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NORME CHE HANNO COME DESTINATARIO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Articolo 5 “informazioni del contribuente”
L’amministrazione finanziaria è tenuta a garantire la completa e agevole conoscenza delle
disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, curando anche la
predisposizione dei testi e mettendoli a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore;
garantendo anche la giusta informazione elettronica in modo tale da essere fruibile e aggiornata in
tempo reale in qualsiasi momento. In più, l’amministrazione è tenuta a portare a conoscenza dei
contribuenti in modo tempestivo e con mezzi idonei tutte le circolari e risoluzioni emanate.
Articolo 6 “ Conoscenza degli atti e semplificazione”
L’’amministrazione deve assicurare che gli atti di accertamenti destinati al singolo contribuente siano
conosciuti dallo stesso, inviati nel luogo di effettivo domicilio o nel luogo dove il contribuente abbia
eletto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. 19
Articolo 6-bis “Principio del contraddittorio”
Nel 2023, è stato inserito l’art. 6 bis, introducendo il principio del contraddittorio .
1
Si è generalizzato il dialogo tra contribuente e amministrazione. L’amministrazione NON può
emettere l’avviso di accertamento senza prima averlo avvisato e senza prima consentire al
contribuente di dire la sua.
Quindi, tutti gli atti impugnabili (disc. Art. 19 al decreto 546 )che il contribuente può portare dinanzi
agli organi della giustizia tributaria e a pena di annullabilità (ossia, se il principio di contraddittorio
non dovesse essere rispettato, l’atto verrà annullato dal giudice) devono essere preceduti da un
contraddittorio che consiste in una interlocuzione preventiva che deve avvenire prima che l’atto
venga adottato.
L’amministrazione finanziaria appone un termine di 60 gg per consentire al contribuente di estrarre
copia degli atti facenti parte del procedimento amministrativo e dello schema di atto che lo riguarda.
L’atto non viene adottato prima della scadenza del termine. L’amministrazione finanziaria deve
attendere quindi i 60 gg entro i quali il contribuente può presentare le sue controdeduzioni. (Termine
di garanzia)
L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente e deve
motivare le ragioni che non hanno consentito di accogliere il contenuto delle osservazioni.
Al comma due sono previste, poi, delle eccezioni secondo le quali il principio del contraddittorio non
trova applicazioni, cioè per gli atti automatizzati,, atti sostanzialmente automatizzati, di pronta
liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto dal MEF.
(Non vale ciò per l’operazione posta in essere in ambito di controllo formale)
Articolo 7 “chiarezza e motivazione degli atti”
La motivazione costituisce la limitazione ai presupposti di fatto della norma. Attraverso la
motivazione, l’amministrazione finanziaria riesce a definire le ragioni che hanno indotto la stessa ad
adottare un determinato atto. Per effetto delle modifiche apportate dall’ultimo decreto legislativo, è
stata definita la pena di annullabilità dell’atto in mancanza di motivazione. Per cui, se l’atto dovesse
essere pur legittimo di contenuto ma viziato dalla mancanza di questo requisito, potrà essere
impugnato e annullato.
La norma, in passato, si rifaceva alla legge 241/90 in particolare all’art. 3 circa il procedimento
amministrativo, perché il procedimento tributario si muove sullo scheletro del procedimento
amministrativo, e di fatto in mancanza di espressa previsione normativa in materia tributaria faceva
sì di potersi rifare al procedimento amministrativo. Ora, il rischiamo all’art. 3 della L 241/90 è stata
annullata, ed il legislatore ha definito direttamente nello statuto la pena di annullabilità dell’atto.
Articolo 7-bis “annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria”
Posto come principio generale, l’art. 7-bis (che parafrasa il 21-opties, L. 241/90) si occupa
dell’annullabilità degli atti, definendo che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili
dinanzi alla giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge. Cioè, i vizi sono:
- violazione di legge,
- eccesso di potere
1 Principio del contraddittorio: diritto di ogni individuo di partecipare al procedimento amministrativo o giudiziario che
lo riguarda, di essere informato delle contestazioni mosse nei suoi confronti e di poter presentare le proprie
argomentazioni e prove. È un principio essenziale per assicurare la trasparenza, l’equità e la correttezza dei
procedimenti. Nel diritto tributario, prevede che, prima di emettere atti impositivi (come l’avviso di accertamento),
l’amministrazione finanziaria debba avviare un contraddittorio contro il contribuente, informandolo delle contestazioni
mosse e permettendogli di esporre le proprie difese. 20
- incompetenza.
Questi motivi di annullabilità, a pena di decadenza, devono essere dedotti nel decorso introduttivo
dinanzi alla corte di giustizia e non sono rilevabili d’ufficio.
È un vizio grave ma non particolarmente, tanto che il contribuente deve farlo valere tramite ricorso e
se non viene eccepito in quel momento, non sarà più possibile far valere l’annullabilità.
Articolo 7-ter “Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria”
La nullità dell’atto dell’amministrazione finanziaria (parafrasando l’art. 21 septies, L. 241/90) , ossia
il vizio più grave, ricorre per:
- Difetto assoluto di attribuzione;
- Violazione o elusione del giudicato;
- Altri vizi di nullità testuale.
La nullità è un vizio pregnante rispetto all’annullabilità, dove a differenza della seconda per il quale
la sentenza che ne decreta il titolo è costitutiva; la sentenza di nullità è dichiarativa (dichiara un evento
che già esiste). Con la nullità l’atto smette di produrre i suoi effetti.
Al secondo comma si espone che i vizi di nullità possono essere eccepiti in qualunque momento e
anche rilevato d’ufficio dal giudice.
Il diritto del contribuente è vedersi rimborsato quanto ha dovuto in caso di atto nullo
Articolo 7 quarter “irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria “
Art. 7-quater invece si riferisce alla irregolarità degli atti, e costituisce un vizio minore rispetto alle
precedenti fattispecie. Fa riferimento alla mancata o erronea indicazioni delle informazioni di cui
all’art. 7, comma 2.
Articolo 7 quinquies “ vizi dell’attività istruttoria”
Vengono normati i vizi dell’attività istruttoria che ha prodotto l’atto, sanzionandolo con la
inutilizzabilità
Prevede che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo gli elementi di prova
acquisti oltre i termini per porre in essere una verifica fiscale. In questo caso, queste prove saranno
inutilizzabili.
Articolo 7-sexies “vizi delle notificazioni”
La notificazione è uno strumento che consente di portare a conoscenza l’atto, ed è utilizzato nel diritto
processuale civile. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi
elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente
privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori da questi casi, la notificazione eseguita in
violazione delle norme di legge è nulla, nullità che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo
dell’atto, semprechè l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento. L’
inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’efficacia (comma 2)
Secondo una parte della dottrina, la notifica costituisce un elemento costitutivo dell’atto, secondo il
quale senza la conoscenza da parte del contribuente, non sa dell’esistenza dello stato, per cui per lui
non esiste.
Altre parti della dottrina invece non la sostengono.
Il legislatore ha definito quindi gli elementi descrittivi circa i vizi dello stesso nella scrittura
dell’articolo in esame.
Dal’art. 7-bis all’art. 7-sexies, troviamo i principi introdotti nel 2023. 21
Articolo 9-bis “divieto di bis in idem nel procedimento tributario”
È stato previsto un divieto di bis in idem, pretendendo che l’azione impositiva nei confronti del
contribuente posa essere eseguita solo una volta nel periodo di imposta. Si trattava di un principio
non scritto nel nostro ordinamento, in quanto è stato introdotto nel diritto vivente, ora reso concreto
grazie alla scrittura di questo articolo.
Viene quindi vietata la duplicazione delle sanzioni per lo stesso fatto, garantendo che il contribuente
non possa essere penalizzato più volte per la medesima violazione
Articolo 9-ter “Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti”
La giurisprudenza, condannando la situazione passata secondo il quale le informazioni reddituali dei
soggetti erano alla portata di tutti, ha introdotto il Divieto di divulgare i dati e le informazioni presenti
al comma 1 dell’articolo in esame..
Articolo 10 “Tutela dell’ affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”
Questa norma costituisce la bussola che indirizza i rapporti tra le due sfere, improntando lo stesso sul
principio della collaborazione e della buona fede.
Articolo 10 – bis?
Articolo 10-ter “ Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”
Viene sancito il principio di proporzionalità nel procedimento tributario. La norma è nuova, ma il
principio era stato rodato dal diritto vivente. Consiste nel bilanciare l’interesse dell’amministrazione
finanziaria con i diritti del contribuente. Il procedimento tributario ha il compito di bilanciare la
protezione dell’interesse erariale (fiscale) con i diritti fondamentali del contribuente. In conformità a
questo principio è previsto che l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del
tributo, non deve eccedere rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente oltre
quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo.
In aggiunta, si applica anche alle misure di contrasto dall’elusione fiscale e dall’evasione e fiscale.
È importante questo principio perché si interpone tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito.
All’interno di queste norme introdotte con il decreto legislativo 219 del 20