qui
il presupposto, nel primo è un fatto singolo, nel secondo è una situazione che si ripete
nel tempo.
Tassa. Anche questa consiste in un prelievo coattivo, ma che viene dato a fronte di un
servizio o attività pubblica di cui il soggetto fruisce, va da se quindi che
tendenzialmente queste sono tributi volti a coprire le spese pubbliche divisibili. È
proprio quindi la prestazione di cui il soggetto gode che rappresenta la causa
giustificatrice del prelievo.
STRUTTURAZIONE DEL TRIBUTO. Elementi essenziali del tributo, a prescindere dalla
tipologia sono:
SOGGETTO ATTIVO. Creditore del prelievo.
SOGGETTO PASSIVO. Colui che è soggetto al prelievo e che quindi manifesta la
capacità contributiva realizzando il presupposto. CONTRIBUENTE, SOSTITUTO
D’IMPOSTA E RESPONSABILE D’IMPOSTA.
PRESUPPOSTO. Situazione di fatto o di diritto che permette e giustifica il
prelievo coattivo in capo al soggetto, sulla base sempre della capacità
contributiva, quindi forza economica del soggetto stesso che tale situazione
manifesta.
BASE IMPONIBILE. Quantificazione del presupposto. Si trasforma
quantitativamente il presupposto. Ad esempio, se il presupposto è data dal
reddito, la base imponibile sarà la quantificazione monetaria di quel reddito.
ALIQUOTA. Elemento percentuale che permette, una volta applicata alla base
imponibile, si determinare effettivamente il quantum del tributo. L’aliquota può
essere fissa e quindi non muta al variare della base imponibile e, progressiva,
ossia si differenzia in relazione al variare della base imponibile (es IRPEF).
La relazione fra aliquota e base imponibile permette di parlare anche delle imposte
addizionali e sovraimposte, ossia: con la prima si aggiungerà una aliquota aggiuntiva
appunto sulla base imponibile di una determinata imposta, con la sovraimposta, si
avrà un tributo autonomo in relazione alla base imponibile di un altro tributo.
NORMATIVA. Sostanziale, procedurale, sanzionatoria. Efficacia nel tempo. Le norme
sostanziali si applicano temporalmente in relazione a quando si verifica il presupposto.
Le norme procedimentali seguono la regola de tempus regit actum quindi si
applicheranno le norme vigenti nel momento in cui l’atto viene compiuto. Per quelle
sanzionatorie si applica in primis la disciplina del favor rei e dell’abolitio criminis ossia
non si può sanzionare un soggetto qualora un legge successiva indichi quel fatto come
non punibile.
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA. Posto che la materia tributaria, in termini
interpretativi è soggetta di base a tutti i criteri e principi validi per qualsiasi materia
giuridica; spesso nell’ordinamento tributario si pone la presenza di norme di
interpretazione autentica, definite in tal modo poiché scopo principale è quello di dare
una chiara lettura ad una norma tributaria già esistente ma non ermeneuticamente
chiara. È una norma interpretativa quindi disposta dal legislatore che ha, in virtù della
sua funzione, efficacia retroattiva, nella specie entra in vigore dalla data in cui è
entrata in vigore la norma di cui si dispone l’interpretazione. Essendo una norma di
fatti retroattiva se ne dispongono delle precauzione, infatti dovrà essere prevista solo
se vi è una incertezza reale sull’interpretazione della prima e per proteggere il
legittimo affidamento dei soggetti, comunque la norma dovrà rendere
un’interpretazione che sia ragionevolmente attendibile.
PRASSI AMMINISTRATIVA. Accanto all’interpretazione che di base può offrire la
giurisprudenza e in secondi il legislatore, vi è anche quella che deriva direttamente dal
soggetto attivo del tributo, ossia l’ente pubblico creditore che tramite atti quali
circolari può dare una forte attività di indirizzo. Sono atti, nella specie circolari in senso
stretto, note, risoluzioni, pareri, che hanno in realtà effetto prettamente interno non
sul soggetto passivo. Ma va da se che un comportamento conforme alle stesse sarà
difficilmente censurabile. Infatti la giurisprudenza si è spinta fino a riconoscere una
situazione di affidamento tutelabile in capo al soggetto che si sia attenuto a quanto si
evince da tali atti.
EVASIONE. L’evasione si struttura sostanzialmente in una violazione di norme
tributarie volte appunto occultare o alterare il presupposto e la base imponibile. Quello
che caratterizza quindi l’evazion eè la diretta violazione di norme tributarie .
ELUSIONE. L’elusione è stata solo recentemente oggetto di concettualizzazione tramite
l’articolo 10 bis l. 212/2000. Tradizionalmente si può considerare l’elusione
diversa in primis per l’assenza di una violazione diretta a norme tributarie, anzi spesso
e volentieri le operazione considerabili come elusive sono perfettamente e
formalmente legittime. Il problema si pone in relazione al risultato che si ottiene
definibile come indebito vantaggio. Di base quindi non è la condotta in sé ad essere
illegittima, ma è lo scopo della stessa che si pone in contrasto con i principi del
sistema tributario.
Art 10bis.1
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i
tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
I criteri quindi che l’articolazione della norma tiene a riferimento sono tre: il vantaggio
fiscale indebito, la legittimità della condotta formalmente parlando e la realizzazione di
operazione che risultano essere prive di sostanza economica. questo è il punto chiave
che permette distinguere i casi in cui effettivamente si ha elusione e le ipotesi in cui si
è comunque in pena e legittima pianificazione fiscale. In sostanza un comportamento
può dirsi elusivo quando l’operazione posta in essere è effettivamente priva di un
“perché” se non il raggiungimento di un indebito vantaggio fiscale.
ART 23 COST
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
L’articolo pone al centro dell’ordinamento tributario il principio di legalità. La
prestazione tributaria infatti deve necessariamente essere informata a ciò essendo
quest’ultimo elemento di forte garanzia per il consociato. È un principio quindi che
nasce per preservare il valore fondante della integrità patrimoniale del soggetto da
qualsiasi indebita ingerenza del potere statale (nella specie esecutivo). Ciò attiene
anche l’attuale intento di poter garantire ampia e totale trasparenza e controllo
dell’attività impositiva in ambito tributario. In relazione invece all’oggetto la norma fa
riferimento si parla appunto di prestazione patrimoniale imposta. Una prestazione
quindi che a prescindere dalla configurazione di specie (quindi tassa, imposta, …)
presenta due elementi caratterizzanti, ossia la coattività e la diminuzione
patrimoniale. Per quanto riguarda la coattività, questo è elemento che sta proprio ad
indicare il potere autoritativo dello stato, d’impero che impone appunto
l’adempimento di tale obbligo in relazione ad un atto autoritativo senza rilevare
minimamente il concorso di volontà del soggetto destinatario. Abbiamo quindi una
posizione di soggezione del contribuente. Il secondo elemento ruota sul fatto che la
prestazione necessariamente comporta una diminuzione del patrimonio del singolo.
Per come viene quindi qui delineata la prestazione patrimoniale imposta è un concetto
che non si risolve solamente in quello di tributo. Al contrario è il tributo è species di
questo genus. Il tributo ha un determinato scopo, ossia finanziamento di spese
pubbliche in relazione alla capacità contributiva del soggetto, scopo ad hoc ad
esempio non richiesto dalla norma, facendo intendere che la prestazione patrimoniale
imposta può esservi per tutta una serie di motivazioni diverse ed eterogenee.
Tale riserva di legge è inoltre qualificabile come relativa, essendo possibile che norme
di rango secondario possano disciplinare la materia. Viene quindi interpretata
nell’accezione tale per cui la norma primaria regoli i principi cardine, i criteri, non a
caso quindi nella disciplina del tributo saranno i 5 elementi essenziali dello stesso ad
essere oggetto della disciplina di legge. Essendo quindi ambiti di particolare
importanza la fonte secondaria si troverà a regolare semplicemente degli aspetti
tecnici della materia. Per quanto attiene invece le norme procedimentali invece la
riserva di legge può effettivamente non essere considerata, posto che però tutte
quelle norme para sostanziali, procedurali che in realtà possono incidere sul vero e
proprio prelievo devono avere una necessaria disciplina di rango primario. Anche
quelle norme che disciplinano i poteri delle pubbliche autorità hanno la stessa sorta,
andando quelle ad incidere in molti casi su libertà dei singoli soggetti. Norme
sanzionatorie, infine, perfettamente attinenti al quadro ex art 23.
La riserva di legge ex art 23, si ritiene rispettata in presenza non solo di vera e propria
legge ordinaria, ma anche di decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali, ma
anche, da fonti di diritto derivato europeo. Per quanto concerne invece la normativa di
rango secondario, come detto questa può esservi in materia tributaria ma con un
limitato margine di manovra. Per quanto attiene infatti alla disciplina del tributo vero e
proprio questa può limitarsi ad una quantificazione del prelievo entro comunque limiti
fissati dallo stesso legislatore. Per quanto concerne poi i tipi di regolamenti ammessi
in materia tributaria, posta la presenza di sei tipi di regolamenti, si ammettono
sicuramente i regolamenti esecutivi, attuativi e integrativi. Non si ammettono quelli
indipendenti e autonomi poiché qui manca la vera e proprio disciplina legislativa di
base possibile il regolamento delegato a fronte del quale il legislatore decide di
delegificare e quindi di introdurre un regolamento al posto di una norma che si ritiene
abrogata che al contempo fissa solo i criteri generali . Possibili in campo fiscale stante
comunque il rispetto della riserva ex art 23, applicabile quindi solo a determinati
aspetti.
Aspetto di base poi è ovviamente chi può porre in essere tutti questi atti. Qui entra in
gioco la differenziazione tra potestà normativa quindi il potere dello stato di
disciplinare la materia fiscale tramite leggi e regolamenti, potestà di imposizione che è
invece il potere di dare attuazione a quel tributo tramite le attività di controllo,
accertamento riscossione che in sostanza lo stato pone in essere nella sua veste di
creditore. Entrambi i poteri si esplicano tramite atti, ma solo il secondo prevede una
serie di atti amministrativi che hanno portata individuale in relazione quindi ad un
singolo rapporto tributario.
ART 53 COST.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. .
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività
La norma pone di base l’assunto fondamentale intorno al quale ruota la materia
fiscale, ossia la causa primaria per cui i tributi sono dovuti: il concorso alla spesa
pubblica. Altro principio di base che si ricava dall’articolo è il come tutti i cittadini
devono contribuire a ciò, secondo il criterio della capacità contributiva. Il criterio della
capacità contributiva non significa altro che farsì che alla spesa pubblica partecipino
quei soggetti che manifestano appunto una capacità contributiva, una forza
economica sufficiente a partecipare al carico fiscale. Per quanto attiene l’ambito di
applicazione di tale concetto, contrariamente a quanto tradizionalmente si ritiene,
questo dovrebbe trovare applicazione non solo per le imposte ma anche per le stesse
tasse. La distinzione che vede nelle prime infatti l’unico modo di finanziamento delle
spese indivisibili è alquanto labile e inoltre la portata dell’articolo sembra porsi in
termini molto generali. Il presupposto ulteriore che presenta la tassa, basato sul
beneficio che il soggetto ottiene, dovrebbe essere correttamente integrato dalla
capacità contributiva del singolo di modo da poter modellare il tributo non solo in
relazione al beneficio concesso ma anche alla forza economica che lo stesso esprime.
Ancora, il primo comma e maggiormente il secondo, evidenziano poi che di base
l’intera materia fiscale è pervasa da una logica solidaristica che impone un maggior
sacrificio a chi esprime una maggiore forza economica. Ancor di più se si considera
che il sistema tributario integralmente inteso è improntato al principio/criterio della
progressività, per cui sarà effettivamente maggiormente tassato il soggetto che “ha di
più”, ma per il semplice fatto che per attuare il più possibile l’uguaglianza sostanziale,
chi guadagna di più sarà sicuramente meno colpito da una tassazione rispetto a chi
guadagna meno; a quest’ultimo infatti l’unità di ricchezza aggiunta peserà molto di più
e quindi tramite la tassazione si cerca di riequilibrare il tutto. Tra l’altro l’obietto di
giungere ad una uguaglianza sostanziale è fondamentale per lo stesso articolo 53 già
nel primo comma che dando evidenza alla capacità contributiva del singolo, non fa
altro che stabilire chi manifesta la capacità contributiva x sarà egualmente tassato. Il
principio quindi permette una crescita del carico fiscale in maniera più che
proporzionale, cosicchè ad essere più colpiti siano i soggetti più ricchi. Il comma due si
ritiene però faccia riferimento all’intero assetto dell’ordinamento tributario, quindi non
solo al singolo tributo, potendo in relazione ad ogni caso quindi, il legislatore decidere
anche per tributi proporzionali o regressivi. La progressività deve essere rispettata nel
complesso.
Chi è soggetto alla imposizione ex art 53, sono di base tutti i soggetti che manifestano
un qualche legame con il territorio italiano, potendo quindi concorrere per tal motivo
alla spesa pubblica. Quale che sia poi il criterio di effettivo collegamento fra il soggetto
e il territorio, rimane di discrezionalità del legislatore, facendo molto spesso
riferimento alla residenza, al luogo di produzione del reddito, al luogo in cui è situato il
patrimonio del soggetto.
La capacità contributiva del soggetto viene quindi rilevata in relazione a tutta una
serie di fatti indice che vanno effettivamente a esprimere la reale forza economica del
soggetto. Tali fatti indice devono essere attributi necessariamente al soggetto che
risulterà essere poi l’effettivo contribuente, solo così e possibile delineare quale sia la
reale capacità di contribuzione dello stesso alla spesa. Se prendo a riferimento quindi
quel fatto indice che mi diventa presupposto dell’imposizione fiscale, va da se che
questa dovrà essere riferita al soggetto stesso del prelievo. È possibile comunque che
soggetto passivo del tributo e contribuente siano in realtà due identità diverse per cui
ad effettuare il versamento non è il reale contribuente che esprime la capacità
contributiva ma un soggetto diverso.
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. Identificata quindi come forza economica del soggetto, è
valutata alla stregua di fatti indice che il legislatore individua in relazione ad atti o fatti
economicamente e matrimonialmente rilevanti. La scelta quindi dell’individuazione del
presupposto non è totalmente discrezionale ma è legata a scelte che tengano in
considerazione la capacità economica dello stesso. I tradizionali fatti indice che
rilevano sono il reddito, il patrimonio, il consumo, l’attività giuridica del soggetto.
ulteriori fatti indice, ritiene la corte costituzionale siano possibili e prevedibili, purchè
esprimano necessariamente la forza economica del soggetto e quindi siano rilevabili e
misurabili in denaro. Parlando di capacità contributiva vengono in rilievo due
caratteristiche che la stessa deve presentare, ossia la forza economica espressa deve
essere effettiva e attuale. Effettiva poiché la si deve misurare in termini di
concretezza, deve essere reale. questo porta alla considerazione per cui l’utilizzo di
presunzione in materia tributaria. Q
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