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IL PROCESSO TRIBUTARIO
L’attuazione delle norme di diritto tributario si svolge secondo uno schema ricorrente: la previsione di
obblighi a carico del contribuente ( ), il controllo dell’osservanza di
rif. obbligo di dichiarare l’imposta e di versarla
tali obblighi da parte dell’Amministrazione e il potere di essa di emanare atti di accertamento, di riscossione
e di comminazione di sanzioni amministrative; la tutela contro tali atti mediante ricorso del soggetto
interessato o comunque un’azione davanti ad un giudice che risolva la controversia così sollevata. Il
processo tributario è pertanto lo strumento prestato dalla legge a tutela del contribuente contro le
imposizioni ingiuste o illegittime da parte dell’Amministrazione che attengono all’accertamento, alla
riscossione e alla comminazione di sanzioni. L’oggetto della giurisdizione tributaria, sono tutte le
controversie in materia tributaria, ne segue che rientrano in una giurisdizione esclusiva salvo le
controversie in materia di esecuzione forzata ( vede come protagonista, l’agente della riscossione Equitalia sulla
base di un titolo esecutivo, di natura amministrativo, e le cause di opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario delle esecuzioni. Se si impugna un regolamento di materia
tributaria, questo invece deve essere impugnato davanti al giudice amministrativo, e il giudice tributario può
). Da notare che il processo tributario è un processo che si avvia con ricorso verso il giudice (
disapplicarlo il
) proposto verso uno degli atti
ricorso si differenzia dalla “citazione”, in questo questa è rivolta alla contro parte
indicati dall’art. 19 ( ): tali atti sono quelli che caratterizzano l’attività amministrativa e
elenco tassativo
tributaria di accertamento e riscossione; ossia tutti gli atti che possono essere lesivi del contribuente;
inoltre, la cassazione dice che qualsiasi atto, cui la Pubblica Amministrazione, manifesta la sua
resistenza/pretesa, può mandare un avviso, c.d. bonario, questo si può impugnare ( ).
in materia di tributi locali
La giurisdizione tributaria è organizzata in modo alquanto ibrido ( D. lgs. 545 e 546 del 1992, se non disposto si
), infatti i tre gradi di giudizio sono dati da un giudice speciale
prende a riferimento il codice di procedura civile
( ), per il primo ( ) e il secondo
commissioni tributarie – si occupano di tutti i tributi – giudizio di merito provinciale
grado ( ), e un giudice ordinario, per il terzo grado, la Corte di Cassazione ( ) che è
regionale giudizio di legalità
il giudice di legittimità del processo civile. La nostra Costituzione ( ) vieta in linea di principio
art. 102
l’istituzione di giudici speciali, di giudici non togati che non siano stati selezionati in base a pubblici
concorsi. I giudici speciali vengono scelti, in considerazione della particolarità della materia, sulla base di
una preparazione specialistica ( ) che non è quella giuridica generale accertata dai concorsi
concorso per titoli
pubblici richiesti per la magistratura ordinaria, ma sulla base di requisiti specifici, ritenuti sufficienti perché
possano decidere questioni rientranti in una determinata materia. Per le imposte abbiamo quindi dei giudici
speciali che sono appositamente consentiti dalla Costituzione, mentre per gli altri tributi che non sono
imposte abbiamo un giudice speciale che è vietato dalla Costituzione ( si dovrebbe pronunciare la Corte
).
Costituzionale
I giudici speciali delle commissioni tributarie sono scelti tra soggetti che abbiano un semplice titolo di studio
( ) o che, avendo altri titoli, hanno svolto attività in materie
laurea in giurisprudenza o in economia
giuridiche/contabili/tecniche per un certo numero di anni; tra coloro che abbiano maturato un’esperienza
dell’Amministrazione finanziaria; tra i magistrati di ogni giurisdizione in servizio o a riposo. Ovviamente,
quest’ultimo requisito è il più importante perché le commissioni devono essere presiedute da un magistrato.
La funzione di giudice tributario è incompatibile con la prestazione di consulenza continuativa ( non
) e di assistenza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e nelle
occasionale
controversie di carattere tributario. La composizione delle commissioni e il loro funzionamento sono affidati
ad un organo di autogoverno che dovrebbe garantire autonomia e indipendenza prevista
costituzionalmente per le giurisdizioni speciali ( ): il consiglio di presidenza della giustizia
art. 108 Cost.
tributaria eletto dai membri delle commissioni tributarie. Tale organo delibera sulle nomine dei membri delle
commissioni tributarie e su ogni altro provvedimento riguardante tali membri, fornisce i criteri di nomina per
la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei
ricorsi nell’ambito delle commissioni, esprime pareri al Governo sulla determinazione dei compensi ai
giudici tributari, vigila sul funzionamento delle commissioni stesse e può disporre ispezioni. I componenti
delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il MEF,
previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
[ Legge del 1865 n. 20.3 allegato 3 è il perno tra giurisdizione amministrativa e ordinaria; fu affermato il principio che
per i diritti soggettivi il privato cittadino aveva la facoltà di far convenire la Pubblica Amministrazione davanti a un
giudice. In quella legge era insito il concetto che anche le cause tributarie si sottoponevano al giudice ordinario con
dei limiti: ( ) non ci si poteva rivolgere al giudice ordinario se prima non veniva pagata l’imposta (
i adesso questo principio
); ( ) non si potevano sottoporre, al giudice ordinario, le situazioni c.d. di fatto. Vigeva, all’epoca,
è anti costituzionale ii
anche il principio di presunzione degli atti amministrativi, quindi al contribuente era anche attribuito l’onere della
]
prova.
Come si svolge il processo? Lo svolgimento è più simile a un processo amministrativo, rispetto a uno di
fronte al giudice ordinario. È un processo caratterizzato dal ricorso e dall’udienza, il che va bene per la
maggior parte delle controversie in quanto sono di “piccole dimensioni”; ma per le controversie di grande
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rilevanza, come quelle con le grandi multinazionali, un processo così caratterizzato sembra essere un po’
meno idoneo. Non abbiamo la fase istruttoria come il processo civile, quindi non abbiamo tutto quel
processo relativo alle prove. Nel processo tributario, l’Amministrazione, quando fa l’avviso di accertamento
deve avere già le prove, deve provare prima a sé stessa che vi è un’irregolarità; per cui la fase istruttoria
del processo tributario, è già avvenuta, in quanto l’Amministrazione emette l’avviso di accertamento dopo
aver raccolto le prove. Per questo poi il contribuente fa ricorso, in quanto contesta le prove
dell’Amministrazione, magari depositandone delle altre. È un processo scritto, senza prove orali, senza
testimonianze e senza giuramento. Un altro punto su cui si discute è il fatto che manchino le prove
testimoniate; lasciando perdere le cause tributarie di piccole dimensioni, ma pensando ai processi grossi
come le frodi ( ), di cui si occupa anche
le c.d. frodi carosello che si fanno a livello comunitario e internazionale
l’UE; queste cause coinvolgono cifre imponenti e non possono essere risolte se una istruttoria; tanto più
che sugli stessi fatti si svolge il processo penale. C’è un problema di coordinamento, tra processo penale e
processo tributario: immaginiamo la società X il cui Amministratore Delegato, viene imputato in sede
penale, e contemporaneamente per gli stessi fatti fa il processo di fronte al giudice tributario. Secondo le
leggi attuali, il processo penale prevede la fase istruttoria, ma soprattutto prevede anche le testimonianze;
quello tributario invece è tutto basato sulle prove scritte, quindi se c’è un processo di tipo frode, si svolge
sulla base del verbale della guardia di finanza; che può entrare nel processo penale solo in determinate
situazioni. Questa è una anomalia, in quanto due organi differenti si occupano dello stesso fatto, ma in
maniera differente e quindi giungeranno anche a un risultato differente. Si pensi al fatto che non è neanche
previsto che il processo penale sia vincolante per quello tributario; è un punto decisamente critico
dell’assetto attuale e su questo ne andrebbe fatta una riforma. Una delle novità della riforma entrata in
vigore a gennaio 2016, è che tutte le multinazionali, dovranno trasmettere all’Amministrazione, dei dati che
riguardano, non solo l’ammontare dei redditi prodotti nel territorio nazionale, ma anche specificare dati
relativi al bilancio complessivo dell’attività svolta nell’UE; per permettere un controllo incrociato per capire
dove e se interviene la tassazione.
Le controversie tributarie
La pretesa avanzata dall’Amministrazione è sempre contenuta in atti tipici mediante i quali
l’Amministrazione esercita i suoi poteri. La lite tributaria inizia sempre come contestazione, come
impugnazione di uno di tali atti. L’interesse ad agire è sempre causato da una pretesa
dell’Amministrazione, anche quando una tale pretesa si concretizzi nella negazione di un diritto avanzato
dal contribuente ( ). Posta l’impugnazione dell’atto dell’Amministrazione, la
rimborso, esenzione, condono
domanda che si può rivolgere al giudice tributario può riguardare:
- La mera validità formale dell’atto per vizi di procedura che non riguardano l’esistenza e la misura del
debito, per carenza cioè di uno dei requisiti posti dalla legge a pena di nullità: rispetto dei termini
( ), sottoscrizione, motivazione, etc.; qui il giudice è chiamato ad una mera sentenza
tempestività
d’annullamento;
- L’esistenza del debito: si contesta l’esistenza totale o parziale del debito per difetto di presupposto
materiale o per mancanza di previsione di legge;
- La misura del debito: non si nega l’esistenza del debito, ma la sua entità ( ). Tali liti si verificano
quantum
nella maggioranza dei casi e sono dette “liti estimative” e possono suddividersi in:
1) Liti di semplice estimazione, quando per la soluzione della questione sollevata non occorre far
riferimento a norme giuridiche: accertamento del quantum è una questione di fatto riconducibile a
criteri tecnici o empirici;
2) Liti di estimazione complessa, quando la determinazione del quantum dipende dall&rsq