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Il rapporto educativo
Rapporti personali e cognome del figlio
Il CC del 1942 prevedeva che il genitore che non riuscisse a frenare la cattiva condotta del figlio potesse rivolgersi al giudice perché questo disponesse il ricovero del bambino in un istituto di correzione in Italia. L'intervento del giudice in questo codice aveva dunque la funzione di puntello esterno dei poteri paterni.
Nell'attuale codice, tuttavia, è ancora prevista la possibilità di ricorso al giudice per richiamare il figlio che si sia allontanato dalla casa familiare. L'intervento del giudice in passato finiva per riguardare esclusivamente le patologie del rapporto e non la normalità; infatti, con una condotta normale, può mettere sulla personalità minorile.
Il bambino da oggetto di diritti diventa soggetto di diritti, a cui spazi di autonomia, gli viene riconosciuta la capacità di essere partecipe delle decisioni che lo riguardano.
Le leggi speciali ampliano
questi spazi di autonomia in settori come cura della salute, del corpo del minore: si pensi alle leggi sull'aborto, sulle tossicodipendenze, sui consultori che mette nemmeno ad accedere direttamente servizi sociosanitari. Il potere dei genitori devono dunque essere esercitati compatibilmente con i diritti del figlio, nel rispetto dei crescenti spazi di autonomia che a questo competono con il progredire dell'età e della maturità. La cassazione esclude la legittimità dell'uso della violenza a scopi educativi. È dovere dei genitori corrispondono i doveri dei figli: il rispetto dei genitori (dovere di natura morale alla base di qualsiasi convivenza). I figli devono coabitare con i genitori che non possono allontanarsi dalla casa familiare senza il loro consenso. Sui figli gravano obblighi di natura patrimoniale: devono contribuire ai bisogni comuni finché dura la convivenza. Cognome -> i figli nati da persone sposate prendono il cognome del padre. Inaltriordinamenti vi sono regole diverse e che attribuiscono ai figli e cognome dientrambi genitori (Spagna, Sudamerica) o che consentono ai conigli di scegliere ilcognome della famiglia da trasmettere ai figli (Germania).il fatto che da noi vengamesso cognome del padre stato sottoposto questione di legittimità ma la cortecostituzionale ha escluso un contrasto con i principi costituzionali in quanto sitratta di una certa attesa per seguire l'unità della famiglia, tutelata dall'articolo 29.I figli naturali riconosciuti congiuntamente da entrambi genitori portano anche seil cognome del padre. Se sono invece riconosciuti in momenti diversi dei genitoriassumono il cognome del genitore che per primo computer riconoscimento.se la madre lo riconosce subito il padre solo in 1 s momento il mutamento deicognome potrebbe determinare per il figlio una lesione del suo diritto all'identitàpersonale. Se è maggiorenne può decidere di assumere ilcognome del padre anteponendolo sostituendolo a quello della madre. Se il figlio minore, decide il giudice nell'interesse del figlio. Deve comunque essere possibile per l'interessato decidere se mantenere o no al proprio cognome: queste principio che la corte costituzionale vuole che sia rispettato.
Potestà dei genitori di intervento del giudice prima della riforma
Prima della riforma del 1975 l'intervento del giudice è giustificato dalle esigenze di protezione del patrimonio del figlio, da quella di definire l'assetto conseguente alla crisi coniugale, o di porre rimedio l'esercizio patologico della potestà. A questi tipi di intervento se ne aggiungono altri dopo la riforma.
Per evitare interventi troppo invasivi nella sfera privata l'articolo 316 c.c. non attribuisce al giudice il potere di scegliere la soluzione migliore, ma solo quello di indicare il genitore più idoneo a prendere la decisione.
Art.330 Decadenza dalla potestà sui
Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o oscura i doveri (art. 147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
Nel caso in cui della potestà venga privato un solo genitore, questa viene esercitata dall'altro oppure viene nominato un tutore. Se il genitore tiene comportamenti pregiudizievoli, resta investito della potestà, ma deve seguire le prescrizioni impartite dal giudice.
Art.333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui.
Dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Si tratta di provvedimenti che la L.154/2001 prevede protezione non solo dei figli minori, ma anche del coniuge e del convivente. Il giudice può anche ordinare al genitore di non avvicinarsi, se lo debitamente frequentate dal figlio, la residenza familiare, alla scuola che può disporre pagamenti di un assegno per evitare che, in seguito provvedimento, la famiglia rimanga priva di mezzi di sostentamento intervento dei giudici può essere originato non solo da condotta commissiva, ma anche da condotta omissiva: quando vengono trascurate le necessità del minore. Non si va a vedere accolta l'intenzionalità della condotta del genitore: anche il genitore animato da buone intenzioni può sbagliare; l'intervento del giudice serve a proteggere il figlio, non ha sanzionato dei genitori a individuare chi è il colpevole. L'abuso della potestà.
può concretizzarsi anche nel mancato rispetto della personalità dell'autonomia del figlio. Il pregiudizio può essere recato in minor misura non solo da condotte, ma anche dalle decisioni prese nell'interesse del figlio; si pensi alla partecipazione ad una trasmissione televisiva che trasforma in spettacolo delicate e spesso dolorose vicende familiari. Può trattarsi altre volte di decisioni in campo sanitario: si è verificato il rifiuto di trasfusione di sangue opposto dai genitori testimoni di Geova. Possono anche verificarsi casi di conflitto di interessi tra genitori e figli: si pensi quando l'intervento richiesto sul figlio (prelievo di cellule midollari per stemi nani) è destinato a salvare la vita della madre malata di leucemia. L'intervento del giudice riguarda solo il figlio già nato: i nostri giudici hanno escluso di poter disporre dell'affidamento ai servizi sociali di un bambino solo concepito. L'interesse del minore è il criterio.dell'attività del giudice e di tutta la normativa posta a tutela dei diritti del fanciullo. L'interesse che il giudice dovrà tenere in conto non è un interesse astratto riferibile ai minori come categoria, ma sarà l'interesse di quel bambino in quel contesto in quel momento. Significativa applicazione di questo principio si hanno presente nel caso in cui la tossicodipendenza, una malattia del genitore, non sia considerata valutata di per sé situazione di disagio e necessariamente negativa per il bambino, ma chi si chiede in che modo questa possa influire sulle relazioni col figlio. L'attenzione dunque si concentra sul valore e sul significato che la relazione tra genitori e figlio possiede. Viene affermata l'esigenza di rispetto dell'identità culturale del minore, esigenza esplicitata nella stessa carta di Nizza. Caso: mutilazioni sessuali delle bambine per convinzioni ideologiche e culturali: il giudice, condannando.necessariamente la pratica lesiva della salute e contrario ai principi di eguaglianza tra uomo e donna deve poi individuare provvedimenti che date proteggere la figlia e questa è una scelta difficile in quanto non può essere impostata sulla base di premesse ideologiche, ma va valutata con l'aiuto di esperti e mediatori culturali che aiutino lo stesso giudice capire quello che è significato il valore della relazione della bambina coi genitori. Proprio per far sì che questo interesse del minore venga sempre comunque tutelato e si consente la partecipazione dello stesso al procedimento che lo riguarda. Configurare il minore come parte del procedimento soddisfa l'esigenza di contraddittorio nei suoi confronti, eventualmente previa nomina di un curatore speciale. I rapporti patrimoniali La potestà comprende anche obblighi e poteri di natura patrimoniale. E genitori devono mantenere i figli e ad essi spetta alla rappresentanza legale, l'amministrazione el'usufrutto legale sui beni dei figli.A) l'obbligo di mantenimento è l'aspetto patrimoniale dei doveri di natura personale di istruire, educare, prendersi cura del figlio. Quest'obbligo non viene meno col compimento dei diciott'anni e prosegue fino a quando non si sia compiuto il processo educativo e il figlio abbia raggiunto la propria autonomia economica o sia in colpa per non essersi messo nelle condizioni di conseguire un titolo di studio o di svolgere un'attività lavorativa. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità lavorative in relazione al tenore di vita complessiva della famiglia. Il coniuge che ha integralmente adempiuto all'obbligo di mantenimento dei figli ha la possibilità di agire nei confronti dell'altro coniuge per il rimborso della quarta carico di quest'ultimo. Se i genitori sono privi di mezzi adeguati, gli ascendenti sono tenuti a fornire
genitori mezzi necessari.i nonni non si sostituiscono ai genitori né dovereverso i figli, ma devono fornire loro i mezzi per poterlo fare. Nel caso diinadempimento, il genitore può rivolgersi al giudice il quale può anche ordinare alterzo obbligato nei confronti del genitore di versare direttamente all'altro coniugeuna quota dei redditi del genitore inadempiente.
B) amministrazione e rappresentanzahanno questi poteri sul patrimonio ein tutti gli atti civili. Agiscono disgiuntamente per gli atti di ordinariaamministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria. In caso didisaccordo è ammesso ricorso al giudice ex Art316 c.c.se è necessaria o utile, è necessaria la preventiva autorizzazione del giudicetutelare, per gli atti di straordinaria amministrazione e per quelli con cui i genitorialienano o danno in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche acausa di morte; per gli atti con cui accettano rinuncia all'eredità.
legati, donazioni, con cui procede allo scioglimento di comun