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NORME CHE HANNO COME DESTINATARIO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 5 “informazioni del contribuente”

L’amministrazione finanziaria è tenuta a garantire la completa e agevole conoscenza delle

disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, curando anche la

predisposizione dei testi e mettendoli a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore;

garantendo anche la giusta informazione elettronica in modo tale da essere fruibile e aggiornata in

tempo reale in qualsiasi momento. In più, l’amministrazione è tenuta a portare a conoscenza dei

contribuenti in modo tempestivo e con mezzi idonei tutte le circolari e risoluzioni emanate.

Articolo 6 “ Conoscenza degli atti e semplificazione”

L’’amministrazione deve assicurare che gli atti di accertamenti destinati al singolo contribuente siano

conosciuti dallo stesso, inviati nel luogo di effettivo domicilio o nel luogo dove il contribuente abbia

eletto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. 19

Articolo 6-bis “Principio del contraddittorio”

Nel 2023, è stato inserito l’art. 6 bis, introducendo il principio del contraddittorio .

1

Si è generalizzato il dialogo tra contribuente e amministrazione. L’amministrazione NON può

emettere l’avviso di accertamento senza prima averlo avvisato e senza prima consentire al

contribuente di dire la sua.

Quindi, tutti gli atti impugnabili (disc. Art. 19 al decreto 546 )che il contribuente può portare dinanzi

agli organi della giustizia tributaria e a pena di annullabilità (ossia, se il principio di contraddittorio

non dovesse essere rispettato, l’atto verrà annullato dal giudice) devono essere preceduti da un

contraddittorio che consiste in una interlocuzione preventiva che deve avvenire prima che l’atto

venga adottato.

L’amministrazione finanziaria appone un termine di 60 gg per consentire al contribuente di estrarre

copia degli atti facenti parte del procedimento amministrativo e dello schema di atto che lo riguarda.

L’atto non viene adottato prima della scadenza del termine. L’amministrazione finanziaria deve

attendere quindi i 60 gg entro i quali il contribuente può presentare le sue controdeduzioni. (Termine

di garanzia)

L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente e deve

motivare le ragioni che non hanno consentito di accogliere il contenuto delle osservazioni.

Al comma due sono previste, poi, delle eccezioni secondo le quali il principio del contraddittorio non

trova applicazioni, cioè per gli atti automatizzati,, atti sostanzialmente automatizzati, di pronta

liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto dal MEF.

(Non vale ciò per l’operazione posta in essere in ambito di controllo formale)

Articolo 7 “chiarezza e motivazione degli atti”

La motivazione costituisce la limitazione ai presupposti di fatto della norma. Attraverso la

motivazione, l’amministrazione finanziaria riesce a definire le ragioni che hanno indotto la stessa ad

adottare un determinato atto. Per effetto delle modifiche apportate dall’ultimo decreto legislativo, è

stata definita la pena di annullabilità dell’atto in mancanza di motivazione. Per cui, se l’atto dovesse

essere pur legittimo di contenuto ma viziato dalla mancanza di questo requisito, potrà essere

impugnato e annullato.

La norma, in passato, si rifaceva alla legge 241/90 in particolare all’art. 3 circa il procedimento

amministrativo, perché il procedimento tributario si muove sullo scheletro del procedimento

amministrativo, e di fatto in mancanza di espressa previsione normativa in materia tributaria faceva

sì di potersi rifare al procedimento amministrativo. Ora, il rischiamo all’art. 3 della L 241/90 è stata

annullata, ed il legislatore ha definito direttamente nello statuto la pena di annullabilità dell’atto.

Articolo 7-bis “annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria”

Posto come principio generale, l’art. 7-bis (che parafrasa il 21-opties, L. 241/90) si occupa

dell’annullabilità degli atti, definendo che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili

dinanzi alla giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge. Cioè, i vizi sono:

- violazione di legge,

- eccesso di potere

1 Principio del contraddittorio: diritto di ogni individuo di partecipare al procedimento amministrativo o giudiziario che

lo riguarda, di essere informato delle contestazioni mosse nei suoi confronti e di poter presentare le proprie

argomentazioni e prove. È un principio essenziale per assicurare la trasparenza, l’equità e la correttezza dei

procedimenti. Nel diritto tributario, prevede che, prima di emettere atti impositivi (come l’avviso di accertamento),

l’amministrazione finanziaria debba avviare un contraddittorio contro il contribuente, informandolo delle contestazioni

mosse e permettendogli di esporre le proprie difese. 20

- incompetenza.

Questi motivi di annullabilità, a pena di decadenza, devono essere dedotti nel decorso introduttivo

dinanzi alla corte di giustizia e non sono rilevabili d’ufficio.

È un vizio grave ma non particolarmente, tanto che il contribuente deve farlo valere tramite ricorso e

se non viene eccepito in quel momento, non sarà più possibile far valere l’annullabilità.

Articolo 7-ter “Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria”

La nullità dell’atto dell’amministrazione finanziaria (parafrasando l’art. 21 septies, L. 241/90) , ossia

il vizio più grave, ricorre per:

- Difetto assoluto di attribuzione;

- Violazione o elusione del giudicato;

- Altri vizi di nullità testuale.

La nullità è un vizio pregnante rispetto all’annullabilità, dove a differenza della seconda per il quale

la sentenza che ne decreta il titolo è costitutiva; la sentenza di nullità è dichiarativa (dichiara un evento

che già esiste). Con la nullità l’atto smette di produrre i suoi effetti.

Al secondo comma si espone che i vizi di nullità possono essere eccepiti in qualunque momento e

anche rilevato d’ufficio dal giudice.

Il diritto del contribuente è vedersi rimborsato quanto ha dovuto in caso di atto nullo

Articolo 7 quarter “irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria “

Art. 7-quater invece si riferisce alla irregolarità degli atti, e costituisce un vizio minore rispetto alle

precedenti fattispecie. Fa riferimento alla mancata o erronea indicazioni delle informazioni di cui

all’art. 7, comma 2.

Articolo 7 quinquies “ vizi dell’attività istruttoria”

Vengono normati i vizi dell’attività istruttoria che ha prodotto l’atto, sanzionandolo con la

inutilizzabilità

Prevede che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo gli elementi di prova

acquisti oltre i termini per porre in essere una verifica fiscale. In questo caso, queste prove saranno

inutilizzabili.

Articolo 7-sexies “vizi delle notificazioni”

La notificazione è uno strumento che consente di portare a conoscenza l’atto, ed è utilizzato nel diritto

processuale civile. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi

elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente

privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori da questi casi, la notificazione eseguita in

violazione delle norme di legge è nulla, nullità che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

dell’atto, semprechè l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. L’

inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’efficacia (comma 2)

Secondo una parte della dottrina, la notifica costituisce un elemento costitutivo dell’atto, secondo il

quale senza la conoscenza da parte del contribuente, non sa dell’esistenza dello stato, per cui per lui

non esiste.

Altre parti della dottrina invece non la sostengono.

Il legislatore ha definito quindi gli elementi descrittivi circa i vizi dello stesso nella scrittura

dell’articolo in esame.

Dal’art. 7-bis all’art. 7-sexies, troviamo i principi introdotti nel 2023. 21

Articolo 9-bis “divieto di bis in idem nel procedimento tributario”

È stato previsto un divieto di bis in idem, pretendendo che l’azione impositiva nei confronti del

contribuente posa essere eseguita solo una volta nel periodo di imposta. Si trattava di un principio

non scritto nel nostro ordinamento, in quanto è stato introdotto nel diritto vivente, ora reso concreto

grazie alla scrittura di questo articolo.

Viene quindi vietata la duplicazione delle sanzioni per lo stesso fatto, garantendo che il contribuente

non possa essere penalizzato più volte per la medesima violazione

Articolo 9-ter “Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti”

La giurisprudenza, condannando la situazione passata secondo il quale le informazioni reddituali dei

soggetti erano alla portata di tutti, ha introdotto il Divieto di divulgare i dati e le informazioni presenti

al comma 1 dell’articolo in esame..

Articolo 10 “Tutela dell’ affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”

Questa norma costituisce la bussola che indirizza i rapporti tra le due sfere, improntando lo stesso sul

principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 10 – bis?

Articolo 10-ter “ Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”

Viene sancito il principio di proporzionalità nel procedimento tributario. La norma è nuova, ma il

principio era stato rodato dal diritto vivente. Consiste nel bilanciare l’interesse dell’amministrazione

finanziaria con i diritti del contribuente. Il procedimento tributario ha il compito di bilanciare la

protezione dell’interesse erariale (fiscale) con i diritti fondamentali del contribuente. In conformità a

questo principio è previsto che l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del

tributo, non deve eccedere rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente oltre

quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo.

In aggiunta, si applica anche alle misure di contrasto dall’elusione fiscale e dall’evasione e fiscale.

È importante questo principio perché si interpone tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito.

All’interno di queste norme introdotte con il decreto legislativo 219 del 20

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Publisher
A.A. 2023-2024
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher J.barba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Parente Salvatore.