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L’INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE

Non esistono, nel Diritto tributario, criteri interpretativi.

Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere le norme che accordano esenzioni o agevolazioni siano da

interpretare restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio di generale applicazione dell’

imposta.

Vi sono due – indirizzo sostiene che la legge tributaria racchiude una nozione autonoma, diversa da quella

diverse dottrine: autonomistico: propria del settore giuridico in cui l’istituto è regolato in via primaria. Questo

indirizzo dà risalto all’esigenza di adeguare la tassazione alla sostanza economica

dell’affare.

In questa categoria si evidenzia l indirizzo funzionale: espressione dell

’ ’

interpretazione non formalistica delle leggi d’imposta in quanto deve essere

individuato lo specifico fenomeno economico.

– indirizzo anti- sostiene che la legge tributaria accoglie la medesima nozione che di un atto o istituto

autonomistico: è delineata nel settore giuridico di provenienza. Intende tutelare la certezza del

diritto.

INTERPRETAZIONE LETTERALE

Mentre fino al XIX secolo, l’interprete si avvalse sempre di alcuni mezzi o strumenti interpretativi, oggi egli

opera con piena discrezionalità, dovendo ovviamente sottostare ad alcuni vincoli: nell applicare la legge, non si

può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la

connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Il primo elemento su cui si basa il lavoro interpretativo è il dato letterale: se viene usato un termine tratto dalla

• lingua ordinaria, l’interprete deve attenersi al significato corrente; se un termine ha un significato sia tecnico

che formale, il primo prevale sul secondo.

Inoltre il significato che l’interprete deve attribuire al termine tecnico può derivare da una definizione data

• dallo stesso legislatore, che, talvolta, si preoccupa di fornire all’interprete la definizione delle espressioni

usate.

Poi nel descrivere le fattispecie, il legislatore tributario può riferirsi a fatti della vita o ad istituti di altri settori

• dell’ordinamento: quando la norma tributaria descrive la propria fattispecie usando termini propri di altri

settori dell’ordinamento, quel termine o istituto è assunto nel Diritto tributario con lo stesso significato che

gli è attribuito nel settore di provenienza.

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, I TESTI M ULTILINGUE E LE TRADUZIONI

I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo.

I termini della convenzione, la cui nozione non è definita dalla convenzione stessa, o non è ricavabile dal contesto

della convenzione, devono essere intesi secondo la legge interna dello Stato, alle cui imposte la convenzione deve

essere applicata. In caso di divergenze, la disposizione dev’essere interpretata in funzione del sistema generale e

della finalità della normativa di cui essa fa parte.

  4  

L’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE

Comporta, nell’interpretazione di un testo normativo, il privilegiare l’interpretazione conforme al testo

gerarchicamente sovraordinato. Le leggi inoltre devono essere interpretate in modo da risultare conformi alle

norme costituzionali.

Oltre che la conformità alle norme costituzionali, è da privilegiare la conformità alle norme comunitarie, e quindi

alle convenzioni internazionali: principio della doppia conformità.

GERARCHIA TRA I MEZZI ERMENEUTICI. PREMINENZA DEL DATO LETTERALE

Dove non operano regole legislative o altri vincoli, si affermano le dottrine dell’interpretazione: dottrine

ideologiche che indicano canoni e criteri da seguire nell’interpretazione della legge. Esse oscillano tra due poli:

formalismo e fedeltà alla lettera della legge

• interpretazione sostanzialistica, più sensibile alla ratio della legge, agli elementi logici, agli scopi.

Generalmente la prima risulta la prevalente.

La Giurisprudenza sembra seguire un procedimento per gradi: innanzitutto viene dato rilievo al criterio letterale;

solo quando la lettera della legge non è chiara viene fatto ricorso ad altri criteri.

TESTI INTERPRETATIVI

Interpretazione si ritrova in articoli di riviste, note, sentenze, manuali ecc. sovente interpretazione

sfavorevole al Fisco

dottrinale: in particolare quando gli autori sono professionisti, impegnati a sostenere le ragioni dei contribuenti.

Interpretazione è quella degli atti difensivi e dei pareri. L’avvocato adotta o muta l’interpretazione di una

forense: disposizione a seconda dell’interesse del suo cliente.

Chi fornisce pareri in materia fiscale deve preoccuparsi di additare soluzioni non rischiose o risparmi d’imposta

non elusivi; gli interpreti ufficiali dovrebbero invece perseguire interpretazioni non condizionate da particolari

interessi o fini. Di fatto non è sempre così.

LE LEGGI INTERPRETATIVE. LIMITI COSTITUZIONALI DELLE LEGGI

INTERPRETATIVE

Le leggi interpretative riguardano generalmente disposizioni di incerto significato; il legislatore si occupa di

imporre quindi una determinata interpretazione. Il testo interpretato resta immutato, sono normativamente eliminate

le interpretazioni considerate errate.

Le disposizioni interpretative sono retroattive, dato che il loro scopo è quello di stabilire il significato di una

precedente disposizione.

È importante distinguere tra: – disposizioni interpretative

– disposizioni innovative: non retroattive, dato che si vanno a sostituire le

disposizioni preesistenti.

L’adozione di norme interpretative in materia tributaria è disposta soltanto in casi eccezionali e con legge

ordinaria.

Una disposizione che si autoqualifica come interpretativa, ma detta un’interpretazione non riconducibile ad una

delle alternative potenzialmente desumibili, viene considerata innovativa; ciò accade perché spesso la forma

interpretativa della legge è usata come mezzo per dissimulare la retroattività dell’innovazione.

Vi sono dei limiti – il legislatore si deve astenere dall’emanare disposizioni retroattive, in contrasto sul piano

della

costituzionali: ragionevolezza con valori e interessi costituzionalmente protetti

– limite alla retroattività delle leggi tributarie

– il legislatore infine incontra dei limiti nei giudizi in corso, se risulti che la legge sia diretta a

orientare l’esito di alcuni specifici processi, o ad annullare decisioni passate in giudicato.

LE CIRCOLAZIONI INTERPRETATIVE (E L’AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE)

All’emanazione di una nuova legge, l’Amministrazione finanziaria fa seguire una circolare, con la quale ne

illustra agli uffici periferici il significato. Essa è un atto interno all’amministrazione. Non essendo fonte di diritto,

non sono vincolanti nell’ordinamento giuridico generale, ma solo all’interno dell’ordinamento amministrativo.

Essendo atti interni, non rileva la loro violazione anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, che è libera di

conservare, correggere o modificare il proprio orientamento.

LE NORME DI RINVIO

Vi sono da distinguere, nel Diritto tributario: – insiemi di norme autonome

– insiemi di norme non autonome.

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I secondi sono settori speciali rispetto ad altre parti dell’ordinamento: ciò che non è previsto dalle norme

tributarie è regolato dalle normi del settore generale, di cui il settore speciale fa parte.

L’INTEGRAZIONE ANALOGICA

Vi sono due forme di analogia: – legis: applicazione di norme dettate per casi simili o materie analoghe

– iuris: ricorso a principi generali dell’ordinamento.

L’analogia non è ammessa per le leggi penali o che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.

All’analogia si ricorre per porre rimedio ad una lacuna di natura tecnica.

Le norme tributarie impositrici non possono essere integrate analogicamente perché non possono presentare lacune

in senso tecnico; la lacuna può essere al massimo ideologica. Lo stesso vale per le norme sanzionatorie

corrispondenti e per quelle norme che stabiliscono le esenzioni e agevolazioni.

Non è invece da escludere l’integrazione analogica quando si riscontrano lacune in altre discipline tributarie; esse

possono essere integrate mediante ricorso al Codice Civile (nei casi di decadenza, prescrizione, solidarietà).

Vi sono dei principi generali dell’ordinamento, desumibili dal Codice Civile, ma applicabili anche in campo

tributario. Per esempio il principio di buona fede.

CAP  4  –  PRINCIPI  COSTITUZIONALI  

DOVERI DI SOLIDARIETÀ E FINI EXTRAFISCALI DEI TRIBUTI

Le leggi che istituiscono e regolano i tributi devono rispettare il principio di capacità contributiva ed ogni altro

pertinente precetto costituzionale.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 della

Costituzione), dovere inderogabile di solidarietà. A tale dovere sono tenuti tutti, in proporzione alla capacità

contributiva.

Il singolo deve contribuire alle spese statali non in ragione di ci che riceve, ma in quanto membro della collettività.

La funzione dei tributi non è meramente fiscale, ma anche extrafiscale, in quanto vi sono anche finalità di tipo

sociale.

IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

L’art. 53 della Costituzione – specifica il dovere di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria

può avere un duplice significato: capacità contributiva

– limita al tempo stesso sia il dovere di contribuire, sia il potere legislativo in

materia fiscale, in quanto norma che pone il principio di capacità contributiva.

Esso infatti vincola il legislatore nella scelta dei presupposti dei tributi.

Secondo la Scienza delle – sul principio implica che le spese pubbliche siano finanziate da chi ne

fruisce,

finanze i tributi possono fondarsi: del beneficio: con i tributi commutativi

– sul principio di implica che le imposte siano a carico di chi ha attitudine a

capacità contributiva: contribuire.

Unanime è il consenso all’interpretazione di quest’ultimo come capacità economica, esplicitando la valenza

economica nella capacità contributiva.

NOZIONE SOGGETTIVA E NOZIONE OGGETTIVA DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Occorre indicare quali fatti economici esprimano capacità contributiva. Vi sono orientamenti divergenti:

orientamento soggettivo la capacità contributiva indica l’effettiva idoneità soggettiva del contribuente a far

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Publisher
A.A. 2013-2014
22 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _dreaaaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Nussi Mario.