DIRITTO TRIBUTARIO
CAP 1 – GLI ISTITUTI
LA NOZIONE DI TRIBUTO
Non vi sono definizioni legislative. Può avere 3 accezioni:
Il tributo comporta il sorgere di un’obbligazione, che ha effetti definitivi.
• Il tributo è un’entrata coattiva, comportando la necessaria presenza di un ente pubblico con poteri autoritativi;
• il fondamento giuridico è quindi un atto dell’autorità, la quale esprime la propria autorità statale.
Il fatto generatore del tributo è di tipo economico, a differenza delle sanzioni pecuniarie, originate da un fatto
• illecito.
Non risulta rilevante lo scopo per cui un tributo è istituito (per un’entrata pubblica, per fini fiscali o extrafiscali). In
genere non ha destinazioni prestabilite.
In ogni caso, vi possono essere tributi con destinazione specifica: tributi di scopo o parafiscali.
In conclusione il tributo comporta il sorgere di un’obbligazione, è imposto coattivamente, è collegato ad un
presupposto economico e destinato al finanziamento delle spese pubbliche.
LA CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE DEL TRIBUTO
Il concetto di tributo comprende:
– imposte: è il tributo per eccellenza; è un’entrata destinata a finanziare spese indivisibili. Il presupposto è un fatto
economico senza alcuna relazione con una determinata attività dell’ente pubblico. Esse sono dovute a
titolo di solidarietà, commisurate alla dimensione economica del presupposto.
– tasse: si distinguono dalle imposte per quanto riguarda il presupposto, cioè l’emanazione di un provvedimento o
la fruizione di un bene o servizio, di conseguenza sono collegate a spese divisibili.
È un istituto di confine tra i proventi di natura non tributaria (prezzi pubblici, tariffe, canoni) e i
corrispettivi di diritto privato (entrate patrimoniali); presupposto distintivo è la natura coattiva.
Vi è un rapporto di correlatività tra la prestazione pecuniaria e l’attività pubblica infatti vi sono tasse
dovute nonostante il servizio non sia concretamente utilizzato.
I proventi di queste due tipologie di tributi possono essere sostituiti con proventi di natura non tributaria.
– contributo o ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono
tributo dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività. Possono inoltre avere forma
speciale: di prestazioni dovute a determinati enti per il loro funzionamento.
– monopoli quando hanno lo scopo di procurare entrate per lo Stato allora possono rientrare nella definizione di
fiscali: tributo.
LE NOZIONI IN USO NELLA GIURISPRUDENZA
La nozione di tributo può assumere diverse accezioni, a seconda dell’ambito in cui viene considerata:
Giurispruidenza nozione più ampia di quella tradizionale, infatti comprende anche i contributi previdenziali e
• costituzionale: sanitari.
Caratteristiche: – imposizione, di un sacrificio economico individuale, realizzata per
un atto autoritativo di carattere ablatorio (della pubblica
amministrazione)
– destinazione del gettito allo scopo di apprestare i mezzi per il
fabbisogno finanziario necessario a coprire le spese pubbliche.
Giurisprudenza nozione meno ampio, non comprendendo le prestazioni previdenziali.
• ordinaria: Prestazioni imposte in via coattiva, purchè non rappresentino il corrispettivo di una
prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare le spese pubbliche in genere.
IL DIRITTO TRIBUTARIO E LE SUE PARTIZION I
Il diritto tributario fa parte di quello finanziario, che a sua volta, fa parte di quello amministrativo.
Al suo interno vi sono due discipline:
Sostanziale: complesso di norme che regolano la materia tributaria.
• Esso è un corpo normativo autonomo.
Al suo interno vanno distinte: – norme fiscali
– norme extrafiscali
Formali: complesso normativo che hanno per oggetto le sanzioni ed i processi tributari.
• Comprende: – norme tributarie in materia di procedimenti
– norme tributarie penali: fanno parte del sistema penale codicistico.
Vi sono poi norme, in altri settori dell’ordinamento, con oggetto tributario, che, a seconda dei punti di vista, sono
da ascrivere al diritto tributario.
1
CAP 2 – LE FONTI
LA RISERVA DI LEGGE
L’art. 23 della Costituzione nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
dispone che: base alla legge. Riservando al Parlamento il potere di disporre in materia di entrate.
L’art 23 ha la funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli nei confronti del potere esecutivo.
L’imposizione tributaria è vista come strumento di politica sociale e di redistribuzione del reddito.
I problemi interpretativi dell’art 23 sono sostanzialmente 3:
Nozione il termine legge indica non soltanto la legge statale ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge: i
• di legge: decreti-legge e i decreti legislativi.
Possono esservi fonti comunitarie, le cui leggi sono direttamente applicabili. Con l’adesione al
Trattato CE l’Italia ha operato una limitazione alla propria sovranità. I regolamenti comunitari
operano in un proprio ambito di competenza.
Nozione di base le riserve – assolute se la disciplina di una determinata materia è
• legislativa: di legge rimessa solamente alla legge
sono: – relative se la legge può limitarsi a disciplinare le linee
fondamentali della materia, rimettendone il completamento
a norme di rango non legislativo.
L’art 23 rientra in questa tipologia di riserve.
Non è necessario che la legge sua regolata interamente dalla legge, che deve avere solo un
contenuto minimo.
La riserva di legge non riguarda tutti i tipi di norme, ma soltanto quelle di diritto sostanziale;
oggetto sono solo le norme impositrici che definiscono i soggetti passivi, il presupposto e la
misura del tributo. Sono oggetto anche le norme che dispongono esenzioni o agevolazioni.
Non rientrano invece le norme sull’accertamento e la riscossione.
La legge deve inoltre stabilire la base imponibile e l’aliquota.
Nozione di prestazioni personali e patrimoniali imposte; categoria più ampia del concetto di tributo. Vi
• prestazione sono imposizioni: – in senso formale: imposte con atto autoritativo
imposta: – in senso prestazioni di natura non tributaria e aventi
sostanziale: funzione di corrispettivo, di fonte contrattuale,
quando appare prevalente l elemento
’
impositivo, il corrispettivo è fissato
unilateralmente ed al privato è rimessa solo la
libertà di richiedere o non richiedere la
prestazione.
LE LEGGI TRIBUTARIE DELLO STATO
Fonti del diritto tributario sono le leggi e gli altri atti aventi valore di legge.
Le leggi tributarie non possono essere approvate con leggi di bilancio, poiché si è inteso conservare la distinzione
tra leggi sostanziali (che disciplinano i tributi e le spese) e quelle formali, di approvazione del bilancio, né possono
essere approvate con referendum abrogativo, che si presta facilmente ad operazioni di carattere demagogico,
portando ad effetti molto gravi.
Le disposizioni legislative che contengono aiuti di Stato (esenzioni o agevolazioni fiscali) devono essere notificate
alla Commissione europea.
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Disposizioni di varia natura e contenuto, qualificate come principi generali dell’ordinamento tributario che
possono essere derogate o modificate solo espressamente.
Vi sono quattro importanti enunciati:
1. le disposizioni sono attuative della Costituzione
2. il valore di tali norme è da ritenersi come i principi generali
3. vige il divieto di deroga o modifica in modo tacito
4. vige il divieto di deroga o modifica mediante leggi speciali.
Lo Statuto si pone come una legge tributaria generale, assimilabile alle disposizioni preliminari del Codice Civile.
I DECRETI–LEGGE
La funzione legislativa è assegnata al Parlamento, ma il Governo può emanare decreti con forza – decreti-
legge
di legge: – decreti legislativi.
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I decreti–legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge, adottabili dal Governo in caso di necessità ed
urgenza. Hanno efficacia dal giorno della pubblicazione e perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro
60 giorni dalla pubblicazione. Ragioni d’uso: – per la celerità del provvedimento
– per far fronte ad esigenze straordinarie dello Stato.
Fino al 1996, il Governo fece abitualmente uso dell’emanazione di decreti–legge; la Corte Costituzionale ha però
sanzionato tale prassi, facendo sì che venissero utilizzate le leggi di delega.
I DECRETI LEGISLATIVI
Il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, con determinazione dei principi e
criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Il ricorso al meccanismo della delega deriva dalla circostanza che le norme tributarie mal si prestano ad essere
elaborate e discusse in sede parlamentare.
Con il decreto delegato è stato ampiamente modificato il Testo unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.).
I TESTI UNICI
Il testo unico è un testo normativo caratterizzato da un particolare contenuto, ossia la riunificazione di norme
contenute in più testi. Esso può essere compilativo o innovativo.
Il Governo ha il potere di emanare: – decreti legislativi per l’attuazione delle riforme
– decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive
– testi unici, contenenti le norme della riforma e le norme
previgenti rimaste in vigore.
Nei testi unici vanno poi inserite le norme emanate dopo la riforma.
I testi unici di attuazione delle riforme tributarie sono testi innovativi, in quanto contengono disposizioni
integrative e correttive delle norme preesistenti.
I REGOLAMENTI GOVERN ATIVI E LA DELEGIFICAZIONE
La produzione di norme astratte e generali può essere compiuta anche dal Governo e da altre autorità
amministrative. Tali atti sono subordinati alle leggi e, se contrari alle leggi, sono illegittimi e possono essere
annullati.
I regolamenti non sono oggetto di giudizio di costituzionalità. La potestà regolamentare non è quindi disciplinata
dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria.
Sono innanzitutto disciplinati i regolamenti governativi: – deliberati dal Consiglio dei Ministri
– sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti
– emanati con decreto del Presidente della
Repubblica
– pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Tali – l’esecuzione di legge e decreti legislativi
regolamenti – l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
disciplinano: – le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge
– l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
– l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici.
Nei regolamenti delegati trova attuazione il fenomeno delle delegificazione, assegna al Governo la titolarità della
potestà esercitabile previa autorizzazione della legge, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
Possono – regolamenti esecutivi: possono essere emessi anche in assenza di apposita norma autorizzativa
Aversi: – regolamenti delegati e delegificanti: emessi in base ad una norma espressa.
I regolamenti attuativi e integrativi non sono ammissibili in diritto tributario per le materie coperte da riserva di
legge, che non ammette neanche regolamenti indipendenti.
I REGOLAMENTI MINISTERIALI
Sono adottati nelle materie di competenza di un singolo Ministro, autorizzati dalla legge, con decreto ministeriale, e
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi.
Sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, come anche i regolamenti interministeriali, che regolano le
materie di competenza di più ministri e sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio.
Sovente le leggi autorizzano il ministro ad emanare decreti non aventi valore regolamentare, per cui non viene
seguita la procedura previsti per i decreti regolamentari.
Esempi: – decreto che fissa l’aggiornamento dei valori catastali
– il regolamento in tema di dichiarazione dei redditi
– il decreti che fissa le quote di ammortamento
– il regolamento che prevede presunzioni di cessione e acquisto ai fini IVA: – il c.d. redditometro
– la white list dei Paesi non paradisi fiscali.
3
CAP 3 – INTERPRETAZIONI E INTEGRAZIONI
PECULIARITÀ DELLE LEGGI TRIBUTARIE. I TECNICISMI E LE POLISISTEMATICITÀ
Nel Diritto tributario si presentano diverse difficoltà di individuazione ed interpretazione delle regole; questo a
causa di:
la legislazione tributaria non è raccolta in un testo unitario, né vi è una legge generale per tutta la materia. Solo
• lo Statuto dei diritti del contribuente pone dei principi generali, validi per tutto il Diritto tributario.
Per questo motivo esso è definito polisistemico
l’iperlegificazione e l’instabilità che caratterizzano questo settore dell’ordinamento dato che le leggi
• tributarie sono continuamente ritoccate e modificate
le norme tributarie nascono, sovente, per far fronte a situazioni d’emergenza
• vi è continuamente l’emanazione di leggi a termine
• quando vengono emanate nuove norme è difficile che il legislatore operi su di un terreno vergine; le nuove
• disposizioni, nella maggior parte dei casi, contengono modifiche testuali a testi precedenti
inoltre, vi sono diverse difficoltà legate alla preferenza del legislatore per le formulazioni casistiche, piuttosto
• che per le formule generali, dando adito inevitabilmente a delle lacune
infine spesso le leggi tributarie sono di difficile interpretazione.
•
L’INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE
Non esistono, nel Diritto tributario, criteri interpretativi.
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere le norme che accordano esenzioni o agevolazioni siano da
interpretare restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio di generale applicazione dell’
imposta.
Vi sono due – indirizzo sostiene che la legge tributaria racchiude una nozione autonoma, diversa da quella
diverse dottrine: autonomistico: propria del settore giuridico in cui l’istituto è regolato in via primaria. Questo
indirizzo dà risalto all’esigenza di adeguare la tassazione alla sostanza economica
dell’affare.
In questa categoria si evidenzia l indirizzo funzionale: espressione dell
’ ’
interpretazione non formalistica delle leggi d’imposta in quanto deve essere
individuato lo specifico fenomeno economico.
– indirizzo anti- sostiene che la legge tributaria accoglie la medesima nozione che di un atto o istituto
autonomistico: è delineata nel settore giuridico di provenienza. Intende tutelare la certezza del
diritto.
INTERPRETAZIONE LETTERALE
Mentre fino al XIX secolo, l’interprete si avvalse sempre di alcuni mezzi o strumenti interpretativi, oggi egli
opera con piena discrezionalità, dovendo ovviamente sottostare ad alcuni vincoli: nell applicare la legge, non si
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può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Il primo elemento su cui si basa il lavoro interpretativo è il dato letterale: se viene usato un termine tratto dalla
• lingua ordinaria, l’interprete deve attenersi al significato corrente; se un termine ha un significato sia tecnico
che formale, il primo prevale sul secondo.
Inoltre il significato che l’interprete deve attribuire al termine tecnico può derivare da una definizione data
• dallo stesso legislatore, che, talvolta, si preoccupa di fornire all’interprete la definizione delle espressioni
usate.
Poi nel descrivere le fattispecie, il legislatore tributario può riferirsi a fatti della vita o ad istituti di altri settori
• dell’ordinamento: quando la norma tributaria descrive la propria fattispecie usando termini propri di altri
settori dell’ordinamento, quel termine o istituto è assunto nel Diritto tributario con lo stesso significato che
gli è attribuito nel settore di provenienza.
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, I TESTI M ULTILINGUE E LE TRADUZIONI
I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo.
I termini della convenzione, la cui nozione non è definita dalla convenzione stessa, o non è ricavabile dal contesto
della convenzione, devono essere intesi secondo la legge interna dello Stato, alle cui imposte la convenzione deve
essere applicata. In caso di divergenze, la disposizione dev’essere interpretata in funzione del sistema generale e
della finalità della normativa di cui essa fa parte.
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L’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
Comporta, nell’interpretazione di un testo normativo, il privilegiare l’interpretazione conforme al testo
gerarchicamente sovraordinato. Le leggi inoltre devono essere interpretate in modo da risultare conformi alle
norme costituzionali.
Oltre che la conformità alle norme costituzionali, è da privilegiare la conformità alle norme comunitarie, e quindi
alle convenzioni internazionali: principio della doppia conformità.
GERARCHIA TRA I MEZZI ERMENEUTICI. PREMINENZA DEL DATO LETTERALE
Dove non operano regole legislative o altri vincoli, si affermano le dottrine dell’interpretazione: dottrine
ideologiche che indicano canoni e crit
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