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DELAZIONE VACANTE
1. LA RAPPRESENTAZIONE
NOZIONE DI RAPPRESENTAZIONE
La rappresentazione, istituto risalente al diritto romano, designa il subingresso legale dei
nel luogo e nel grado dell’ascendente
discendenti (rappresentanti) (rappresentato) che non
può o non vuole succedere: precisamente, fa subentrare i discendenti (nati o concepiti) nello
stesso diritto di successione al quale il loro ascendente ha rinunziato o che non ha potuto
per premorienza all’ereditando o indegnità.
esercitare
Esempio . Il defunto nomina eredi universali i suoi due fratelli e uno rinunzia: la sua quota di eredità
1
si divide tra i suoi figli che abbiano accettato in suo luogo.
Esempio . Il defunto lascia due figli quali unici eredi legittimi, in quanto un terzo figlio era morto prima
2
che si aprisse la successione paterna: la sua quota di legittima si devolve ai suoi discendenti.
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
1. Il deve essere un , senza far
RAPPRESENTATO FIGLIO O UN FRATELLO DEL DEFUNTO
distinzione tra parentela legittima e naturale, o un loro discendente, dal momento che il
principio della rappresentazione parifica fondamentalmente alla posizione del figlio e del
fratello del defunto quella dei loro discendenti.
La rappresentazione non è quindi generalmente applicabile a tutte le ipotesi in cui un
la ragione dell’istituto
successibile non possa o non voglia succedere, in quanto è quella di
dell’ereditando,
tutelare la successione familiare diretta evitando che eventi episodici
alterino l’eguale ripartizione
attinenti alla persona del chiamato (premorienza o rinunzia)
dell’eredità tra i rami discendenti dell’ereditando, e di conservare i beni nell’ambito della
dell’ereditando.
discendenza del fratello
2. Il deve essere un .
RAPRESENTANTE DISCENDENTE DEL RAPPRESENTATO
La rappresentazione opera all’infinito, per cui se un rappresentante non può o non vuole
accettare subentrano a loro volta i suoi discendenti, e così via.
Come per il rappresentato, nessuna distinzione rileva tra discendenza di sangue o adottiva,
legittima o naturale (in passato era concesso solo ai figli legittimi).
PRESUPPOSTI OGGETTIVI L’ASCENDENTE NON PUÒ
La rappresentazione ha luogo in tutti i casi in cui O NON VUOLE
l’eredità o il legato:
ACCETTARE
all’ereditando, sia
quando sia premorto incerta la sua esistenza, sia
NON PUÒ ACCETTARE
indegno o abbia perduto il diritto di accettare per prescrizione o decadenza
all’eredità
quando abbia rinunziato
NON VUOLE ACCETTARE
La rappresentazione opera anche nelle ipotesi di diseredazione, intesa quale
forma autonoma di esclusione dell’eredità: se la s’intendesse invece come espressione della
volontà di beneficiare altri eredi legittimi avrebbe il valore di istituzione testamentaria di altri
successibili e quindi precluderebbe la rappresentazione.
La rappresentazione prevale sulla regola per cui, se l’ascendente muore dopo l’apertura
dell’eredità, il suo diritto di accettazione si trasmette agli eredi, in quanto essa assicura
determinati soggetti, in considerazione del loro vincolo familiare, il diritto di subentrare nel luogo
e nel grado dell’ascendente in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare.
Prevale inoltre sull’accrescimento, ai coeredi la quota di eredità dell’istituito
che attribuisce
che non possa o non voglia accettare, il quale appunto opera in quanto non vi sia chiamata per
rappresentazione.
Non prevale invece sulla sostituzione testamentaria ordinaria, ossia quando il testatore
designa altri successori in sostituzione di chi non possa o non voglia accettare.
La rappresentazione ha luogo nella successione sia legittima che testamentaria:
se però la delazione del rappresentato ha titolo nel testamento, la rappresentazione è esclusa
relativamente al legato di usufrutto e ad altri diritti di natura personale (es. diritto di abitazione),
sulla base di una presunta volontà testamentaria di beneficiate esclusivamente la persona
dell’istituito. 18
GLI EFFETTI
La rappresentazione fa subentrare i rappresentanti nel luogo e nel grado successorio del
rappresentato: essi quindi acquistano complessivamente il diritto successorio che è
spettato o sarebbe spettato al loro discendente.
Se più sono i discendenti del rappresentato, ciascuno acquista una quota del diritto.
La rappresentazione ha luogo in infinito, per cui se uno dei discendenti non può o non vuole
accettare, subentrano a loro volta per rappresentazione i suoi discendenti.
Il diritto successorio si divide egualmente tra i chiamati in rappresentanza e la quota spettante a
ciascuno di essi si divide a sua volta tra gli ulteriori chiamati in rappresentazione col medesimo
suddivisione della quota per stirpi nell’ambito di ciascun ramo.
criterio, e cioè con la se la quota spettante all’ascendente sia
I rappresentanti possono agire in riduzione stata lesa,
devono imputare le donazioni e i legati di cui quest’ultimo abbia beneficiato
e in tal caso da parte del
conferire in collazione le donazioni fatte dal defunto all’ascendente.
defunto e
Anche se subentrano nel diritto destinato all’ascendente, i rappresentanti esercitano
comunque un diritto proprio, qualificandosi come diretti successori del defunto: chi
succede per rappresentazione non è successore del rappresentato ma del de cuius.
Conseguentemente:
Devono imputare e conferire in collazione le donazioni ricevute dal defunto, e non quelle
fatte loro dal rappresentato;
Non possono succedere se indegni nei confronti del defunto, mentre possono esercitare il
loro diritto successorio anche se indegni nei confronti del rappresentato;
Possono esercitare il loro diritto anche se abbiano rinunziato all’eredità del rappresentato.
NATURA GIURIDICA DELLA RAPPRESENTAZIONE
È da escludersi che la rappresentazione possa essere ricondotta alla figura della
rappresentanza, la quale si caratterizza come potere di agire in nome e per conto altrui, mentre
il chiamato in rappresentazione non esercita il diritto in nome e per conto del suo ascendente,
ma un proprio diritto di successione in quanto diretto successore del defunto.
In dottrina si è parlato di:
Vocazione indiretta, in quanto il contenuto della delazione è determinato indirettamente in
relazione a quello che sarebbe l’oggetto della successione di altro virtuale chiamato
in quanto il diritto dell’ulteriore chiamato non coincide
Vocazione parzialmente per relazione,
con quello del rappresentato
Sorta di conversione legale della mancata vocazione in una nuova vocazione, vista la
posizione originaria e autonoma del rappresentante.
Il testo normativo, che indica la rappresentazione in termini di subingresso nel luogo del
rappresentato, sembra piuttosto qualificarla come un’ipotesi di SURROGAZIONE LEGALE DEL
.
RAPPRESENTATE NEL DIRITTO SUCCESSORIO DESTINATO AL RAPPRESENTATO
La posizione del rappresentante peraltro non appare originaria e autonoma, in quanto essa
dipende interamente dalla posizione destinata all’ascendente (es. se si accerta l’invalidità della
disposizione testamentaria a favore del rappresentato, nessun diritto può essere vantato dal
rappresentante). 19
2. LA SOSTITUZIONE ORDINARIA
NOZIONE DI SOSTITUZIONE ORDINARIA
La sostituzione ordinaria (o volgare) è la designazione successiva fatta dal testatore per il
caso in cui il primo designato non possa o non voglia succedere: essa è oggetto di una
disposizione del testatore pertanto viene disciplinata dal codice nel tema di testamento, ma, da
un punto di vista sistematico, rileva nel tema della delazione, fornendo il prevalente criterio di
sostituzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere.
nell’ambito delle vocazioni
Anche la sostituzione ordinaria viene ricompresa indirette in quanto
è una vocazione che si determina secondo il contenuto di altra designazione.
In realtà, la chiamata in sostituzione, è una chiamata originaria ed autonoma che
dipende dalla prima designazione solo in termini alternativi, nel senso che essa ha effetto
solo se la prima designazione non si realizza. quindi la chiamata in sostituzione ha effetto
A DIFFERENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE
anche se la prima designazione sia nulla o annullata e il sostituito non è tenuto ad
quanto il primo designato abbia ricevuto in donazione dall’ereditando.
imputare
Nel diritto romano, rispetto alla sostituzione volgare, si distingueva quella pupillare con cui il
paterfamilias nominava erede o diseredava il proprio figlio impubere e designava un sostituto per il
caso in cui questi morisse prima di raggiungere la pubertà.
PRESUPPOSTI DELLA SOSTITUZIONE
Presupposto normale è che la persona designata come erede o legatario, per qualsiasi
causa, non possa o non voglia accettare, ricomprendendo ad esempio le ipotesi di
premorienza del designato, di indegnità e rinunzia, o di perdita del diritto di accettare l’eredità
per decadenza o prescrizione: la mancata attuazione della prima istituzione è stata intesa in
dottrina come una condizione della disposizione sostitutiva.
La sostituzione rimane invece esclusa, salvo diversa volontà del testatore, quando il
designato deceda dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato l’eredità,
il diritto di accettare l’eredità si trasmette
perché in tal caso agli eredi.
Essendo prevista dal testatore, questi potrebbe subordinare la sostituzione a determinati
eventi impeditivi della successione del primo designato (es. la rinunzia), ma, per presunzione
legale, s’intende comprensiva anche dei casi non previsti: pertanto, se il testatore intende
limitare la sostituzione solo a determinati casi impeditivi, escludendo gli altri, ciò deve risultare in
maniera espressa.
CONTENUTO ED EFFETTI
La sostituzione può essere:
: il testatore può sostituire più persone ad una sola o una sola persona a più designati
PLURIMA
, nel senso che può essere disposta consecutivamente anche per il caso in
CONSECUTIVA
cui neppure il sostituito possa o voglia succedere.
: può essere disposta reciprocamente tra più designati in via primaria.
RECIPROCA
Es. Il testatore nomina eredi A, B e C, disponendo che se uno dei tre non possa o non voglia
accettare, gli altri siano chiamati in sostituzione.
Nella sostituzione reciproca tra più designati in quote diseguali i sostituiti sono chiamati nella
quota vacante in proporzione delle quote in cui sono stati istituiti, salva diversa volontà del
testatore: se pe