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L’INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE
Non esistono, nel Diritto tributario, criteri interpretativi.
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere le norme che accordano esenzioni o agevolazioni siano da
interpretare restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio di generale applicazione dell’
imposta.
Vi sono due – indirizzo sostiene che la legge tributaria racchiude una nozione autonoma, diversa da quella
diverse dottrine: autonomistico: propria del settore giuridico in cui l’istituto è regolato in via primaria. Questo
indirizzo dà risalto all’esigenza di adeguare la tassazione alla sostanza economica
dell’affare.
In questa categoria si evidenzia l indirizzo funzionale: espressione dell
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interpretazione non formalistica delle leggi d’imposta in quanto deve essere
individuato lo specifico fenomeno economico.
– indirizzo anti- sostiene che la legge tributaria accoglie la medesima nozione che di un atto o istituto
autonomistico: è delineata nel settore giuridico di provenienza. Intende tutelare la certezza del
diritto.
INTERPRETAZIONE LETTERALE
Mentre fino al XIX secolo, l’interprete si avvalse sempre di alcuni mezzi o strumenti interpretativi, oggi egli
opera con piena discrezionalità, dovendo ovviamente sottostare ad alcuni vincoli: nell applicare la legge, non si
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può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Il primo elemento su cui si basa il lavoro interpretativo è il dato letterale: se viene usato un termine tratto dalla
• lingua ordinaria, l’interprete deve attenersi al significato corrente; se un termine ha un significato sia tecnico
che formale, il primo prevale sul secondo.
Inoltre il significato che l’interprete deve attribuire al termine tecnico può derivare da una definizione data
• dallo stesso legislatore, che, talvolta, si preoccupa di fornire all’interprete la definizione delle espressioni
usate.
Poi nel descrivere le fattispecie, il legislatore tributario può riferirsi a fatti della vita o ad istituti di altri settori
• dell’ordinamento: quando la norma tributaria descrive la propria fattispecie usando termini propri di altri
settori dell’ordinamento, quel termine o istituto è assunto nel Diritto tributario con lo stesso significato che
gli è attribuito nel settore di provenienza.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, I TESTI M ULTILINGUE E LE TRADUZIONI
I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo.
I termini della convenzione, la cui nozione non è definita dalla convenzione stessa, o non è ricavabile dal contesto
della convenzione, devono essere intesi secondo la legge interna dello Stato, alle cui imposte la convenzione deve
essere applicata. In caso di divergenze, la disposizione dev’essere interpretata in funzione del sistema generale e
della finalità della normativa di cui essa fa parte.
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L’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
Comporta, nell’interpretazione di un testo normativo, il privilegiare l’interpretazione conforme al testo
gerarchicamente sovraordinato. Le leggi inoltre devono essere interpretate in modo da risultare conformi alle
norme costituzionali.
Oltre che la conformità alle norme costituzionali, è da privilegiare la conformità alle norme comunitarie, e quindi
alle convenzioni internazionali: principio della doppia conformità.
GERARCHIA TRA I MEZZI ERMENEUTICI. PREMINENZA DEL DATO LETTERALE
Dove non operano regole legislative o altri vincoli, si affermano le dottrine dell’interpretazione: dottrine
ideologiche che indicano canoni e criteri da seguire nell’interpretazione della legge. Esse oscillano tra due poli:
formalismo e fedeltà alla lettera della legge
• interpretazione sostanzialistica, più sensibile alla ratio della legge, agli elementi logici, agli scopi.
•
Generalmente la prima risulta la prevalente.
La Giurisprudenza sembra seguire un procedimento per gradi: innanzitutto viene dato rilievo al criterio letterale;
solo quando la lettera della legge non è chiara viene fatto ricorso ad altri criteri.
TESTI INTERPRETATIVI
Interpretazione si ritrova in articoli di riviste, note, sentenze, manuali ecc. sovente interpretazione
sfavorevole al Fisco
dottrinale: in particolare quando gli autori sono professionisti, impegnati a sostenere le ragioni dei contribuenti.
Interpretazione è quella degli atti difensivi e dei pareri. L’avvocato adotta o muta l’interpretazione di una
forense: disposizione a seconda dell’interesse del suo cliente.
Chi fornisce pareri in materia fiscale deve preoccuparsi di additare soluzioni non rischiose o risparmi d’imposta
non elusivi; gli interpreti ufficiali dovrebbero invece perseguire interpretazioni non condizionate da particolari
interessi o fini. Di fatto non è sempre così.
LE LEGGI INTERPRETATIVE. LIMITI COSTITUZIONALI DELLE LEGGI
INTERPRETATIVE
Le leggi interpretative riguardano generalmente disposizioni di incerto significato; il legislatore si occupa di
imporre quindi una determinata interpretazione. Il testo interpretato resta immutato, sono normativamente eliminate
le interpretazioni considerate errate.
Le disposizioni interpretative sono retroattive, dato che il loro scopo è quello di stabilire il significato di una
precedente disposizione.
È importante distinguere tra: – disposizioni interpretative
– disposizioni innovative: non retroattive, dato che si vanno a sostituire le
disposizioni preesistenti.
L’adozione di norme interpretative in materia tributaria è disposta soltanto in casi eccezionali e con legge
ordinaria.
Una disposizione che si autoqualifica come interpretativa, ma detta un’interpretazione non riconducibile ad una
delle alternative potenzialmente desumibili, viene considerata innovativa; ciò accade perché spesso la forma
interpretativa della legge è usata come mezzo per dissimulare la retroattività dell’innovazione.
Vi sono dei limiti – il legislatore si deve astenere dall’emanare disposizioni retroattive, in contrasto sul piano
della
costituzionali: ragionevolezza con valori e interessi costituzionalmente protetti
– limite alla retroattività delle leggi tributarie
– il legislatore infine incontra dei limiti nei giudizi in corso, se risulti che la legge sia diretta a
orientare l’esito di alcuni specifici processi, o ad annullare decisioni passate in giudicato.
LE CIRCOLAZIONI INTERPRETATIVE (E L’AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE)
All’emanazione di una nuova legge, l’Amministrazione finanziaria fa seguire una circolare, con la quale ne
illustra agli uffici periferici il significato. Essa è un atto interno all’amministrazione. Non essendo fonte di diritto,
non sono vincolanti nell’ordinamento giuridico generale, ma solo all’interno dell’ordinamento amministrativo.
Essendo atti interni, non rileva la loro violazione anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, che è libera di
conservare, correggere o modificare il proprio orientamento.
LE NORME DI RINVIO
Vi sono da distinguere, nel Diritto tributario: – insiemi di norme autonome
– insiemi di norme non autonome.
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I secondi sono settori speciali rispetto ad altre parti dell’ordinamento: ciò che non è previsto dalle norme
tributarie è regolato dalle normi del settore generale, di cui il settore speciale fa parte.
L’INTEGRAZIONE ANALOGICA
Vi sono due forme di analogia: – legis: applicazione di norme dettate per casi simili o materie analoghe
– iuris: ricorso a principi generali dell’ordinamento.
L’analogia non è ammessa per le leggi penali o che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.
All’analogia si ricorre per porre rimedio ad una lacuna di natura tecnica.
Le norme tributarie impositrici non possono essere integrate analogicamente perché non possono presentare lacune
in senso tecnico; la lacuna può essere al massimo ideologica. Lo stesso vale per le norme sanzionatorie
corrispondenti e per quelle norme che stabiliscono le esenzioni e agevolazioni.
Non è invece da escludere l’integrazione analogica quando si riscontrano lacune in altre discipline tributarie; esse
possono essere integrate mediante ricorso al Codice Civile (nei casi di decadenza, prescrizione, solidarietà).
Vi sono dei principi generali dell’ordinamento, desumibili dal Codice Civile, ma applicabili anche in campo
tributario. Per esempio il principio di buona fede.
CAP 4 – PRINCIPI COSTITUZIONALI
DOVERI DI SOLIDARIETÀ E FINI EXTRAFISCALI DEI TRIBUTI
Le leggi che istituiscono e regolano i tributi devono rispettare il principio di capacità contributiva ed ogni altro
pertinente precetto costituzionale.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 della
Costituzione), dovere inderogabile di solidarietà. A tale dovere sono tenuti tutti, in proporzione alla capacità
contributiva.
Il singolo deve contribuire alle spese statali non in ragione di ci che riceve, ma in quanto membro della collettività.
La funzione dei tributi non è meramente fiscale, ma anche extrafiscale, in quanto vi sono anche finalità di tipo
sociale.
IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
L’art. 53 della Costituzione – specifica il dovere di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria
può avere un duplice significato: capacità contributiva
– limita al tempo stesso sia il dovere di contribuire, sia il potere legislativo in
materia fiscale, in quanto norma che pone il principio di capacità contributiva.
Esso infatti vincola il legislatore nella scelta dei presupposti dei tributi.
Secondo la Scienza delle – sul principio implica che le spese pubbliche siano finanziate da chi ne
fruisce,
finanze i tributi possono fondarsi: del beneficio: con i tributi commutativi
– sul principio di implica che le imposte siano a carico di chi ha attitudine a
capacità contributiva: contribuire.
Unanime è il consenso all’interpretazione di quest’ultimo come capacità economica, esplicitando la valenza
economica nella capacità contributiva.
NOZIONE SOGGETTIVA E NOZIONE OGGETTIVA DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Occorre indicare quali fatti economici esprimano capacità contributiva. Vi sono orientamenti divergenti:
orientamento soggettivo la capacità contributiva indica l’effettiva idoneità soggettiva del contribuente a far
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