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DANNI AL VEICOLO

La PAL 2002 parifica il veicolo al bagaglio con la conseguenza che le norme relative al regime di responsabilità del vettore per i danni al bagaglio consegnato (tipi di danni risarcibili, arco di tempo della responsabilità, cause di esonero) trovano applicazione anche per i danni al veicolo.

Non così per quanto concerne invece il limite del debito. In caso di perdita o di danni ai veicoli (compresi gli oggetti trasportati sopra o all'interno degli stessi) la PAL 2002 fissa un ammontare massimo di risarcimento pari a 12.700 d.s.p. (somma questa evidentemente più elevata rispetto al limite del debito per i bagagli consegnati considerato il maggior valore del veicolo). In assenza di specifiche disposizioni nel codice della navigazione la giurisprudenza italiana e una parte della dottrina avevano considerato il trasferimento del veicolo quale contratto di trasporto di cose distinto dal contratto di trasporto di persone, ma c'era anche chi...

aveva equiparato il veicolo al bagaglio considerando il suo trasferimento una prestazione accessoria al contratto di trasporto di persone. L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi aveva condotto a diverse conseguenze in ordine alla limitazione del debito del vettore. Invero, in base al codice della navigazione, riconducendo il veicolo ad un'unità di carico trovava applicazione l'irrisorio limite pari a 103,29 euro a veicolo, mentre considerando il veicolo un bagaglio veniva in rilievo il più accettabile, ma comunque non soddisfacente, limite del debito pari a 6,20 euro per chilogrammo. Oltre che sui traghetti, i veicoli possono essere trasferiti anche sui treni. A tale proposito la COTIF CIV fissa differenti limiti di debito per i danni da perdita e da ritardo nella riconsegna del veicolo e degli oggetti lasciati al suo interno o saldamente fissati in cofani esterni, rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni relative al.del veicolo può causare notevoli disagi ai passeggeri, come la perdita di connessioni o prenotazioni successive, oltre al ritardo nell'arrivo a destinazione. 3) la perdita o il danneggiamento dei bagagli durante il trasporto. Il vettore è responsabile di garantire l'integrità dei bagagli dei passeggeri e di risarcire eventuali danni o perdite. È importante sottolineare che il vettore è tenuto a rispondere di questi disagi/danni indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato per il trasporto, che sia un aereo, un treno, una nave o un autobus. In caso di ritardo, cancellazione o perdita dei bagagli, i passeggeri hanno diritto a richiedere un risarcimento o un'indennità al vettore. È consigliabile conservare tutte le prove e i documenti relativi al viaggio, come biglietti, ricevute e fotografie dei danni subiti. In conclusione, il vettore è responsabile dei danni e dei disagi subiti dai passeggeri durante il trasporto, compresi ritardi, cancellazioni e perdite dei bagagli. I passeggeri hanno diritto a richiedere un risarcimento o un'indennità in caso di tali inconvenienti.può comportare: - un ritardato adempimento contrattuale nei casi in cui il vettore offra al passeggero, e quest'ultimo accetti, un trasporto alternativo con partenza successiva; - un totale inadempimento contrattuale nell'ipotesi in cui il vettore non sia in grado di offrire un trasporto alternativo oppure il passeggero non accetti di proseguire il viaggio, preferendo risolvere il contratto. In assenza di disciplina da parte delle convenzioni internazionali, è intervenuta l'UE che ha rafforzato la tutela dei passeggeri nel caso in cui si verifichino gli eventi sopra indicati, obbligando i vettori ad adottare a loro favore alcune misure. Nel caso di attese superiori ad un certo numero di ore stabilito dalla normativa, le misure che i vettori devono porre in essere a favore dei passeggeri che, in possesso di regolare biglietto e giunti in tempo nel luogo di partenza, non riescono ad imbarcarsi puntualmente sul mezzo di trasporto prenotato a causa della cancellazione.dello stesso, del ritardo oppure anche in caso di negato imbarco sono le seguenti: La compensazione pecuniaria presenta le seguenti caratteristiche: a) Soggetti beneficiari: tutti i passeggeri a prescindere dalla prova dell'esistenza ed entità dei disagi/danni subiti. Essa rappresenta infatti un ristoro forfettario di disagi/danni presunti al fine di evitare che i passeggeri intentino lunghe, costose ed incerte vertenze giudiziarie per cercare di ottenere il risarcimento di danni difficilmente dimostrabili nella loro esistenza ed ammontare; b) Casi in cui è dovuta: cancellazione o ritardo; c) Casi in cui non è dovuta: il passeggero è stato avvisato della cancellazione o del ritardo del veicolo prima dell'acquisto del biglietto oppure un certo numero di giorni prima rispetto a quello di partenza; condizioni meteo avverse che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del viaggio; il mancato imbarco è imputabile al passeggero che, per esempio, non si è presentato in tempo al gate di imbarco.

è presentato in tempo nel luogo di partenza;

Ammontare: di solito la compensazione è pari ad una percentuale del prezzo del biglietto. Fa eccezione il trasporto aereo dove l'ammontare della compensazione è rapportato allalunghezza del volo;

Modalità di pagamento: la compensazione deve essere erogata in contanti, assegni o bonifici bancari e, soltanto previo accordo scritto con il passeggero, in buoni e servizi. Nel trasporto marittimo ed il quello ferroviario è stabilito il contrario per cui la compensazione viene erogata in contanti solo su richiesta del passeggero;

Tempistica: la compensazione è dovuta entro un mese dalla richiesta fatta eccezione per il negato imbarco nel trasporto aereo, ipotesi in cui il vettore deve corrisponderla immediatamente al passeggero;

Alternative: continuazione del viaggio su un di verso mezzo di trasporto oppure rimborso del prezzo del biglietto.

Offerta di un altro mezzo per continuare il viaggio: in tutte

Le modalità di trasporto è previsto che il vettore debba gratuitamente offrire al passeggero, non appena possibile o in una data di gradimento del passeggero stesso, un trasporto alternativo a condizioni "simili" o "comparabili" a quello originario.

Rimborso del prezzo del biglietto:

  1. casi in cui è previsto il rimborso: quando il vettore non riesce ad offrire un viaggio su un veicolo alternativo oppure quando la soluzione proposta dal vettore non è di sua utilità;
  2. ammontare: al passeggero viene restituito il prezzo pieno del biglietto per la/e parte/i del viaggio non effettuate o divenuta/e inutile/i rispetto al suo programma di viaggio iniziale;
  3. modalità: come principio generale il rimborso deve avvenire in contanti, assegni o bonifici bancari. Solo previo suo consenso, al passeggero possono essere offerti buoni ed altri servizi al posto di un rimborso monetario. Fa eccezione il trasporto ferroviario dove vige la regola.
contrariache risulta poco conveniente soprattutto per i passeggeri che non viaggiano abitualmente.

d) tempistica: la normativa sul punto appare piuttosto disuniforme, essendo previsto il rimborso del prezzo del biglietto da 7 giorni a un mese dalla richiesta a seconda delle diverse modalità di trasporto.

Assistenza: In tutte le modalità di trasporto, superate le ore di ritardo ritenute tollerabili dalle varie normative, il vettore deve prestare al passeggero assistenza, a titolo gratuito, per alleviare i disagi sopportati dallo stesso durante il periodo di tempo in cui egli è costretto ad attendere la partenza del mezzo. L'assistenza è dovuta anche nei casi in cui la mancata o la ritardata partenza del mezzo dipende da eventi non imputabili al vettore come l'ipotesi di chiusura dello spazio aereo a causa dell'eruzione di un vulcano. Diversamente dalla modalità aerea, in quella marittima non solo sono previste situazioni in cui il vettore non

è tenuto a prestare assistenza (ovvero se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo della partenza della nave prima dell'acquisto del biglietto, se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso oppure se il passeggero ha acquistato un biglietto aperto fino al momento in cui l'orario di partenza non viene specificato), ma, allorquando il vettore marittimo beneficia di limiti temporali e di ammontari massimi di spesa (80 euro a notte per un massimo di 3 notti) per la sistemazione ricettiva che deve offrire gratuitamente al passeggero. Quando dovuta, l'assistenza consiste:
a) nel diritto per il passeggero ad ottenere gratuitamente pasti e bevande;
b) nella sistemazione alberghiera se il veicolo parte il giorno dopo e si rende quindi necessario un pernottamento. Nelle modalità marittima e stradale è previsto un massimo di notti ed un massimo di ammontare per notte di cui il vettore deve farsi carico;
c) nel trasferimento.tra la stazione e la struttura ricettiva dove il passeggero viene fatto soggiornare e viceversa; d) nella possibilità, nel solo trasporto aereo, di effettuare 2 chiamate telefoniche o 2 messaggi via telex, fax o posta elettronica. Risarcimento di ulteriori danni: I regolamenti dell'UE impongono ai vettori l'obbligo di provvedere al risarcimento di ulteriori danni purché questi ultimi vengano provati dai passeggeri nella loro esistenza e nel loro ammontare. Affinché tali danni possano essere risarciti il ritardo deve essere riconoscibile. In effetti se per il trasporto aereo o per quello marittimo il ritardo è solito facilmente individuabile dal momento che il passeggero deve presentarsi in tempo utile in relazione all'orario di partenza della nave o dell'aeromobile, per il trasporto ferroviario o per il trasporto stradale mediante autobus, il ritardo non si può identificare nel caso di un biglietto valido per un certo arco temporale.che consente l'accesso, in un momento scelto dal passeggero, a qualsiasi treno della medesima tipologia o autobus. Lo stesso dicasi se il passeggero dispone di un abbonamento. Anche superando il problema relativo alla riconoscibilità del ritardo, resta quello fondamentale per il passeggero di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno subito poiché non è detto che un ritardo, anche se prolungato, comporti di per sé un danno. Per quanto concerne il regime di responsabilità, poiché i regolamenti non specificano sulla base di quali regole i vettori debbano risarcire i danni, occorre far riferimento alle convenzioni internazionali o, laddove applicabili, alle norme interne che disciplinano la responsabilità in caso di ritardato adempimento o di totale inadempimento, per cui la natura della responsabilità, le cause di esonero, gli eventuali limiti di debito del vettore finiscono con il variare notevolmente da una.Le modalità di trasporto all'altra. Il fenomeno del negato imbarco: Il negato imbarco rappresenta un fenomeno tipico delt
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A.A. 2020-2021
80 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Luis_3GL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Romana Nicola.