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Capitolo III: Dalle regole generali alla concreta attuazione del concorso
73) Le situazioni giuridiche soggettive – Le norme attuative di diritto tributario, al momento in cui la fattispecie astratta descritta dalla norma si realizza in concreto, determinano il sorgere di situazioni giuridiche soggettive. Nell’evoluzione del pensiero giuridico sono state individuate categorie generali di classificazione di tali situazioni giuridiche soggettive ma spesso parte della dottrina ha ritenuto non possibile applicare tali categorie generali al diritto tributario a causa della pretesa specialità di tale ramo del diritto. Un attento esame invece può dimostrare come non esistano incompatibilità generali tra diritto tributario e categorie generali del diritto e la possibilità di quindi di individuare, in base alle norme e agli istituti tributari, le situazioni giuridiche soggettive più idonee a realizzare i contenuti delle norme stesse.
74) Poteri –
E’ in primo luogo incontestabile il fatto che le norme tributarie facciano sorgere situazioni di potere, inteso come facoltà di determinare in maniera unilaterale modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti. E’ altrettanto chiaro che il potere è attribuito, di regola a soggetti pubblici, per tutelare interessi superiori e comunque interessi altrui e non interessi del soggetto titolare del potere. Secondo una antica concezione autoritativa la fiscalità manifesta una posizione di supremazia pubblica che esclude a fronte dell’esercizio del potere qualsiasi altra situazione giuridica soggettiva trovandosi il privato in situazione di mera soggezione e privo di ogni possibilità di reazione e di rimedi giurisdizionali.. Tale teoria nega quindi qualsiasi rapporto giuridico tra ente impositore e contribuente. Tale tesi è in contrasto con i principi costituzionali ed è stata già da tempo rifiutata dalla dottrina dominante chesostieni che dalla norma tributaria impositrice derivano poterima anche altre situazioni giuridiche soggettive non necessariamente incompatibili tra di loro nell'attuazione di ogni tributo. Molto discussa è la possibilità di sussistenza in materia tributaria di poteri discrezionali. È considerato discrezionale il potere di effettuare scelte rilevanti nella sfera giuridica altrui per realizzare un fine predeterminato da una norma. Tale potere si risolve quindi nella valutazione e composizione dell'interesse principale (che è il fine determinato dalla norma) di cui è portatore il titolare del potere con gli altri interessi privati o pubblici contrastanti in gioco. Il potere discrezionale pertanto si esprime attraverso l'integrazione della regola posta dalla norma tramite l'identificazione del fine. Per tale motivo i poteri discrezionali sono esclusi laddove la costituzione riservi la materia ai soli atti aventi forza di legge e in particolare,Nel nostro caso, l'art. 23 cost. riserva ad atti aventi forza di legge la disciplina dei soggetti e delle fattispecie imponibili, escludendo quindi in tale ambito l'esercizio di poteri discrezionali, consentendo invece l'intervento di atti di natura diversa per l'integrazione della disciplina della base imponibile e dell'aliquota. Tuttavia altri principi (desumibili dall'art. 3 e 53 cost) impediscono che tale integrazione (rilevante per la fissazione della quantità del concorso alle pubbliche spese) possa essere effettuata con atti rilevanti a livello individuale tanto è vero che tale integrazione viene di regola affidata a regolamento o comunque ad atti generali. Pertanto l'intervento di atti discrezionali ai fini integrativi è possibile solo per la determinazione in concreto delle modalità temporali di attuazione del tributo (es. provvedimenti che dispongono dilazioni o rateazioni nell'adempimento del debito di imposta).
Infine la residua disciplina dell'attuazione (per la quale la riserva di legge è assai elastica) può comportare l'attribuzione di poteri discrezionali (es. la facoltà di spostare su richiesta del contribuente il domicilio fiscale). Laddove il titolare del potere non abbia facoltà di scelta ma è tenuto ad un certo comportamento al verificarsi di un dato evento la posizione dell'organo pubblico è quella del potere vincolato. L'esercizio del potere, essendo finalizzato alla cura di interessi generali, ha la caratteristica della doverosità e pertanto ne deriva la naturale indisponibilità di ogni potere pubblico, sia nel senso della intrasferibilità che nel senso della irrinunciabilità. Al modello del potere sono state ricondotte anche situazioni giuridiche emergenti nei rapporti tra privati ma caratterizzate dalla cura di interessi superiori o altrui (come alcune potestà spettanti al datore).di lavoro o agli organi societari) tuttavia in materia tributaria ciò non è frequente e quindi tutte le situazioni giuridiche dei privati in questo ambito sono generalmente riportate alle figure del diritto soggettivo, dell'obbligazione e dell'obbligo, figure elaboate nell'ambito del diritto privato.- B - Diritti soggettivi - Superata la vecchia tesi che riduce il fenomeno tributario alla sola relazione tra potere pubblico e soggezione del privato escludendo per quest'ultimo ogni forma di tutela e di garanzia, non si può rifiutare l'applicazione nel diritto tributario dello schema del diritto soggettivo. E' vero tuttavia che parte della dottrina ritiene ancora l'inapplicabilità diretta nel diritto tributario della disciplina del diritto soggettivo dettata dal codice civile, sulla base della natura pubblica dei soggetti attivi dei tributi e degli interessi da loro perseguiti. A tale teoria si può
obiettare che se è vero che caratteristica propria del diritto soggettivo è quella della facoltà di agire nell'esclusivo interesse del titolare e quindi il fatto che la posizione giuridica del titolare del diritto non è subordinata al perseguimento di interessi superiori o diversi ciò non incide sulla natura delle situazioni giuridiche di cui i soggetti pubblici sono titolari ma solo sull'esercizio delle stesse tramite il quale il soggetto deve comunque perseguire un pubblico interesse. Infatti mentre il potere ha caratteristica di doverosità il diritto soggettivo offre la più ampia gamma di facoltà potendo il soggetto che ne è titolare anche non esercitarlo e quindi il soggetto pubblico è vincolato nelle sue scelte ma ciò non incide sulle posizioni giuridiche a lui attribuite. D'altra parte la possibilità che allo stato e agli enti pubblici spetti la titolarità di diritti soggettivi
è stata sempre ammessa in via generale e non ci sono motivi per ritenere diversamente in materia tributaria. Inoltre venendo meno nel diritto tributario la vecchia impostazione autoritaria basata sull’assoluto predominio dell’azione pubblica e quindi del soggetto attivo, la possibilità di attribuire un identico schema giuridico alle pretese di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del tributo è garanzia di più eque e giuste soluzioni dei loro rapporti. Dobbiamo quindi ritenere che di diritti soggettivi possano diventare titolari, nell’attuazione del tributo, sia soggetti pubblici che privati. Nello stesso modo dobbiamo ritenere che sia soggetti pubblici che privati possano divenire titolari di diritti reali anche se la possibilità che ciò si verifichi concretamente è abbastanza rara in diritto tributario. Infatti in linea di massima gli istituti fiscali privilegiano il profilo della collaborazione doverosa dei
contribuenti equindi dalla norma impositrice deriva di regola un effetto obbligatorio. Anche i tributi in natura, che hannoper oggetto cose, trovano infatti attuazione nel nostro ordinamento mediante schemi obbligatori in quanto ibeni oggetto della prestazione tributaria hanno rilevanza per il loro valore di scambio e quindi sono benifungibili. Ma quando la prestazione ha per oggetto beni fungibili il trasferimento della proprietà richiede laloro individuazione e quindi l’acquisto del diritto reale è differito e mediato da un rapporto obbligatorio.
Dobbiamo tuttavia dire che i diritti reali possono essere rilevanti al momento dell’estinzione dei rapportiobbligatori, Infatti tutte le prestazioni pecuniarie relative all’attuazione del tributo se effettuate in contanti oa mezzo di titoli di credito comportano l’acquisto da parte del creditore della proprietà delle banconote odei titoli consegnati. Peraltro il diffondersi di modi di estinzione
diversi dal pagamento (compensazione), l'intermediazione del sistema bancario e la diffusione di mezzi di pagamento virtuali attenuano la rilevanza dei diritti reali nelle situazioni giuridiche derivanti dall'attuazione del tributo. Occorre inoltre considerare anche la costituzione sia volontaria (per ottenere dilazioni) che coattiva di diritti reali di garanzia, in particolare di ipoteche. Molto più rilevanti sono tuttavia, in materia di attuazione dei tributi, i diritti di credito che esprimono la necessità di una effettiva collaborazione tra soggetto pubblico e privati in quanto l'interesse del debitore può essere soddisfatto solo tramite la cooperazione del debitore. Non sembra invece esservi spazio, nell'attuazione dei tributi, per il diritto potestativo. Il diritto potestativo infatti consente facoltà di intervento nella sfera giuridica altrui, senza necessità di consenso, ma a differenza dal potere, tale facoltà viene
attribuita per la tutela esclusiva dell'interesse del titolare e non per la soddisfazione di interessi superiori e comunque altrui. Di fatto l'attribuzione di diritti potestativi a soggetti pubblici in questa materia non darebbe risultati differenti dal riconoscimento del potere in quanto il soggetto pubblico è comunque tenuto a soddisfare un interesse pubblico cui è a lui affidata la cura. Anche per quanto riguarda i privati non sono riscontrabili situazioni in cui possano essere titolari di diritti potestativi. Il diritto soggettivo, attribuito nell'esclusivo interesse del titolare, è in genere disponibile sia nel senso dell'attribuzione ad altri che nel senso di rinuncia ma tale disponibilità deve essere esclusa con riferimento allo stato e agli altri enti pubblici. 'L'indisponibilità quindi riguarda esclusivamente i crediti del soggetto attivo del tributo e non quelli del contribuente o di altri soggetti privati nei
confronti del soggetto attivo che devono ritenersi invece sicuramente disponibili.- Interessi legittimi - Sulla possibilità di individuare posizioni di interesse legittimo nella disciplina attuativa dei tributi, si è da tempo sviluppato un ampio dibattito, tra i sostenitori della tesi costitutiva e i sostenitori del