Cap1: Condizioni per contrarre matrimonio e impedimenti
Per contrarre matrimonio occorre che gli sposi possiedano alcuni requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza dà luogo ai c.d. "impedimenti". Questi costituiscono un divieto di contrarre matrimonio, che ha come destinatari gli sposi, ed un divieto di celebrare il matrimonio (destinatario: ufficiale di stato civile). Se il matrimonio viene egualmente celebrato, l'impedimento si converte in una causa di invalidità del matrimonio. Eccezione: l'impedimento derivante dal lutto vedovile non comporta l'annullamento, ma solo la sanzione dell'ammenda a carico dell'ufficiale di stato civile e degli sposi.
Gli impedimenti si distinguono in dispensabili, se sono suscettibili di essere rimossi con autorizzazione del tribunale, e indispensabili in caso contrario. Per contrarre matrimonio occorre che gli sposi:
- Abbiano raggiunto l'età prescritta
- Non siano interdetti per infermità di mente
- Non siano legati da un precedente vincolo matrimoniale
- Non siano legati tra loro dai vincoli di parentela, affinità, adozione specificamente indicati
- Uno degli sposi non sia stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altro (impedimento da delitto)
- La donna che si risposa abbia rispettato il termine di 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio, in modo da evitare dubbi sulla paternità dei figli che dovesse partorire (lutto vedovile)
Alcuni di questi requisiti soddisfano esigenze di ordine pubblico: principio monogamico, proibizione dell'incesto, prevenzione e repressione dell'omicidio; altri sono tesi a garantire che il consenso al matrimonio sia espressione di una volontà libera e consapevole. Sono dispensabili:
- Impedimenti derivanti dall'età, la parentela in linea collaterale di terzo grado
- L'affinità in linea collaterale di secondo grado
- L'affinità in linea retta, nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo
- Il divieto temporaneo di nuove nozze
Cap2: Evoluzione dei rapporti personali della famiglia
Dai codice dell'800 alla legislazione fascista
Riforma del 1975 cambia la disciplina del rapporto coniugale rispetto a quella a cui si ispirava il CC del 1942, avente origine nel codice francese del 1804. Nel codice napoleonico l'unità della famiglia si fonda sul principio di autorità, creando posizioni di supremazia e di soggezione all'interno del matrimonio e quindi della famiglia. Nei rapporti personali tra coniugi ed in quelli tra genitori e figli domina la figura del marito e del padre.
La soggezione della donna si ravvisa anche nei rapporti patrimoniali tra coniugi: la donna sposata si trova in un vero e proprio stato di incapacità, in quanto non può fare contratti senza l'autorizzazione del marito (autorizzazione maritale). Il regime patrimoniale è la comunione dei beni e il marito ha poteri di amministrazione in via esclusiva. Questo è il modello di famiglia che ritroviamo nel codice dell'Italia unita e nello stesso codice del 1942.
Uniche eccezioni, emancipazione acquisita nel tempo per le donne:
- La donna può testimoniare negli atti pubblici (1877)
- È esclusa l'autorizzazione maritale a vantaggio della donna separata e della lavoratrice (fine 800 primo 900)
- Legge del 1919 sopprime l'autorizzazione maritale e ammette la donna a partecipare ai consigli di famiglia, ad esercitare tutte le professioni e a ricoprire tutti gli uffici pubblici tranne quelli di natura giurisdizionale, militare e politica
La situazione della donna non muta con l'avvento del fascismo si esalta la figura della famiglia come istituzione portatrice di interessi superiori che trascendono quelli dei singoli. La donna ricopre nella famiglia e società fascista un ruolo subalterno; la sua chiusura degli spazi privati dell'ambiente domestico si ritrova in diverse leggi speciali riguardanti la scuola e il lavoro della legislazione fiscale eccetera.
Nel CC del 1942 il marito è il capo della famiglia, ha l'obbligo di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo o ovunque lui creda opportuno di fissare la sua residenza.
I principi costituzionali
La disciplina costituzionale della famiglia è il risultato della confluenza di motivi ispiratori e di ideologie differenti, di matrice liberale, cattolica, socialista. Le norme costituzionali non sono regole rigide, ma principi elastici interpretabili diversamente in relazione all'evoluzione della società, dei costumi, dei valori. La famiglia è intesa come formazione sociale nel senso dell'Art.2 Cost, orientata allo sviluppo della personalità individuale, luogo in cui i fondamentali diritti dell'individuo trovano realizzazione e in cui si attua la solidarietà tra i suoi membri.
Si ricordino:
- L’Art.29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- L’Art.30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
- L’Art.31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- L’Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
La famiglia deve poi fondarsi sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, viene così scardinato il sistema familiare organizzato gerarchicamente e viene meno la supremazia del marito. Nei rapporti tra genitori e figli l'interesse del minore viene in primo piano. La potestà non può intendersi più come un diritto riconosciuto ai genitori nell'interesse proprio, ma si qualifica piuttosto come una responsabilità.
Gli anni della transizione alla riforma
Cost 1948: L'è una comunità di soggetti uguali fra loro, il luogo del dialogo, dell'intimità, degli affetti; questa è una concezione diversa da quella presente nel c.c. del 1942. Occorre aspettare la riforma del 1975 perché la disciplina civilistica si adegui all'idea della famiglia contenuta nella costituzione.
Le ragioni sono in primo luogo di tipo culturale: la donna è l'angelo del focolare, diversa dall'uomo, è soggetta ad esso per natura. Anni ‘50/60: la dottrina civilistica esprime la preoccupazione che con l'eguaglianza crollino i cardini della famiglia. Per questo la giurisprudenza riconosce tre poteri maritali: quelli di vietare alla moglie di svolgere attività extradomestiche, di intercettarne le comunicazioni telefoniche, di determinare il tenore di vita della famiglia, di vietarle la frequentazione di persone non gradite, di esercitare un potere di vigilanza sui componenti del nucleo familiare; la condotta irregolare o immorale della moglie getta discredito sull'intera famiglia e sulla moglie stessa.
Solo nella seconda metà degli anni 60 si ha una svolta negli orientamenti della corte costituzionale; ed essa inizia a rimuovere alcune disposizioni del c.c. e del c.p. in materia di adulterio; cadono alla disciplina dell'obbligo di mantenimento, il divieto di donazione tra coniuge. Si inizia, con alcune sentenze, a delineare la possibilità per entrambi i coniugi di liberarsi di un legame ormai privo di significato.
Tra il 1942 e il 1975 sono molti gli interventi del legislatore:
- Viene abolito l'obbligo di indicare la paternità e la maternità nelle certificazioni anagrafiche, scomparendo il famigerato N. N., e rivelatore della nascita illegittima, fattore non trascurabile di discriminazione in una società chiusa e conservatrice (L.1064/1955)
- Viene modificata la posizione del minore nell'ambito dell'adozione speciale, divenendo quest'ultimo soggetto di diritti propri dello Stato garantisce tutela, e non più oggetto di diritti dei genitori (L.341/1967)
- Viene approvata la legge sul divorzio che anticipa alcuni principi propri della riforma (L.898/1970)
I principi della riforma del diritto di famiglia del 1975
La riforma costituisce il momento di passaggio tra due concezioni della famiglia profondamente diverse: quella della famiglia intesa come istituzione e quella nuova della famiglia come formazione sociale, una realtà che nasce dalla libera scelta delle persone sulla base di vincoli di affetto e solidarietà. Vengono valorizzate le persone come singoli individui ed è riconosciuta loro autonomia nella costituzione, nello scioglimento del vincolo, nell'organizzazione delle relazioni di natura personale e patrimoniale. Si tutela la privatezza dei rapporti coniugali (a livello costituzionale e anche a livello comunitario, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta di Nizza); si afferma la piena eguaglianza formale tra i coniugi: stessi diritti e stessi doveri e presa delle decisioni in comune. Questa parità morale e giuridica dei coniugi, la rivalutazione del ruolo della donna all'interno della famiglia si concreta anche nella previsione della comunione come regime patrimoniale legale.
L'eguaglianza si realizza, nel campo dei rapporti economici, anche attraverso altre disposizioni come l'abolizione della dote e il riconoscimento al coniuge superstite di una quota di proprietà e non solo in usufrutto. Esistono poi norme intese a valorizzare gli interessi comuni alle persone che partecipano al gruppo familiare; interessi e bisogni della famiglia che talvolta sono indicati come preminenti, ma non per questo tali norme evocano un interesse superiore della famiglia, prospettiva questa, appartenente al passato. La visione privata delle relazioni familiari trova un limite però nell'esigenza di garantire la solidarietà, specie in campo economico, quando i doveri ad essa correlati non vengano spontaneamente adempiuti, e nella preminente tutela dell'interesse dei figli.
L'evoluzione legislativa in tema di sessualità e procreazione
Nel codice penale Rocco del 1930 costituiva reato non solo l'aborto e la somministrazione di anticoncezionali, ma anche il solo fatto di parlarne. Nel 1971 la corte costituzionale dichiara illegittima questa norma per l'evidente contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero. Nel 1975 La corte costituzionale amplia i casi di non punibilità dell'aborto volontario a ogni caso in cui vi sia necessità di tutelare il diritto alla salute fisica e psichica della madre. La legge 194 del 1978 è la legge sull'aborto: viene abrogato il reato di procurate impotenza alla procreazione. La sterilizzazione volontaria diviene lecita, e non è più punibile a titolo di diminuzione permanente dell'integrità fisica, in quanto costituisce una scelta nella direzione della tutela della salute, anche psichica, dell'interessato.
Il lavoro femminile e le politiche sociali
In quegli anni si andava compiendo una parallela evoluzione della disciplina del lavoro femminile e della famiglia. Negli anni 60: viene abolito il divieto di licenziamento a causa di matrimonio, riconosciuto il diritto ad accedere senza limiti a tutti gli uffici e professioni. La legge 903 del 1977 è sulla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Vengono intraprese diverse azioni positive, vale a dire quelle misure che intendono contribuire a rimuovere o superare le situazioni di fatto che rendono per le donne rispetto agli uomini più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro, la progressione di carriera, il raggiungimento di tali livelli di responsabilità e di retribuzione. La stessa maternità costituisce sempre meno un destino per la donna, e sempre più una libertà da esercitare in un quadro di compatibilità con altre scelte familiari, personali, esistenziali. Il diritto non prefigura più un modello di famiglia incentrato sull'autorità del capo e caratterizzato da obblighi fortemente sanzionati da diritto. Nel disegno del codice civile rientrano diversi modi di organizzazione della vita familiare.
I diritti e doveri tra coniuge: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione
Gli articoli 143, 144, 145 disegnano un modello di rapporto coniugale fondato sull'eguaglianza morale e giuridica e sulla regola dell'accordo nelle decisioni familiari. Uniche zone di disuguaglianza: disciplina del cognome e decisioni urgenti nell'interesse dei figli.
Lealtà, eguaglianza, e solidarietà sono i principi a cui attingere per identificare il contenuto dei doveri che nascono dal matrimonio.
Dovere di fedeltà: va inteso in senso fisico e spirituale, impegno di fiducia e di lealtà reciproca, dedizione all'altro. In contrasto con tale obbligo non solo l'adulterio, ma ogni condotta idonea a mettere in discussione la posizione dell'altro coniuge di "compagno esclusivo della vita".
Obbligo di assistenza: intesa come collaborazione nell'interesse della famiglia, impegno di sostegno e di cura: si tratta delle responsabilità familiari. Ha dovere di assistenza morale va ricondotto l'impegno di promozione e valorizzazione della personalità dell'altro, di rispetto dei suoi diritti fondamentali. Sono incompatibili con esso condotte violente, atteggiamenti di prevaricazione, di indifferenza, di noncuranza delle esigenze dei bisogni dell'altro. Anche il mancato rispetto delle convenzioni ideologiche religiose può costituire violazione dell'assistenza, ad esempio qualora questi comportamenti sfocino nella pretesa di imporre ai familiari le proprie convinzioni e stili di vita.
Obbligo di collaborazione: costituisce criterio fondamentale di adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Obbligo di coabitazione: in passato era principalmente indirizzato alla moglie, alla quale doveva seguire il marito ovunque intendesse fissare la residenza. Ora i coniugi fissano di comune accordo la residenza, ma ciascuno può fissare altrove un proprio personale domicilio quando esigenze di lavoro di altra natura lo richiedano. Il carattere saltuario della coabitazione, però, non potrà essere valutato come causa di addebito della separazione, se frutto di accordo tra i coniugi. L'abbandono del domicilio domestico, se ingiustificato, ha come conseguenza l'esonero dell'altro coniuge dal prestare assistenza morale e materiale nel caso in cui il primo, invitato a tornare, si sia rifiutato. L'obbligo di assistenza non ha sospeso quando l'abbandono si è giustificato. La violazione dell'obbligo di coabitazione trova anche sanzione penale nell'articolo 570 c.p. che punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque tenendo una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.
Obbligo di contribuzione e sua efficacia esterna
Ha contenuto patrimoniale; il c.c. del 42 fissava l’obbligo del marito di mantenere la moglie, indipendentemente dalle sostanze di lei. Il passaggio dall'obbligo di mantenimento all'obbligo di contribuzione ristabilisce su basi paritarie gli apporti di entrambi alla vita comune e valorizza il ruolo della solidarietà tra i componenti della famiglia. Gli apporti vanno considerati in relazione non solo ai redditi e alle sostanze, ma anche alla capacità di lavoro professionale casalingo. Si sottolinea così il lavoro, in termini economici, del lavoro domestico.
Art.144 attribuisce a ciascun coniuge il potere di attuare l'indirizzo concordato. Prevedendo l'obbligo reciproco di contribuzione e attribuendo il c.c. a ciascun coniuge il potere di attuare l'indirizzo concordato, si prevede la responsabilità solidale di coniuge per le obbligazioni assunte separatamente nell'interesse della famiglia. Contrariamente, la cassazione vuole rispetto dei principi di relatività del contratto e ne consegue così che il terzo creditore non può rivolgersi al coniuge non contraente. Tale responsabilità del coniuge non contraente è ammessa solo in particolari casi: presenza degli estremi della rappresentanza apparente, quando l'obbligazione contratta corrisponde ad un bisogno primario della famiglia.
Regola dell'accordo e intervento del giudice
Cognome e cittadinanza
Paragrafi sul Roppo pag.806-807-808
Fotocopiare CAP 3 e 4 su cartaceo è possibile faxarli
Cap5: Premessa
In caso di divorzio con il co
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