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OBLIGATIO
I negotia e i delicta sono produttori di vincoli.
Convivono in questa età vincoli esclusivamete giuridici.
- Vincoli nascenti da fonti negoziali : mancipatio, noncupationes, mutuo, sponsio,
consortium tra fratres o tra estranei, la pactio tra sodales
- Vincoli nascenti dal delitto : composizione volontaria mediante pactio, pene
patrimoniali fisse, pene equivalenti al danno o al suo multiplo
A) Quando sorge il concetto di obligatio?
Alcuni studiosi sostengono che i romani non ebbero mai un concetto generale di
obligatio e che le due definizioni a noi pervenute derivino da trasformazioni o
generalizzazioni operate dai compilatori giustinianei. Questa teoria non è però
condivisa dalla massima parte degli studiosi. La grande maggioranza ritiene infatti
che esista un concetto generale di obligatio già nel primo periodo storico.
Nella normazione decemvirale esistono negotia e delicta e i vincoli da essi nascenti,
ovvero esistono vari tipi di obligationes, ma non esiste l'obligatio.
Di fronte a questa rilevata pluralità di vincoli, si è affermato che l'unico elemento
comune è il vincolo giuridico, ovvero il debitore è tenuto verso il creditore ad un
certo comportamento, e il creditore ha diritto di pretendere quel comportamento.
In progresso di tempo emergerà la creazione di un concetto unico ed unitario a cui
riportare tutti i vincoli: esso è il vinculum iuris ossia l'obligatio.
B) Quale fu il tipo primigenio di obligatio?
Non esistono argomenti decisivi per quanto riguarda una obligatio primigenia, tutte
le ipotesi sono verosimili ma restano ipotesi: nessuna prevale.
Interessante sottolineare che, se pure vi fu una obligatio primigenia, essa non
costituì l'exemplum, non costituì il tipo di vincolo sul quale poi si andarono mano a
mano costruendosi i vincoli sorti nei tempi successivi.
La genesi e lo svolgimento del concetto di obligatio procedono dalla molteplicità
all'unitarietà. L'obligatio quale iuris vinculum nasce e si afferma in un quadro storico
movimentato e vario, in cui si rispecchia una dinamica economica lenta ed
inceppata, tipica della prima repubblica.
HEREDITAS
Complesso di beni, situazioni giuridiche e poteri che fanno capo al de cuius.
Situazione che si determina alla morte di un individuo in ordine al suo patrimonio e
ai rapporti giuridici che a lui facevano capo. In questo senso i romani parlano di
successio, ovvero il trasferimento di beni, diritti e poteri dal defunto al soggetto che
gli subentra e succede al suo posto, denominato heres.
L'origine della successione a causa di morte coincide con l'origine della proprietà
privata. Finchè in epoca gentilizia vi è un regime di proprietà collettiva, la morte di
uno dei componenti non pone problemi successori, in quanto ad egli non
appartengono nè beni determinati, nè quote, nè poteri.
Con l'affermazione della familia proprio iure, la figura del pater familias, e i modi di
appartenenza individuale, si pone il problema della successione.
La delazione è la chiamata all'eredità. Il chiamato è quindi denominato delato.
Le cause di delazione sono due:
- una norma di diritto oggettivo, ad esempio la legge delle dodici tavole.
Legge:
Si ha in questo caso successione legittima (ex lege) o intestata (ab intestato)
- libera manifestazione della volontà del testatario espressa tramite
Testamento:
testamento. Si ha in questo caso successione testamentaria (ex testamentu)
La delazione è solamente una offerta: il delato diventa erede se vuole. Si diventa
eredi con un apposito atto di acquisto, l'adizione. Il suo contrario è la rinuncia.
Vi sono poi persone – gli eredi necessari – che acquistano il titolo di eredi ipso iure,
ovvero senza adizione. Per essi delazione e acquisto coincidono.
Affinchè l'adizione sia valida è quindi necessaria l'esistenza di una delazione, la
capacità del delato, la sicura conoscenza della delazione e della sua causa.
Termine : periodo entro il quale può venire accettata l'eredità.
- Inizialmente il ius civile non stabilisce un termine entro il quale l'eredità deve
venire accettata, a meno che il termine non è fissato dal testatore: in questo caso il
delato può adire accettare fino alla sua morte. Per evitare che i rapporti ereditari
restino a lungo in sospeso, il pretore interviene concedendo al chiamato uno
spatium deliberandi, 100 giorni a disposizione per accettare o meno. Scaduto tale
termine, il chiamato si considera automaticamente rinunciante.
- Il diritto giustinianeo rivede tale termine stabilendo che il giudice può condere un
termine massimo di 9 mesi, mentre l'imperatore un termine massimo di un anno.
Trascorsi tali periodi, il chiamato è considerato automaticamente accettante.
Per la rinunzia non è richiesta alcuna particolare formalità.
Patti successori : convenzioni aventi finalità diverse.
Istitutivo: una parte si obbliga ad istituire erede l'altra. Nullo perchè vincola il
promittente limitandone la sua volontà testamentaria.
Acquisitivo: le parti convengono che una sarà erede dell'altra. Nullo perchè il
diritto romano ammette solo il testamento quale atto idoneo a nominare eredi.
Rinunziativo: una parte rinuncia a una successione non ancora aperta oppure
dispone dell'eredità che spera di acquistare. Nullo perchè non si può negoziare
l'eredità di un vivente. Considerato valido dal diritto giustinianeo a condizione che
l'ereditando fosse consenziente sino alla morte.
Delazione condizionata : essa normalmente si apre alla morte dell'ereditando. Vi
sono tuttavia casi in cui si apre in un momento SUCCESSIVO. Questo in particolare
avviene quando la delazione è subordinata a condizione o è sottoposta a termine.
Testamenti factio attiva : capacità di fare testamento. L'ereditando, per poter fare
delazione ereditaria, deve possedere la capacità giuridica (attitudine ad essere
titolare di diritti e obblighi) e la capacità di agire.
Accordata a donne previa autorizzazione di un tutore, figli e servi pubblici.
Esclusa ai minori di età, i sordomuti, i mentalmente infermi, gli stranieri.
Testamenti factio passiva : capacità di ricevere testamento. Tale capacità deve
sussistere nei tre differenti momenti della perfezione del testamento (redazione del
testamento, morte del testatore, acquisizione successoria).
Accordata anzitutto ai filii familias, agli schiavi – sebbene essi non avessero
testamenti factio sino alla morte del pater – agli schiavi e figli di un diverso pater.
Esluso a individui non identificabili e figli non generati da giuste nozze.
Capacitas : capacità di acquisto effettivo. Requisito essenziale al momento della
morte del testamentario, in assenza del quale vi è l'impossibilità di acquistare.
Da non confondere con la testamenti factio passiva: in mancanza di quest'ultima
l'eredità si devolve ai chiamati in sottordine: sostituti, coeredi, eredi legittimi.
In mancanza di capacitas, quanto non acquistato si devolve alle persone indicate
dalle leggi. Ciò che non viene acquistato dai capaces diventa e viene
caducum
devoluto ai coeredi con figli e ai legatari con figli. Caracalla toglie l'acquisto a
suddetti individui e stabilisce che il lascito va al fisco. Giustiniano ripristina
sostanzialmente il regime di accrescimento tra coeredi. Sono considerati incapaces
i celibi (non coniugati in età matrimoniale) e gli orbi (coniugati senza prole).
Effetti : con l'acquisto dell'eredità la situazione giuridica del defunto si fonde con
quella dell'erede, realizzando la cosiddetta confusione ereditaria.
L'erede subentra nei rapporti attivi come in quelli passivi, ovvero i debiti.
Chiaro che gli eredi volontari possono sottrarsi a tale responsabilità non accettando
l'eredità, e di conseguenza i creditori possono agire esecutivamente sul patrimonio
del defunto. Con riguardo agli eredi volontari,vengono escogitati dei rimedi affinchè
essi siano stimolati ad accettare una hereditas damnosa.
Pactum ut minus solvatur : patto con cui il delato concorda con i creditori che,
• acquistata l'eredità, paga solo una quota dei debiti del defunto. Se i creditori
chiamano in giudizio l'erede pretendendo l'intero importo, quest'ultimo può
opporre l'actio pacti conventi e così paralizzare l'azione degli attori.
Aditio mandato creditorum : il chiamato accetta dietro mandato dei creditori
• ereditari. Se viene poi costretto a pagare ai limiti dell'attivo, può avvalersi
dell'actio mandati contraria contro i creditori mandanti.
Beneficium inventarii : entro 30 giorni dalla notizia di delazione,il delato ha 60
• giorni di tempo per incaricare un notaio della redazione di un inventario
dell'attivo ereditario. In tal può accettare i debiti ereditari solo se posti nel
limite dell'attivo. I creditori ereditari vengono pagati nei limiti dell'attivo,
evitando all'erede di coinvolgere il patrimonio personale.
A subire uno svantaggio in ordine alla confusione ereditaria possono essere però
anche i creditori del defunto, che subiscono la concorrenza dei creditori dell'erede.
Separatio bonorum : i creditori del defunto possono chiedere tale rimedio, in
• sede di esecuzione personale, al pretore entro i 5 anni dall'adizione.
In tal modo i beni ereditari vengono riservati ai creditori del defunto con
preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede.
Satisdactio suspecti heredis : nel caso in cui non è stato ancora avviato il
• procedimento esecutivo contro l'erede, i creditori del defunto possono
chiedere al pretore che l'erede presti la promessa – in forma di stipulatio – di
pagare i debiti, minacciando l'avvio della procedura esecutiva.
Con riguardo agli eredi necessari, essi divengono automaticamente eredi alla morte
del de cuius e non possono quindi evitare gli effetti della confusione ereditaria.
Il pretore concede agli eredi sui e necessari (coloro che erano sottoposti alla
• potestas e alla manus del pater) il beneficio di astenersi. In questo senso, essi
non perdono la qualità di erede. La procedura esecutiva si svolge a nome del
defunto e proscriptio, bonorum venditio, infamia sono a suo carico.
Il pater che ha il sospetto che la sua eredità sia passiva, può istituire erede un
• proprio servo. Egli diventa quindi erede necessario (anche se non suus) e
subisce proscriptio, bonorum venditio, infamia senza poterle evitare.
Eredità giacente : situazione di pendenza che si crea quando non vi sono eredi
necessari. Il patrimonio ereditar