Storia del diritto Italiano
Lezioni sul Cavanna.
Siamo già nel basso medioevo. Mentre Ruggero forma il suo regno, nel nord si sono già
formati i comuni.
Dobbiamo però adesso affrontare un discorso più propriamente giuridico.
Esiste una facoltà di giurisprudenza, perché un maestro di arti liberali, attorno al 1140
(proprio negli stessi anni in cui Ruggero II si faceva incoronare a Palermo) metteva
insieme 4 studenti (soci) e fondava quella che si chiama UNIVERSITA’ (dal latino
UNIVERSITAS).
Perché ad un certo punto viene fuori un signore (Irnerio)? Per quale motivo gli è venuto in
mente di tirare su una scuola giuridica e, soprattutto, per quale motivo è andato a
recuperare con grande zelo i testi giustinianei? – –
La prima cosa che bisogna sfatare è questa: alto medioevo tutto buio; basso medioevo
tutta luce (buio e luce relativamente alla compilazione giustinianea).
La compilazione giustinianea, in qualche modo, sopravviveva nell’alto medioevo: le
institutiones, il codex e le novellae in forma riassunta, mentre scompaiono gli altri, anche
se ogni tanto c’è qualche citazione di qualche compilazione canonistici. Quindi, non è del
tutto vero che non abbiamo nessuna traccia, però giuristi che si possono chiamare così,
perché si impegnano su questi testi, non ce ne sono.
Però ci sono dei segnali: 100-150 anni prima di Irnerio ci sono dei segnali che ci portano
Irnerio su un vassoio d’argento. Vediamo tre località nelle quali succedono delle cose che
ci portano a Irnerio:
PAVIA = è la capitale del regno Italiane, dove ci sta il rex longobardo e il rex franco,
dove stavano anche gli scribi. A Pavia c’è un ambiente di notai, ma di persone con
una certa cultura di scrittura giuridica, perché devono porre in essere degli atti
ecc.). Quindi, a Pavia si forma l’EXPOSITIO AD
pubblici (editti, capitolari, privilegi,
LIBRUM PAPIENSEM (=spiegazione al libro di pavese): nell’alto medioevo si
formano due raccolte molto simili, la LOMBARDA AD LIBER PAPIENSIS, cioè due
raccolte di leggi e di editti longobardi, capitolari franchi, costituzioni imperiali, tutto
tranne il diritto romano. La differenza tra queste due opere è che la lombarda è fatta
meglio, perché è organizzata per aree tematiche, mentre il liber papiensis è
Quest’opera poteva
organizzato da un punto di vista meramente cronologico.
essere prodotta a Pavia, perché qui c’è già un ambiente di funzionari regi e per
quanto ignoranti possano essere, almeno qualcosa del diritto barbarico dovevano
sapere. Inoltre, in quest’operetta si parla di IUS ROMANORUM: questi giuristi si
definiscono in tre modi, cioè ANTIQUI (giuristi della generazione barbarica),
MODERNI e MODERNISSIMI (giuristi contemporanei che vivono in quegli anni,
solo che alcuni si definiscono moderni, mentre altri modernissimi, come se i
modernissimi volessero far vedere di essere più aperti dei moderni e questa
apertura, per loro, consiste nel definire lo ius romanorum, cioè il diritto dei romani,
un diritto prevalente, perché LEX GENERALIS OMNIUM, perché il diritto romano è
romano è un diritto comune). Si sente l’esigenza
la legge generale di tutti = il diritto
profonda di qualche cosa, cioè di un riferimento giuridico forte, che sappia trovare
una risposta efficace all’eventuale, e ormai frequentissima, conflittualità tra le
consuetudini: se le consuetudini confliggono, o sono carenti, o altro, si applicava la
lex romanorum: era già maturata l’idea che il diritto romano aveva una superiorità
ed era, cioè un diritto di grado superiore, universale, che potesse servire i problemi
della lacunosità e della conflittualità delle tante consuetudini personali e territoriali
che si erano create nell’alto medioevo.
–
MARTURI (Poggibonsi tra Siena e Firenze) = Abbiamo un famoso PLACITO, cioè
una sentenza (la sentenza nell’alto medioevo ha valore dichiarativo). A Marturi c’è il
monastero di S. Michele, il quale aveva ricevuto da Ugo (un conte) delle terre.
Succede, però, che il cattivo marchese Bonifacio si prende questi territori e non li
consegna più. Questi beni, dopo tanti anni, finiscono ad un certo Sigizzo di Firenze,
il quale si trova spontaneamente questi beni del monastero che erano stati estirpati
violentemente da Bonifacio. Secondo l’ottica dell’alto medioevo, dopo aver tenuto
delle terre per un certo numero di anni (e qui erano passati ben 40 anni) c’era
l’usucapione. Ma abbiamo qui la grande novità storica: i clerici del monastero
avevano capito già da secoli l’importanza del diritto romano e, siccome, non gli
piaceva il fatto che Sigizzo, pur avendo avuto queste terre in buona fede, le tenesse
lui: allora vanno dal giudice di competenza e allegano una norma romana. Si cita un
principio romanistico che, per prima cosa non riguarda i monasteri, ma riguarda i
minori di 25 anni, ma i minori sono i deboli e anche la chiesa è considerata debole,
perché non ha armi e non ha esercito, quindi è privilegiata: in pratica, SI ALLEGA
UNA NORMA ROMANA CON EFFICACIA COSTITUTIVA, perché qui si modifica il
rapporto di fatto. La cosa straordinaria è che in questo periodo troviamo dei giudici
romani che vengono impressionati dal diritto romano: cioè, allegando il diritto
romano si comincia a vincere una causa (questo nell’alto medioevo era
assolutamente impensabile, primo, perché non si conosceva il diritto romano a
sufficienza, poi perché nessuno pensava ad allegarlo: adesso si comincia a
conoscere meglio e non è una cosa da monastero, ma è un ELEMENTO
GIURIDICO CHE FA VINCERE LE CAUSE e costringe il giudice a non emettere un
placito soltanto con funzione dichiarativa, ma qui con funzione costitutiva, perché
incide profondamente nella situazione giuridica pregressa). Altro fatto è che uno
degli avvocati o un componente del collegio dei giudici, coinvolto a Poggibonsi,
PEPO (detto anche Pepone): ci sono delle fonti che dicono che, prima di Irnerio, a
Bologna non c’erano scuole, però c’era questo Pepo che, per conto suo, aveva la
compilazione giustinianea, anche se non la insegnava (e questo Pepo di
Poggibonsi coincide molto con quello di Bologna, anche se non abbiamo la
certezza).
CANOSSA = La corte di Marturi apparteneva alla Toscana, ma la Toscana era sotto
la giurisdizione di Matilda di Canossa e, ancora prima, della madre, Beatrice di
Canossa. La madre è quella nel cui ambiente nasce questa sentenza. Abbiamo
delle testimonianze che ci dicono che Irnerio si sarebbe mosso a cercare la
compilazione giustinianea “ad petitionem Mathilde comitisse”, cioè su richiesta della
contessa di Canossa. A dire il vero non abbiamo delle vere e proprie certezze di
tutto questo. Ma siccome il diritto romano può rappresentare una valida alternativa
e, siccome in questo ambiente già qualche causa si vince, non stupirebbe per
niente il fatto che Matilda chieda ad un grande maestro di arti liberali dell’alto
medioevo, quale Irnerio, e gli dia l’incarico di farle conoscere il diritto romano.
crea l’esigenza di un diritto più raffinato, più complesso, un diritto che tenga
In città si
conto delle varie esigenze del mondo mercantile, delle esigenze del mondo bancario, delle
corporazioni, cioè un diritto che non fosse quelle due consuetudini territoriali che
conoscevano, o peggio ancora, conflittuali tra di loro, e che non potevano essere sempre
gli statuti, perché è vero che gli statuti possono avere al loro interno vari diritti, perché
adesso da Modena a Bologna ci sono già due statuti diversi: quindi, il diritto romano è una
buona alternativa per coordinare alcuni principi giuridici.
Quindi, si crea una domanda di diritto sia dal mondo dei grandi signori territoriali, come
Matilda, sia dal mondo vivo e produttivo delle città.
Allora possiamo già cominciare a capire che Irnerio non viene dal nulla: viene da Pavia,
viene da Marturi, viene da Canossa. A volte viene chiamato “iudex”, a volte viene
chiamato “notarius”, a volte viene chiamato “maestro – magister”: gli vengono attribuite
tante cose. Pare che abbia scritto un formulario notarile. Ed è pronto a recepire
un’eventuale richiesta, in una città importante come Bologna, e di una signora importante
come quella di Canossa.
Forse la sua iniziativa è del tutto personale, ma Irnerio ha capito che nell’aria c’è un
interesse per il diritto romano e si mette alla ricerca.
E adesso capiamo perché Irnerio è quello che riscopre la compilazione giustinianea.
Che lui faccia questa operazione abbiamo una traccia molto concreta e consiste in questo.
Le parti della compilazione giustinianea sono: digesta, codex, novellae, institutiones.
Abbiamo visto che l’alto medioevo ha fatto scomparire i digesta, mentre ha riassunto i
primi 9 libri del codex.
Anche Irnerio quando riscopre il codex porta alla luce i primi 9 libri. Le institutiones le copia
così come sono, perché ne trova una copia sufficientemente attendibile nei monasteri. Per
i digesta è un problema: forse in qualche monastero c’erano, ma prima di tutto bisognava
trovarli, poi bisognava ricopiarli e si trattava di un’operazione difficile e molto costosa.
Quando riscopre i digesta, Irnerio scopre, per la verità, tre parti dei digesta, perché
evidentemente nell’alto medioevo ci volevano troppe pagine per ricopiare tutti i 50 libri,
l’avevano già diviso in tre libri più piccoli, perché era più facile da copiare. Quindi,
l’operazione di Irnerio consiste:
– –
1. DIGESTUM VETUS i primi 24 libri è il digesto antico (vetus = antico),
probabilmente perché è uno dei primi che Irnerio porta alla luce.
–
2. DIGESTUM NOVUM ultima parte, dal 38 al 50.
– –
3. INFORTIATIUM scoperto più tardi sono i libri dal 24 al 38.
–
4. CODEX solo i primi 9 libri.
5. VOLUMEN PARVUM che comprende: 4 libri delle institutiones; 3 libri finali del
codice; 134 novelle comprese nella raccolta Authenticum, di cui però solo 97 sono
state accolte dai glossatori, divise poi in 9 collationes.
Tutti gli studenti seguiranno i corsi sulla base di questi testi giustinianei.
Da qui la parola LEZIONE, che deriva da LECTIO = atto del leggere, cioè leggere questi
testi.
Irnerio fa questo tipo di operazione, però la differenza con Pepo è che Pepo se lo tiene per
sé, mentre Irnerio lo legge davanti a dei ragazzi volonterosi di ascoltarlo.
E’ un’operazione immediata: lui comincia a leggere il testo insieme a dei ragazzi che lo
seguono e comincia a spiegarlo lui stesso mentre lo legge.
Questo è l’inizio dell’universitas: l’universitas non è altro che una piccola societas in cui c’è
un dominus (che sarà poi chiamato “doctor”, cioè il perito di diritto) e i soci, che non sono
in una posizione inferiore, ma sono soci di questa società, i quali, di solito, stanno a casa
del docente e ci vivono e lo pagano con uno strumento, rimasto oggi nel nostro linguaggio,
che è la COLLECTA: i soci concordano col dominus una collecta per stare a casa sua,
e lavorare a casa sua. E’ una vera e propria comunità tra un dominus e dei soci.
vivere
Su questo si fonderà la prima organizzazione privata, che in un secondo momento
diventerà pubblica, quando prenderà il nome di universitas.
Adesso, però, si chiama solo societas.
UNIVERSITA’:
La prima organizzazione di studi, quella irneriana, è un’organizzazione privata, molto
elementare: successivamente diventerà più complessa, ma all’inizio è un’associazione
privata che vive nella città, come qualsiasi altra organizzazione spontanea del mondo
comunale imprenditoriale: infatti ci sono falegnami, banchieri, all’interno di corporazioni, e
ci sono anche queste scuole, cioè delle società private di domini (insegnanti) e di socii
(studenti). Ben presto i domini, (poi i doctores), si organizzeranno in corporazioni, come le
altre corporazioni che conosciamo nel mondo comunale. C’è da dire, però, che la
corporazione dei giuristi sarà una delle corporazioni più forti dell’Italia comunale,
soprattutto della seconda Italia comunale, cioè dei comuni potestarili e, soprattutto, dei
comuni popolari.
All’interno della città vediamo, quindi, un’organizzazione privata delle scuole che, dopo
una prima fase di reciproca tolleranza, viene ben presto conglobata dal comune, nel senso
comunale si rende conto dell’importanza di questa scuola, anche
che l’organizzazione
perché l’arrivo in Italia di studenti, anche da altre parti dell’Europa, comporta un fortissimo
incremento demografico e anche opportunità commerciali dei residenti.
Quindi, da una prima fase di organizzazione spontanea, il comune incentiva la presenza di
maestri nelle proprie mura e, addirittura, attribuisce uno stipendio al docente, pur di farlo
rimanere in città.
Questo per quello che riguarda il comune. Ma l’organizzazione è anche all’interno dello
stesso studium universitario, attraverso la forma stessa dell’UNIVERSITA’ (dal latino
UNIVERSITAS = corpo collettivo di oggetti che per il diritto prende la configurazione di un
unico oggetto, pur essendo un oggetto plurale). Anche gli studenti non sono altro che un
universitas, cioè un gruppo di ragazzi che si organizza.
L’universitas, in Italia, non è altro che l’organizzazione degli studenti.
(il termine universitas, in Italia, lo conosciamo nel meridione e soprattutto per indicare le
città, cioè per indicare che si tratta di una collettività di cittadini).
MODELLO BOLOGNESE: Gli studenti si organizzano per avere buone condizioni di vita e
per costringere i docenti a rispettare i patti stipulati, appunto, tra docenti e studenti. Si
organizzano, cioè, in “statuti”: organizzano diritti e doveri degli studenti, doveri del
docente, programma, ecc. Insomma, una vera e propria organizzazione articolata, dove
anche gli studenti si muovono nella stessa linea di quanto succede nelle città comunali in
questo periodo.
Questo modello bolognese va distinto dal modello parigino.
Perché il comune si interessa dell’università? Ci sono motivi di carattere commerciale, ma
c’è anche un altro fenomeno che riguarda, per esempio, una città come Modena. All’inizio
l’università è solo bolognese: c’è Irnerio, poi i successori di Irnerio che, secondo la
leggenda, sono quattro (di cui i due più famosi saranno Martino e Bulgaro). Ad un certo
punto le generazioni dei domini (domini se li consideriamo nel rapporto con gli studenti,
ma si chiamano magister; quando la cosa si stabilizzerà si chiameranno doctores)
cominciano a diventare troppi rispetto alla domanda che c’è, oppure entrano in disaccordo
con il comune: allora molti di loro cominciano ad emigrare. La prima emigrazione che
conosciamo è quella modenese: Modena è il secondo studium universitario di
giurisprudenza europeo. Il Fondatore della facoltà di Modena è PILLIO (PYLEUS, da
Medicina che è una cittadina vicino a Bologna). Siamo intorno al 1175.
Questo fenomeno non succede solo a Modena: succede anche a Padova, ad Arezzo, a
Siena, a Perugia, cioè succede per varie altre sedi universitarie che si perdono dopo un
centinaio d’anni, come Vercelli ed Arezzo, mentre altre diventeranno università
importantissime ed antichissime, come Padova e Perugia.
Tutte queste università nascono da movimenti migratori di docenti, da una parte, e di
studenti dall’altra.
Quindi, in Italia comincia ad esserci una ramificazione di questi STUDIA e spesso c’è lo
zampino delle città che allettano gli studenti e i docenti per le migliori condizioni di vita.
Non sono solo le città ad interessarsi degli studia: ad esempio, a Napoli nel 1224 Federico
II fonda uno studium e si parla di “prima università pubblica” (ma pubblica nel senso che
non è un’affermazione spontanea di docenti e di studenti, ma ci ha messo lo zampino
direttamente il re).
Anche la chiesa e l’impero si interessano a questi studia.
La chiesa si interessa, per esempio, a Bologna quando Onorio III (1219) stabilisce una
PROCEDURA DI ADDOTORAMENTO in cattedrale = lo studente che prende la laurea lo
fa in forma solenne nella chiesa madre di Bologna davanti all’autorità ecclesiastica. La
chiesa è fortemente interessata a questi studia e vuole che il momento finale sia in
qualche modo sponsorizzato dalla gerarchia ecclesiastica. In realtà la chiesa non fa solo
questo, perché poi in questi anni si studia anche il diritto canonico. Comunque, nello studio
del diritto civile, la chiesa vuole in qualche modo essere presente nel momento conclusivo
degli studia.
Riguardo all’impero…… Il diritto romano della compilazione giustinianea è prima di tutto il
diritto dell’imperatore (diritto di Giustiniano). I più grandi imperatori di quest’epoca che non
s’interessano di esercitare la supremazia di imperatore, oltre che ad interessarsi del
corpus iuris, sono Federico Barbarossa e Federico II.
Federico Barbarossa è quello che ingaggia una vera e propria guerra, con la lega delle
di supremazia dell’impero:
città comunali italiane che non vogliono assecondare la politica
l’impero c’è, ma in Germania, mentre qui c’è una propria autonomia (viene riconosciuta
all’impero una sua
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