lOMoAR cPSD| 7389389
Riassunto esame diritto dei trasporti, prof. Claroni, libro consigliato
Manuale di diritto della navigazione, di Lefebvre , Pescatore, Tullio
D'Ovidio
1 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Definizione e oggetto
1.
Parte dell’ordinamento giuridico che tratta del fenomeno della navigazione per mare, per
acque interne (laghi, fiumi, canali) e per aria. Quindi esso ha ad oggetto la materia della
navigazione, che comprende il complesso dei rapporti attinenti alla navigazione, i quali
costituiscono una categoria unitaria distinta dagli altri rapporti della vita economica e sociale.
La navigazione, come trasporto, va intesa in due sensi:
in senso stretto o COMMERCIALE, riguardante il trasferimento di persone o cose da un
-
luogo ad un altro;
in senso lato o TECNICO, riguarda sia il trasporto commerciale che ogni altro movimento
-
per acqua o per aria di un qualunque mezzo galleggiante o volante adibito a svolgere una
qualsiasi attività (es. pesca, rimorchio, scuola di pilotaggio…).
Questa nozione della navigazione è stata perfezionata, quindi è stato sostituito anche l’oggetto del
diritto della navigazione. Prima era considerato oggetto il trasporto, ora invece oggetto del
diritto nav. è considerato l’ESERCIZIO – ovvero, l’attività inerente all’impiego della nave e
dell’aeromobile rivolta al soddisfacimento di un bisogno proprio dell’esercente ed
accompagnata dall’incidenza del rischio.
Quindi oggetto del diritto nav. è la materia relativa all’esercizio, a cui si aggiungono gli aspetti che
ne costituiscono il presupposto o che vi sono connessi (proprietà e regime amministrativo
della nave e dell’aeromobile, contratto di locazione…).
Non rientra nell’ambito del diritto della navigazione, quella militare.
Tuttavia, in alcuni casi, il codice nav. stabilisce che alcune particolari norme si applicano in via
eccezionale alle navi da guerra o agli aeromobili militari. Inoltre, rientrano nell’ambito del
diritto della navigazione i rapporti giuridici che si riferiscono da un lato alla navigazione
mercantile e dall’altro alla navigazione militare.
Non è oggetto del diritto della nav. nemmeno la navigazione nello spazio extra atmosferico,
mediante satelliti artificiali e veicoli spaziali.
I caratteri del diritto della navigazione sono la specialità, l’autonomia (legislativa, didattica e
-
scientifica), l’autonomia giuridica e l’unitarietà.
Specialità
2.
Uno dei criteri per risolvere le antinomie. lOMoAR cPSD| 7389389
Una norma è speciale rispetto ad un’altra generale, quando la fattispecie che essa regola,
compresa nella fattispecie generale, ha un contenuto più ristretto, essendo priva di alcuni suoi
elementi.
Non deve essere confusa con la c. d. norma eccezionale. Infatti, questi due tipi di norme si
differenziano soprattutto con riguardo agli effetti – ovvero la norma speciale costituisce una
specificazione della norma generale, della quale contiene i principi, mentre la norma
eccezionale costituisce un’eccezione della norma generale, costituendo un rapporto di
contrarietà.
Quindi il diritto della navigazione è un DIRITTO SPECIALE rispetto al diritto generale o
comune, in quanto la materia della navigazione è disciplinata attraverso un complesso di
norme (ordinamento della nav.) che si colloca in posizione speciale rispetto alla disciplina
comune o generale.
Autonomia legislativa, scientifica e didattica
3.
L’autonomia del diritto della navigazione è contemporaneamente legislative, scientifica,
didattica e giuridica.
L’autonomia LEGISLATIVA trova piena espressione nel CODICE DELLA NAVIGAZIONE,
-
approvato con r. d. il 30 marzo del 1942, il quale costituisce la fonte della disciplina particolare
del diritto della nav.
l’autonomia SCIENTIFICA è connessa allo studio specifico dei problemi che derivano dai
-
fatti della navigazione.
ha autonomia DIDATTICA, in quanto forma oggetto di specifico insegnamento
-
universitario.
Infatti, la materia costituisce oggi un autonomo settore scientifico – disciplinare ed è stata
inserita fra le attività formative del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
(Antonio Scialoja è stato il primo docente universitario a cui è stata assegnata la cattedra di
diritto della navigazione a Roma nel 1942).
Autonomia giuridica
4.
Vi è autonomia GIURIDICA solo quando nell’ordinamento giuridico vi è una particolare ed
organica disciplina, per una categoria di rapporti, dotata di principi speciali propri, come
avviene per il diritto della navigazione.
L’autonomia giuridica del diritto della navigazione dà luogo ad una disciplina specifica di fatti e
rapporti che si riferiscono alla navigazione, tanto che questi fatti e rapporti hanno fonti
diverse da quelle che regolano gli altri fatti e rapporti.
in materia di navigazione, si applicano il codice della
L’ART. 1 del cod. nav. stabilisce che, “
navigazione, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (abrogate) e gli usi ad essa relativi. In
caso queste fonti non siano suscettibili di applicazione diretta o analogica, si applica il diritto
generale”.
Quindi, viene dato valore preminente alle fonti proprie della materia, condizionando
l’operatività del diritto generale al preventivo ricorso a tutte le fonti speciali, anche di grado
gerarchico inferiore. In questo modo il diritto generale viene ad assumere posizione
subordinata rispetto alla disciplina propria della materia.
Questa graduazione delle fonti è espressione dell’autonomia giuridica del diritto nav. rispetto
al diritto generale. lOMoAR cPSD| 7389389
Tuttavia, il principio espresso dall’Art. 1 c. nav. soffre di alcune eccezioni, in quanto non si
estende alle leggi costituzionali, comunitarie ed internazionali, le quali hanno, quindi, una
posizione gerarchica superiore rispetto all’Art. 1 c. nav.
Importante è il COD. della NAUTICA di DIPORTO. Infatti, l’Art. 1 del medesimo cod. dispone che
“il codice di nautica da diporto, le leggi, i regolamenti e gli usi in materia di navigazione da
diporto prevalgono sull’applicazione del cod. nav. Quindi, i fatti ed i rapporti inerenti alla
navigazione da diporto sono dotati di fonti proprie che si distinguono dalle fonti del diritto della
nav. E’ da sottolineare, tuttavia, che la navigazione da diporto ha acquistato autonomia giuridica
solo rispetto al diritto della navigazione e non all’ordinamento generale.
Quindi, si tratta di un sub sistema interno al diritto della navigazione, dotato di un’autonomia
speciale – ovvero autonomia di secondo grado rispetto all’autonomia di cui il diritto della
navigazione è dotato rispetto all’ordinamento generale.
Unitarietà
5.
Il diritto della navigazione è caratterizzato dall’unitaria visione, disciplina ed elaborazione di un
fenomeno economico e sociale, nella sua esplicazione per mare, per acque interne e per aria.
Il fondamento della disciplina unitaria della navigazione marittima ed aerea va ricercato nella
somiglianza di esigenze di carattere giuridico proprie degli spazi in cui si svolge l’attività e
agiscono i mezzi impiegati per realizzarla, per cui le navi e gli aerei vengono considerati BENI
MOBILI REGISTARTI, vengono assoggettati allo stesso regime di pubblicità, …
IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
11. Il Codice della Navigazione
Il passaggio dalla legislazione frammentaria alla disciplina del codice della navigazione ha
come precedente il programma formulato da Antonio Scialoja esposto all’Università di Napoli
nel 1928, che trovò svolgimento nel Sistema del diritto della navigazione e venne redatto
anche nella Rivista del diritto della navigazione, fondata dallo stesso Scialoja. Nel suo
programma, Scialoja, manifestò il suo intento di dare unitarietà e autonomia al diritto della
navigazione.
Quindi ad Antonio Scialoja si deve la realizzazione del Codice della Navigazione.
Nel 1924 fu nominata una commissione, presieduta dal senatore Perla, che aveva redatto il c.
d. Progetto di codice marittimo. Tuttavia, questo progetto si presentava imperfetto, in quanto
separava gli istituti pubblicistici da quelli privatistici e trascurava la navigazione aerea e quella
interna.
Nel 1939 la revisione della legislazione in materia di navigazione fu affidata ad un consiglio,
presieduto da Scialoja, il quale predispose il progetto ministeriale del codice della navigazione
(comprensivo della navigazione marittima, aerea ed interna). Il progetto venne, poi, esaminato
dalla sottocommissione delle assemblee legislative ed approvato con r. d. nel 1941.
Successivamente fu approvato un nuovo testo del codice della navigazione, coordinato con il
codice civile, con r.d. il 30 marzo 1942.
Nel ‘75 con d. m. è stata costituita una commissione per la riforma del cod. della navigazione,
presieduto da Pescatore, i cui lavori si sono conclusi nella redazione di uno schema di disegno
di legge delega per un nuovo codice della navigazione, che tuttavia non ha avuto seguito.
lOMoAR cPSD| 7389389
È stata apportata una modifica della sola parte aeronautica nel 2005 e poi nel 2006.
Nel 2005, con d. lgs. È stato approvato il Codice della Nautica di Diporto. In realtà, non si
tratta di un vero e proprio codice, in quanto la nautica di diporto costituisce un sub sistema
del diritto della navigazione.
13 .Regolamenti per l’esecuzione del Codice della Navigazione
Subito dopo l’emanazione del Codice, iniziarono i lavori per l’elaborazione del regolamento
per il completamento e l’esecuzione del Codice stesso.
È stato emanato il regolamento per la navigazione interna (approvato con d.p.r. nel 1949) e
per la navigazione marittima (approvato con d.p.r. nel 1952). Questi due regolamenti
cesseranno di avere effetto con l’entrata in vigore del REGOLAMENTO INTERGALE per
l’esecuzione del Codice della Navigazione, quindi comprensivo anche della navigazione aerea.
Infatti, allo stato attuale la legislazione comprende solo la navigazione marittima e quella
interna; mentre all’elaborazione di un testo unitario riguardante la navigazione aerea si è
rinunciato, preferendo adottare le disposizioni tecniche concernenti la materia oggetto degli
annessi alla CONVENZIONE di CHICAGO del 1944. Con d.p.r. nel 1985 sono stati individuati i
principi generali contenuti negli annessi e il cod. nav. demanda alla pubblica amministrazione
il recepimento degli annessi stessi.
In attesa dell’adozione di tutti gli annessi, la carenza di una normativa regolamentare per
l’aviazione civile induce l’interprete a verificare se possa essere ancora applicato il
regolamento per la navigazione aerea (approvato con r.d. nel 1925), in quanto sembra che
esso sia stato abrogato espressamente dall’Art. 1329 c. nav.
Tuttavia, l’Art. 1329 subordina la propria efficacia abrogativa all’entrata in vigore delle norme del
cod. nav. Quindi l’Art. 1329 abroga il regolamento del 1925, però fino a quando le norme del c.
nav. non entrano in vigore il regolamento del 1925 non può considerarsi abrogato.
LE FONTI E L’INTERPRETAZIONE
Fonti del diritto della navigazione
18.
L’Art. 1 c. nav. , comma 1, enumera le fonti del diritto della navigazione – “In materia di
navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i
regolamenti, le norme corporative (abrogate) e gli usi ad essa relativi.”
Tuttavia, l’Art. 1 non determina la gerarchia tra le fonti, la quale va desunta dal sistema delle
disposizioni sulla legge in generale.
Inoltre, a queste fonti devono essere aggiunte le CONVENZIONI INTERNAZIONALI. Esse
non sono indicate, perché vengono rese esecutive con legge ordinaria, quindi esse rientrano
nelle leggi o nei regolamenti. Occorre, però, sottolineare che, in virtù del 1 comma dell’Art. 117
cost., gli atti normativi di origine internazionale occupano una posizione gerarchica superiore
rispetto alle fonti del diritto interno.
Sono da aggiungere anche le fonti di grado costituzionale, le fonti di origine comunitaria, le
leggi e i regolamenti regionali. Solo nei confronti delle prime due non trova applicazione
l’autonomia del diritto della navigazione. lOMoAR cPSD| 7389389
Le fonti di origine internazionale
19.
La disciplina della navigazione, particolarmente nel campo della navigazione marittima ed
aerea, tende all’uniformità. Questo per l’esigenza di evitare che i vari rapporti ricevano una
regolamentazione differente nei vari Stati in relazione alle diverse leggi statali.
Quindi, i vari governi hanno favorito la redazione e la conclusione di CONVENZIONI
INTERNAZIONALI di DIRITTO UNIFORME, miranti a realizzare una regolamentazione uniforme
dei vari rapporti in materia di navigazione.
Queste convenzioni sono rese vigenti in Italia mediante il c. d. ORDINE di ESECUZIONE
seguito dalla ratifica o adesione. L’ordine di esecuzione è quasi sempre contenuto in una
legge. Essa assume, sotto il profilo gerarchico, una forza superiore a quella della legge
ordinaria, in virtù del 1 comma dell’Art. 117 cost., il quale dispone che la potestà legislativa
dello Stato e delle Regioni è vincolata al rispetto degli obblighi internazionali. (quindi la legge
ordinaria è subordinata alle leggi di esecuzione delle convenzioni internazionali).
Per rendere esecutive eventuali modifiche alle convenzioni si ricorre, invece, ad un
procedimento più snello – ovvero attraverso la c.d. accettazione tacita. Gli emendamenti
adottati dall’International Maritime Organization (IMO), entrano in vigore in una data stabilita,
se entro quella data nessuno Stato aderente alla convenzione si oppone.
Generalmente, le convenzioni di diritto uniforme contengono una norma strumentale, che
determina l’ambito di applicazione della normativa convenzionale, limitando a determinati rapporti.
Le norme convenzionali sono denominate anche norme di applicazione necessaria, in quanto
per la loro applicabilità è sufficiente che il caso da regolare corrisponda alla fattispecie prevista
dalla norma strumentale.
Naturalmente, l’obiettivo dell’uniformità della disciplina può essere conseguito soltanto se le
relative norme ricevano un’interpretazione uniforme nei vari Stati aderenti.
L’esigenza di uniformità è assecondata talora mediante la redazione di regole uniformi
adottabili volontariamente da parte delle categorie interessate. (es. regole di York e Anversa
sulle avarie comuni).
Convenzioni internazionali per la NAVIGAZIONE MARITTIMA
20.
Nel 1897 a Bruxelles è stato istituito il Comité maritime International (CMI) – ovvero
un’organizzazione di carattere privato, costituita da operatori giuridici, economici e tecnici,
raggruppati in associazioni internazionali, con lo scopo di predisporre progetti di convenzioni
internazionali di diritto uniforme da sottoporre ad una conferenza diplomatica per
l’approvazione.
Le convenzioni adottate a Bruxelles sotto l’impulso del CMI riguardano:
- l’urto (1910)
assistenza e salvataggio marittimi (1910 – non più in vigore perché sostituita)
- polizza di carico (modificata nel 1989)
- limitazione della responsabilità dei proprietari di navi (1924)
- privilegi e ipoteche marittimi (1926)
- sequestro conservativo delle navi (1952)
- competenza penale in materia di urto e di altri eventuali eventi di navigazione
- passeggeri clandestini (non ancora in vigore)
- lOMoAR cPSD| 7389389
trasporto marittimi dei passeggeri
- responsabilità degli esercenti di navi nucleari
- iscrizione dei diritti relativi alle navi in costruzione
- trasporto marittimo dei bagagli.
-
Il CMI è stato sostituito da organizzazioni intergovernative, tra le quali la più importante ed
influente è l’IMO (International Meritime Oragnization) costituita nel 1948. Si tratta di un
organismo specializzato della Nazioni Unite con l’obiettivo di sviluppare la cooperazione
internazionale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della vita umana in mare.
Le convenzioni di maggior rilievo promosse dalle organizzazioni intergovernative riguardano:
protezione dei cavi sottomarini
- regime internazionale dei porti marittimi
- trattamento delle malattie veneree dei marittimi
- intervento in alto mare in caso di inquinamento da idrocarburi (estesa
-
successivamente anche alle sostanze diverse dagli idrocarburi)
responsabilità civile per danni da inquinamento di idrocarburi
- requisiti di spazi delle navi passeggeri per traffici speciali
- responsabilità civile nell’ambito di trasporto marittimo di sostanze nucleari
- istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni di inquinamento di
idrocarburi
- prevenzione dell’inquinamento causato dallo scarico di materiale e sostanze nocivi da parte
-
di navi ed aeromobili
regole per prevenire gli abbordi in mare
- prevenzione dall’inquinamento marino di provenienza terrestre
- salvaguardia della vita umana in mare
- protezione dell’ambiente marino e del litorale del mar Mediterraneo
- standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi
- condizioni d’immatricolazione delle navi
- repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle
-
piattaforme situate sulla piattaforma continentale
soccorso in mare
- sequestro di navi
- controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi
- rimozione dei relitti
- controllo e gestione dell’acqua e dei sedimenti di zavorra delle navi.
-
Altro organismo specializzato delle Nazioni Unite è l’ILO (International Labour
Organization), costituito nel 1919.
Tra le convenzioni promosse dall’ILO quelle che hanno trovato esecuzione in IT riguardano:
indennità di disoccupazione in
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto della navigazione, prof. Piras, libro consigliato Manuale Lefebvre, D'Ovidio, Pescatore, Tu…
-
Riassunto esame Diritto della navigazione, Prof. Pollastrelli Stefano, libro consigliato Manuale di diritto della n…
-
Riassunto esame Diritto della navigazione, prof. Bellesi, libro consigliato Manuale di Lefebvre, D'Ovidio
-
Riassunto esame Diritto della navigazione, Prof. Tani Ilaria, libro consigliato Manuale di diritto della navigazion…