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La ripercussione fu una nuova portata universale del diritto
La ripercussione fu una nuova portata universale del diritto (infatti il giusnaturalismo si interessa degli istituti ad ampia diffusione) perché il diritto naturale si caratterizza per essere dettato dalla natura a tutti gli uomini. Ed i criteri sono ancora una volta gli stessi l'equitas, non più equitas ecclesiastica (canonica), ma un'equitas universale dettata dalla natura.
Tra i contributi apportati da Grozio vi è la "libertà dei mari". Infatti per secoli il mondo del commercio era stato compromesso da liti sulla spettanza dei mari, e questo aveva ostacolato il libero commercio. L'idea proveniente dall'olandese Grozio era che il mare è un bene comune a tutti gli esseri umani (gli olandesi, infatti, erano sempre stati molto impegnati nei commerci e nei rapporti con gli altri popoli). Grozio ha sostenuto tale idea che i mari sono liberi e non sono di nessuno in particolare, rifacendosi alle fonti romane, ed in.
particolare alle fonti che definivano le RES COMUNES OMNIUM (ossia aria, acqua ecc.). Però i romani non arrivarono fin dove arrivò Grozio, poiché i romani affermavano che è comune a tutti l'acqua che scorre (non i fiumi) che poteva essere raccolta senza commettere un illecito, il mare non fu inserito dai romani tra le res comunes omnium, l'unica cosa che certamente fu inserita era l'aria. Poi basandosi sul concetto che i romani avevano di res comunes omnium, Grozio affermò il principio della libera navigabilità dei mari (poiché il mare, come l'aria, è un bene comune a tutti). Tutto ciò era riportato nell'opera di Grozio "mare liberum". Nel campo del diritto privato, Grozio interviene in tema di matrimonio, proprietà e contratti. Innanzitutto dobbiamo dire che si deve a Grozio un passaggio molto importante verso la definizione della nozione di obbligazione e di contratto. Perquanto riguarda il contratto Grozio si servì di un opera fatta dalla chiesa nei secoli precedenti, nella quale veniva esaltato il "patto" [Grozio richiama la definizione di factum: infatti mentre il diritto romano riconosce giuridicamente solo i patti aggiunti e legittimi, la chiesa invece riteneva che chi viola un patto accompagnato da giuramento commette peccato e quindi bisogna distinguere tra patti nudi e vestiti. Allora i doctores laici affermavano che il contratto deve essere considerato un patto vestito, poiché è l'equitas che rende necessario tutelare l'incontro tra le volontà. Su questo Grozio insiste per richiamare la vecchia regola PACTA CONVENTA SERVABO e trasformarla PACTA SUNT SERVANDA]. (secondo la prof. Solidoro nessuno ha inventato nulla di nuovo, lei è una continuista e si oppone a coloro che ricostruiscono la storia per censure (per fratture)). Grozio servendosi di acquisizioni fatte prima di lui, a proposito dei patti.richiamò la vecchia regola "pacta conventa servabo" e la trasformò in "pacta sunt servanda". Le parole "pacta conventa servabo" sono del I sec. a.c. che il pretore romano scriveva, tale regola valeva solo per i pochi patti previsti nell'editto del pretore. Invece Grozio recupera quella regola, la generalizza e afferma il principio generale "pacta sunt servanda", tutti i patti vanno osservati. LEZIONE N.2 Grozio contrappone ai "beni di tutti" (come il mare) la proprietà privata individuale, definendola una "signoria sugli altrui comportamenti", questa definizione avvicinò la nozione di proprietà al concetto di obbligazione (obbliga qualcuno a fare, dare, prestare qualcosa nei confronti di qualcun altro). Quindi la proprietà come signoria sugli altrui comportamenti, ci riconduce al lato attivo del rapporto obbligatorio, cioè alla figura del creditore che ha il potere di esigere dalDebitore un determinato comportamento (dare, fare, prestare). A noi ciò potrebbe sembrare strano poiché siamo abituati a studiare in capitoli diversi obbligazioni e diritti reali. Però Grozio nonostante fosse un giusnaturalista, si ispirava alle logiche romanistiche e questo perché sentiva ancora l'autorità che proveniva dal "corpus iuris civilis" per cui non ha nessuna difficoltà, ispirandosi al corpus iuris civilis, ad avvicinare proprietà ed obbligazioni. (Infatti nella storia del diritto tutti gli iura in re aliena sono nati come rapporti relativi concessivi. Infatti per i romani il rapporto tra diritto assoluto e relativo era frequente). Questo accostamento delle obbligazioni alla proprietà si ritrova nella dottrina e nei codici (come nel codice austriaco e prussiano in cui è molto visibile l'influsso groziano dell'obbligazione come materia accessoria rispetto alla proprietà).
Questo accostamento si ritrova più avanti anche in Savigny e nella scuola storica, il quale accetta la definizione groziana di proprietà come dominio sugli altrui comportamenti.
Altro aspetto particolare della dottrina di Grozio è l'esaltazione della volontà. Non siamo però arrivati al dogma del volontarismo (XVIII sec.) ma ci stiamo avvicinando. Il dogma del volontarismo riporta ad una dottrina civilistica che incentra tutto il diritto privato sugli effetti della volontà umana, con particolare effetto sul negozio giuridico. Grozio inaugura questo filone che poi culminerà nel dogma del volontarismo. Grozio quindi studiò bene il negozio giuridico e ricalcando la regola romana "pacta sunt servanda" ma in senso generale e astratto a differenza di quanto avveniva a Roma "nundum pactum non parit obligationem", cioè tutti gli accordi in quanto incontro di due volontà sono giuridicamente rilevanti a meno.
Che non ci sia un errore, infatti Grozio comincia a sviluppare la teoria dell'errore più che nel passato, perché dove c'è un errore non c'è una volontà corretta quindi il patto non produce vincoli. Cosa diversa invece è la riserva mentale, infatti per Grozio la riserva mentale non è rilevante come già avevano affermato i romani, poiché la riserva mentale corrisponde ad una decisione del soggetto di non esternare ciò che realmente vuole. Un cambiamento rispetto alla disciplina romana, Grozio lo apporta in materia di compravendita. In materia di compravendita infatti vi era un antico principio romano rispettato per tutta l'età classica, secondo cui "in emptionibus venditionibus licet se circumscribere" ossia nella compravendita in ordine al prezzo è lecito usare qualche astuzia, purché questa astuzia non sconfini nel dolo. Quindi non era richiesto il requisito del prezzo giusto.
ne del prezzo più o meno corrispondente , al massimo vi potevaessere le rescissione del contratto per lesione ultra diminium . Ma al di là della concezione di lesione ultradiminium o lesio enormis non si andrà neanche da parte dei medioevali . Invece con Grozio cominciò adinvocarsi l’equitas , ossia le prestazioni non solo nella compravendita ma anche in tutti gli altri contrattisinallagmatici , dovevano essere equivalenti (ci si distacca dal contrapposto principio romano).Dopo Grozio il giusnaturalismo si avvia verso una fase in cui viene esasperata la razionalità, poiché ilgiusnaturalismo incontra il sapere scientifico delle scienze dure come la matematica e la fisica , e quindinasce una corrente del pensiero giusnaturalistico incline alla costruzione del diritto “more geometrico”ossia si avverte l’esigenza di costruire il diritto attraverso un sistema di deduzioni (questa idea era giàstata resa palese da De Vitoria,
De Soto e Suarez cioè dalla seconda scolastica secondo cui era necessario giungere ai principi eterni del diritto naturale attraverso deduzioni, riscoperta dei metodi aristotelici). Questo discorso viene però portato alle sue estreme conseguenze dalla seconda generazione di giusnaturalisti, i quali si impegnavano in una costruzione geometrica, ossia costruendo una piramide alla cui base si trovava una disciplina di dettaglio e al cui vertice si trovavano invece i principi generali e eterni del diritto naturale. C'è di nuovo in tutto questo la concezione della piramide, che poi sarà utilizzata nelle genealogie dei concetti di PUCHTA, che ordina il diritto in forma di piramide secondo questo stesso modo. Dunque altro aspetto importante del 2° giusnaturalismo, fu la teorizzazione del potere politico assoluto e mi riferisco ad Hobbes che con il suo "Leviathan" esaminò la natura dei rapporti umani e da lui che deriva la frase "homo"Homini lupus"
Ossia l'uomo vive in uno stato di belligeranza naturale ed è per questo che è necessario il diritto per governare tali pulsioni animali dell'uomo. Hobbes parte da questo atteggiamento aggressivo dell'uomo per postulare la necessità di leggi che devono ispirarsi al diritto naturale, ma purché siano leggi (quindi se la legge di natura contrasta con quella dello stato, prevale quella dello stato) quindi siamo in una fase in cui il giusnaturalismo incomincia a superare se stesso nella teorizzazione del potere politico assoluto. Al tempo stesso Hobbes fu anche un garantista ante-litteram, perché incominciò a teorizzare il principio di legalità, che in campo penale afferma "NULLUM CRIMEN SINE LEGE" tale affermazione non risale ai romani che applicano analogicamente le leggi penali, e tale principio deriva da Fenverback (in realtà non fu inventata da lui, il primo a teorizzare ciò fu proprio.
Hobbes nel "Leviathan". Pufendorf a differenza di Grozio non era un stimatore del diritto romano, era Luterano e quindi rifiutava il binomio medievale-diritto romano e canoni conciliari (si adottava in utrque ius). Rifiutò i canoni conciliari poiché era luterano, e il diritto romano (poiché il diritto romano che si era sposato con la normativa ecclesiastica era il diritto romano cristiano compreso tra l'età di Costantino e Giustiniano). Quindi non riconobbe l'autorità del diritto romano e riaffermò così la laicità del diritto (ossia l'etica del diritto doveva essere laica e non influenzata da valori religiosi). (Successivamente Kant distinguerà e separerà il diritto dalla morale). Pufendorf pone molta attenzione sulla materia negoziale e contrattuale. Pufendorf richiama il monito di Grozio secondo il quale le prestazioni nei contratti sinallagmatici devono basarsi sull'equitas.
danni. Secondo Pufendorf, il risarcimento dei danni è un obbligo che deriva dalla violazione di un diritto soggettivo. Egli sostiene che il danneggiato ha il diritto di essere compensato per il danno subito, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le parti coinvolte. Questo concetto di equilibrio tra le prestazioni è fondamentale nella teoria di Pufendorf, che considera il risarcimento dei danni come una forma di giustizia riparativa.