Il contratto: definizione e classificazioni
La legge all’art. 1321 definisce il contratto come: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Da questa definizione si ricavano tre dati molto utili per capire cos’è il contratto. Il contratto è:
- Un atto giuridico negoziale (un negozio giuridico);
- Un atto bilaterale;
- Un atto patrimoniale.
Il contratto come atto negoziale
Un atto giuridico è negoziale quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che deriveranno dall’atto. Nell’art. 1321 il contratto è definito come “l’accordo…per costituire ecc.”: l’“accordo” non è altro che la volontà di chi fa il contratto; questa volontà è specificamente finalizzata a incidere su un “rapporto giuridico”, e dunque a produrre effetti giuridici.
Nel contratto l’elemento della volontà ha dunque un valore fondamentale e centrale. Del resto è la volontà l’elemento che raccorda il contratto al principio dell’autonomia privata, che fa del contratto il principale strumento di esercizio dell’autonomia privata.
Tuttavia, quando si parla di volontà di produrre gli effetti dell’atto, e in genere di volontà contrattuale, la formula non va intesa in modo rigidamente letterale, né in senso rigorosamente psicologico; cioè, quando uno fa un contratto di vendita, è sufficiente che sappia che, con quell’atto, la proprietà della cosa passa al compratore, in cambio del prezzo, (il cosiddetto intento empirico, cioè la rappresentazione per grandi linee del risultato giuridico-economico del contratto); non è necessario che si rappresenti e persegua con assoluta precisione tutti gli specifici effetti giuridici che ne derivano (ad esempio, tutte le particolari garanzie che per legge il venditore deve dare al compratore circa l’integrità della cosa).
Il contratto come atto bilaterale
Secondo la definizione dell’art. 1321 il contratto è “accordo”, e questo lo qualifica come atto bilaterale (o plurilaterale). Perché ci sia contratto, occorre che all’atto partecipino (almeno) due parti, e che tutte le parti siano d’accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà che si producano gli effetti del contratto.
In questo modo il contratto si distingue da altri atti che anziché essere bilaterali sono atti unilaterali: cioè si formano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e quindi non richiedono l’accordo di nessun’altra parte.
Con la distinzione fra contratti e atti unilaterali la legge vuole evitare che un soggetto possa essere toccato nella propria sfera giuridica, e subire modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, senza o contro la sua volontà. Negli atti unilaterali l’atto si forma e produce i suoi effetti senza bisogno dell’accordo fra tutti gli interessati, neanche nella forma “minima” del mancato rifiuto: questo vuol dire che gli atti unilaterali si fondano esclusivamente sulla volontà dell’autore, e i loro effetti non possono essere bloccati dal rifiuto dell’altro soggetto che ne sia in qualche modo coinvolto.
Un atto si configura come unilaterale, quando i suoi effetti incidono esclusivamente sul patrimonio di chi lo compie. È il caso dell’abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario (derelizione art. 923), che gli fa perdere la proprietà senza che nessun altro l’acquisti; o dell’accettazione dell’eredità.
È anche possibile che un atto unilaterale influisca sulle situazioni giuridiche di soggetti diversi da colui che lo fa. Ad esempio, la procura – atto unilaterale di chi la dà – tocca anche la posizione di chi la riceve, attribuendogli il potere di rappresentanza: ma se chi la riceve decide di non esercitarla, e non la esercita, per lui è come se la procura non esistesse. Anche il testamento – atto unilaterale del testatore – tocca la posizione di chi è designato erede, dandogli la possibilità legale di acquistare il patrimonio del testatore: ma appunto è solo una possibilità, che si può liberamente cogliere oppure lasciar cadere.
Il contratto come atto patrimoniale
Dalla definizione dell’art. 1321 risulta che il contratto è un atto giuridico patrimoniale, poiché esso incide su situazioni giuridiche patrimoniali. La necessaria patrimonialità del contratto fa di questo lo strumento principale per realizzare operazioni economiche, o affari.
Se fra due parti si forma l’accordo per creare un rapporto giuridico, ma questo coinvolge esclusivamente o prevalentemente situazioni non patrimoniali, tale accordo non è un contratto. Ad esempio non è un contratto il matrimonio, che ha in comune con il contratto la bilateralità, ma se ne differenzia perché gli manca la patrimonialità. Sono invece contratti, perché incidono su situazioni patrimoniali, le cosiddette convenzioni matrimoniali, cioè gli accordi con cui i coniugi regolano la proprietà dei beni che si acquisteranno durante il matrimonio.
Significati del termine "contratto"
Il termine “contratto” può esprimere due significati diversi.
Se si dice “il contratto fra A e B è stato fatto il 20 ottobre 1995”, oppure “quando X ha venduto la cosa era minorenne, perciò il contratto non è valido”, si parla di contratto nel senso di atto, formato con l’accordo delle parti; ossia di contratto come fattispecie.
Mentre se si dice “quando muore il marito, la moglie subentra nel contratto di locazione intestato a lui” si parla di contratto nel senso di rapporto, cioè dell’insieme degli effetti giuridici prodotti dal contratto-fattispecie.
Categorie e classificazioni dei contratti
Il contratto è una categoria estremamente ampia ed eterogenea, nella quale rientrano tante realtà, molto diverse fra loro.
All’interno di questa categoria generale, si distinguono diverse sottocategorie di contratti:
- Contratti bilaterali, quando sono fatti fra due parti (una vendita fra venditore e compratore, una locazione fra locatore e conduttore), oppure
- Contratti plurilaterali, quando sono fatti fra più di due parti.
Fra i contratti plurilaterali vi è un’ulteriore sottodistinzione: infatti si individuano come contratti plurilaterali non solo in base al criterio della presenza di più di due parti, ma anche in base a un elemento aggiuntivo: quello della comunione di scopo, consistente nel fatto che le prestazioni di ciascuna delle parti “sono dirette al conseguimento di uno scopo comune” (art. 1420).
Fra i contratti con più di due parti si isola così la sottocategoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; fra essi rientrano: i contratti associativi, i regolamenti condominiali di tipo “contrattuale” e non “assembleare”; vi potrebbero rientrare anche la divisione fra più di due condividenti, i patti parasociali fra più di due soci, la transazione fra più di due litiganti.
Da questi se ne distinguono i contratti plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due parti, ma le loro prestazioni non sono dirette a uno scopo comune: può essere il caso della cessione del credito cui partecipi direttamente anche il debitore ceduto, della delegazione cumulativa, della cessione del contratto.
I contratti associativi hanno in comune con i contratti plurilaterali dell’art. 1420 la comunione dello scopo: ma in più sono caratterizzati dal fatto che lo scopo comune viene perseguito mediante un’organizzazione, generata dal contratto ma che poi si rende in qualche misura autonoma rispetto al contratto stesso, diventando un soggetto del diritto a sé stante (è il caso dei contratti di associazione, di società, di consorzio). Inoltre, mentre il contratto plurilaterale ha sempre più di due parti, il contratto associativo può avere anche due sole parti (ad esempio, una società fra due soci).
I contratti di scambio, invece, sono tutti quelli che non generano alcuna organizzazione funzionale a uno scopo comune. Infatti, nei contratti di scambio ciascuna delle parti persegue uno scopo disomogeneo, e normalmente antagonista, rispetto allo scopo dell’altra.
Peraltro, mentre i contratti con comunione di scopo di cui parla l’art. 1420 sono sempre contratti plurilaterali, i contratti di scambio possono essere sia plurilaterali sia bilaterali.
Ancora i contratti si distinguono in contratti onerosi e gratuiti;
- I contratti onerosi sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio giuridico-economico: ad esempio, nella vendita il venditore cede un diritto, e il compratore assume un obbligo; nella locazione locatore e conduttore assumono entrambi degli obblighi.
- I contratti gratuiti, invece, sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l’altra parte consegue un vantaggio corrispondente senza sobbarcarsi alcun sacrificio.
Questo risultato economico può realizzarsi con modalità giuridiche molto diverse: con il trasferimento e il correlativo acquisto di un diritto; con l’assunzione di un obbligo di prestazione e l’acquisto del credito corrispondente; con la rinuncia a un credito e la correlativa liberazione dal debito (come nella remissione).
Alcuni tipi di contratto sono essenzialmente gratuiti, il che significa che non possono non esserlo: la donazione, il comodato. Altri sono, al contrario, essenzialmente onerosi: la vendita, la locazione.
Ancora possiamo avere contratti con obbligazioni di una sola parte e con prestazioni corrispettive;
- I contratti con obbligazioni di una sola parte (detti anche contratti unilaterali) sono quelli da cui nascono obbligazioni solo per uno dei due contraenti, mentre l’altro non assume nessuna obbligazione.
- Il contratto con prestazioni corrispettive si caratterizza per un duplice elemento: ciascuna delle parti affronta un sacrificio e si procura un vantaggio; e inoltre vantaggi e sacrifici sono interdipendenti, nel senso che ciascuna delle prestazioni è fatta (e ricevuta) come contropartita dell’altra. Ne sono esempi la vendita (dove la proprietà della cosa è ceduta per avere il prezzo, e l’obbligo di pagare il prezzo è assunto per avere la proprietà della cosa), la locazione, l’appalto, l’assicurazione, il contratto di lavoro, ecc..
I contratti a prestazioni corrispettive (o di scambio) si chiamano anche contratti sinallagmatici (dal greco “synallagma”, che significa appunto scambio).
Altri tipi di contratti
Inoltre vi sono: contratti aleatori e commutativi;
- I contratti aleatori sono quelli in cui l’alea (il rischio) si configura come rischio di un evento casuale e incerto (o ignoto), capace di incidere sull’esistenza o sulla consistenza della prestazione dovuta da una parte, e attesa dall’altra, in base al contratto. Un rischio del genere è presente nell’assicurazione, perché – essendo incerto se mai si verificherà il sinistro - l’assicuratore non sa se avrà l’obbligo di pagare, e l’assicurato non sa se avrà il diritto di ricevere, l’indennità prevista per quell’evenienza. È presente pure nella rendita vitalizia, nel gioco e nella scommessa.
- Ai contratti aleatori si contrappongono i contratti commutativi, che sono quelli in cui non è presente l’alea in senso tecnico, perché le prestazioni dovute e attese delle parti sono certe e non determinate dal caso. Sono contratti commutativi (cioè non aleatori) i contratti associativi, o i contratti gratuiti, che non sono di scambio.
Distinzioni nella formazione del contratto
Nella formazione del contratto vi sono distinzioni fra:
- Contratti consensuali e contratti reali;
- Contratti formali e contratti non formali.
In riferimento al contenuto del contratto vi è la distinzione fra contratti tipici e con contratti atipici.
Infine, in riferimento agli effetti contrattuali le distinzioni sono fra:
- Contratti di attribuzione e contratti di accertamento;
- Contratti con effetti obbligatori e contratti con effetti reali;
- Contratti con effetti istantanei e contratti di durata.
Disciplina del contratto
La disciplina del contratto si può distinguere in due grandi settori;
Da una parte c’è la disciplina generale del contratto, che si applica in linea di principio a qualunque contratto, indipendentemente dal particolare tipo a cui il contratto stesso appartiene: sia una vendita o una locazione, un leasing o un appalto, un’assicurazione o un trasporto, ecc.. È formata da norme comprese negli articoli che vanno da 1321 a 1469-sexies, raccolti nel titolo II del quarto libro del codice, che s’intitola appunto “Dei contratti in generale”.
Dall’altra parte ci sono le discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai contratti del tipo corrispondente: pertanto se il contratto è una vendita, ad esso si applicano le norme sulla vendita e non quelle sull’assicurazione o sul trasporto; se è una locazione, si applicano le norme sulla locazione e non quelle sull’appalto o sul contratto di lavoro; e così via.
Le norme relative sono comprese principalmente nel titolo III del quarto libro (“Dei singoli contratti”: artt. 1470-1986); ma anche in altri libri del codice e fuori del codice, in leggi speciali.
Normalmente le due discipline si cumulano e quindi ad ogni singolo contratto possono applicarsi sia le norme sul contratto in generale, sia le norme sul tipo di contratto in questione. Ad esempio, di fronte a una vendita, se si tratta di individuare il momento in cui il contratto è formato, o di sapere se è valido o invalido, si applicano norme contenute nella disciplina generale del contratto; mentre, se si tratta di definire le garanzie del compratore circa l’integrità della cosa, si applicano norme contenute nella disciplina di quel particolare tipo di contratto che è la vendita. Se lo stesso aspetto è regolato sia dalle une sia dalle altre, prevalgono le norme sul singolo tipo contrattuale, in base al principio di specialità.
Uno dei principali problemi, relativi all’ambito di applicazione della disciplina del contratto, riguarda i contratti di cui è parte lo Stato o un altro ente pubblico. Il fenomeno è regolato in parte dal diritto pubblico, e in parte dal diritto privato. Infatti bisogna distinguere due diversi aspetti o momenti:
- La fase che precede la conclusione del contratto che riguarda il modo in cui l’ente pubblico arriva alla decisione di farlo, e di farlo con quella determinata controparte, ed è regolata dal diritto pubblico.
- Ma una volta che il contratto è stato stipulato fra l’ente pubblico e il privato, questo contratto è regolato dal diritto privato.
La formazione del contratto
Il contratto esiste, e produce i suoi effetti, quando si è formato, o – come anche si dice – quando si è concluso. Il problema generale della formazione del contratto è definire in quale tempo e in quale luogo il contratto è formato, o concluso.
E questo perché, ad esempio, immaginiamo che sia incerto se il contratto si è formato il giorno 8 oppure il giorno 12 di maggio, e immaginiamo che il giorno 10 entri in vigore una legge che per il futuro proibisce quel tipo di contratti; se la data di conclusione è l’8 maggio, il contratto è valido; se, invece, la data è il 12 maggio il contratto non è valido. È incerto se il contratto si è formato a Venezia o a Perugina: risolvere l’incertezza può essere necessario per sapere se, in caso di lite, il giudice competente è quello di Venezia o quello di Perugina.
Pertanto la formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello, o schema, stabilito dalle norme. Ciò significa che il problema della formazione del contratto risponde a una logica di relatività, e non di assolutezza. Gli schemi legali per la formazione del contratto possono essere diversi da ordinamento a ordinamento. E, nel medesimo ordinamento, possono nel medesimo tempo coesistere differenti modelli procedimentali fissati dalla legge per la formazione del contratto.
Ciò vale anche rispetto al sistema giuridico italiano, nel cui ambito possono identificarsi:
- Un modello base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga qualche diversa previsione particolare; e
- Svariati modelli particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di una determinata classe di contratti.
Il problema di accertare la formazione del contratto è di facile soluzione quando le parti agiscono, per la formazione del contratto, nello stesso contesto di tempo e di luogo. Il problema è più complicato, invece, quando le parti impegnate a fare il contratto comunicano fra loro a distanza e in modo indiretto (ad esempio, con scambi di lettere, telegrammi o telefax).
In questo caso la legge individua le due componenti elementari dell’accordo contrattuale, e dunque della formazione del contratto: la proposta e l’accettazione. Questa situazione si verifica quando una parte (detta proponente) formuli all’altra parte (detta oblato) la proposta del contratto: ad esempio, “le propongo di vendermi il suo quadro che ho visto ieri a casa sua, per 15.000 euro; e per aversi l’accordo contrattuale, occorre che l’oblato faccia la relativa accettazione (“va bene, accetto di venderglielo per quel prezzo”).
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