Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NEGOTIA GERERE1) fatti e atti giuridici. Il rapporto giuridico
Il diritto è una realtà autonoma cioè non dipende da realtà della vita umana come l'etica, la religione, la politica; tale principio è considerato il fondamento di ogni vera civiltà giuridica. Il diritto deve necessariamente essere distinto dalle altre ideologie e discipline "precettive" di natura diversa.
I fatti giuridici sono qualunque accadimento al quale l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, ricollegando al suo verificarsi effetti giuridici. Essi sono oggetto di classificazioni, spesso a loro volta suddivise in articolazioni ulteriori; formando un unico ordine o organo omogeneo e coerente. Un sistema unitario di regole e principi.
La classificazione più semplice è quella tra "fatti giuridici in senso stretto" e "atti" la differenza è data dal fatto che nei primi c'è l'assenza di coscienza e
La volontarietà è nel soggetto che agisce. Nei fatti giuridici in senso stretto rientrano, oltre i fenomeni naturali, eventi riconducibili all'uomo in quanto essere vivente.
Un fatto giuridico di assoluto rilievo è costituito dal decorso del tempo in quanto scandisce molti eventi essenziali nel mondo del diritto; a cominciare dalla costituzione di fondamentali diritti inerenti alla persona (acquisto della proprietà o capacità giuridica). Anche la perdita dei diritti può essere causa dal decorso del tempo, attraverso il mancato esercizio di un diritto entro un certo tempo (per esempio l'usus). Nei romani, a differenza del diritto vigente, il tempo è calcolato dal giorno iniziale dell'esercizio di un diritto.
Nella seconda categoria cioè negli atti giuridici, appartengono le condotte prese in considerazione per l'intenzionalità del soggetto agente che non comprendono solo gli atti commissivi ma anche omissivi, purché
caratterizzati da volontarietà e consapevolezza. All'interno si concretizzano gli atti illeciti in cui la volontà dell'agente si pone in contrasto con l'ordinamento che reagisce a correggere tale atto con sanzioni e rimozioni degli effetti, se possibile.
Nell'ambito degli atti leciti si distinguono gli atti in cui la volontà è diretta a far conoscere l'esistenza di una data situazione e quelli in cui la volontà si manifesta per produrre effetti giuridici nuovi o per modificare o estinguere quelli già esistenti.
La pandettistica afferma che la costruzione del concetto di "negozio giuridico" è frutto del travagliato pensiero di intere generazioni di giuristi, in particolare nei primi decenni dell'Ottocento in cui si scoprì l'importanza del potere della volontà. Successivamente vennero formulate delle classificazioni secondo che la volontà sia dichiarata attraverso
Nel campo del diritto, si distinguono i negozi dichiarativi e non dichiarativi, unilaterali e bilaterali. Gli atti negoziali si distinguono in inter vivos e mortis causa. Nel pensiero giuridico romano, il negotium corrisponde agli affari volti a concludere o transigere gli affari, quindi si fa riferimento all'attività economica. I romani erano consapevoli che per concludere affari potevano fare riferimento al diritto, poiché esistevano strumenti giuridici adeguati per farlo. Quindi, nella loro ottica, gestire il negotia gerere esprimeva l'idea di un forte nesso tra l'attività economica e l'uso di molteplici schemi negoziali predisposti dal diritto. Si fondono gli interessi economici con i rapporti giuridici in un concetto ampio di negotium.
Nel campo del diritto, si definisce "formalismo" l'impiego sistematico di specifiche procedure necessarie per produrre effetti giuridici. Le forme
Consistono in schemi in cui spesso si combinano l'esecuzione gestuale e la pronuncia di formule, parole solenni, senza la quale non si produce il risultato giuridico voluto.
Nei romani l'uso delle forme ha radici nell'età arcaica regolato dai mores e controllato dai giuristi pontefici, la forma nei negozi giuridici si riteneva essenziale anche più dell'accordo, il consenso di entrambe le parti (per esempio emancipatio). Il diritto deve essere uguale alla volontà del soggetto che dichiara oralmente la propria volontà; si riflette la dinamicità di un diritto che si attua in base alla volontà del singolo.
La tipicità, per questi negozi, è da intendersi in relazione alle forme e non ai contenuti. ➔ Il negozio formale è tipico in quanto rientra in uno dei "tipi" previsti e disciplinati dall'ordinamento ed è astratto in quanto prescinde dalle funzioni economico-sociali che per suo tramite.
possono realizzarsi. Nel III secolo a.C. roma si espande e con esso anche i negozi, che cambiano profondamente, nascono i negozi del ius gentium: caratterizzati dall'accordo delle parti che diventa il requisito necessario e sufficiente a far nascere il vincolo obbligatorio. Il formalismo si avvia al declino. Tutti i negozi restano tipici anche se non sono formali, la tipicità negoziale costituisce la regola per il diritto di Roma antica.
3) L'atto giuridico privato
Elementi costitutivi: sono quelli che ne compongono la struttura, alcuni sono essenziali e altri accidentali. Da entrambi si distinguono gli elementi "naturali", che più che elementi sono effetti e consistono nelle conseguenze che normalmente derivano dal negozio concluso. Questi riguardano l'efficacia del negozio giuridico il cui verificarsi può essere impedito dall'accordo delle parti.
Elementi essenziali senza le quali il negozio giuridico non può esistere:
Soggetti ➔
Costoro devono avere alcuni requisiti cioè devono essere: - suiiuris - maschi - puberi - sani di mente. Se un soggetto ha parzialmente, per varie ragioni, l'incapacità può compiere atti giuridici solo se assistito da altri. Il soggetto deve essere legittimato cioè idoneo a porre in essere quel dato negozio giuridico (per esempio non può vendere una proprietà se non ha la proprietà lui stesso su quella res). Una distinzione ulteriore è tra "parte" e "soggetto"; la parte esprime la posizione oggettivamente ricoperta all'interno della struttura dell'atto. Il soggetto indica un'entità partecipante alla realizzazione del negozio. Volontà ➔ Per il perfezionamento del negozio è necessaria la volontà di porre in essere un dato assetto di interessi, formata in modo libero. Forma ➔ Alla volontà si lega la forma cioè il modo in cui essa si manifesta.Manifestazione che dipende dal contesto storico, sociale e territoriale può avvenire con una dichiarazione o un comportamento cui sia possibile attribuire valore giuridico. Si parla di "forma vincolata" quando questa è prefissata e consiste in formule orali, gesti che devono essere seguiti scrupolosamente. Una volta superata l'età arcaica la forma perde quasi il suo valore, diffondendosi invece i negozi a forma libera e ponendo maggior rilievo alla scrittura. Il documento scritto doveva essere redatto in presenza di testimoni i quali garantivano l'autenticità e la veridicità del contenuto mediante l'apposizione dei sigilli. In età giustinianea l'oralità diventa una mera formalità, l'importante era il documento scritto e la produzione di effetti obbligatori dipenderà dall'esistenza di questo.
Causa ➔ Ogni tipo di negozio giuridico tende a perseguire uno scopo ritenuto meritevole di
La tutela giuridica. All'attuazione di tale scopo mira la volontà del soggetto agente o delle parti che tendono a definire un dato assetto di interessi. La causa è la funzione economico-sociale perseguita dai soggetti del negozio. Dalla causa devono tenersi distinti i motivi personali, che non hanno alcun significato giuridico. I negozi astratti non hanno una vera e propria causa in quanto questa è variabile e resta occultata dalla forma.
Oggetto ➔ E' individuabile nella prestazione mediante la quale si attua l'assetto di interessi stabilito dalle parti, può anche essere definito come il contenuto negoziale.
Elementi accidentali: Questi possono essere aggiunte dalle parti in base ai loro accordi ma non sono necessari affinché il negozio venga posto in essere. Sono la condizione, il termine e il modo.
La condizione che significa patto o accordo si riferisce a una determinata appunto condizione affinché il negozio si possa realizzare,
Questo appare condizionato quando la sua efficacia è subordinata se e quando si verifichi un determinato evento futuro e oggettivamente incerto. Esistono delle specie di condizioni:
- sospensiva ➔ gli effetti giuridici sono sospesi fino all'avverarsi o meno dell'evento. L'unica ammessa dai romani almeno fino all'età imperiale. Questa viene esclusa dalla mancipatio, iure in cessio, acceptilatio, le aditio hereditatis.
- risolutiva ➔ gli effetti giuridici sono immediati ma tale efficacia verrà meno se si verifica quel dato evento. Usata molto poco dai romani, soprattutto in carattere temporaneo come l'usufrutto.
- apparenti ➔ gli eventi sono ignote alle parti e sono futuri ma non incerti (prevedere la morte di un soggetto).
- illecite e impossibili ➔ che non possono mai verificarsi secondo l'ordinamento romano (per esempio ti darò cento se toccherai il cielo con un dito o in eredità il colosseo).
- causali, potestative o miste.
➔ a decidere il verificarsi di un dato evento sia- il casoIl termine consiste in una data successiva o un evento futuro e certo a partire dei qualidecorre l'efficacia del negozio (termine iniziale o sospensivo) oppure viene meno allascadenza di tale termine (termine finale o risolutivo). Usato spesso nei contratti di locazione,società, mutuo e comodato.
Il modo può rientrare nel negozio giuridico in base alla volontà del soggetto che l'ha posto inessere, riguardante esclusivamente atti di liberalità e consiste nel subordinare l'efficacia alcompimento, da parte di colui a cui l'atto va a favore, di un'azione o all'osservanza di unacondotta. Per il beneficiario si tratta di un peso al quale deve adempiere in virtù del beneficioricevuto.
4) Interpretazione dell'attoLa funzione dell'atto interpretativo è quello di comprendere ciò che è stato fatto e verificarese questo corrisponde alle
di trovare solo prodotti di alta qualità, ma spesso ci si imbatte in articoli contraffatti o di scarsa qualità. Questo può causare una grande delusione per i clienti che si fidano del negozio e dei suoi prodotti. Inoltre, l'acquisto di prodotti contraffatti può danneggiare l'economia e le aziende legittime che producono e vendono prodotti originali. È importante che i negozi adottino misure di sicurezza e controllo per garantire che i loro prodotti siano autentici e di alta qualità.