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DELAZIONE VACANTE

1. LA RAPPRESENTAZIONE

NOZIONE DI RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione, istituto risalente al diritto romano, designa il subingresso legale dei

nel luogo e nel grado dell’ascendente

discendenti (rappresentanti) (rappresentato) che non

può o non vuole succedere: precisamente, fa subentrare i discendenti (nati o concepiti) nello

stesso diritto di successione al quale il loro ascendente ha rinunziato o che non ha potuto

per premorienza all’ereditando o indegnità.

esercitare

Esempio . Il defunto nomina eredi universali i suoi due fratelli e uno rinunzia: la sua quota di eredità

1

si divide tra i suoi figli che abbiano accettato in suo luogo.

Esempio . Il defunto lascia due figli quali unici eredi legittimi, in quanto un terzo figlio era morto prima

2

che si aprisse la successione paterna: la sua quota di legittima si devolve ai suoi discendenti.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

1. Il deve essere un , senza far

RAPPRESENTATO FIGLIO O UN FRATELLO DEL DEFUNTO

distinzione tra parentela legittima e naturale, o un loro discendente, dal momento che il

principio della rappresentazione parifica fondamentalmente alla posizione del figlio e del

fratello del defunto quella dei loro discendenti.

La rappresentazione non è quindi generalmente applicabile a tutte le ipotesi in cui un

la ragione dell’istituto

successibile non possa o non voglia succedere, in quanto è quella di

dell’ereditando,

tutelare la successione familiare diretta evitando che eventi episodici

alterino l’eguale ripartizione

attinenti alla persona del chiamato (premorienza o rinunzia)

dell’eredità tra i rami discendenti dell’ereditando, e di conservare i beni nell’ambito della

dell’ereditando.

discendenza del fratello

2. Il deve essere un .

RAPRESENTANTE DISCENDENTE DEL RAPPRESENTATO

La rappresentazione opera all’infinito, per cui se un rappresentante non può o non vuole

accettare subentrano a loro volta i suoi discendenti, e così via.

Come per il rappresentato, nessuna distinzione rileva tra discendenza di sangue o adottiva,

legittima o naturale (in passato era concesso solo ai figli legittimi).

PRESUPPOSTI OGGETTIVI L’ASCENDENTE NON PUÒ

La rappresentazione ha luogo in tutti i casi in cui O NON VUOLE

l’eredità o il legato:

ACCETTARE

 all’ereditando, sia

quando sia premorto incerta la sua esistenza, sia

NON PUÒ ACCETTARE

indegno o abbia perduto il diritto di accettare per prescrizione o decadenza

 all’eredità

quando abbia rinunziato

NON VUOLE ACCETTARE

La rappresentazione opera anche nelle ipotesi di diseredazione, intesa quale

forma autonoma di esclusione dell’eredità: se la s’intendesse invece come espressione della

volontà di beneficiare altri eredi legittimi avrebbe il valore di istituzione testamentaria di altri

successibili e quindi precluderebbe la rappresentazione.

La rappresentazione prevale sulla regola per cui, se l’ascendente muore dopo l’apertura

dell’eredità, il suo diritto di accettazione si trasmette agli eredi, in quanto essa assicura

determinati soggetti, in considerazione del loro vincolo familiare, il diritto di subentrare nel luogo

e nel grado dell’ascendente in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare.

Prevale inoltre sull’accrescimento, ai coeredi la quota di eredità dell’istituito

che attribuisce

che non possa o non voglia accettare, il quale appunto opera in quanto non vi sia chiamata per

rappresentazione.

Non prevale invece sulla sostituzione testamentaria ordinaria, ossia quando il testatore

designa altri successori in sostituzione di chi non possa o non voglia accettare.

La rappresentazione ha luogo nella successione sia legittima che testamentaria:

se però la delazione del rappresentato ha titolo nel testamento, la rappresentazione è esclusa

relativamente al legato di usufrutto e ad altri diritti di natura personale (es. diritto di abitazione),

sulla base di una presunta volontà testamentaria di beneficiate esclusivamente la persona

dell’istituito. 18

GLI EFFETTI

La rappresentazione fa subentrare i rappresentanti nel luogo e nel grado successorio del

rappresentato: essi quindi acquistano complessivamente il diritto successorio che è

spettato o sarebbe spettato al loro discendente.

Se più sono i discendenti del rappresentato, ciascuno acquista una quota del diritto.

La rappresentazione ha luogo in infinito, per cui se uno dei discendenti non può o non vuole

accettare, subentrano a loro volta per rappresentazione i suoi discendenti.

Il diritto successorio si divide egualmente tra i chiamati in rappresentanza e la quota spettante a

ciascuno di essi si divide a sua volta tra gli ulteriori chiamati in rappresentazione col medesimo

suddivisione della quota per stirpi nell’ambito di ciascun ramo.

criterio, e cioè con la se la quota spettante all’ascendente sia

I rappresentanti possono agire in riduzione stata lesa,

devono imputare le donazioni e i legati di cui quest’ultimo abbia beneficiato

e in tal caso da parte del

conferire in collazione le donazioni fatte dal defunto all’ascendente.

defunto e

Anche se subentrano nel diritto destinato all’ascendente, i rappresentanti esercitano

comunque un diritto proprio, qualificandosi come diretti successori del defunto: chi

succede per rappresentazione non è successore del rappresentato ma del de cuius.

Conseguentemente:

 Devono imputare e conferire in collazione le donazioni ricevute dal defunto, e non quelle

fatte loro dal rappresentato;

 Non possono succedere se indegni nei confronti del defunto, mentre possono esercitare il

loro diritto successorio anche se indegni nei confronti del rappresentato;

 Possono esercitare il loro diritto anche se abbiano rinunziato all’eredità del rappresentato.

NATURA GIURIDICA DELLA RAPPRESENTAZIONE

È da escludersi che la rappresentazione possa essere ricondotta alla figura della

rappresentanza, la quale si caratterizza come potere di agire in nome e per conto altrui, mentre

il chiamato in rappresentazione non esercita il diritto in nome e per conto del suo ascendente,

ma un proprio diritto di successione in quanto diretto successore del defunto.

In dottrina si è parlato di:

 Vocazione indiretta, in quanto il contenuto della delazione è determinato indirettamente in

relazione a quello che sarebbe l’oggetto della successione di altro virtuale chiamato

 in quanto il diritto dell’ulteriore chiamato non coincide

Vocazione parzialmente per relazione,

con quello del rappresentato

 Sorta di conversione legale della mancata vocazione in una nuova vocazione, vista la

posizione originaria e autonoma del rappresentante.

Il testo normativo, che indica la rappresentazione in termini di subingresso nel luogo del

rappresentato, sembra piuttosto qualificarla come un’ipotesi di SURROGAZIONE LEGALE DEL

.

RAPPRESENTATE NEL DIRITTO SUCCESSORIO DESTINATO AL RAPPRESENTATO

La posizione del rappresentante peraltro non appare originaria e autonoma, in quanto essa

dipende interamente dalla posizione destinata all’ascendente (es. se si accerta l’invalidità della

disposizione testamentaria a favore del rappresentato, nessun diritto può essere vantato dal

rappresentante). 19

2. LA SOSTITUZIONE ORDINARIA

NOZIONE DI SOSTITUZIONE ORDINARIA

La sostituzione ordinaria (o volgare) è la designazione successiva fatta dal testatore per il

caso in cui il primo designato non possa o non voglia succedere: essa è oggetto di una

disposizione del testatore pertanto viene disciplinata dal codice nel tema di testamento, ma, da

un punto di vista sistematico, rileva nel tema della delazione, fornendo il prevalente criterio di

sostituzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere.

nell’ambito delle vocazioni

Anche la sostituzione ordinaria viene ricompresa indirette in quanto

è una vocazione che si determina secondo il contenuto di altra designazione.

In realtà, la chiamata in sostituzione, è una chiamata originaria ed autonoma che

dipende dalla prima designazione solo in termini alternativi, nel senso che essa ha effetto

solo se la prima designazione non si realizza. quindi la chiamata in sostituzione ha effetto

A DIFFERENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE

anche se la prima designazione sia nulla o annullata e il sostituito non è tenuto ad

quanto il primo designato abbia ricevuto in donazione dall’ereditando.

imputare

Nel diritto romano, rispetto alla sostituzione volgare, si distingueva quella pupillare con cui il

paterfamilias nominava erede o diseredava il proprio figlio impubere e designava un sostituto per il

caso in cui questi morisse prima di raggiungere la pubertà.

PRESUPPOSTI DELLA SOSTITUZIONE

Presupposto normale è che la persona designata come erede o legatario, per qualsiasi

causa, non possa o non voglia accettare, ricomprendendo ad esempio le ipotesi di

premorienza del designato, di indegnità e rinunzia, o di perdita del diritto di accettare l’eredità

per decadenza o prescrizione: la mancata attuazione della prima istituzione è stata intesa in

dottrina come una condizione della disposizione sostitutiva.

La sostituzione rimane invece esclusa, salvo diversa volontà del testatore, quando il

designato deceda dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato l’eredità,

il diritto di accettare l’eredità si trasmette

perché in tal caso agli eredi.

Essendo prevista dal testatore, questi potrebbe subordinare la sostituzione a determinati

eventi impeditivi della successione del primo designato (es. la rinunzia), ma, per presunzione

legale, s’intende comprensiva anche dei casi non previsti: pertanto, se il testatore intende

limitare la sostituzione solo a determinati casi impeditivi, escludendo gli altri, ciò deve risultare in

maniera espressa.

CONTENUTO ED EFFETTI

La sostituzione può essere:

 : il testatore può sostituire più persone ad una sola o una sola persona a più designati

PLURIMA

 , nel senso che può essere disposta consecutivamente anche per il caso in

CONSECUTIVA

cui neppure il sostituito possa o voglia succedere.

 : può essere disposta reciprocamente tra più designati in via primaria.

RECIPROCA

Es. Il testatore nomina eredi A, B e C, disponendo che se uno dei tre non possa o non voglia

accettare, gli altri siano chiamati in sostituzione.

Nella sostituzione reciproca tra più designati in quote diseguali i sostituiti sono chiamati nella

quota vacante in proporzione delle quote in cui sono stati istituiti, salva diversa volontà del

testatore: se pe

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A.A. 2013-2014
50 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.