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Il legato e la sua natura giuridica
Il legato è una manifestazione di volontà testamentaria, e il suo titolo è a volte la legge che contempla una fattispecie attributiva di un diritto determinato cui non sia annodano effetti collegati alla chiamata come erede.
165. Legato e liberalità. Legato, e modus. Non è carattere essenziale delle disposizioni testamentarie la liberalità, mentre è decisiva per il legato l'intenzione di attribuire diritti particolari a causa di morte; oltre ai riflessi economici il legato può comportare un vantaggio per il legatario. È insicura la differenza tra legato e modus, e si basa sul soggetto il cui interesse è considerato dal testatore: nel legato il beneficiario è persona determinata o determinabile, nel modus sono solo genericamente individuabili i soggetti a cui può andare un beneficio eventuale. Il legatario è diretto successore del de cuius se il beneficiario dell'onere acquista dall'erede o dal legatario.
Sul quale grava l'adempimento della disposizione modale.
166. La definizione di legato.
È legato ogni attribuzione mortis causa priva del carattere dell'universalità; è erede chi subentra nell'indistinta e generica situazione patrimoniale del de cuius nell'intero o in una sua quota, è legatario chi all'apertura della successione subentra in un diritto che non fa parte di quanto va in capo all'erede. Il legato si acquista senza accettazione, salvo rinuncia, e il legatario non risponde del passivo ereditario.
167. La disposizione testamentaria di legato.
Il testamento è il solo atto che può designare i legatari, e la disposizione soggiace alle regole generali, innanzitutto a quelle riguardo la capacità di testare e la forma dell'atto; la disposizione non può valicare i limiti previsti se sopravvivono legittimari al testatore, e può essere sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva purché
Lecita e possibile. Tollera inoltre il termine, iniziale ofinale.168. Il legatario. Il prelegato.Il soggetto in favore del quale si attribuisce il legato è detto legatario o onorato, mentre è oneratochi deve adempire al legato; il soggetto beneficiato deve poter ricevere per testamento e nonindegno a succedere. Legatarii possono essere persone fisiche, giuridiche o enti di fatto purchécon capacità successoria, e anche nascituri e figli non ancora concepiti; la designazione deveessere determinata, così come l'oggetto del legato. Se il legatario non vuole o non può accettareil legato e non operano sostituzione o chiamata in sottordine, del beneficio profitta l'erede o illegatario onerato dell'adempimento; legatario può essere un coerede, e il legato può nel casogravare su un altro coerede o essere a carico di tutta l'eredità (prelegato). Col prelegato siassicura a un coerede un di più oltre alla
quota di eredità.169. L'onerato.
L'onerato è l'erede o il legatario che deve adempire al legato, soffrendo un meno esteso arricchimenti di quanto gli spetterebbe se la sua chiamata non fosse onerata di quell'adempimento. Se il legatario non vuole acquistare il legato, il debitore deve onorarlo nelle mani degli eredi, e se non adempie le coseguenze cadono solo sul legatario. Se l'onerato è un legatario, si parla di sub-legato o legato in sottordine; se il testamento non parla dell'onerato, alla prestazione del legato sono tenuti tutti gli eredi in proporzione alla quota ereditaria o al legato. Il legittimario può essere onerato, ma non possono essere limitati i diritti di riserva; l'obbligo di adempimento del legato si può trasferire, e andrà adempiuto nei limiti del valore di quanto attribuito.
170. La posizione del legatario nei confronti del passivo ereditario.
Rispetto all'erede, sul legatario non pesano i
debiti dell'eredità, che sono a carico degli eredi; il testatore però può disporre che il legatario sia gravato dell'adempimento di oneri nel limite del valore della cosa legatagli. I legatari sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari nel caso in cui sia oggetto del legato un immobile ipotecato o una rendita fondiaria; se l'eredità viene accettata con il beneficio di inventario e venga esaurito l'asse ereditario, i creditori insoddisfatti hanno diritto di regresso contro i legatarii nei limiti del valore del legato. 171. L'acquisto del legato. La richiesta del possesso. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione dato che determina di solito un incremento del patrimonio del legatario e che questi risponde soltanto entro il valore del bene legatogli; l'acquisto del legato e il suo effetto nel patrimonio del legatario prescinde dalle vicende ereditarie, e risale all'apertura della successione. Il legatario deve domandareall'onerato il possesso del bene legato gli, anche quando non sia stato dispensato dal testatore; se il legatario si immette nel possesso, non può più rinunciare al legato. 172. La rinuncia al legato. Al legato si può rinunciare, e si tratta di rifiuto eliminativo poiché il legatario rimuove retroattivamente gli effetti prodottisi nel suo patrimonio; la rinuncia rende attuale la chiamata in sostituzione o determina l'ingresso del diritto nella massa, con assegnazione agli eredi. L'acquisto si consolida se, esercitata l'actio interrogatoria, spiri il termine fissato senza che il legatario abbia manifestato rinuncia; la rinuncia è atto unilaterale non recettizio, può essere implicita a meno che abbia a oggetto diritti reali immobiliari, nel qual caso deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata. La rinuncia al legato è intrattabile, è atto eccedente l'ordinaria amministrazione e ha prescrizione.decennale; può essere impugnata per violenza odolo, ma non per errore. 173. Il contenuto del legato. Il legato di specie. Ogni diritto su beni commerciabili e ogni prestazione può essere contenuto del legato; il legato di specie ha oggetto uno o più beni determinati di proprietà del testatore che si acquistano immediatamente all'apertura della successione, il legato di genere concerne cose indicate per genere, qualità e quantità. 174. Altre specie di legato; in particolare il legato di alimenti e il legato da prendersi da certo luogo. Il legato di genere è valido anche se nessuna cosa del genere sussiste nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, e se nessuna se ne trovi a quello della morte; per l'adempimento non possono essere consegnate cose inferiori alla media. Il legato di alimenti è disciplinato dalle disposizioni sulle prestazioni alimentari, ed è comprensivo di vitto, alloggio, vestiario, cure mediche e.Per l'istruzione, in misura non superiore alle necessità dell'alimentato. Illegato alternativo ha come oggetto due prestazioni determinate e diverse, dispostealternativamente a beneficio del legatario, ed è diverso da quello con facoltà alternativa, che haoggetto un bene con previsione a favore dell'onerato della facoltà di dare una cosa diversa. Nellegato di cosa da prendersi in un certo luogo, esso è indicato per facilitare la reperibilitàdell'oggetto, o di individuarla o delimitarla in caso che la cosa alla morte non sia più in quel luogo(togliendo effetto al legato); la rimozione temporanea della cosa dal luogo indicato destinato acustodirla, è irrilevante.
175. Il legato di credito. Il legato di liberazione da debito.Oggetto del legato può essere un credito spettante al testatore, e l'erede dovrà consegnare idocumenti o i titoli di credito, ma non dovrà garantire né la
solvenza del debitore né risponderedell'esistenza del credito. Se il testatore è creditore del legatario, può disporne liberazione daldebito; il legato può avere a oggetto l'intero debito o una sua parte, e se il legatario paga primadella successione non ha diritto a rimborsi, mentre se paga in parte è liberato dal residuo. Larevoca del testamento priva di efficacia il legato ma non il riconoscimento del debito; il testatorepuò disporre con testamento la datio in solutum per liberarsi del debito.
176. I legati obbligatori. Il legato di contratto.Il legato può avere a oggetto una prestazione posta a carico dell'onerato, col legatario che diverràsuo creditore: è il legato obbligatorio, il cui adempimento richiede la cooperazione dell'onerato. Ilcontenuto del legato può ricomprendere una facere a favore dell'onorato, ma anche un nonfacere e qualsiasi prestazione suscettibile di essere assunta a
oggetto di obbligazione. Il legato dicontratto conosce il limite della possibilità e liceità della prestazione dedotta ad oggetto;l'inadempimento può trovare rimedio nell'esecuzione specifica.
177. Il legato del diritto di prelazione.Un legato obbligatorio può contenere il diritto di prelazione, nel senso che il legatario riguardouna futura negoziazione dovrà essere preferito a qualsiasi altro soggetto; il legato del diritto diprelazione in ordine alla vendita di un dato bene figura l'ipotesi più ricorrente. La disposizionetestamentaria può essere affiancata da una penale che può prestare servigi di stimolodell'adempimento e risarcitori.
178. Ulteriori profili di disciplina del legato.Il legato comprensivo delle pertinenze va prestato al legatario nello stato in cui si trova al tempodella morte del testatore; riguardo i frutti un legato a efficacia diretta porta a doverli al legatariodalla morte del testatore,
mentre per un legato a efficacia obbligatoria sono dovuti dalla domanda giudiziale. Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato, la cui obbligazione si estingue se dopo la morte del testatore la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Altro obbligo imponibile al legatario è quello di pagare un determinato debito ereditario.
179. Inefficacia e regola, del legato. L'invalidità del testamento può colpire la disposizione di legato, così come la sua revoca o caducazione; alle disposizioni di legato si applicano le norme riguardanti l'invalidità e revoca zione dell'atto che le contiene.
Sezione IV: La forma del testamento
180. La forma del testamento. La forma del testamento è il modo con cui va manifestata la volontà di disporre degli interessi post mortem; è sempre richiesta quella scritta, e la ragione del formalismo è la garanzia della vera volontà del testatore.
are un testamento olografo, ossia scritto di proprio pugno dal testatore, datato e firmato.