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OBLIGATIO

I negotia e i delicta sono produttori di vincoli.

Convivono in questa età vincoli esclusivamete giuridici.

- Vincoli nascenti da fonti negoziali : mancipatio, noncupationes, mutuo, sponsio,

consortium tra fratres o tra estranei, la pactio tra sodales

- Vincoli nascenti dal delitto : composizione volontaria mediante pactio, pene

patrimoniali fisse, pene equivalenti al danno o al suo multiplo

A) Quando sorge il concetto di obligatio?

Alcuni studiosi sostengono che i romani non ebbero mai un concetto generale di

obligatio e che le due definizioni a noi pervenute derivino da trasformazioni o

generalizzazioni operate dai compilatori giustinianei. Questa teoria non è però

condivisa dalla massima parte degli studiosi. La grande maggioranza ritiene infatti

che esista un concetto generale di obligatio già nel primo periodo storico.

Nella normazione decemvirale esistono negotia e delicta e i vincoli da essi nascenti,

ovvero esistono vari tipi di obligationes, ma non esiste l'obligatio.

Di fronte a questa rilevata pluralità di vincoli, si è affermato che l'unico elemento

comune è il vincolo giuridico, ovvero il debitore è tenuto verso il creditore ad un

certo comportamento, e il creditore ha diritto di pretendere quel comportamento.

In progresso di tempo emergerà la creazione di un concetto unico ed unitario a cui

riportare tutti i vincoli: esso è il vinculum iuris ossia l'obligatio.

B) Quale fu il tipo primigenio di obligatio?

Non esistono argomenti decisivi per quanto riguarda una obligatio primigenia, tutte

le ipotesi sono verosimili ma restano ipotesi: nessuna prevale.

Interessante sottolineare che, se pure vi fu una obligatio primigenia, essa non

costituì l'exemplum, non costituì il tipo di vincolo sul quale poi si andarono mano a

mano costruendosi i vincoli sorti nei tempi successivi.

La genesi e lo svolgimento del concetto di obligatio procedono dalla molteplicità

all'unitarietà. L'obligatio quale iuris vinculum nasce e si afferma in un quadro storico

movimentato e vario, in cui si rispecchia una dinamica economica lenta ed

inceppata, tipica della prima repubblica.

HEREDITAS

Complesso di beni, situazioni giuridiche e poteri che fanno capo al de cuius.

Situazione che si determina alla morte di un individuo in ordine al suo patrimonio e

ai rapporti giuridici che a lui facevano capo. In questo senso i romani parlano di

successio, ovvero il trasferimento di beni, diritti e poteri dal defunto al soggetto che

gli subentra e succede al suo posto, denominato heres.

L'origine della successione a causa di morte coincide con l'origine della proprietà

privata. Finchè in epoca gentilizia vi è un regime di proprietà collettiva, la morte di

uno dei componenti non pone problemi successori, in quanto ad egli non

appartengono nè beni determinati, nè quote, nè poteri.

Con l'affermazione della familia proprio iure, la figura del pater familias, e i modi di

appartenenza individuale, si pone il problema della successione.

La delazione è la chiamata all'eredità. Il chiamato è quindi denominato delato.

Le cause di delazione sono due:

- una norma di diritto oggettivo, ad esempio la legge delle dodici tavole.

Legge:

Si ha in questo caso successione legittima (ex lege) o intestata (ab intestato)

- libera manifestazione della volontà del testatario espressa tramite

Testamento:

testamento. Si ha in questo caso successione testamentaria (ex testamentu)

La delazione è solamente una offerta: il delato diventa erede se vuole. Si diventa

eredi con un apposito atto di acquisto, l'adizione. Il suo contrario è la rinuncia.

Vi sono poi persone – gli eredi necessari – che acquistano il titolo di eredi ipso iure,

ovvero senza adizione. Per essi delazione e acquisto coincidono.

Affinchè l'adizione sia valida è quindi necessaria l'esistenza di una delazione, la

capacità del delato, la sicura conoscenza della delazione e della sua causa.

Termine : periodo entro il quale può venire accettata l'eredità.

- Inizialmente il ius civile non stabilisce un termine entro il quale l'eredità deve

venire accettata, a meno che il termine non è fissato dal testatore: in questo caso il

delato può adire accettare fino alla sua morte. Per evitare che i rapporti ereditari

restino a lungo in sospeso, il pretore interviene concedendo al chiamato uno

spatium deliberandi, 100 giorni a disposizione per accettare o meno. Scaduto tale

termine, il chiamato si considera automaticamente rinunciante.

- Il diritto giustinianeo rivede tale termine stabilendo che il giudice può condere un

termine massimo di 9 mesi, mentre l'imperatore un termine massimo di un anno.

Trascorsi tali periodi, il chiamato è considerato automaticamente accettante.

Per la rinunzia non è richiesta alcuna particolare formalità.

Patti successori : convenzioni aventi finalità diverse.

Istitutivo: una parte si obbliga ad istituire erede l'altra. Nullo perchè vincola il

promittente limitandone la sua volontà testamentaria.

Acquisitivo: le parti convengono che una sarà erede dell'altra. Nullo perchè il

diritto romano ammette solo il testamento quale atto idoneo a nominare eredi.

Rinunziativo: una parte rinuncia a una successione non ancora aperta oppure

dispone dell'eredità che spera di acquistare. Nullo perchè non si può negoziare

l'eredità di un vivente. Considerato valido dal diritto giustinianeo a condizione che

l'ereditando fosse consenziente sino alla morte.

Delazione condizionata : essa normalmente si apre alla morte dell'ereditando. Vi

sono tuttavia casi in cui si apre in un momento SUCCESSIVO. Questo in particolare

avviene quando la delazione è subordinata a condizione o è sottoposta a termine.

Testamenti factio attiva : capacità di fare testamento. L'ereditando, per poter fare

delazione ereditaria, deve possedere la capacità giuridica (attitudine ad essere

titolare di diritti e obblighi) e la capacità di agire.

Accordata a donne previa autorizzazione di un tutore, figli e servi pubblici.

Esclusa ai minori di età, i sordomuti, i mentalmente infermi, gli stranieri.

Testamenti factio passiva : capacità di ricevere testamento. Tale capacità deve

sussistere nei tre differenti momenti della perfezione del testamento (redazione del

testamento, morte del testatore, acquisizione successoria).

Accordata anzitutto ai filii familias, agli schiavi – sebbene essi non avessero

testamenti factio sino alla morte del pater – agli schiavi e figli di un diverso pater.

Esluso a individui non identificabili e figli non generati da giuste nozze.

Capacitas : capacità di acquisto effettivo. Requisito essenziale al momento della

morte del testamentario, in assenza del quale vi è l'impossibilità di acquistare.

Da non confondere con la testamenti factio passiva: in mancanza di quest'ultima

l'eredità si devolve ai chiamati in sottordine: sostituti, coeredi, eredi legittimi.

In mancanza di capacitas, quanto non acquistato si devolve alle persone indicate

dalle leggi. Ciò che non viene acquistato dai capaces diventa e viene

caducum

devoluto ai coeredi con figli e ai legatari con figli. Caracalla toglie l'acquisto a

suddetti individui e stabilisce che il lascito va al fisco. Giustiniano ripristina

sostanzialmente il regime di accrescimento tra coeredi. Sono considerati incapaces

i celibi (non coniugati in età matrimoniale) e gli orbi (coniugati senza prole).

Effetti : con l'acquisto dell'eredità la situazione giuridica del defunto si fonde con

quella dell'erede, realizzando la cosiddetta confusione ereditaria.

L'erede subentra nei rapporti attivi come in quelli passivi, ovvero i debiti.

Chiaro che gli eredi volontari possono sottrarsi a tale responsabilità non accettando

l'eredità, e di conseguenza i creditori possono agire esecutivamente sul patrimonio

del defunto. Con riguardo agli eredi volontari,vengono escogitati dei rimedi affinchè

essi siano stimolati ad accettare una hereditas damnosa.

Pactum ut minus solvatur : patto con cui il delato concorda con i creditori che,

• acquistata l'eredità, paga solo una quota dei debiti del defunto. Se i creditori

chiamano in giudizio l'erede pretendendo l'intero importo, quest'ultimo può

opporre l'actio pacti conventi e così paralizzare l'azione degli attori.

Aditio mandato creditorum : il chiamato accetta dietro mandato dei creditori

• ereditari. Se viene poi costretto a pagare ai limiti dell'attivo, può avvalersi

dell'actio mandati contraria contro i creditori mandanti.

Beneficium inventarii : entro 30 giorni dalla notizia di delazione,il delato ha 60

• giorni di tempo per incaricare un notaio della redazione di un inventario

dell'attivo ereditario. In tal può accettare i debiti ereditari solo se posti nel

limite dell'attivo. I creditori ereditari vengono pagati nei limiti dell'attivo,

evitando all'erede di coinvolgere il patrimonio personale.

A subire uno svantaggio in ordine alla confusione ereditaria possono essere però

anche i creditori del defunto, che subiscono la concorrenza dei creditori dell'erede.

Separatio bonorum : i creditori del defunto possono chiedere tale rimedio, in

• sede di esecuzione personale, al pretore entro i 5 anni dall'adizione.

In tal modo i beni ereditari vengono riservati ai creditori del defunto con

preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede.

Satisdactio suspecti heredis : nel caso in cui non è stato ancora avviato il

• procedimento esecutivo contro l'erede, i creditori del defunto possono

chiedere al pretore che l'erede presti la promessa – in forma di stipulatio – di

pagare i debiti, minacciando l'avvio della procedura esecutiva.

Con riguardo agli eredi necessari, essi divengono automaticamente eredi alla morte

del de cuius e non possono quindi evitare gli effetti della confusione ereditaria.

Il pretore concede agli eredi sui e necessari (coloro che erano sottoposti alla

• potestas e alla manus del pater) il beneficio di astenersi. In questo senso, essi

non perdono la qualità di erede. La procedura esecutiva si svolge a nome del

defunto e proscriptio, bonorum venditio, infamia sono a suo carico.

Il pater che ha il sospetto che la sua eredità sia passiva, può istituire erede un

• proprio servo. Egli diventa quindi erede necessario (anche se non suus) e

subisce proscriptio, bonorum venditio, infamia senza poterle evitare.

Eredità giacente : situazione di pendenza che si crea quando non vi sono eredi

necessari. Il patrimonio ereditar

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Publisher
A.A. 2018-2019
98 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nichi96.ch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pesaresi Roberto.