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Diritto dei trasporti

Cos'è il trasporto?

Deriva dalla parola "porto potare = transferre" che significa trasferire da un luogo ad un altro. Ne formano oggetto il trasporto di persone o cose: trasferimento da un luogo a un altro di cose; c'è il viaggio circolare: da porto a, b, c, d, e torno ad a: lungo l'arco del viaggio c'è stato trasferimento. Serve che avvenga mediante l'uso di un mezzo; se non c'è il trasferimento anche se realizzato non è rilevante agli effetti giuridici.

Facchinaggio e vettoriamento

Facchinaggio: era tipico del treno; è attività individuale fatta dall'uomo anche se con ausilio di un carrello portabagagli; è contratto di lavoro autonomo. Vettoriamento: chi fa il trasporto non è il trasportatore ma il vettore!

Gerarchia delle fonti nel diritto della navigazione

  • Le norme giuridiche sono regole di condotta obbligatorie per i consociati; le fonti del diritto invece sono gli strumenti ritenuti idonei a produrre norme giuridiche.
  • Il nostro ordinamento specifica quali siano le fonti del diritto all'art. 1 preleggi al cc e nell'ordine esse sono: i regolamenti UE; la costituzione e le leggi costituzionali; le leggi statali; i regolamenti statali; le leggi regionali; regolamenti regionali; usi.
  • L'art. 1 cod.nav. stabilisce le fonti del diritto navigazione, ma in un senso diverso rispetto al cc poiché si riferisce solo alla gerarchia delle norme giuridiche, tenendo presente la nozione di fonte già vista nelle disposizioni preliminari al cc. Esso dunque ci dice qual è la norma giuridica da applicare nel caso concreto.

Ordinamento generale

Le norme costituzionali, UE e quelle internazionali prevalgono su tutte le altre sotto di esse. Criterio della competenza = certe materie devono essere regolate esclusivamente da fonti di un certo tipo, oppure da altre fonti in concorrenza con le prime = la norma gerarchicamente superiore si applica a preferenza rispetto a quella subordinata, in caso di incompatibilità. Criterio di specialità = fra norme di pari rango, la speciale prevale sulla generale. Criterio cronologico = tra norme di pari rango, quella successiva prevale su quella anteriore, poiché questa è stata abrogata (espressamente o implicitamente) oppure è stata rinnovata la regolazione dell'intera materia.

Ordinamento speciale della navigazione

  • Vige l'autonomia normativa che caratterizza questo settore e non si estende al diritto trasporti.
  • In particolare la deroga più vistosa è la possibilità per le leggi regionali di disciplinare numerose materie afferenti alla navigazione, con competenza esclusiva in luogo di quella statale.
  • Vediamo ora la gerarchia delle fonti del diritto navigazione:
    1. Costituzione e leggi costituzionali: applicabili in ogni settore dell'ordinamento in via prioritaria anche se non specificatamente riferite alla materia; in caso di contrasto delle norme della navigazione con la costituzione, le stesse sono ritenute incostituzionali dalla corte costituzionale.
    2. Regolamenti comunitari: applicabili direttamente dagli stati membri, senza bisogno del recepimento; essi prevalgono sia sulle fonti statali (leggi), sia sulle norme della navigazione.
    3. Convenzioni internazionali: vincolano direttamente gli stati aderenti, ma non i loro cittadini; perché ciò avvenga è necessario il recepimento statale con legge, in modo tale che le norme poste dalla convenzione vengano inserite nell'ordinamento statale stesso; tali norme prevalgono sulle norme legislative statali.
    4. Codice della navigazione e leggi in materia di navigazione, nelle materie riservate alla competenza legislativa dello stato (legge e atti aventi forza di legge): quindi abbiamo le norme sul codice della navigazione, le leggi speciali in materia, norme poste da altri codici sulla stessa materia (cc: demanio, testamento in pericolo di vita a bordo di nave; cp: delitti di naufragio).
    5. Leggi regionali: le regioni a statuto speciale hanno grande autonomia legislativa; i loro statuti prevedono la competenza regionale in materie di diritto navigazione; le regioni ordinarie hanno competenza su tutte le materie non espressamente riservate in via esclusiva allo stato. Nelle materie concorrenti, la potestà legislativa spetta alle regioni mentre i principi generali sono stabiliti dallo stato. Il rapporto stato – regioni fa riferimento non al criterio gerarchico, ma a quello della competenza; in più le leggi regionali trovano un limite di efficacia rappresentato dal territorio della singola regione.
    6. Regolamenti: sono fonte normativa secondaria rispetto alla legge; la potestà spetta o all'organo amministrativo statale, nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni; oppure alle regioni stesse in ogni altra materia. I regolamenti statali sono emanati dal governo/ministri/altre autorità come il comandante del porto o l'ENAC.
    7. Consuetudini: sono norme poste da fonti non scritte e si traducono in comportamenti ripetuti e abituali che acquistano la giuridicità grazie all'opinio iuris, ovvero dal convincimento della loro obbligatorietà. Esse non devono essere contrarie alla legge o ai regolamenti (contra legem – irrilevanti-); in più devono essere da questi ultimi richiamati per essere applicati (secundum legem); se la materia non è disciplinata da legge o regolamento, la loro efficacia non conosce limiti (praeter legem). L'uso in materia di navigazione è subordinato alle leggi e ai regolamenti della stessa materia, ma prevale sulle norme di diritto comune (leggi e regolamenti statali) quindi se abbiamo un uso contrario a una legge in materia di navigazione, esso non si applica perché è un uso contra legem specialem; se invece è contrario a una legge generale, questo si applica perché è un uso contra legem generalem così come previsto dalla gerarchia delle fonti della materia. L'uso acquista la stessa posizione della norma dalla quale è effettuato il richiamo.
    8. Applicazione analogica: è un procedimento che consente di ricavare la norma desumendola da un caso simile già disciplinato, andando a guardare la ratio (che dev'essere identica) della norma che regola quella fattispecie analoga; la norma così ricavata, andrà ad appartenere al diritto navigazione e prevarrà sulle norme di diritto comune. Al settore aeronautico si possono estendere per analogia solo norme del settore marittimo. Le norme penali ed eccezionali non possono essere estese per analogia, neanche all'interno del diritto navigazione.
    9. Principi generali dell'ordinamento: (analogia iuris) naturalmente principi che informano l'autonomo sistema normativo della navigazione.
    10. Diritto comune: applicabile in caso di lacuna del sistema della navigazione; è una fonte sussidiaria che comprende tutte le norme dell'ordinamento generale, quindi anche quelle penali, amministrative, processuale ecc. L'applicazione di queste norme implica solo la regolazione di una fattispecie compresa nel diritto navigazione da parte di una norma estranea a quell'ordinamento; e non significa che la norma stessa viene a far parte dell'ordinamento della navigazione!

Mezzo di trasporto

È mezzo di trasporto ogni struttura idonea al trasporto, che consiste nel trasferimento di cose o persone da un luogo all'altro per qualunque fine attuato. Idoneità significa che per le proprie caratteristiche costruttive è in grado di effettuare il trasferimento, anche con l'ausilio di energie esterne e dell'intervento umano; non importa che vi sia un organo propulsivo, né che l'energia per il movimento sia attinta dall'esterno, né il grado di complessità della macchina, il livello di autonomia ed efficienza, né le sue dimensioni (quindi possiamo chiamare navi anche le piccole costruzioni e non rileva che il mezzo si muova per forza propria).

Quanto alla definizione di aeromobile e nave, non c'è solo questo: il requisito dell'idoneità al trasporto viene ricompreso in quello della destinazione al trasporto e affiancato ad un ulteriore requisito ed elemento valutativo che è il concreto impiego del mezzo nell'attività di trasporto. Mentre la destinazione dipende dalle finalità che l'uomo si prefigge (e che spingono lo stesso a presentare la domanda di iscrizione nel registro), l'idoneità è un elemento obiettivo che dipende dalle caratteristiche del mezzo.

Il galleggiante è una struttura destinata a servizi accessori alla navigazione e può anche essere un mezzo a motore, e non necessariamente inerte come suole definire la pratica (che lo definisce come mezzo privo della capacità di propulsione).

Sono navi anche quelle destinate al diporto nautico (finalità sportive e ricreative) = unità da diporto (divise in navi, imbarcazioni, natanti) d'acqua, mosconi ecc), avendo l'attitudine al trasporto. Sono navi anche i natanti da spiaggia (mototrasporto, esclusi quei manufatti strumentali al movimento effettuato dall'uomo (materassini, sci d'acqua ecc) che sono attrezzi e non mezzi di trasporto.

Le strutture fisse invece sono dei beni immobili (bagni, mulini, navi saldamente assicurati alla terra e usati come ristoranti, abitazioni, musei ecc). Le piattaforme marine, usate per la trivellazione del fondo per cercare giacimenti petroliferi o gas sono navi in quanto restano sul posto solo per il tempo della perforazione; non sono navi né galleggianti le piattaforme estrattive e di smistamento di idrocarburi o gas, essendo ferme per molti anni e spesso fungono come luogo di ormeggio = quindi sono beni immobili.

Nella nozione di aeromobile rientrano tutti i mezzi idonei allo spostamento per aria, mediante sostentamento dinamico o statico; la distinzione viene fatta dall'ENAC e dalle leggi speciali:

  • Sostegno statico: macchine leggere o aerostati (palloni, mongolfiere, dirigibili)
  • Sostegno dinamico: macchine pesanti o aerodine
    • A motore: ad ala fissa o velivoli (aerei, idrovolanti, anfibi)
    • Ad ala mobile: rotante (elicotteri) o battente
    • Non a motore: alianti che si muovono in senso discensionale e/o ascensionale

Nella nozione rientrano anche gli UAV, aerei pilotati a distanza da un soggetto che si trova in una postazione di volo a terra. Rientrano nella nozione anche gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, parapendii). Non sono aeromobili, perché inidonei al trasporto né destinati a ciò, i palloni frenati e i cervi volanti: essi si sostengono per ragioni rispettivamente statiche e dinamiche, e in virtù di un cavo di ritenzione che li lega a terra non possono muoversi autonomamente; lo stesso vale anche per le macchine terrestri, escluse quelle per uso dei bambini o di invalidi.

Abbiamo detto che è un veicolo ogni mezzo, struttura idonea al movimento per terra, acqua, aria in virtù delle sue caratteristiche tecniche. Quindi non sono veicoli quelli inidonei al movimento e che, pur consentendo uno spostamento, lo fanno solo perché c'è l'opera dell'uomo = questi si definiscono attrezzi (nel veicolo, l'attività umana è strumentale rispetto al movimento del veicolo); rientrano in questa categoria i materassini, gli skateboard, i pattini, i canotti, aquiloni, i carrelli. Non sono veicoli quelli in costruzione o in demolizione, né i relitti.

Navi, aeromobili e autoveicoli

Sono iscritti in pubblici registri:

  • Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dall'autorità marittima locale.
  • Le navi minori e i galleggianti, nonché distintamente le navi e imbarcazioni da diporto, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità di cui sopra.
  • Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.
  • Gli apparecchi per il volo da diporto/sportivo a motore sono iscritti nel registro dell'Aero Club Italia.
  • Auto e motoveicoli sono iscritti nel registro dell'Automobile Club Italia (ora archivio magnetico, ove sono iscritti anche i ciclomotori, pur restando beni mobili non registrati).

Tutti questi beni sono qualificabili come mobili registrati - quanto alla trascrizione, essa si applica alle navi (anche imbarcazioni da diporto), aeromobili, autoveicoli e non agli altri mobili, seppure registrati. I veicoli di minima rilevanza non sono registrati e sono qualificati come meri mobili (barche a remi, natanti da diporto, deltaplani, biciclette).

Categorie dei contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile

Si tratta di quei contratti che sono impiegati per l'utilizzo della nave e dell'aeromobile, con particolare riferimento ai contratti di locazione, noleggio e trasporto.

Originariamente nel diritto romano vi era una sola categoria, la locatio conductio, alla quale erano riconducibili varie tipologie di contratto, dalla locazione al trasporto; nel codice di commercio del 1882, questi contratti venivano anche qui definiti sotto il nome di noleggio.

Il problema erano le sostanziali differenze emergenti tra i vari contratti: l'armatore infatti, nella locazione era fruitore della prestazione (cessione di godimento della nave), mentre nel trasporto egli era l'autore della prestazione. Dunque era difficile distinguere nel noleggio, il trasporto e la locazione e in più era difficile inquadrare la fattispecie contrattuale del time charter come cessione di godimento (locazione di nave) oppure come prestazione di servizi eseguibili con la nave dall'armatore della stessa (locazione d'opera).

Allora si è tentato di operare una distinzione tra i contratti, sulla base del criterio causale, ovvero della ragione obiettiva intrinseca e giustificatrice del rapporto; ragione che dipende dall'oggetto della prestazione principale (compravendita: scambio della cosa contro pagamento del prezzo) o dallo scopo (transazione: prevenire o definire una controversia).

  1. Secondo questa logica nella locazione la causa è il compimento di uno o più viaggi a titolo oneroso; essa può avere ad oggetto una nave armata ed equipaggiata (successione del conduttore nei contratti di arruolamento in corso tra locatore ed equipaggio + assunzione del ruolo di armatore) oppure una nave non armata (a scafo nudo; il conduttore diventa armatore).
  2. Il noleggio può avere ad oggetto una serie non determinata di viaggi in un tempo determinato (a tempo); oppure uno o più viaggi determinati senza determinazione di tempo (a viaggio) si riferisce a un carico totale o parziale (occupa tutta la capacità di carico della nave, o una parte di essa); oppure cose determinate (navi di linea); oppure passeggeri.
  3. Il trasporto.

Questa classificazione ha però lasciato aperto il dibattito, dando luogo a diverse tesi; la tesi maggioritaria dice che la locuzione "contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile" è solo un'espressione verbale che serve solo ad individuare con maggior agevolezza e praticità una serie di contratti aventi delle caratteristiche comuni, senza la pretesa di creare una categoria sovrastante avente efficacia giuridica. Non si tratta di un dogma, o di un concetto giuridico poiché l'efficacia giuridica è attribuita solamente ai singoli tipi contrattuali rientranti nel raggruppamento.

Un'altra tesi basa la sua distinzione sulla causa di godimento, e in particolare sul godimento che la nave può offrire (trasporto tecnico). Il godimento è riscontrabile in tutti e tre i contratti, ma con diversa intensità:

  • Nella locazione, nella gestione diretta del conduttore.
  • Nel noleggio, nel potere di disposizione tramite le istruzioni del noleggiatore. Qui il viaggio è finale e la nave è l'oggetto della prestazione.
  • Nel trasporto, nella messa a disposizione di uno spazio a bordo. Qui il viaggio è strumentale rispetto al trasferimento, che è l'oggetto della prestazione del vettore, che deve vigilare sulle cose/persone.

Ciò comporta l'applicazione analogica ad ogni tipo di contratto di utilizzazione delle regole disciplinanti i vari tipi, essendo tutti facenti parte di un'unica categoria giuridica basata sul godimento.

Un'altra tesi parla solo di contratti di locazione e trasporto, mentre il noleggio diventa un sottotipo del trasporto, che in più prevede la cooperazione del noleggiatore in relazione alla fruizione della prestazione di trasferimento; l'elemento che contraddistingue il trasporto dal noleggio è la presa in consegna del carico e l'assunzione di responsabilità e cura dello stesso, che nel noleggio non c'è.

Nel sistema anglosassone invece, ci sono due categorie a seconda del documento contrattuale usato:

  • Charterparties by demise (consegna) ovvero locazione a scafo nudo + charterparties not by demise (traffico non di linea) che comportano l'obbligo per l'armatore di fare un trasporto usando una nave da lui armata e di cui conserva la gestione nautica; esso si divide in:
    • Voyage charter (noleggio a viaggio o trasporto di carico totale/parziale per viaggi determinati con nolo a viaggio) a tempo o trasporto di carico totale/parziale x viaggi non-time charter (noleggio determinati con nolo a tempo).
  • Contratti documentati da polizza di carico, usati nel traffico di linea per il trasporto di merci o cose determinate (trasporto di cose determinate) + una categoria a parte che è il trasporto di persone.

Tipi legali e formulari standard di contratti di utilizzazione

Esistono formulari standard, diffusi in tutto il mondo solamente di contratto di locazione a scafo nudo, voyage charter, time charter e trasporto di cose determinate poiché questi sono contratti molto usati. La locazione di nave invece, si identifica a favore di un soggetto che ne diviene armatore, poiché è un contratto di cessione in godimento di un bene.

Consideriamo ora i charter party: esistono due tipi di formulari, ovvero i voyage charter (noleggio a viaggio) e i time charter.

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thechosen1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Antonini Alfredo.
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