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Capitolo VI - Le operazioni straordinarie

Premessa - Ci occupiamo ora delle operazioni straordinarie che possono essere di due tipi, a seconda che abbiamo per:

  1. oggetto cessione di beni (intendendo con ciò anche aziende o partecipazioni) o soggetti (trasformazioni, scissioni e fusioni di società).

Operazioni sui beni - Cessioni di azienda - La cessione a titolo oneroso di una azienda è considerato come atto idoneo a:

  1. generare una plusvalenza tassabile (qualora l'impresa sia venduta ad un prezzo più alto del suo valore fiscalmente riconosciuto), riconducibile ai redditi di impresa o ai redditi diversi (quest'ultima ipotesi quando l'imprenditore ceda l'unica impresa e quindi cessi di essere imprenditore).

Qualora l'azienda sia posseduta da più di tre anni il contribuente può scegliere tra la tassazione immediata nell'esercizio in cui si verifica la vendita o la tassazione frazionata.

massimo quattro esercizi (mentre nel caso il periodo di possesso sia inferiore è obbligatoria la tassazione immediata). L'imprenditore individuale che abbia posseduto l'azienda per più di cinque anni può optare per la tassazione separata. Il trasferimento di azienda a causa di morte o a titolo gratuito non rende tassabile la plusvalenza ma l'azienda deve essere assunta dal subentrante allo stesso valore fiscamente riconosciuto in capo al dante causa. 2.1. Cessione di partecipazioni immobilizzate – Le plusvalenze derivanti da immobilizzazioni finanziarie che non godono del regime della participation exemption sono imponibili (chi le detiene da più di tre anni può optare per la tassazione frazionata come per la cessione di azienda). Questo regime non opera però per le partecipazioni che godono invece del regime di participation exemption. 3. – I conferimenti in generale - Da un punto di vista fiscale i conferimenti sonoequiparati alla cessione di beni a titolo oneroso e quindi comportano la tassazione delle plusvalenze. Questo è però il regime ordinario dei conferimenti, in quanto vi sono anche conferimenti detti neutrali per i quali la plusvalenza non è tassabile (per il conferimento di azienda ad esempio il regime ordinario è di neutralità fiscale). Nel regime di tassazione ordinaria è necessario quantificare la plusvalenza, in quanto il soggetto per effetto del conferimento non riceve denaro in cambio del bene ma una partecipazione (azione o quota). Per calcolare la plusvalenza è quindi necessario dare un valore alla partecipazione ottenuta, al quale sottrarre il valore fiscale del bene conferito. Per i conferimenti in società quotate il valore normale è determinato in base alle quotazioni della borsa, mentre per i conferimenti in società non quotate si assume che il valore normale delle partecipazioni ricevute sia pari al valore normale.deve attribuire ai beni conferiti il valore fiscale che essi avevano per il conferente. In questo modo, non si verifica alcuna variazione nel valore fiscale complessivo dei beni conferiti e quindi non si generano plusvalenze tassabili. Tuttavia, il Testo Unico non fornisce indicazioni specifiche sul valore fiscale che il bene conferito assume per la società conferitaria. Pertanto, è necessario fare riferimento alle norme fiscali generali per determinare il valore fiscale dei beni conferiti. Per quanto riguarda i conferimenti di azienda, il regime ordinario prevede la neutralità fiscale, cioè non si generano plusvalenze tassabili. Questo perché la partecipazione sostituisce l'azienda nel patrimonio del conferente e il rapporto tra il conferente e l'azienda continua attraverso la partecipazione ricevuta. La neutralità dei conferimenti di azienda si basa sulla continuità dei valori fiscali dei beni conferiti. Ciò significa che il soggetto conferente deve attribuire alla partecipazione il valore fiscale dell'azienda conferita, mentre la società conferitaria deve attribuire ai beni conferiti il valore fiscale che essi avevano per il conferente. In questo modo, non si verifica alcuna variazione nel valore fiscale complessivo dei beni conferiti e quindi non si generano plusvalenze tassabili.

subentranelle posizioni del conferente negli elementi attivi e passivi dell'azienda. Può accadere tuttavia che vi sia disallineamento tra valorifiscali e valori contabili in quanto il conferente e la società conferitaria attribuiscono nella loro contabilità un valore superiore al valorefiscale rispettivamente alla partecipazione e all'azienda. Tale plusvalenza però non è tassata (almeno in q uesto momento) e ladivergenza tra valori fiscali e contabili dei beni deve essere riportata in un prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione deiredditi. Ne consegue che al momento che il conferente cederà la partecipazione o la società conferitaria cederà l'azienda si avrà latassazione della plusvalenza calcolata però non al valore contabile ma al valore fiscale indicato nel prospetto di riconciliazione Lasocietà conferente può rinunciare al regime ordinario di neutralità.

fiscale e optando per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. I beni che possono essere sottoposti a tributo sostitutivo non sono però tutti i beni dell'azienda ma solo quelli che costituiscono l'immobilizzazioni materiali e immateriali dell'azienda conferita (e quindi non le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante). L'opzione effettuata dalla società conferitaria non riguarda il conferente che continuerà ad assumere la partecipazione ricevuta al valore fiscale dell'azienda conferita e potrà beneficiare della partcipation exemption al momento della cessione della partecipazione. La stessa disciplina di neutralità fiscale della cessione di azienda opera anche nel caso in cui l'imprenditore individuale conferisca l'unica azienda di cui è proprietario con la differenza che per effetto del conferimento egli cessa di essere imprenditore e per tale motivo al momento in cui la

partecipazione verrà ceduta (ad un prezzo più alto del valore fiscale) la plusvalenza sarà tassata determinando un reddito diverso. (e non un reddito di impresa).

3.2 Il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento – Il conferimento di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni strategiche) può dar luogo a) plusvalenze tassabili (per intero nell’esercizio di realizzo o rateizzati se la partecipazione è posseduta negli ultimi tre esercizi) b) plusvalenze esenti al 95% se le partecipazioni godono del regime della participation exemption. Tuttavia per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento che non usufruiscono del regime di participation exemption vi è un regime speciale di neutralità che si può definire di neutralità contabile (in contrapposizione alla neutralità fiscale di cui gode il conferimento di azienda, ). Tale regime si applica se

Il conferente iscrive la partecipazione ricevuta allo stesso valore contabile della partecipazione di controllo o di collegamento conferita e se il conferitario iscrive la partecipazione al valore contabile che aveva presso il conferente. Tale regime quindi non può essere applicato se uno dei due soggetti dell'operazione iscrive la partecipazione ad un valore contabile superiore. Non è inoltre applicabile tale regime qualora siano conferite partecipazioni di collegamento o controllo prive dei requisiti della participation exemption e si ricevano in cambio partecipazioni che presentano invece tali requisiti. In questo caso vi è tassazione immediata della plusvalenza che deve essere calcolata come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il valore normale. La plusvalenza in questo caso deve essere tassata in quanto non lo sarebbe più una volta trasferita nella partecipazione ricevuta che gode invece del regime di esenzione.

3.3. Lo scambio di

partecipazioni (mediante permuta o conferimento)- La disciplina dello scambio di partecipazioni è considerata come operazione attuabile in regime di neutralità fiscale e si ha nel caso in cui una società acquista o incrementa la partecipazione di controllo in un'altra società attribuendo in cambio al conferente azioni proprie detenute in portafoglio. L'operazione è considerata in regime di neutralità fiscale quando: a) la conferitaria e il soggetto acquisito (tramite la partecipazione) sono entrambi società o enti commerciali (non è richiesto invece alcun requisito per il soggetto conferente). b) oggetto dello scambio deve essere una partecipazione che permetta alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo. c) l'operazione deve determinare una continuità di valori fiscali e cioè deve determinare l'attribuzione alle azioni o quote ricevute del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.azioni oggettodello scambio. Se tali condizioni vengono rispettate la plusvalenza resta latente e sarà tassata solo al momento in cui la partecipazionesarà ceduta. Nel caso vi sia un conguaglio in denaro esso è tassabile (fermo restando l’applicazione, se ne ricorrono i requisiti, delregime di participation exemption). 4)Operazioni sui soggetti. Le trasformazioni omogenee - Le operazioni sui soggetti sono le trasformazioni, la fusione e la scissione.Con la trasformazione muta la forma sociale di una società ma il soggetto rimane lo stesso Possiamo avere la trasformazioneomogenea qualora si modifica la forma organizzativa della società ma rimane fermo lo scopo di lucro. La trasformazione della societànon costituisce in sé realizzo di plusvalenze o minusvalenze dei beni ma assume valore fiscale quando consiste nella trasformazionedi una società di capitali in società di persone o viceversa e pertanto si modifica

L'imposta da applicare. In questi casi il periodo di imposta si divide in due: la trasformazione interrompe il periodo di imposta in corso e da quel momento inizia un nuovo periodo. Il primo periodo di imposta decorre dall'inizio dell'esercizio alla data di trasformazione mentre il secondo dal giorno successivo alla data della trasformazione fino alla fine dell'esercizio sociale. Si applica a ciascuno dei due periodi le regole cui la società è soggetta in ragione della sua forma sociale. Si rende necessaria quindi la redazione di due appositi conti economici e la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi applicando le norme proprie del tipo di società.

4.1. Le trasformazioni eterogene.- Le trasformazioni eterogenee si hanno nelle due seguenti ipotesi: a) trasformazione di una società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione

trasformazione di tutti i soggetti suddetti in società di capitali. Da un punto di vista fiscale non ci sono variazioni se vi è identità di regime fiscale prima e dopo la trasformazione, e pertanto hanno rilievo fiscale le seguenti due ipotesi:
a) trasformazione di società di capitali in soggetto non commerciale (es. fondazione)
b) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali. Vediamo la
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Andrea.