vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CONTRAVVENZIONE
DETENTIVE ERGASTOLOart22 ARRESTO
RECLUSIONEart23
PECUNIARIE MULTA
AMMENDA
Viene definita "norma penale" una norma che riconnette la sanzione pena alla realizzazione di un determinato fatto.
La norma penale è formata da due parti 1)precetto è la parte incriminatrice, contenente un divieto o un
comando 2)sanzione indica la sanzione minacciata dalla legge in caso di violazione del precetto.
Viene definito reato il fatto a cui la norma penale ricollega la minaccia di pena.
Nel nostro codice viene data una definizione di tipo formale di reato:dà la regola d'uso del concetto di reato; definisce
reato ciò che il legislatore ha considerato come tale. Si ricollega dunque al principio di legalità, ed è fondamentale
perchè il diritto penale è protezione della vittima e protezione dell'innocente.
Il reato si distingue dall'illecito civile dall'illecito amministrativo per la diversa natura della sanzione.
Ci sono poi le pene accessorie, che hanno un carattere afflittivo e limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti:
interdizione dai pubblici uffici/da una professione/legale; incapacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni,
decadenza della potestà genitoriale, sospensione dagli ufici/dall'esercizio. Pene sostitutive:
semidetenzione, libertà vigilata, pena pecuniaria.
Misure alternative alla detenzione: affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà, liberazione anticipata,
detenzione domiciliare.
LA FUNZIONE DELLA PENA
Per funzione della pena si intende l'efficacia di essa, ossia l'insieme degli effetti che produce e in vista dei quali è
adottata dallo Stato. Molte sono le teorie elaborate da illustri filosofi e giuristi per definire la funzione della pena.
Retributiva: la pena è il corrispettivo per aver violato un comando dell'ordine giuridico, ed è quindi la riaffermazione
del diritto da parte dello Stato. General-preventiva: la pena ha, nei confronti di tutti i consociati, un'efficacia
deterrente che dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono portati a delinquere
(Intimidazione). Special-preventiva: la pena esplica un'efficace deterrente anche nei confronti del condannato al fine
di evitare nuovi comportamenti in violazione della legge; vi sono inoltre effetti rieducativi che le modalità di
esecuzione della pena dispiegano sull'individuo ad essa sottoposto (Emenda).
Le finalità della pena sopra descritte sono evidentemente basate su presupposti diversi; per garantire l'efficacia
della pena è necessario che esse non siano in conflitto. Le teorie più moderne, che ambiscono ad avere un fondamento
giustificato di tipo scientistico, individuano la legittimazione delle funzioni della pena non tanto su basi ideologiche,
per di più esterne all'ordinamento giuridico, quanto nella misura in cui la sanzione è capace di perseguire gli obiettivi
di prevenzione e di controllo delle condotte umane che le vengono assegnati. Soprattutto in relazione alla
prevenzione speciale l'effettività della pena rimane tuttora una realtà indimostrata, e non può certo oggettivamente
affermarsi che il nostro sistema "migliori" sia la società tutta, sia il colpevole.
Sembra che dal punto di vista legalistico (Bentham) la carcerazione rappresenti l'unica forma di pena politicamente
corretta, mentre altri studiosi che seguono il pensiero di Beccaria, come lui ritengono la carcerazione una pena
irrazionale, priva di principi e inumana per l'intera società. Inoltre, "il tasso di recidivismo indica che la permanenza
in prigione fa dei disadattati, esacerbando, quindi il problema del delitto".
Un detenuto rilasciato non solo non sembra "rieducato" ma non mostra quali possono essere gli effetti della sua pena
sul resto della popolazione. L'obiettivo dichiarato dal carcere non corrisponde ai suoi effettivi risultati, esso può
essere descritto non tanto sulla base dei suoi successi, quanto su quella delle sue limitazioni: la limitazione della
libertà dell'individuo, la coercizione di vita in un ambiente residenziale sgradevole, e promotore di nuova criminalità.
E' importante anche che ci sia:
prontezza delle pene la pena è fondamentale che sia "pronta", cioè la condanna deve avvenire il più rapidamente
possibile in modo da risparmiare al condannato i dubbi dell'incertezza.
certezza della pena la pena deve essere infallibile. La certezza di una pena anche di bassa entità fa maggiore
pressione rispetto alla minaccia di una pena anche di maggiore entità.
necessario rispetto del principio di proporzione deve esserci correlazione tra il delitto commesso e la pena
inflitta: l'entità della pena deve crescere con la gravità del reato.
La funzione retributiva
Seconda la teoria retributiva, il fondamento del punire è un'esigenza assoluta, cioè giusta in se e svincolata da scopi
ulteriori.
La teoria retributiva trova le sue radici in uno dei sentimenti più antichi della storia dell'umanità:la vendetta. La pena
diventa reazione istintiva, non rezione determinata dall'idea dello scopo. Il principio alla base di tale reazione è
sicuramente l'idea del taglione: di fronte ad un'offesa, la giusta reazione è quella di infliggere all'offensore una
reazione proporzionata all'offesa ricevuta.
Visto come affermazione di conseguenzialità della pena al reato, la retribuzione è un concetto formale: la pena è
retribuzione formale del reato.
Ma l'idea retributiva ha anche un volto diverso da quello eticizzante. La pena presuppone un illecito, e può essere
rivolta solo all'autore del delitto: si esprime dunque un criterio personalità della responsabilità. La pena
deve consistere in una reazione proporzionata, secondo un criterio di giustizia.
Dunque l'idea della retribuzione presenta due volti: uno eticizzante e uno garantista.
CRITICA
Critica teologica: è una critica al fondamento teologico di retribuzione. E' difficile superare il concetto retributivo di
male per male. Il male è voluto da Dio per punire, dunque si punisce perchè è Dio a volerlo. Se retributiva è la
giustizia di Dio, allora retributiva deve essere la giustizia degli uomini. La teologia moderna respinge
questa idea: la giustizia divina è una giustizia morale. L'inferno non è più una pena, ma discende dal libero
arbitrio: se l'uomo è dotato di libero arbitrio, allora è libero di scegliere tra il bene e il male. Dunque l'inferno è scelta
di ciascuno di noi. La giustizia è un'offerta di
riconciliazione e non giustizia di contrappasso: è giustizia del primo passo. Il male è separazione, il bene è
riconciliazione.
Critica psicologica: il fondamneto è l'istituto di vendetta. L'uomo si sente consolato dalla vendetta, dall'eliminazione
del male: il buono che uccide il cattivo. Il concetto è teorizzato da Jung che teorizza il processo
catartico:proiezione dell'ombra: ognuno proietta la propria ombra (il male) su qualcun altro. Proiettando l'ombra è
come se proiettasi la mia parte di male su qualcun altro, liberandomene, ma senza fare alcun passo verso la
riconciliazione.
La prevenzione generale
La minaccia legale della pena è vista come una tecnica di prevenzione di comportamenti indesiderati. L'obbiettivo
della funzione generalpreventiva è quello di portare a una riduzione dei reati ad un minimo che sia socialmente
tollerabile. Per raggiungere tale obbiettivo, lo strumento più importante è quello della minaccia legale della pena.
In ambito penalistico, un modello di "coercizione psicologica" fu elaborato da Feuerbach: la minaccia della pena
funziona solo se il male minacciato è talmente grande, che il timore di esso supera il desiderio di compiere tale atto. E
tale male deve essere rappresentato come un male che si verificherà effettivamente.
Ma in un'ottica preventiva del diritto penale non è sufficiente che le norme siano esistenti. E' necessario che esse
vengano rispettate, e dunque sorge il problema di assicurare l'effettiva osservanza delle leggi. Per far si che la
deterrenza funzioni, serve un ordinamento che ponga i precetti e le sanzioni corrisponenti; serve un sistema penale
basato sul principio di legalità. Per funzionare come deterrente la minaccia legale deve essere credibile. Devono
esserci degli apparati istituzionali il cui compito è di controllare i comportamenti così da rendere credibile la
minaccia della pena.
La teoria della deterrenza applica al comportamento criminale il calcolo econmico delle utilità. Suppone che il
delinquente valuti il differenziale esistente tra il beneficio creato dal reato, e il danno che è proporzionale ai livelli
previsti di severità, prontezza e certezza di applicazione della sanzione stessa. Eur =
Uy (1-P) + U (Y-T) P
expected utility guadagno del reato quando va male con
applicazione quando va bene sanzione
P=probabilità di essere puniti T=entità della pena
Si può parlare anche di prevenzione generale positiva, attraverso la quale il diritto penale trova collocazione in una
più ampia visione di educazione collettiva o socializzazione. Normalmente l'osservanza della legge deriva da
un'accettazione spontanea della norma, quindi anche il sistema penale può funzionare da strumento di
socializzazione.
FUNZIONA DAVVERO? Allo stato attuale non si può negare che l'ordinamento penale contribuisca alla
prevenzione dei reati. Certo l'esistenza delle leggi non basta, ma il fatto che reati vengano commessi non è
sufficiente a confutare l'idea generalpreventiva: l'obiettivo infatti è il contenimento, e non l'annullamento, della
criminalità.
La prevenzione speciale
Nel caso in cui viene commesso un reato, si pone il problema se e come la reazione dell'ordinamento possa porsi il
problema di influire sull'autore del reato. Questa teoria attribuisce all'inflizione della pena uno scopo di
intimidazione nei confronti del singolo reo, e quindi una funzione di prevenzione di futuri delitti commessi dallo
stesso colpevole punito. L’esigenza della prevenzione speciale è nata dalla constatazione empirica
dell’insufficienza della retribuzione e della prevenzione generale. La prospettiva a cui si tende non è la
neutralizzazione dei soggeti pericolosi, ma la rieducazione di tali soggetti.
La rieducazione dell'autore del reato è una delle idee guida della politica penale moderna. La Costituzione italiana
dedica alle funzioni della pena l'unico riferimento nell'art 27 "la pena deve tendere alla rieducazione del condannato".
I pro