DIRITTO TRIBUTARIO CORSO PROGREDITO
Sommario
INTRODUZIONE........................................................................................................................................... 1
Accertamento e riscossione. Sanzioni e processo.................................................................................2
Elusione ed abuso del diritto – art. 10-bis Statuto dei contribuenti..........................................................4
ACCERTAMENTO – DPR n. 600/1973..........................................................................................................7
I poteri dell’Amministrazione finanziaria..................................................................................................7
La dichiarazione dei redditi..................................................................................................................... 8
L’accertamento dell’ufficio .................................................................................................................... 14
L’istruttoria............................................................................................................................................ 15
I metodi d’accertamento....................................................................................................................... 19
L’avviso di accertamento...................................................................................................................... 22
LA RISCOSSIONE – DPR 602/1973........................................................................................................... 27
L’organizzazione della riscossione.......................................................................................................27
La riscossione alla fonte: il sostituto d’imposta.....................................................................................27
Tempi e forme della riscossione: la ritenuta diretta e il versamento diretto .........................................28
La riscossione mediante ruolo.............................................................................................................. 29
La riscossione coattiva – art. 45 e ss....................................................................................................31
Il rimborso ............................................................................................................................................ 32
LE SANZIONI TRIBUTARIE......................................................................................................................... 34
Le sanzioni amministrative – d.lgs 472/97 (legge generale) e 471/97 (imposte sui redditi e IVA).........34
Le sanzioni penali – d.lgs. 74/2000 aggiornato nel 2015......................................................................38
IL PROCESSO TRIBUTARIO...................................................................................................................... 41
Le controversie tributarie .................................................................................................................. 42
I poteri istruttori delle commissioni tributarie e il potere di non applicare sanzioni...............................42
Le parti del processo tributario............................................................................................................. 43
Il ricorso................................................................................................................................................ 44
Costituzione in giudizio del ricorrente e costituzione della parte resistente...........................................46
La fase preliminare: la fissazione dell’udienza.....................................................................................47
L’istruttoria e l’onere della prova.......................................................................................................... 47
La quiescenza del processo: sospensione e interruzione.....................................................................47
Estinzione del processo ....................................................................................................................... 48
La tutela cautelare: la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato..............................................48
Gli istituti deflativi del contenzioso .......................................................................................................49
L’udienza di trattazione: la decisione....................................................................................................50
I mezzi di impugnazione....................................................................................................................... 50
Esecuzione della sentenza .................................................................................................................. 52
DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE................................................................................................53
ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO..................................................................................53
I TRATTATI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE....................................................56
NORME INTERNE IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI........................................................................59
NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL’ELUSIONE E EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE.....61
1
INTRODUZIONE
Il diritto tributario si divide in diritto tributario sostanziale e in diritto tributario procedimentale.
Procedimentale perché si preoccupa dei procedimenti di applicazione delle imposte principali quali IRPEF,
IRES, IVA, bollo, successione e queste fanno parte della disciplina sostanziale. Il procedimento è una
successione di atti finalizzati all’eventuale attuazione/emanazione di un provvedimento amministrativo. In
tutto questo è importante l’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e le sanzioni amministrative,
inoltre è importante focalizzarsi su il procedimento di attuazione delle imposte, il procedimento di
accertamento, il principio di buona fede e il principio di collaborazione tra contribuente e amministrazione
finanziaria. La collaborazione è sempre più importante, in quanto è il contribuente che liquida da sé
l’imposta ( ) mentre l’amministrazione finanziaria vigila su tale procedimento e tale
versa e liquida l’imposta
vigilanza può portare all’emanazione di determinati atti, poi si ha il procedimento di riscossione delle
imposte.
[ Si parla ultimamente di “baratto amministrativo”, chi non paga le imposte sono in tanti e l’imposta dopo
l’accertamento dovrebbe essere pagata. Se un soggetto non ha la possibilità di pagare le imposte a livello comunale
( ) il Comune di Milano ha approvato questo procedimento comunale: chi non ha pagato può pagare
per i tributi locali
lavorando sotto la dipendenza dell’ente. Vengono riscontati un certo numero di ore al fine dell’adempimento di lavoro
]
utile, dove ogni ora di lavoro utile è valutata €10.
La fase della riscossione è contraddistinta da una serie di atti. Il contribuente deve versare le imposte e
questo per le imposte personali avviene in maniera anticipata ( prima ancora che si chiude il periodo di imposta,
dove tale segmento per alcune imposte coincide con l’anno solare mentre ad es. per l’IRES coincide con l’esercizio
). Durante il periodo d’imposta sia per IRAP che IRES si richiede il pagamento anticipato, salvo
sociale
conguaglio. C’è un sistema di anticipazione del pagamento delle imposte sempre sulla base dell’interesse
fiscale: l’erario non è un debitore che può aspettare e per finalità di finanza pubblica vuole incassare prima
[ Nota. Ogni anno nel bilancio dello Stato vengono inserite delle poste che dovrebbero essere frutto della lotta
all’evasione; ogni anno i 14'000'000'000’ € di evasione sono accertati e basta, non sono riscossi. Non si sa quando poi
]. Vi sono delle imprecisioni per quanto riguarda gli atti ufficiali riguardo al
sarà incassato nel corso degli anni
non versato, l’ammontare dei crediti dello Stato non sono calcolabili esattamente. Molti crediti vanno in
prescrizione ( ) a meno che non vi sia una rivendicazione dell’ente ( ). Tutte queste
dopo 10 anni INPS, erario…
somme sono sulla carta e non si riescono a riscuotere, solo l’1% sarà riscosso veramente dallo Stato. Non
basta dire che è stata scoperta una frode fiscale, c’è un problema anche di riscossione coattiva delle
imposte attraverso l’espropriazione forzata. Talvolta quando siamo alla fase della riscossione coattiva non
c’è più nulla e da qui si genera l’ammontare dei crediti insoluti che non vengono riscossi.
Vi sono poi altri procedimenti che intervengono in ambito tributario, come ad es. i procedimenti
sanzionatori. All’adempimento dell’obbligazione tributaria si è obbligati se non lo si fa si incorre in pene
pecuniarie, anche qui si parla di doppio binario punitivo. Tutto l’adempimento tributario possiede obblighi di
carattere formale che hanno lo scopo di far corrispondere l’imposta. Se si versa l’imposta esattamente
senza adempiere agli obblighi formali si è comunque assoggettabile ad una serie di sanzioni pecuniarie.
Anche se gli obblighi formali erano diretti alla riscossione dell’imposta, si ha un procedimento di riscossione
coattiva delle imposte. Le sanzioni amministrative tributarie sono state rideterminate perché il legislatore ha
tenuto conto delle diversità delle condotte poste in essere.
L’operazione sottostante può non esistere in questo caso la sanzione amministrativa è maggiorata in caso
di abuso del diritto. Le società che emettono fatture false ( ) hanno delle responsabilità sia fiscali
“cantiere”
che penali, dove recentemente si è ristretto l’ambito del penale e si è allargato l’ambito delle sanzioni
amministrative. Ci sono delle soglie per distinguere tra sanzioni amministrative e penali. Per una società di
capitali risponde il rappresentante legale della società, siccome la sanzione penale è personale sarà punito
il rappresentante legale mentre la società sconterà la sanzione amministrativa. La difficoltà è fare i conti sia
con la legge nazionale che sovranazionale, si hanno diversi ordinamenti a cui rendere conto. Si parla di
armonizzazione europea dal punto di vista fiscale ma non sarà possibile perché ogni Stato è geloso della
propria sovranità fiscale: le decisioni a livello europeo devono essere adottate all’unanimità ( è impossibile
). C’è un problema di concorrenza fiscale tra
mettere d’accordo 28 stati ognuno con i propri interessi e obiettivi
stati. C’è un problema di armonizzare le imposte ad es. in Italia gli interessi bancari mai sono messi in
dichiarazione dei redditi mentre in Germania non è così e molti portano capitali/depositi all’estero. Si
vorrebbe un’imposta europea delle società, da questo punto di vista l’Olanda ha un regime fiscale
privilegiato per le società. Le uniche imposte europee sono l’IVA e le accise. Le accise su gas, prodotti
petroliferi, energia elettrica ed altri fonti energetiche sono disapplicate da direttive comunitarie. Le direttive
europee devono garantire unità di trattamento di merci e servizi con l’IVA ( che viene scontata in dogana sulle
). Non esiste un diritto tributario dell’Unione europea, esistono degli accordi tra Stati a livello
merci importate
internazionale ed esistono convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione ( deriva dal fatto che una parte
). Le convenzioni devono
viene attratto tra i redditi dei residenti nel paese e dall’altra parte il principio della fonte
2
essere approvate con legge ordinaria e una volta approvate prevalgono su quelle che sono le norme
interne ( ).
normativa nazionale come ad es. il TUIR
Il tema della tutela è importante, abbiamo il procedimento giurisdizionale per la tutela di un diritto soggettivo
del contribuente di essere tassato secondo la legge ( ). Il privato tutela il suo
statuto dei diritti del contribuente
diritto soggettivo tramite il procedimento giurisdizionale. Il processo avviene tra contribuente ed
amministrazione finanziaria ( Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane a cui compete l’IVA da riscuotersi con
). Tutto ciò presuppone un atto dell’ente impositore ( ), in quanto
l’importazione della merce dell’amministrazione
non si può chiedere al giudice di accertare in via preventiva il se o il quanto dell’imposta. È possibile
rivolgersi al giudice ordinario ( ) per un giudizio preventivo, ad es. se due soggetti litigano sui
no tributario
confini del fondo si può rivolgersi al giudice in maniera preventiva. Il giudizio tributario deriva sempre
dall’impugnazione di un atto dall’ente impositore, si tratta di atti finali del procedimento di riscossione che
sono indicati dalla legge tributaria. Occorre sempre attendere l’emanazione di uno di quegli atti ( la riforma
prevedeva di cambio del nome del giudice tributario ma poi non è avvenuto, non c’è stata trascrizione della legge
). Abbiamo diversi gradi: giudice tributario; commissione tributaria di primo grado provinciale;
delega
commissione tributaria di secondo grado ( ) di carattere regionale; Cassazione dove si discute della
CTR
legge e disposizioni non si può discutere dei fatti, ossia si discute se il giudice ha interpretato correttamente
la causa.
L’amministrazione prima di qualsiasi atto di accertamento dovrebbe convocare il contribuente per
instaurare un contraddittorio preventivo all’avviso di accertamento. È stato risolto da una sentenza delle
Sezioni unite dove si dice che nel nostro ordinamento non esiste un accertamento preventivo. Tuttavia,
l’accertamento per gli studi di settore deve esserci un contradditorio preventivo, se non c’è vi è la nullità.
Non esiste in generale un principio di contradditorio ma per le imposte armonizzate è previsto un principio
generale: per le imposte sui redditi non c’è il contradditorio; mentre per l’IVA c’è e se non viene fatto l’atto è
nullo. Accertamento e riscossione. Sanzioni e processo.
I tributi non vivono di vita propria, non sono entità astratte. L’attuazione di ciascuna delle imposte sui redditi
consiste nella liquidazione e nel pagamento di una somma di danaro, secondo le regole di due procedure,
dette di accertamento e di riscossione:
1) Accertamento, individua i redditi soggetti a tassazione. L’accertamento consiste nella individuazione dei
redditi tassabili, previsti dalla legge sostanziale, e nella loro liquidazione, nella determinazione delle basi
imponibili e delle imposte relative ai singoli tributi. Al contribuente si richiede la determinazione della
base imponibile, ossia la monetizzazione in termini monetari di quello che è il presupposto. Oltre a
dichiarare il reddito autonomo o dipendente, il contribuente deve dichiarare la base imponibile dei singoli
redditi ma anche quella che è la base imponibile complessiva. Se prendiamo a riferimento la
determinazione dell’IRPEF, si devono sommare tutti i redditi in modo da avere il “reddito lordo”;
dopodiché si devono effettuare delle “deduzioni” ( ) in modo da avere al “reddito netto”; abbiamo
art. 10
quindi l’applicazione delle aliquote in modo da ottenere quella che è l’”imposta lorda”; così da poter
effettuare delle “detrazione di imposta” previste dalla legge e “scomputare” le imposte pagate all’estero,
le ritenute e gli acconti di imposta in modo tale da arrivare alla determinazione e liquidazione d’imposta
da versare oppure alla compensazione o rimborso nel caso in cui risulti un credito. Nell’accertamento,
quindi, si vengono a determinare i redditi da tassare, la base imponibile e le singole imposte.
2) Riscossione, è il pagamento secondo tempi e forme stabiliti dalla legge che avviene con atti del privato
( ) e/o attraverso atti dell’amministrazione. Per atti del privato si intendono oltre ad
versamenti in acconto
atti del singolo contribuente anche gli atti di soggetti terzi o ausiliari come il “sostituto d’imposta” che ha
l’obbligo di versare l’imposta in luogo di altri operando ritenute a titolo d’acconto o a titolo di imposta.
In entrambi i due procedimenti abbiamo l’adempimento di “obblighi” da parte del privato ( soggetto passivo
) e l’esercizio di poteri da parte dell’amministrazione.
d’imposta e di soggetti ausiliari, quali il sostituto di imposta
Infatti, nell’accertamento abbiamo un comportamento che il contribuente o privato deve tenere, ossia il
privato deve inviare e compilare la dichiarazione dei redditi; accanto all’atto del privato abbiamo degli atti in
via eventuale dell’amministrazione come l’avviso di accertamento in quanto alla dichiarazione dei redditi
può conseguire tale avviso. Allo stesso modo nell’atto di riscossione perché accanto all’atto del privato che
semplicemente consiste nel versamento, abbiamo degli atti dell’amministrazione che entrano in gioco ( in via
) quando il privato non paga, come l’avviso di accertamento esecutivo qualora si accerti un reddito
eventuale
maggiore ( che vale solo per le imposte sui redditi e Iva, dove non c’è bisogno dell’iscrizione a ruolo o di altro atto, e
se non si paga nel termine previsto l’amministrazione può precedere all’esecuzione forzata tramite il soggetto “agente
) o come l’iscrizione a ruolo (
della riscossione” es. privato dichiara tutto però non versa – perché imprenditore
invece di versare le tasse decide di pagare gli stipendi – non potrà essere perseguito né in via tributaria ( sanzioni
) né
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