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Regolamentazione e certificazione nel settore ferroviario europeo

Col Regolamento (CE) 881/2004 è stata istituita l'Agenzia ferroviaria europea. Con l'Art. 1 della Direttiva 2007/59/CE, attuata con D.Lgs. 247/2010, si sono stabilite le condizioni e procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nelle ferrovie comunitarie.

L'Art. 21 della Direttiva 2008/57/CE, attuata con D.Lgs. 191/2010, ha disposto che un veicolo, prima di essere usato su una rete, è oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'autorità nazionale competente per tale rete, ossia l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) è stata istituita dall'art. 4, D.Lgs. 162/2007, e rappresenta il soggetto adibito alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Ha sede a Firenze ed è sottoposta a poteri di indirizzo e

La vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il controllo della Corte dei conti, sono attribuiti all'Organismo investigativo permanente. Gli organi dell'Organismo sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. All'Organismo è stata attribuita la funzione di rilasciare, rinnovare, modificare e revocare il certificato di sicurezza delle imprese ferroviarie che intendono accedere all'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, ha anche la funzione di rilasciare, rinnovare, modificare e revocare l'autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura. L'ex d.lgs. 247/2010 rilascia e aggiorna la licenza che attesta che il macchinista soddisfa le condizioni minime riguardo ai requisiti medici, alla formazione scolastica di base e alla competenza professionale generale. L'Organismo investigativo permanente, istituito dall'art. 18 d.lgs. 162/2007, è costituito da una Direzione generale per le investigazioni ferroviarie.

Quest'organismo a seguito di incidenti ferroviari gravi, è preposto a svolgere indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni, finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria ed alla prevenzione degli incidenti. – Indaga (a sua discrezione) anche sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. (incidente grave: collisione ferroviaria o deragliamento che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di almeno 5 persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente...).

L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie hanno l’obbligo di segnalare immediatamente tutti gli incidenti ed inconvenienti, verificatisi nel sistema ferroviario. (incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli

Gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi ed altro.

Gli inconvenienti sono qualsiasi evento diverso da un incidente, associato alla circolazione dei treni e avente incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio (es. guasto tecnico).

Artt. 19 e 24, D.Lgs. 162/2007: L'inchiesta svolta dall'Organismo individuare non mira a individuare colpe o responsabilità. Le raccomandazioni formulate sono principalmente destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e, se il carattere di esse lo richiede, anche ad altri organismi ed autorità dello Stato o ad altri Stati membri.

Negli incidenti non definibili come gravi o inconvenienti, le indagini formano oggetto di relazione da pubblicarsi di norma entro dodici mesi dalla data dell'evento, contenente, eventualmente, raccomandazioni in termini di sicurezza. Gli

investigatori sono dei pubblici ufficiali.

La certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.

La Direttiva 2007/59/CE, attuata da d.lgs. 247/2010 stabilisce condizioni e procedure per la certificazione dei macchinisti.

Requisiti macchinista:

  1. deve avere una licenza, redatta in conformità al modello comunitario previsto, che attesti che il macchinista soddisfa i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista, l'autorità competente che la rilascia, la durata di validità;
  2. deve avere uno o più certificati, redatti in conformità al modello comunitario, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.

Art. 4 D.Lgs. 247/2010: La licenza è valida su tutta l'UE, con una durata di dieci anni.

9, medesimo D.Lgs.: L'età minima per richiedere la licenza è diciotto anni, ma è limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di età.

Ulteriori requisiti: Il richiedente deve dimostrare la sussistenza di specifici requisiti previsti dall'art.10, D.Lgs. 247/2010, fra cui dimostrare le proprie competenze professionali tramite il superamento di un esame di formazione; deve essere titolare di una licenza valida; deve avere adeguate cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato.

Preposta al rilascio e all'aggiornamento della licenza: Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

Art. 14, D.Lgs. 247/2010: Ciascuna impresa ferroviaria e gestore dell'infrastruttura stabilisce le procedure da seguire per il rilascio o l'aggiornamento dei certificati, nonché i procedimenti di ricorso per i macchinisti che richiedano il riesame di una decisione.

inerente il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, salva la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al Giudice ordinario.

Art. 17, D.Lgs. 247/2010: Le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura devono controllare la validità delle licenze e dei certificati dei propri macchinisti, dipendenti o sotto contratto tramite monitoraggio.

Infine in ogni momento L'ANSF e la POLFER possono effettuare controlli a bordo dei treni o accertare che il macchinista sia munito dei documenti abilitanti al relativo esercizio.

L'Agenzia ferroviaria europea e la problematica relativa alla mancanza di interoperabilità ferroviaria.

Il Regolamento (CE) 881/2004 istituisce l'Agenzia ferroviaria europea. Nasce per sopperire alle differenze, in materia tecnica ed operativa, sussistenti fra i sistemi ferroviari degli Stati membri. L'Agenzia rappresenta l'organo specializzato preposto al lavoro tecnico necessario per

perseguire simultaneamente obiettivi di sicurezza e di interoperabilità tra idifferenti sistemi ferroviari europei.Ex Art. 1, Regolamento 881/2004l'Agenzia ha il compito di contribuire, sul piano tecnico,all’attuazione della normativa comunitaria finalizzata a migliorare la posizione concorrenziale delsettore ferroviario, potenziando il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari; nonchè sviluppareun approccio comune in tema di sicurezza.L'Agenzia è un organismo della Comunità Europea dotato di personalità giuridica (Art. 22, Reg.881/2004).Organi: Consiglio di amministrazione (composto da un rappresentante per ogni Stato membro, più4 rappresentanti della Commissione, nonché 6 membri senza diritto di voto a rappresentanza diimprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, industria ferroviaria, sindacati dei lavoratori,passeggeri, clienti del trasporto merci - all'interno del CDA sono eletti un

presidente ed un vicepresidente), il direttore esecutivo (dirige l'Agenzia, nominato dal CDA per un andato di 5 anni e rieleggibile una sola volta, nomina gli altri membri del personale) ed i membri del personale dell'Agenzia medesima.

L'Agenzia, non avendo potere decisionali, presta sul piano tecnico assistenza alla Commissione e agli Stati membri in tema di sicurezza e interoperabilità - infatti ex Art. 2, Regolamento 881/2004 l'Agenzia può formulare raccomandazioni ed emettere pareri all'attenzione della Commissione nonché per l'attenzione degli Stati membri.

Art. 17, Regolamento 881/2004: In particolare fra le raccomandazioni rilevano quelle riguardanti la determinazione di criteri uniformi e comuni di capacità professionali e di valutazione per il personale che partecipa alla gestione e alla manutenzione del sistema ferroviario.

Art. 7, Regolamento 881/2004: l'Agenzia è tenuta ad elaborare

ed a raccomandare un formato armonizzato per i certificati di sicurezza. : è compito dell'Agenzia quello di avere una banca dati pubblica relativa alle licenze ed ai certificati di sicurezza rilasciati alle imprese ferroviarie dell'UE. : l'Agenzia è tenuta ad esaminare, dal punto di vista dell'interoperabilità, tutti i progetti che comportano la progettazione e/o costruzione, rinnovamento, ristrutturazione del sottosistema per cui è presentata una domanda di contributo finanziario comunitario. In ottica di interoperabilità, infine, nel quarto pacchetto ferroviario si prevede che l'Agenzia diverrà lo sportello unico europeo per il rilascio dell'autorizzazione del veicolo valida in tutta UE e del certificato UE di sicurezza degli operatori. L'Autorità di regolazione dei trasporti con riferimento al settore del trasporto.
  1. L'Autorità di regolazione dei trasporti è un organo collegiale (nomina un segretario generale), costituito dal Presidente e da due componenti, nominati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Questi restano in carica per 7 anni e non possono essere nuovamente nominati e sono scelti fra soggetti di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità.
  2. Individua funzioni - Art. 37, D.L. 201/2011: Particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, deve svolgere le funzioni di organismo di regolazione dell'art. 37, D.Lgs. 188/2003; deve definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura ed i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità, nonché vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura.
  3. Art. 37, D.Lgs. 112/2015: Funzioni volte a...
controllare che il P.I.R. non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati in modo arbitrario.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
67 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Claroni Alessio.