La successione a causa di morte
La successione a causa di morte indica la vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito della sua morte. La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti ad essa inerenti (diritti personali), non di massima i suoi diritti patrimoniali, imponendone piuttosto la trasmissione ad altri.
Tipi di successione
Un’importante distinzione va fatta tra:
- Successione universale, che indica la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici del defunto: il successore subentra, sia pure per quota, nella posizione giuridica patrimoniale del defunto, ne acquista i diritti, diviene obbligato per i suoi debiti e gli succede nei giudizi in corso. Il successore universale prende il nome di erede.
- Successione particolare, che indica l’acquisizione di uno o più diritti specificamente attribuiti dal testamento o dalla legge. L’attribuzione a titolo particolare prende il nome di legato e il successore a titolo particolare prende il nome di legatario.
La successione particolare ha per oggetto esclusivo i diritti conferiti specificamente dal titolo. La successioni universale è suscettibile di ricomprendere anche diritti non indicati dal titolo se e i quanto già spettanti al defunto.
Il sistema successorio
Il codice vigente ha fondamentalmente mantenuto il sistema successorio del codice del 1865, che si era invece staccato dal modello del codice francese, in base al quale la qualifica di erede discende esclusivamente dalla legge (il testatore non può nominare eredi ma solo legatari). Lo stesso codice, peraltro, conosce la figura del legatario universale, articolando la successione nella universalità dei beni del defunto nel sistema della successione legittima e testamentaria di origine romana. Il diritto romano indicò nella famiglia la prima destinataria dell’eredità, mentre solo in seguito fu dato rilievo alla volontà testamentaria, prima in mancanza di sui heredes, poi anche in loro presenza e a favore di estranei.
Già allora si pose il problema del contemperamento tra il principio della libertà di disposizione del testatore e l’esigenza di salvaguardare le aspettative successorie dei più stretti congiunti: il pretore concesse la bonorum possessio ai familiari non aventi titolo alla successione legittima, i quali non erano formalmente eredi, ma potevano conseguire il possesso dei beni ereditari e rivendicarli come se fossero eredi, e respingere con l’exceptio doli le pretese degli eredi civili.
Successione testamentaria e successione legittima
La morte non è solo presupposto necessario della successione ma anche sua ragione giustificativa, nel senso che la successione assolve la funzione di dare assetto ai diritti della persona a seguito della sua morte: essa può dirsi dunque “successione a causa di morte”.
La successione testamentaria ha titolo nel testamento, cioè in un atto di autonomia privata col quale la persona dispone dei propri beni per il tempo della morte: tale autonomia comprende infatti sia il potere della persona di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, sia il potere di scegliere i suoi successori. La successione testamentaria ha la funzione di dare assetto ai diritti della persona dopo la morte e di soddisfare l’esigenza di libertà successoria del defunto, l’interesse della persona di poter beneficiare determinati soggetti mediante l’attribuzione di diritti successori.
La successione legittima ha invece titolo in una fattispecie legale, e precisamente nel diritto successorio dei congiunti e dello Stato. Se il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, l’eredità si devolve per legge ai familiari (coniuge e parenti fino al 6° grado): la successione legittima a favore dei congiunti trova ragione (oltre che nella morte della persona) nel principio della solidarietà familiare, che prevale sulla stessa autonomia privata, in quanto gli stretti congiunti (legittimari) hanno diritto di ricevere comunque una quota del valore del patrimonio del defunto (riserva), comprensivo dei beni residui e dei beni donati.
I legittimari possono far valere il loro diritto di riserva anche contro la volontà testamentaria del defunto, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, fino a ottenere una quota di eredità pari al valore della loro riserva. Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a integrare tale valore, i legittimari possono chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal defunto in vita. La successione a favore dei legittimari è in senso ampio una successione legittima poiché trova titolo in un diritto successorio familiare: essa in realtà ha nel diritto di riserva dei legittimari un titolo specifico e autonomo che la distingue rispetto alla successione legittima.
La successione a favore dei legittimari si qualifica come successione necessaria. Se il defunto non ha disposto per testamento e non vi sono congiunti successibili, l’eredità si devolve allo Stato, sulla base dell’idea di appartenenza di fatto o di diritto del defunto alla comunità statuale.
Successioni e principi costituzionali
La successione legittima e quella testamentaria trovano esplicita menzione nella Costituzione, che demanda alla legge ordinaria il compito di fissarne la disciplina e i limiti, e di regolare i diritti successori dello Stato (art 42). Questa previsione sta a significare che nella Carta Costituzionale hanno riconoscimento sia l’autonomia testamentaria, che il diritto successorio dei congiunti, riconoscimento legato a quello della proprietà privata.
Tale previsione significa anche tutela della solidarietà familiare e la liberalità successoria, i cui limiti sono rimessi alla legge ordinaria e dati anzitutto dalla necessità stessa di contemperare (e non di sacrificare l’uno o l’altro) l’aspettativa successoria del gruppo familiare e il bisogno della persona di disporre dei suoi beni per dopo la morte. La previsione dei “diritti” dello Stato sulle eredità non concerne esclusivamente eventuali diritti successori ma anche e soprattutto diritti di prelievo fiscale: la necessaria partecipazione dello Stato all’eredità risponde infatti all’interesse pubblico di favorire la circolazione della ricchezza e di scoraggiare l’eccessiva accumulazione di patrimoni familiari.
Rilevanza sociale del fenomeno successorio
Anche negli ordinamenti socialisti, così come in quelli capitalistici, permane il diritto ereditario e si ammette l’autonomia testamentaria: il fenomeno successorio appare tuttavia ridimensionato in ragione del principio dell’appartenenza allo Stato della proprietà immobiliare e dei grandi mezzi di produzione. Seppure in misura diversa, anche nella nostra società si avverte il declino di importanza della successione a causa di morte, dovuto anzitutto al diminuire delle concentrazioni di ricchezza in mano ai singoli privati, al passaggio dall’economia fondiaria all’economia imprenditoriale e al prevalente ricorso alle società di capitali (strumenti idonei per trasferire la ricchezza individuale al di fuori dei canali ereditari), alla pressione fiscale che induce il detentore della ricchezza ad anticiparne in parte la trasmissione ai successori, ed alla partecipazione di entrambi i coniugi agli incrementi patrimoniali derivanti dalla loro attività nel regime della comunione legale.
Diritto internazionale privato
La successione a causa di morte è regolata dalla legge dello Stato cui l’ereditando apparteneva al momento della morte, la quale comprende tutti i beni del defunto, ovunque localizzati. Una novità della legge di riforma del 95 è rappresentata dall’ammissione del criterio della volontà dell’ereditando (c.d. professio iuris). La facoltà di scelta della legge applicabile è stata però ammessa in limiti molto ristretti:
- È consentito solo di scegliere la legge dello Stato in cui l’ereditando aveva la residenza al momento della morte.
- La scelta dev’essere fatta in forma testamentaria.
- Non deve pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
L’applicazione della legge straniera incontra il limite dell’ordine pubblico, in particolare del principio che riserva ai legittimari una quota del patrimonio del defunto: la norma dà luogo tuttavia ad una irragionevole disparità di trattamento dei legittimari, non giustificata dalla diversità del luogo di residenza, violando così il principio costituzionale di eguaglianza. Non va invece ravvisata la violazione dell’ordine pubblico nella norma straniera che ammette i patti successori istitutivi, in quando esprimono comunque la volontà dispositiva della persona.
La giurisdizione italiana è prevista in termini molto ampi. Le cause successorie possono infatti essere conosciute dal giudice italiano se ricorre uno dei seguenti presupposti:
- Che il defunto fosse cittadino italiano al momento della morte.
- Che la successione si sia aperta in Italia.
- Che la parte economicamente più importante dei beni ereditari si trovi in Italia.
- Che il convenuto abbia la cittadinanza o la residenza in Italia, o abbia accettato la giurisdizione italiana.
Una Convenzione dell’Aja del 73 ha istituito un certificato successorio internazionale di attestazione della persona autorizzata ad amministrare i beni mobili ereditari e dei suoi relativi poteri, rilasciato (in Italia) dall’autorità giudiziaria ordinaria, salvo diversa disposizione a riguardo.
I soggetti
L'ereditando
L’ereditando è la persona della cui eredità si tratta. La stessa nozione della successione, quale vicenda che ha causa nella morte della persona, implica che questa sia una persone fisica già venuta alla nascita: la capacità riconosciuta al nascituro concepito è una capacità che si estingue retroattivamente nel caso non venga alla nascita, rendendo prive di effetto le attribuzioni a suo favore (qualora nascesse morto non si apre la successione perché non vi possono essere diritti da trasmettere).
A seguito della nascita i diritti vengono definitivamente acquisiti dalla persona per cui, anche se la morte interviene subito dopo la nascita, si apre comunque la successione ereditaria.
L’estinzione della persona giuridica non dà luogo a successione a causa di morte ma determina una vicenda traslativa universale che trova la sua particolare normativa nella disciplina dei diversi tipi di enti giuridici: titolo della vicenda potrebbe quindi essere lo statuto, la delibera degli associati, un provvedimento dell’autorità amministrativa o, eccezionalmente, un provvedimento legislativo.
La capacità successoria
La capacità successoria può definirsi come idoneità del soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte. Tale capacità rientra nella capacità giuridica generale e compete a tutte le persone fisiche, compresi i nascituri concepiti (e non i nascituri non concepiti), e agli enti pubblici, da non molto anche quelli non riconosciuti.
L’assenza non toglie al soggetto la capacità successoria, ma l’incertezza sull’esistenza della persona del chiamato comporta una delazione provvisoria in favore di coloro ai quali l’eredità spetterebbe in mancanza di detta persona: occorre allora procedere all’inventario e dare cauzione a garanzia delle ragioni ereditarie della persona assente o dei suoi eredi. Se il chiamato invece è stato dichiarato morto presunto anteriormente all’apertura della successione, l’eredità si devolve ai chiamati successivi, i quali devono procedere all’inventario ma non sono tenuti a prestare garanzia.
Accanto alla capacità successoria, quale inidoneità assoluta alla titolarità sui diritti successori, si distingue l’incapacità successoria relativa, e cioè la inidoneità del soggetto a succedere rispetto a determinate persone: tale incapacità si riscontra quale pena accessoria dei delitti contro la libertà e l’onore sessuale commessi verso l’ereditando, o nei divieti di ricevere per testamento sanciti a carico del tutore, notaio, ecc.
È sancito a carico dell’indegno, cioè di colui che si renda colpevole di gravi offese verso la persona dell’ereditando (o dei suoi congiunti) o la sua libertà testamentaria. (N.B. l’indegnità è incapacità successoria relativa se si ritiene che precluda legalmente la titolarità di diritti successori, è impedimento soggettivo alla successione suscettibile di sanatoria se si ritiene essere l’effetto di una eventuale sentenza costitutiva).
La nozione di capacità successoria deve essere tenuta distinta rispetto alla nozione di:
- Capacità testamentaria attiva, che è un aspetto della capacità di agire e cioè l’idoneità giuridica a fare testamento
- Capacità testamentaria passiva, che è un aspetto della capacità giuridica, indicando l’idoneità del soggetto ad essere destinatario di attribuzioni testamentarie. Essa compete a tutti coloro che hanno in generale capacità successoria, salve le ipotesi di incapacità testamentarie relative previste dalla legge (es. a carico del tutore e protutore, del notaio che riceve il testamento, dei testimoni e di chi scrive il testamento segreto).
I nascituri concepiti
La legge riconosce espressamente la capacità successoria a coloro che sono concepiti al tempo dell’apertura della successione (462 cc): che nasce entro i 300 giorni dalla morte dell’ereditando si presume già concepito al momento dell’apertura della successione, con presunzione legale semplice, che ammette quindi la prova contraria da parte dei chiamati successivi.
La capacità del nascituro, quindi, ma anche la delazione a suo favore, si cancella retroattivamente se non segue l’evento fisiologico della nascita. Pur di fronte all’esplicito riconoscimento legislativo, la dottrina prevalente esclude che il concepito abbia capacità successoria, ritenendola incompatibile col generale principio che segna nella nascita il momento di acquisto della capacità giuridica, sostenendo che i diritti successori vengono accantonati a suo favore: in attesa della nascita vi sarebbe una situazione di pendenza in cui i diritti successori vengono conservati a favore del nascituro per quando verrà la nascita, prima della quale non potrebbe verificarsi la delazione dell’eredità perché il concepito non sarebbe possibile titolare di diritti.
Tuttavia la disciplina normativa, oltre a riconoscere la capacità successoria al concepito, prevede l’acquisizione dell’eredità o del legato in suo favore e l’esercizio in suo nome e nel suo interesse dei diritti successori da parte del genitore esercente la potestà (suo rappresentante legale) su autorizzazione del giudice tutelare.
L’amministrazione, che rientra nel normale esercizio della potestà parentale, spetta congiuntamente al padre e alla madre, dovendosi ritenere tacitamente abrogata la norma che attribuisce l’amministrazione in primo luogo al padre: in caso di contrasto quindi, il genitore può ricorrere al tribunale dei minorenni. (Trovano poi applicazione le norme sulla decadenza della potestà e la rimozione dell’amministrazione).
La possibilità che non si abbia la nascita richiede d’altra parte l’adozione di opportune cautele a garanzia delle aspettative di coloro ai quali l’eredità o il legato si devolverebbero qualora il nascituro non venisse alla nascita: nell’ipotesi di devoluzione dell’eredità al concepito quindi, il genitore deve sottostare agli obblighi cautelativi del curatore dell’eredità giacente (procedere all’inventario dell’eredità, depositare le somme riscosse ed effettuare i pagamenti dei debiti ereditari su autorizzazione del pretore). La posizione del genitore non si identifica comunque con quella del curatore dell’eredità giacente, in quanto il potere di amministrazione dei beni ereditari gli spetta nella qualità di rappresentante legale del concepito. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere controllati anche nell’interesse del nascituro, e pertanto devono essere autorizzati dal giudice delle successioni, sentito il giudice tutelare.
Incapacità successoria del nascituro concepito
Il nascituro non concepito al momento dell’apertura della successione non ha capacità successoria, ma può essere destinatario di disposizioni testamentarie purché in tale tempo sia vivente il suo genitore. L’istituzione ereditaria del non concepito è disciplinata come una istituzione sotto condizione sospensiva: fino a quando è incerto se il chiamato verrà o no ad esistenza, la delazione rimase sospesa (subordinata alla venuta ad esistenza del beneficiario quale condizione legale di efficacia), e l’eredità è gestita da un amministratore (il sostituito, i coeredi con diritto di accrescimento o il presunto erede legittimo), salvo diversa disposizione da parte del giudice qualora ricorrano giustificati motivi (es. in caso di cattiva amministrazione).
L’amministrazione si svolge sotto la vigilanza del tribunale, il quale autorizza il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (es. l’alienazione degli immobili è autorizzata solo nei casi di necessità o utilità evidente). Se si tratta di legato, può essere imposto all’onerato di dare idonea cauzione a garanzia dell’eventuale obbligo di prestare il bene legato a favore dell’avente diritto.
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