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I PORTI E I SERVIZI PORTUALI
"Si definisce porto quel tratto di costa, i bacini ad esso pertinenti e le apposite strutture artificiali, che, per la loro particolare conformazione, costituiscono aree tipicamente deputate all'approdo ed alla sosta delle navi."
Il porto come bene demaniale: ex art. 28 cod. nav., il porto è un immobile che appartiene al demanio marittimo ed è assoggettato alla disciplina dei beni pubblici. La riforma attuata con l. 84/94 introduce una disciplina dei porti ad hoc.
Due elementi: 1) elemento spaziale 2) elemento funzionale. Due categorie di porti marittimi nazionale: categoria I) porti finalizzati alla difesa militare; categoria II) porti di rilevanza economica internazionale, nazionale, regionale o interregionale (questi ultimi con una ulteriore distinzione per funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, pesca turistica e diporto).
I servizi portuali: sono le attività economiche che si svolgono in ambito portuale.
Portuale rivolte a consentire ai privati l'uso del porto. Tipologie di servizi portuali:
- Operazioni portuali, a favore delle merci
- Servizi portuali stricti iuris, ex art. 163
- Servizi di interesse generale
- Servizi tecnico nautici, a favore delle navi
Regime giuridico dei servizi portuali antecedente alla riforma del 1994: era caratterizzato dalla sovrapposizione del codice della navigazione e di successivi interventi legislativi che hanno istituito gli enti portuali configurati come "enti pubblici economici". Ex art. 111 cod. nav. ora abrogato, le operazioni portuali dovevano essere affidate a imprese private mediante concessione che si dovevano servizi delle Compagnie dei Lavoratori Portuali cui erano riservati per legge i lavori portuali, a tariffe anch'esse regolate sulla base di un macchinoso procedimento. La Corte di Giustizia ha però sancito la contrarietà di tale regime, avviando un processo di riforma tuttora in corso, concernente i
principicomunitari di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, alla libera circolazione dei servizi, delle merci, nonché ai principi in materia di concorrenza
Riforma delle gestioni portuali:
- La riforma attuata con l. 84/94 ha portato alla soppressione degli Enti Portuali e delle Aziende dei Mezzi meccanici e la conseguente istituzione della Autorità Portuale, che ha il compito di programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza
- Separazione netta fra le attività delle Autorità portuali (che non possono per legge esercitare le operazioni portuali e attività connesse) e i soggetti imprenditoriali che gestiscono i servizi portuali. Gli artt. 6 e 23 l. 84/94 istituiscono tuttavia alcune deroghe al predetto principio
LA STRUTTURA DELL'AUTORITÀ PORTUALE
Gode di autonomia finanziaria e
di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Corte dei Conti. Il presidente: art. 8 l. 84/94 prevede un complesso procedimento per la selezione del presidente dell'Autorità Portuale che coinvolge le istituzioni locali (Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio). Egli ha poteri di indirizzo, coordinamento e di controllo dell'ente pubblico. Il comitato portuale: presieduto dal Presidente dell'Autorità, ha una composizione ampia (comandante del porto, dogane, genio civile, presidente della Giunta regionale / provinciale, rappresentati degli armatori, degli operatori autorizzati, ecc.) ed è organo deliberativo (piano operativo triennale, piano regolatore portuale, approvazione bilancio preventivo, ecc.) nonché di impulso e vigilanza. Altre figure sono il segretariato generale e il Collegio dei revisori dei conti. Il regime organizzativo delle operazioni portuali nella l. 84/94: - Sonooperazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in generedelle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale
Dal 1994 per le operazioni portuali è sufficiente una autorizzazione dell'Autorità Portuale. In precedenza c'era una forma di controllo sull'opportunità dell'accesso di un operatore mentre il provvedimento di autorizzazione presuppone la garanzia dell'accesso agli operatori dotati di adeguati requisiti. L'Autorità Portuale fissa il nr. massimo di autorizzazione (tale scelta del legislatore non è stata condivisa dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) che possono essere rilasciate assicurando, comunque, il massimo della concorrenza
La riforma della Costituzione, assegnando la materia porti civili alla competenza concorrente dello Stato e Regioni, consentendo perciò alle Regioni di legiferare rispetto ai principi fondamentali
lavoro portuale:
- Le imprese per l'esercizio delle operazioni portuali (già Compagnie portuali) continuano a godere di una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese
- L. 186/00 prevede che in ciascuno scalo un' unica impresa (o un' Agenzia) fornisca lavoro temporaneo
- Tariffe: basate sul libero gioco di domanda e offerta con l'unico obbligo di rendere pubbliche tali tariffe
- Autoproduzione delle operazioni portuali: ex. art. 9 l. 287/90, è consentita tranne che per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale. È soggetta ad un provvedimento permissivo volto ad accertare l'esistenza dei criteri di professionalità
- I servizi portuali stricti iuris: sono individuati dalle singole Autorità portuali come sottocategoria della più generica categoria dei servizi portuali, indicati dall'art. 16 l. 84/94 come "prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
"operazioni portuali". L'esercizio dei servizi portuali è soggetto ad autorizzazione (prevista dal d.m. 132/01) dell'Autorità Portuale che accerta la rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività, ai requisiti di carattere tecnico organizzativo.
I SERVIZI TECNICO NAUTICI
Sono quella species di servizi portuali resi alla nave in occasione del suo arrivo e della sua partenza dal porto e sono:
- Pilotaggio, è quell'attività tecnico-nautica consistente nel suggerire la rotta e assistere il comandante della nave nella determinazione delle manovra necessarie per eseguirla. Può essere gestita dalla corporazione dei piloti (ente privato)
- Rimorchio, è quell'attività nautica che consiste nella trazione da un luogo ad un altro di una nave o di un galleggiante, nei porti e negli altri luoghi di approdo. È effettuato in base a concessione (sebbene l'autorità antitrust
- offerti all'utenza portuale
- forniti a titolo oneroso
- non coincidenti né connessi con quelli indicati all'art. 16 l. 84/94
- alla corretta fornitura degli stessi si connette un interesse generale
Impresa terminalista: i terminali portuali sono gestiti da operatori privati (che non possono avere la gestione di più di una infrastruttura portuale) che beneficiano del provvedimento di concessione di aree e banchine e di autorizzazione a svolgere le operazioni portuali, selezionati dall'Autorità portuale la quale valuta la conformità della gestione privata agli obiettivi di interesse pubblico. I terminal portuali sono "spazi del porto attrezzato, costituito da banchine, magazzini, pertinenze, ecc., che consenta al
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terminalista di svolgere il ciclo completo delle operazioni portuali”. Teoria delle “essential facilities” che garantisce alle imprese autorizzate alle operazioni e prive di spazi, di accedere alle infrastrutture concesse ai terminalista (ciò per impedire a questi ultimi di tenere condotte abusive in relazione alla loro posizione dominante). Sono dibattute le questioni relative alle tariffe di accesso e la definizione della “giustificazione oggettiva” in base alla quale il terminalista possa negare l’accesso alla infrastruttura
GLI AEROPORTI E I SERVIZI AEROPORTUALI
Art. 6 R.D. 356/25: “ogni località, sia terrestre che acquea, destinata, anche in via temporanea, allapartenza, all’approdo ed allo stazionamento degli aeromobili”
Il cod. nav. classifica in due categorie gli aeroporti, in relazione sia al soggetto a cui ricondurre l’istituzione dell’aeroporto, sia la gestione dell’infrastruttura:
- Aeroporti