Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Attività di consulenza tributaria: limitazioni di responsabilità
Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà, tali violazioni sono punibili in capo al consulente solo in caso di dolo o colpa grave. Tale disposizione:
- Da un lato opera una limitazione di responsabilità
- Dall'altro conferma la regola dell'applicabilità di tutte le sanzioni amministrative tributarie al professionista nell'ambito dell'attività svolta nell'interesse del proprio cliente
- E consente, quindi, tale forma di responsabilità riespansione, una degli istituti generali del concorso di persone
In via residuale, rispetto al concorso di persone nell'illecito si pone la fattispecie dell'autore mediato. Questa si configura
quando un soggetto con o ,26. VIOLENZA MINACCIA o inducendo altri in27. ERRORE COLPEVOLE ovvero avvalendosi di una anche via transitoria di intendere e28. PERSONA INCAPACE di volere, In tali casi egli risponde in luogo deldetermina la commissione di una violazione. suo autore materiale . '►Si tratta di ipotesi in cui commette una violazione o senzaL AUTORE MATERIALE colpevolezza (nell'ipotesi di violenza o minaccia o di errore in colpevole) o senzaimputabilità (nel caso di assenza, anche transitoria, di capacità di intendere e divolere).R , . Una disciplinaRESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI RAPPRESENTANTI I DIPENDENTIilleciti compiuti da alcuni soggetti titolaripeculiare è invece dettata in relazione aglidi un rapporto qualificato con una persona fisica o giuridica o un'organizzazione .Si tratta in particolare di quanto stabilito dagli artt. 5 e 11 del decreto legislativo 472del '97 . Dalla lettura combinata di tali norme emerge che, 103nelcaso in cui l'autore della violazione abbia agito nell'interesse di determinato soggetto (persona fisica, società, associazione o ente, al quale è legato da un rapporto), quest'ultimo è obbligato in solido al pagamento della sanzione. Qualificato è irrogata, salvo esercizio del diritto di regresso. Per di tale disciplina, è necessario che sussista un legame particolarmente qualificato tra l'agente e il corresponsabile; in tal senso, rilevano soltanto: - rapporto di lavoro dipendente, - rappresentanza legale o negoziale, - la rappresentanza o l'amministrazione, anche di fatto, di enti o società. La violazione deve essere sostanziale, vale a dire che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo, e deve essere stata realizzata nell'adempimento: - dell'ufficio - o del mandato - o nell'esercizio di funzioni o incombenze che derivano da rapporto qualificato. Una violazione opera in tutti i casi in.cui l'agente non abbia agito con dolo o colpaLIMITAZIONE. Le sanzioni amministrative relative alA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Da tale disposizione deriva che nelle ipotesi di illeciti amministrativi commessi da:- dipendenti,
- amministratori o rappresentanti di enti e società dotati di persone giuridica,
le sanzioni amministrative saranno irrogate direttamente alla persona giuridica, la quale ne risponderà in via esclusiva. Nessuna conseguenza dell'illecito, perlomeno in via amministrativa, ricadrà quindi in capo al trasgressore persona fisica. I procedimenti applicativi delle sanzioni amministrative si trovano a pagina 126 e 127 del libro "Simone 104".
L A GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
La riforma del processo tributario, se da un lato ha chiarito alcuni problemi di fondo, dall'altro non haIl testo formattato con i tag HTML è il seguente:
espressamente disciplinato la tematica relativa ALL INDIVIDUAZIONE' e dei di del processo avanti le COMMISSIONI TRIBUTARIE dell'OGGETTO LIMITI GIURISDIZIONE per la quale restano valide le soluzioni e i criteri già elaborati in precedenza alla luce di un articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Con particolare riferimento ai limiti della giurisdizione tributaria, la dottrina ha ritenuto di distinguere tra LIMITI ESTERNI e LIMITI INTERNI, riguardando:
- i primi la delimitazione della materia tributaria devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni;
- i secondi il tipo di azioni concretamente esperibili nell'ambito di tale materia.
Sono atti che risultano meramente preparatori di un COSIDDETTI ATTI PRODROMICI successivo atto destinato influire sulla sfera giuridica del destinatario. Tali atti, in alcune ipotesi, possono presentare autonoma rilevanza giuridica, in quanto posti in essere violazione di norme procedurali o sostanziali; i
Vizi di tali atti tuttavia non possono farsi valere mediante diretta contestazione degli stessi, bensì in forza del suddetto principio dell'esclusività, possono addursi a motivi di legittimità dell'atto conseguente in sede di ricorso contro la successiva espressione dell'azione amministrativa fondata sull'atto prodromico.
MATERIE SOTTOPOSTE ALLE COMMISSIONI
Le materie della giurisdizione delle commissioni sono costituite dalle materie indicate nell'art. 2 del D. Lgs. 546 del 1992.
LIMITI ESTERNI
La sfera di giurisdizione delimitata da tale disposizione è stata via via ampliata specie a seguito della pronuncia della corte costituzionale che ha individuato quale UNICO limite alla modifica della giurisdizione di giudici speciali revisionati quello di non snaturare la materia attribuita alla rispettiva competenza. Si è così pervenuti alle controversie relative a tutti.
tributaria deve essere un atto impositivo o un atto di accertamento, liquidazione o riscossione del tributo.tributariaprovinciale è costituito: ● dall'avviso di accertamento, ● dall'avviso di liquidazione del tributo, ● dal provvedimento che irroga le sanzioni, ● dal ruolo e dalla cartella di pagamento, ● dagli atti relativi alle operazioni catastali ● e dal provvedimento, espresso o tacito, che respinge l'istanza di rimborso ditributi, sanzioni pecuniarie e interessi indebitamente versati dal contribuente.' La è confermata dallo stesso articolo 19 che, nel TASSATIVITÀ DELL ELENCAZIONE NORMATIVA 'terzo comma , esclude di atti diversi da quelli indicati. L'AUTONOMA IMPUGNABILITÀ Deve tuttavia rilevarsi la tendenza della giurisprudenza a sindacare la ritualità del ricorso ai sensi dell'articolo 19 non già in base al nome dell'atto, quanto in base agli effetti e, quindi, a considerare impugnabili anche atti diversi da quelli elencati nella citata disposizione, ma ritenuti produttivi di effetti parzialmente coincidenti. Così,La giurisprudenza aveva ritenuto impugnabili anche atti quali il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. Il decreto legislativo 546/92 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale prevedendo l'impugnabilità degli atti menzionati in precedenza ponendo una norma di chiusura secondo cui l'elenco di cui all'articolo 19 può essere ampliato solo in base a una previsione normativa espressa. Si tratta, peraltro, di un limite che risulta inidoneo a impedire l'estensione dell'opera degli atti impugnabili sulla base del criterio dell'omogeneità degli effetti. Occorre evidenziare, inoltre, che tale estensione risulta ormai di fatto impostata dall'ampliamento della sfera di giurisdizione delle commissioni a tutti tributi. Tale modifica, alla quale non ha fatto seguito un adeguamento dell'articolo 19, comporta che le commissioni dovranno conoscere anche controversie.
relative atributi nella cui disciplina attuativa non è contemplata l'emanazione di nessuno degli atti elencati all'articolo 19, così che il vicolo d'accesso per il contribuente dovrà essere individuato in via interpretativa. Inoltre, alla stregua di tale principio è a volte l'individuazione degli atti impugnabili prevista in disposizioni diverse da quelle processuali. Si pensi, ad esempio, all'atto con il quale l'amministrazione finanziaria dispone la compensazione tra il proprio credito per la sanzione e un credito d'imposta del contribuente. Un ulteriore delimitazione della materia conoscibile è costituita dalla preclusione dei motivi devolvibili in sede di ricorso contro gli atti astrattamente conseguenziali di altri atti autonomamente impugnabili. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 19, in tali ipotesi il ricorso può riguardare soltanto vizi propri.
dell'atto e non è quindi il merito del rapporto d'imposta, la cui contestazione avrebbe dovuto essere svolta a seguito della notifica dell'atto presupposto. La mancata notificazione di tale atto, ove adottato precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Si pensi all'ipotesi di iscrizione a ruolo preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, contro cui il contribuente non abbia proposto ricorso oppure lo abbia proposto limitatamente alcuni capi. In tal caso del ricorso contro l'atto presupposto può essere proposto unitamente al ricorso contro l'atto notificato.