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DALLA META' DEL III SECOLO A.C. ALLA META' DEL III SECOLO D.C.

242 a.C. : Il compito dell'amministrazione della giustizia sia civile che penale, prima affidato al pretore, da quest'anno fu ripartito tra due pretori: al titolare dell'antica pretura, chiamato ora praetor urbanus, rimase affidata la giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuova creazione, il praetor peregrinus, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini romani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul praetor urbanus.

149 a.C. : Lex Calpurnia Repetundarum (Per il processo per concussione commesso da magistrati romani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici" predisposta per l'intero anno di carica dei magistrati).

133-121 a.C. : Riforme sociali dei Gracchi.

122 a.C. : Lex Acilia Repetundarum (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità pedantesca.

destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazione provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).

122 a.C. : Lex Sempronia Iudiciaria di C.Gracco (Fu eliminato l'obbligo di formare i consigli dei tribunali penali esclusivamente con membri del Senato (che a quest'epoca ne conta normalmente solo 300), questa legge, che aprirà ai cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituì il punto di avvio di un sistema di corti giurate, alle quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'Impero, spettò il compito di amministrare la giustizia criminale ordinaria).

111 a.C. : Lex Agraria (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità pedantesca, che ebbe lo scopo di liquidare la legislazione agraria graccana).

91-89 a.C. : Guerra sociale (I confederati, Socii, fondano un nuovo stato con capitale Corfinium ed eleggono un Senato italico di 500 membri. Alla guerra sociale mette fine la concessione della cittadinanza

agli italici con la Lex Plautia Papiria dell 89 a.C.-81 a.C. : Riforma costituzionale di Silla. 30 a.C. : Augusto incorpora l' Egitto all' Impero. 28-27 a.C. : Augusto restaura in modo esplicito e solenne l'ordinamento repubblicano. 27 a.C. : Data di fondazione del nuovo ordinamento (Principato, che nella sua essenza anche se non nel suo aspetto esteriore era una monarchia), il Senato attribuisce a C.Ottavio il nome onorifico di Augusto. 17 a.C. : Lex Iulia Iudiciorum privatorum (a partire da questa legge, facente parte della riforma giudiziaria di Augusto, il processo formulare segnò la sua vittoria definitiva su quello per legis actiones, le formule orali delle legis actiones furono ormai impiegate, per la fase introduttiva del processo, solo in alcuni casi speciali, in particolare nel procedimento dinanzi al tribunale dei centumviri. L'estensione del processo formulare alla sfera dei rapporti dell'antico diritto civile ebbe come conseguenza che l'

Attività innovatrice dei magistrati giurisdizionali si fecesentire anche in questo campo).

Traiano : 98-117 d.C..

Adriano : 117-138 d.C..

130 d.C. : Il testo degli editti giurisdizionali fu definitivamente fissato da Salvio Giuliano, uno dei giuristi romani più grandi, che ebbe da Adriano l'incarico di provvedere ad una redazione definitiva; questa fu poi ratificata da un senatoconsulto, e da quel momento avrebbe potuto essere modificata solo dal principe in persona.

Settimio Severo : 193-211 d.C. (a partire da lui il Principato mostra il suo vero volto di monarchia assoluta fondata sul potere militare).

212 d.C. : Constitutio Antoniniana, famoso editto con cui Antonino Caracalla estese d'un colpo la cittadinanza romana a tutto l'Impero, nato da esigenze di politica spicciola, probabilmente dalle necessità finanziarie del momento (si suppone che Caracalla estendendo la cittadinanza a tutto l'Impero volesse aumentare il gettito dell'imposta del 5%).

sull' eredità (vicesima hereditatium),imposta che fu introdotta a suo tempo da Augusto per il mantenimento dell' esescito e che gravava soltanto sui cittadini romani.), esso ci è giunto in un papiro della collezione di Giessen, ma in una forma così mutila che alcune questioni importanti permangono oscure: una determinata classe della popolazione dell' Impero, i dediticii, pare fosse esclusa dalla concessione della cittadinanza; ma non è stato ancora dimostrato in modo sufficientemente attendibile quali elementi della popolazione appartenesse in quell' epoca a questa classe. Con la Costituzione antoniniana l' idea di un Impero universale sovranazionale aveva definitivamente trionfato sulla concezione della supremazia della città-stato romana. Il sistema costituzionale repubblicano, mantenuto in vita artificialmente da Augusto, e che con l'andar del tempo si era sempre più svuotato di contenuto eridotto a una logora facciata.

Era ormai maturo per il crollo definitivo. Con l'ammissione nella comunità cittadina della massa della popolazione dell'Impero che fino ad allora ne era rimasta esclusa (i peregrini), tutto l'Imperium Romanum sarebbe dovuto diventare un territorio giuridicamente unitario, in cui fosse ormai applicato solo diritto romano, e cioè indifferentemente ius civile e ius gentium, ma alcuni ritrovamenti papirologici in Egitto alla fine del 1800 hanno dimostrato che ciò non avvenne o, almeno, non avvenne in tutte le province dell'Impero. La vita giuridica della parte greca dell'Impero continua ad essere largamente dominata dal patrimonio concettuale del diritto indigeno. È il "diritto locale" dell'Oriente greco che si afferma di fronte al "diritto Imperiale" romano. La Constitutio Antoniniana aveva cambiato soltanto lo status "politico" di quelli che fino ad allora erano stati dei sudditi; ma continuava ad

Esistere la autonomia amministrativa delle ex comunità di peregrini le quali probabilmente conservarono incerti limiti anche una giurisdizione propria.

Diocleziano : 284-305 d.C. L' EPOCA TARDO-ROMANA

Costantino il Grande : 306-337 d.C. (fondò la seconda capitale, Costantinopoli).

321 d.C. : Prima legge delle citazioni (tolse validità alle note critiche ai Responsa e alle Quaestiones di Papiniano, tramandate sotto i nomi di Paolo e Ulpiano. Solo l'opinione propria di Papiniano poteva essere citata nei tribunali).

322 d.C. : Seconda legge delle citazioni (confermò l'autorità di tutte le opere di Paolo, comprese le Sententiae che circolavano sotto il nome di questo autore, ma che erano opera di un autore postclassico).

410 d.C. : Presa e sacco di Roma da parte dei Visigoti.

425 d.C. : Per iniziativa dello stato fu fondata una scuola di diritto a Costantinopoli (dell'esistenza della Scuola Giuridica di Berito (Beirut) in Fenicia si hanno

notizie sin dalla metà del III Sec.d.C.; una costituzione di Diocleziano, conservataci dal codice giustinianeo, accolse la richiesta di un gruppo di giovani che si trovava là per seguire gli studi giuridici, concedendo loro l'esenzione dalle prestazioni obbligatorie (munera) a cui erano tenuti nella loro comunità d'origine. Nel V Sec. d.C. la scuola di Berito era una vera e propria facoltà giuridica, con un piano di studi fisso, suddiviso in corsi annuali ed avente come oggetto lo studio delle costituzioni imperiali e della letteratura giuridica classica). 426 d.C. : Fu promulgata la più ampia tra le leggi delle citazioni, una costituzione di Teodosio II e di Valentiniano III, essa delimitava la cerchia dei giuristi che, in un processo, potevano essere citati come "autorità" dello ius, introducendo contemporaneamente per loro una specie di meccanismo di votazione: avevano validità nei tribunali tutte le opere dei maggiori

giuristi tardo classici, cioè Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino; ed inoltre quelle di Gaio che, essendo l'autore di un manuale di largo uso, agli occhi dei romani del tardo Impero si collocava tra i grandi; infine erano valide le opere dei giuristi più antichi citati da questi cinque, ma solo se le loro affermazioni venivano comprovate in modo attendibile mediante il confronto di più manoscritti. Nel caso che in una questione di diritto le "autorità" riconosciute fossero di parere diverso, decideva la maggioranza di esse e, a parità di suffragi, il parere di Papiniano. Quando si aveva parità di suffragi e Papiniano non compariva tra nessuna delle parti era chiamata a decidere la prudenza del giudice; era ribadita la validità delle Sententiae di Paolo. Con la codificazione di Giustiniano la terza legge delle citazioni non ha più motivo di esistere, sostituita dal Digesto, ce lo testimonia il fatto che essa non è

Contemplata nel Codex repetitae praelectionis. Codex Theodosianus: 438-439 d.C., Pochi anni dopo la legge delle citazioni, Teodosio II concepì il grandioso progetto di creare, con il vastissimo materiale sia dello ius che delle leges, un codice che non desse adito ad alcun errore o oscurità e, pubblicato sotto il nome dell'Imperatore, mostrasse ad ognuno che cosa dovesse fare e cosa, invece, evitare. La commissione nominata dall'Imperatore a questo scopo non concluse niente, solo una seconda nominata sei anni più tardi portò a termine in due anni un'opera che, secondo il piano originario, doveva solo essere un lavoro preparatorio rispetto a quel codice vero e proprio, cioè la raccolta delle costituzioni da Costantino in poi. Quest'opera, il Codex Theodosianus, rappresenta la continuazione di due raccolte private di costituzioni, composte negli anni di Diocleziano. La più antica di esse, il Codex Gregorianus, conteneva costituzioni

da Adriano fino a Diocleziano; la più recente e meno ampia, il Codex Hermogenianus, conteneva nella sua redazione originaria solo costituzioni dioclezianee. Gli autori delle due raccolte, Gregorio ed Ermogeniano dovevano essere probabilmente funzionari dell'amministrazione centrale, dato che per riprodurre nel testo originale le varie costituzioni dovevano aver avuto accesso agli archivi imperiali. Il Codex Theodosianus, pervenutoci in modo ben più completo degli altri due, pur essendo una continuazione delle due raccolte private, come prodotto dell'attività legislativa dello stato rappresenta un nuovo tipo di fonte: con esso comincia, infatti, la serie delle codificazioni tardo-romane. Il 15 Febbraio del 438 d.C. il Codex fu adottato nella parte orientale dell'impero, poco dopo dall'imperatore d'Occidente Valentiniano III per il territorio a lui sottoposto e, infine, il 1 Gennaio del 439 entrò in vigore per tutto l'Impero. L'

  1. Libro 1:
    • Titolo 1: Materia 1
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  2. Libro 2:
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  3. Libro 3:
    • Titolo 1: Materia 8
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  4. Libro 4:
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    • Titolo 4: Materia 13
    • Titolo 5: Materia 14
  5. Libro 5:
    • Titolo 1: Materia 15
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  6. Libro 6:
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  7. Libro 7:
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    • Titolo 3: Materia 22
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  8. Libro 8:
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  9. Libro 9:
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  10. Libro 10:
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  12. Libro 12:
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  16. Libro 16:
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A.A. 2012-2013
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Crifò Giuliano.