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RESPONSABILITÀ DELL'ARMATORE E DELL'ESERCENTE EVENTUALE LIMITAZIONE

Disciplina della responsabilità

200. La disciplina della responsabilità dell'armatore e dell'esercente si inquadra nei principi stabiliti in materia di responsabilità del codice civile.

Il cod. nav. dispone solo che l'armatore e l'esercente sono responsabili dei fatti commessi dall'equipaggio (compreso il comandante) in virtù del rapporto di preposizione.

Inoltre, il comandante ha la rappresentanza dell'armatore e dell'esercente; quindi, costoro, per quanto riguarda la nave, l'aeromobile e la spedizione, sono direttamente impegnati dall'attività negoziale del comandante che agisce in nome e per conto loro.

L'armatore e l'esercente non sono responsabili per l'adempimento di obblighi pubblicistici, che la legge impone al comandante, in quanto il soggetto è tenuto personalmente e direttamente.

Il codice

La navigazione stabilisce il criterio generale d'imputazione di tutti i fatti del comandante e dell'equipaggio imputandoli all'esercente o all'armatore. È imputabile all'armatore ed all'esercente la responsabilità per tutte le obbligazioni, sia che esse derivino da contratti stipulati dal comandante in nome e per conto loro, sia che derivino da fatti illeciti del comandante o di altro membro dell'equipaggio.

Importante è l'Art. 143 c. nav. il quale consente l'iscrizione nei registri italiani di navi appartenenti a persone non comunitarie, purché queste assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso un'organizzazione sul territorio italiano con gestione demandata a persona comunitaria, che assuma la responsabilità dell'esercizio facendone dichiarazione presso l'ufficio di iscrizione.

Quindi, la responsabilità viene attribuita al rappresentante, in deroga ai

principi in tema dimandato con rappresentanza. La disciplina del cod. nav., disponendo solo i criteri di imputazione, ricorre all'integrazione normativa del cod. civ., in assenza di una disciplina speciale.

Ad es. con riferimento alla responsabilità extracontrattuale si ritiene che gli artt. del cod. nav. devono essere considerati speciali rispetto all'Art. 2049 c. civ., il quale detta il criterio di imputazione per padroni e committenti; quindi non riceve applicazione in tema di responsabilità dell'armatore e dell'esercente. Mentre, si ritengono applicabili in materia di navigazione gli artt. del cod. civ. sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa e per danni cagionati da cose in custodia - responsabilità oggettiva).

L'Art. 879 c. nav. regola la responsabilità dell'ESERCENTE nel caso di uso dell'aeromobile senza il suo consenso; in questo caso l'esercente risponde,

In solido con l'utente abusivo, solose non abbia rispettato la dovuta diligenza al fine di evitare tale uso.

Inoltre, il cod. nav. dispone che, in caso di responsabilità derivante dell'utilizzazionedell'aeromobile da parte di chi abbia acquistato il diritto di utilizzarla per non più di 14 giorni, l'esercente risponde in solido con l'utilizzatore. (Queste norme sono applicabili per analogia alla navigazione marittima.)

Per quanto riguarda l'unità da diporto la responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione è regolata dal c.c. ovvero il conducente è presunto responsabile e può liberarsi solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni).

Le convenzioni internazionali prevedono speciali regimi di responsabilità, con riferimento ai danni a terzi provocati dal trasporto marittimo di idrocarburi, di sostanze nucleari.

essere inteso il periodo di tempo in cui la nave è in navigazione, compreso il carico e lo scarico delle merci. La limitazione della responsabilità dell'armatore è regolata dal codice di navigazione e si applica a tutte le obbligazioni che coinvolgono l'armatore durante il viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da dolo o colpa grave da parte dell'armatore stesso. Per quanto riguarda i danni causati dal trasporto di idrocarburi e sostanze nucleari, le norme internazionali attribuiscono la responsabilità al proprietario della nave e all'esercente dell'impianto nucleare, non all'armatore. Per i danni causati dal trasporto di sostanze pericolose e nocive, la Convenzione di Londra del 1996 prevede delle disposizioni, ma questa convenzione non è ancora in vigore.

intendersi la navigazione dal porto di partenza fino al porto di approdo, comprese le operazioni preparatorie, strumentali o complementari, anteriori alla partenza e successive all'approdo. L'elemento patrimoniale, al quale si riferisce la limitazione, è costituito da una somma, pari al valore della nave ed all'ammontare lordo del nolo e di ogni altro provente del viaggio. Il valore della nave, che si assume per stabilire la somma limite, è determinato con riferimento al momento in cui la limitazione è richiesta e non oltre la fine del viaggio. Ma se il valore della nave, al momento della richiesta, è inferiore ad 1/5 del valore della nave all'inizio del viaggio, la somma limite è data da questo quinto; se invece il valore della nave al momento della richiesta è superiore ai 2/5, la somma limite è data da questi 2/5.

Il valore della nave all'inizio del viaggio è dato dalla polizza di

assicurazione come valore distima. In mancanza, si fa ricorso al valore commerciale stabilito dagli accertamenti svolti dal registro di classificazione.

Per nolo deve intendersi i corrispettivo del contratto di noleggio o di trasporto di cose o persone, in relazione al viaggio al quale si riferisce la limitazione, integrato da alcune retribuzioni accessorie.

La limitazione non opere ex lege, ma è frutto dell'esercizio di un diritto potestativo dell'armatore, che si esperisce con ricorso all'autorità giudiziaria competente, la quale dichiara, con sentenza, aperto il procedimento di limitazione.

Natura della limitazione

202. È discusso se il sistema di limitazione della responsabilità configuri una limitazione del debito o della responsabilità. Per limitazione del debito consiste nella riduzione del corrispondente credito entro i limiti complessivi di una determinata somma dovuta dal debitore, di questa somma il debitore ne risponde con tutto il

suo patrimonio. Per limitazione di responsabilità avviene secondo la separazione dal complesso del patrimonio del debitore di alcuni beni; solo su questi i creditori possono farsi valere, per coloro che siano rimasti inadempienti è possibile azione di regresso. È stato disposto che il sistema attuato dal cod. nav. concrea una limitazione dellaresponsabilità e non del debito dell'armatore. Il cod. nav. dispone che, dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di limitazione, i CREDITORI soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni soggette alla limitazione. Inoltre, l'armatore è tenuto a depositare una somma limite sulla quale concorrono i creditori soggetti a limitazione, secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione. In questo modo si attua una separazione dal patrimonio dell'armatore della somma limite. (Questo dimostra

chenon si tratta di una limitazione del debito, perché se così fosse i creditori potrebbero esperirel’azione esecutiva sui beni dell’armatore.)

Disciplina internazionale

203.A livello internazionale esistono 3 Convenzioni, nessuna delle quali è stata ratificata in Italia.

– Convenzione sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di nave, redatta1a Bruxelles nel 1924

– Convezione sulle limitazione di responsabilità dei proprietari di nave, redatta a2Bruxelles nel 1957

– Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi.3

La Convenzione di Londra ha modificato in modo sostanziale l’istituto della limitazione.Infatti, è stato esteso il beneficio della limitazione anche al noleggiatore, al soccorritore edall’assicuratore della responsabilità. Tuttavia, i crediti nei confronti dei quali il beneficio èammesso sono inferiori, non essendovi

compresi quelli per compenso di soccorso o per contributo di avaria comune, quelli per inquinamento e danno nucleare. La composizione della somma limite è commisurata alle tonnellate di stazza lorda della nave e varia, a seconda della stazza, per i danni alle cose e per i danni alle persone. Limitazione della responsabilità dell'esercente 204. La responsabilità dell'esercente non è limitata globalmente, ma sussistono diverse e specifiche limitazioni per varie cause di responsabilità. Ad es. per il risarcimento di danni da urto il cod. nav. dispone che il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente. La disciplina della limitazione dell'esercente differisce da quelle dell'armatore in alcuni punti: la limitazione opera ex lege, non essendo necessaria una

dichiarazione dell'esercente- la somma limite, anziché al valore del veicolo, è fissata in base a coefficienti predeterminati-o a somme prestabilite la limitazione non ha luogo per viaggio, ma per incidente- si tratta, in ogni caso, di limitazione del debito, non della responsabilità.- Responsabilità per inquinamento del mare causato da navi205. È stata sviluppata, di recente, un'intensa attività normativa, soprattutto a livello internazionale, al fine di prevenire incidenti che determinano il versamento in mare di ingenti quantità di idrocarburi e quindi di diminuire gli effetti dannosi ed al fine di istituire un regime di responsabilità idoneo a compensare i soggetti danneggiati. È stata approvata la Convenzione di Bruxelles nel 1969 sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi (detta CLC) integrata dalla Convenzione di Bruxelles del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale per

Il risarcimento dei danni

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ElenaTrento di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Claroni Alessio.