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D.
La distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante è rilevante ai fini fiscali: i beni
dell'attivo circolante generano ricavi; le immobilizzazioni generano plusvalenze. Infatti
vediamo k il codice civile, stabilisce che le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto
e il costo delle immobilizzazioni deve essere sistematicamente ammortizzato ogni anno.
Anche se in sede fiscale, i costi nelle immobilizzazioni sono deducibili per quote annuali
mediante gli ammortamenti; mentre i costi dei beni dell'attivo circolante sono dedotti
nell'anno di acquisto.
Nel passivo dello stato patrimoniale ritroviamo:
patrimonio netto, che comprende il capitale sociale, gli utili o le perdite
A.
degli esercizi precedenti riportate a nuovo, l'utile o la perdita dell'esercizio,
riserve [vi sono riserve di utili ke sono formate con accantonamenti di utili
(riserva legale, riserva statutaria e facoltativa); le riserve di capitale sono formati
utilizzando il fondo sovrapprezzo azioni, i finanziamenti dei soci in conto
capitale, i contributi in conto capitale, le riserve da conversione di obbligazioni o
da fusione]
fondi per rischi e oneri
B. trattamento di fine rapporto
C. debiti
D. ratei e risconti
E.
Con riguardo alle passività, occorre distinguere i debiti dai fondi: vengono iscritti i debiti
quando vi è certezza nel loro ammontare e nella loro esistenza; vengono invece costituiti i
fondi rischi o i fondi x spese future, quando il debito è certo nell'esistenza ma non
nell'ammontare. Civilisticamente vanno iscritte non solo le passività certe ma anche quelle
probabili; mentre fiscalmente solo computabili solo le passività certe; i fondi o
accantonamenti sono deducibili sono in ipotesi tassativamente previste. I fondi derivano da
accantonamenti effettuati per far fronte a costi che probabilmente si verificheranno in futuro
e concorrono a determinare il risultato di esercizio (utile o perdita); mentre le riserve di utili
sono costituite mediante accantonamenti degli utili netti dell'esercizio e quindi scaturiscono
dalla destinazione dell'utile.
Il conto economico contiene la rappresentazione dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti,
in riferimento ad un dato arco temporale; il conto economico deve essere redatto in forma
scalare. Il valore della produzione comprende i ricavi e le variazioni delle rimanenze; la
differenza tra valore della produzione e costo della produzione è rilevante per il calcolo
degli interessi passivi deducibili e dalla base imponibile dell'IRAP. I costi della produzione
devono indicare gli acquisti di beni, i salari e stipendi, gli ammortamenti, le svalutazione, il
canone di leasing e gli affitti. Inoltre nell'attività finanziaria devono essere registrati da un
lato i proventi e oneri finanziari e dall'altro le rettifiche di valore (positivo o negativo)
dell'attività finanziarie. Infine devono essere annotati proventi e oneri straordinari. Questo
schema di conto economico quindi mette in evidenza la gestione ordinaria, quella
finanziare e quella straordinaria. Il risultato di tali calcoli costituisce il risultato prima delle
imposte ed è tale risultato k è elemento costitutivo dell'imponibile (con le variazioni
conseguenti all'applicazione delle norme fiscali).
Le variazioni al risultato del conto economico
Abbiamo visto del reddito da tassare deriva dal risultato del conto economico, quale
devono essere apportate variazioni in aumento o in diminuzione. Sono quattro i tipi di
variazioni:
variazioni in aumento: di un componente positivo del conto economico e variazione in
aumento che eliminano o riducono un componente negativo del conto economico. Le
variazioni fiscali che aumentano il reddito fiscale rispetto al reddito civilistico (per effetto
dell'aumento di un componente positivo del conto economico), dipendono da norme che
impongono di includere nel calcolo del reddito fiscale componenti positivi non inclusi nel
conto economico o presenti in misura inferiore (come ad esempio la norma che assimila ai
ricavi, il valore nominale di beni merci assegnati ai soci o destinati all'autoconsumo).
L'ipotesi più frequente nel caso in cui le variazioni in aumento dipendono dal fatto che il
conto economico contiene componenti negativi che non sono ammessi in sede fiscale o
sono ammessi solo in certi limiti è (ad esempio il codice civile stabilisce che le
immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio in base al costo d'acquisto e che devono
essere sistematicamente ammortizzato ogni anno, mentre la legge fiscale stabilisce che
non sono ammessi ammortamenti superiore a determinati coefficienti; altri esempi quindi
sono ammortamenti calcolati in sede civilistica in misura superiore a quella fiscale
ammessa; svalutazione dei crediti in misura eccedente rispetto a quella fiscale;
accantonamenti non ammessi)
variazioni in diminuzione: che possono consistere nell'eliminazione o riduzione di un
componente positivo del conto economico, o nella deduzione dei componenti negativi non
presenti nel conto economico. Quindi vi sono variazioni fiscali che riducono il reddito
fiscale rispetto alla reddito civilistico in quanto eliminano o riducono un componente
positivo del conto economico (ad esempio la riduzione del reddito fiscale può dipendere
dal fatto che il conto economico contiene ricavi esenti, come ad esempio plusvalenze
derivanti da partecipazioni immobilizzate ke beneficiano del regime partipation exemption,
o non soggetti al regime ordinario di tassazione come quando i ricavi sono tassati con
imposta sostitutiva o soggetti a tassazione separata; oppure vi possono essere proventi
del conto economico che sono esclusi da imposizione o tassabili in misura ridotta, come ad
esempio i dividendi non tassati per effetto del regime di trasparenza). Inoltre le variazioni
che riducono il reddito fiscale rispetto al reddito di bilancio, possono dipendere da costi
computati del conto economico d un dato esercizio, la cui deducibilità fiscale è stata
rinviata (ad esempio compensi agli amministratori imputati in un esercizio ma pagati
nell'esercizio successivo)
Principi generali del reddito d'impresa. Il principio di competenza
In diritto tributario come in diritto civile, l'imputazione temporale dei componenti negativi e
positivi che concorrono a determinare il reddito d'impresa, deve essere conforme al
principio di competenza economica. In base a tale principio: i ricavi devono essere imputati
all'esercizio in cui sono stati conseguiti, cioè quando avviene lo scambio con i terzi; i costi
devono essere correlati con i ricavi e per cui devono essere dedotti nell'esercizio in cui
sono stati conseguiti i ricavi. L'opposto del principio di competenza è il principio di cassa, in
base al quale le componenti di reddito assumono rilievo quando avvengono i pagamenti (di
componenti negativi) e degli incassi (dei componenti positivi); in altri termini ha rilievo il
momento finanziario. Molte norme si occupano di disciplinare l'imputazione temporale di
alcune componenti del reddito d'impresa, attuando il principio di competenza economica:
per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla
data della consegna; i corrispettivi delle cessioni di immobili si considerano
conseguiti alla data di stipulazione dell'atto; per le prestazioni di servizi, il ricavo
è da imputare all'esercizio nella quale la prestazione è ultimata; in caso di
prestazioni periodiche (contratto di somministrazione, di locazione), ha rilievo la
data di maturazione dei ricavi.
Gli stessi criteri valgono anche per i costi: se viene acquistato un
bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all'esercizio nel quale si
verificano i ricavi correlati; per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione; in
caso di prestazioni periodiche, vale la data di maturazione dei corrispettivi.
Queste norme hanno l'obiettivo di fissare la competenza temporale di alcuni componenti
reddituali: infatti individuano la data in cui i costi si considerano sostenuti e quella in cui i
ricavi si considerano conseguiti. I costi non sono tutti deducibili nel periodo in cui si
considerano sostenuti: il principio di competenza economica comporta che i costi sono
correlati ai ricavi, per cui devono essere dedotti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti
ricavi. Quindi se non ci sono norme specifiche, l'imputazione temporale dei componenti
reddituali deve essere fatta sulla base del principio di competenza economica (detto anche
principio di correlazione tra costi e ricavi).
Inoltre vi sono norme che derogano il principio di competenza e quindi c’è una
competenza fiscale che diverge da quella civilistica:
ad esempio i costi sono deducibili nell'esercizio di competenza solo se
•
sono certi nell'ammontare e nell'esistenza. Quindi un costo, pur se inserito nel
conto economico, ma incerto nell'ammontare ad esempio, non è deducibile
fiscalmente nell'esercizio di competenza. Quindi mentre il diritto tributario
ammette i costi solo se certi nell'ammontare e nell'esistenza; il diritto civile
impone la rilevazione dei costi, anche se sono soltanto probabili.
Anche per i ricavi, quando non sono certi nell'esistenza o
•
nell'ammontare, non possono essere rilevati fiscalmente nell'esercizio di
competenza, ma nell'esercizio successivo in cui la loro esistenza diventa certa
e il loro ammontare determinabile. Per i ricavi perciò non vi è divergenza tra
disciplina civilistica e disciplina fiscale, dato che anche il diritto civile, impone
che possono essere rilevati solo i ricavi effettivamente conseguiti.
Inoltre si applica il principio di cassa e non di competenza, x i seguenti costi:
compensi dovuti agli amministratori
1) oneri fiscali contributiva
2) erogazioni liberali
3) gli interessi di mora attivi e passivi
4)
Mentre per quanto riguarda i ricavi, si applica il principio di cassa quando:
per le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, la cui tassazione può avvenire non nel
periodo in cui sono stati conseguiti, ma in modo dilazionato.
delle sopravvenienze attive conseguite a titolo di contributo o liberalità, che concorrono a
formare il reddito fiscale x intero nell'esercizio in cui sono stati incassate o, a scelta del
contribuente in quote costanti al massimo in cinque anni, a partire dalla data di incasso
I beni relativi all'impresa e loro valori fiscalmente riconosciuto
Per le società sono beni relativi all'impresa, tutti i beni che appartengono ad esse; ben
diversa è la situazione dell'imprenditore individuale, il quale può essere proprietario sia dei
beni relativi all'impresa sia di altri beni (beni personali, usati cioè per i bisogni individuali e
familiari); nelle società