Diritto romano - concetti e nozioni
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Il grande lavoro dei glossatori fu riassunto da Accursio nella MAGNA GLOSSA, che includeva 96
mila glosse.
I glossatori si inchinavano al potere imperiale, quindi il Corpus Iuri Civilis rappresentò il sommo
testo giuridico, che però nella sua interpretazione doveva rispettare le direttive imperiali del
momento. Quindi l’imperatore è a capo di tutto, mentre per i canonisti a capo di tutto vi era il papa
e la legge divina. Questo però non significò che i glossatori non diedero spazio ai giuristi, anzi,
anche se inchinati al potere imperiale, riconobbero nei giuristi il ruolo di perfezionamento del diritto
imperiale. Non a caso, il giurista, nell’interpretare il testo nell’interesse superiore dell’impero,
superò la semplice lettura del testo della legge, poiché quest’ultima è risalente a 6 secoli prima;
quindi per adeguarla ai suoi tempi, il giurista ricorse all’aequitas romano-canonica, aequitas intesa
come obbiettivo di applicare il diritto, in modo tale da realizzare giustizia in modo sostanziale
(quindi una giustizia che rispecchiasse il bonum et equm). L’aequitas permise di interpretare il
diritto in modo equitativo, ma la legge imperiale rimase sempre la cornice entro cui i glossatori con
la interpretazione equitativa si sarebbero potuti muovere.
Il contributo dei glossatori investì principalmente gli ISTITUTI DELLO IUS CIVILE, sviluppando
quella visione pan privatistica del diritto, che ha poi influenzato in maniera determinante non solo le
successive scuole medievali di diritto, ma anche le concezioni giuridiche moderne. Le innovazioni
apportate dai glossatori al sistema romano furono caute ed essenziali.
Nel campo del diritto delle “persone” non risulta sottoposto a revisione radicale, l’istituto romano
della SCHIAVITU’. Infatti la schiavitù non fu contrastata dai glossatori, ma fu solo resa meno
severa da Giustiniano; anche la chiesa la riconosceva. Si ammise che i servi potessero fare
testamento e quindi implicitamente si riconobbe a costoro anche una certa capacità patrimoniale.
Si riconobbe anche agli schiavi, da parte della chiesa, la capacità al sacerdozio. Si stava ormai
svuotando di contenuti l’originale istituto della schiavitù.
Per quanto riguarda le OBBLIGAZIONI, i glossatori si trovarono di fronte al problema della nullità
della STIPULATIO di contratti che avessero effetti sui terzi o che avessero effetti a favore dei terzi,
questo perché mancava il requisito della contestualità. Quindi il diritto romano escluse il contratto
a favore dei terzi, proprio per questo i glossatori elaborarono 24 eccezioni a questo principio ( cioè
quasi sempre fu ammesso il contratto a favore di terzi). Altra caratteristica importante fu la
diffusione della professione notarile, ereditata dai paesi franco-germanici. I notai erano addetti alla
costituzioni di tabelle e si sostituirono al servus publicus, i quali, in passato, erano addetti alla
redazione di tabelle e militavano negli affari imperiali. La disutilizzazione della stipulatio, quale
contratto verbale rispondente alle esigenze della pratica, comportò la necessità di individuarne un
surrogato. Questo fu trovato, seguendo un percorso già tracciato dalla canonistica, nel “patto”,
pactum. In età classica, i romani non avevano riconnesso ai pacta, intesi come accordi informali, la
produzione di effetti giuridici, fatte salve tre ipotesi:
1) quando il patto funga da clausola accessoria di un negozio giuridico (PACTUM
ADIECTUM).
2) quando una legge conferisca rilevanza giuridica ad un certo tipo di accordo (PACTUM
LEGITIMUM).
3) quando, trattandosi di un patto modificativo di una obbligazione, il pretore, nel suo editto,
conferisca rilievo mediante la promessa di una eccezione (PACTA PRAETORIA).
In quest’ultimo ambito, ossia nei pacta praetoria, si inquadrò la nozione del contratto liberatorio,
ovvero il patto di non chiedere la prestazione mai, o in certe circostanze o per un certo periodo di
tempo ( PACTA DE NON PETENDO). Le categorie menzionate furono rispettivamente qualificate
dai romani come NUDA PACTA, PACTA ADIECTA, PACTA LEGITIMA, PACTA PRAETORIA. A
questa classificazione, i glossatori sovrapposero e sostituirono la contrapposizione tra pacta nuda
e pacta vestita, in cui venivano fatti rientrare tutti i contratti romani come quelli verbali, letterali,
reali, consensuali, innominati e clausole aggiunte. La differenza tra il primo ed il secondo gruppo
consisteva nel fatto che i patti in clusi nel primo erano fonte di mera obbligazione naturale, mentre
dai secondi scaturiva piena obbligatorietà.
Altra innovazione relativa alla stipulatio fu la ricerca della causa. Stipulatio e sponseo erano gli atti
più solenni e antichi per contrarre obbligazioni. Una volta dette le parole nasceva l’obbligazione;
era un atto formale e non contava la causa. Ad esempio se indipendentemente dal motivo per il
quale si era detto spondeo ( cioè si era promesso il pagamento), il soggetto non effettuava tale
pagamento, veniva convenuto in giudizio con un actio (actio ex stipulatio) che portava alla
condanna il convenuto stesso, una volta valutato se il promittente avesse detto semplicemente
promitto o meno. Ciò parve in iniquo al pretore nel II secolo che si trovò di fronte a tale fattispecie:
se A chiede a B un prestito, B risponde positivamente (dice si) e promette di consegnarli il giorno
seguente, ma intanto chiede di fare la stipulatio della restituzione; chiamano C come testimone e B
chiede ad A di consegnare 100 entro 3 giorni e A promette, il giorno dopo B non deve restituire il
prestito ad A. Ciò nonostante la stipulatio è rimasta in piedi, che A ha fatto pensando al prestito. In
giudizio B dirà ad A di dare 100. In giudizio A risponderà positivamente (dice si e promette di dare
100), ma B non ha fatto più il prestito. Ma B porterà il testimone della stipulatio e affermerà che A
deve dare 100 e se aveva promesso qualcosa prima, in via informale, non sarò obbligato a dare
niente poichè “nundum pactum non parit obligationem”. Il pretore trovando iniqua questa
situazione, inserì nel suo editto l’exceptio non pecuniae, in forza della quale A avrebbe
potuto eccepire nell’actio ex stipulatio, che anche se lui aveva promesso con la stipulatio di dare
100, questa promessa era subordinata ad un prestito mai versato da B. Ora se A riusciva a
dimostrare il prestito che B non ha avuto, avrebbe vinto. Questa exceptio costringe il giudice a
valutare la cusa della stipulatio in alcune ipotesi.
I glossatori, invece, resero generale la rilevanza della causa nella stipulatio e la ricerca della causa
in sede processuale. La stipulatio, però, nel medioevo fu abbandonata, poiché in quel periodo
prese grande vigore quelle figure che il diritto romano riconosceva solo in parte, cioè i PACTA.
Per ciò che riguarda il mondo religioso, i vescovi cominciarono già nel basso Impero a creare fori
ecclesiastici per le controversie che riguardassero i religiosi tra di loro; poi tali procedure si
estesero anche alla materia matrimoniale. Queste procedure della chiesa presentavano un
vantaggio, erano universali, cioè valevano per tutti i sudditi dell’impero che fossero cristiani. La
chiesa, distinse il processo civile da quello penale. Infatti il diritto dell’età imperiale e giustinianea
aveva riunificato tutti i processi nelle cognitiones extra ordinem (processo pubblico che valeva sia
per le liti civili che per quelle penali). Invece la chiesa scorpora questi due processi ed entrambe
sono divisi in 3 fasi. Nei processi civili non sono ammessi poteri inquisitori del giudicante, cioè il
vescovo deve attenersi alle allegazioni delle parti. Per il processo penale, invece, le chiesa
ammise i poteri inquisitori del giudice e quest’ultimo poteva anche richiamare il sospettato per
indurlo alla confessione. E’ importante sottolineare una caratteristica ossia quella secondo la quale
la chiesa, fece un passo indietro rispetto alle cognitionem extra ordinem, non prevedendo l’appello
se non in casi particolari ed eccezionali. Era un sistema meno garantista rispetto a quello dell’età
giustinianea.
Concludendo, con la redazione della Glossa magna di Accursio, si chiuse la fase più creativa della
scuola dei Glossatori. L’opera di Accursio viene oggi considerata come il punto di massima
consolidazione e completezza scientifica del percorso culturale segnato da Irnerio. L’autorità
dell’opera di Acursio fu tale, che essa divenne oggetto di recezione nei più diversi paesi d’Europa,
come vera e propria fonte di cognizione del diritto. Nei primi decenni del XIII secolo, il lavoro dei
discepoli di Irnerio si andò esaurendo. Dopo un secolo di intenso lavorio sui testi, i dottori, per non
ripetere quanto già detto dai predecessori, tendevano ad allontanarsi dalla lettera testuale,
sganciandosi dall’oggetto fondamentale del loro studio. Infine, con l’apparizione della Glossa
accursiana, l’attività delle glosse si esaurì definitivamente.
I Commentatori e l’umanesimo giuridico:
Il commento fu un filone dottrinale molto importante che si affermò in Italia. Questi commentatori si
differenziarono molto dai glossatori, non solo per il modo di operare, ma anche per ciò che erano e
volevano fare. I commentatori erano tutti consiliatores, cioè avvocati pratici del diritto e non studiosi
teorici, come i glossatori. Costoro, in quanto pratici del diritto erano esperti di iura propria, cioè di
diritti particolari, un po’ snobbati dai glossatori. Tra i commentatori più importanti ricordiamo Cino
da Pistoia, un poeta del dolce stil novo, amico di Dante. Particolare importanza ebbe l’impegno
profuso da Bartolo e da Baldo al fine di conciliare il dissidio di natura scientifica che, nel passato,
aveva diviso civilisti e canonisti. La dottrina di Bartolo si diffuse rapidamente anche in Germania ed
in altri Paesi d’Europa, grazie alla traduzione delle sue opere. In Spagna e in Portogallo vennero
promulgate leggi, in forza delle quali i giudici avrebbero dovuto seguire obbligatoriamente
l’orientamento di Bartolo in caso di divergenza d’opinione tra gli interpreti.
L’attività principale dei commentatori fu quella dell’arricchimento processuale. I commentatori si
impegnarono, infatti, nella spiegazione dei principi giuridici, più che delle singole parole, dando
così impulso costruzione di nuove teorie. I commentatori si distinsero per la loro genialità, infatti i
commenti da loro elaborati misero, non di rado, in ombra i testi da cui erano stati originati. I
commentatori,l’attività più proficua, la svolsero nel campo delle consulenze private, che all’epoca
venivano anche ben retribuite. Nello stile professionale di questi doctores si potrebbe vedere un
ritorno alla figura del giurista romano classico. “Quindi, mentre i glossatori esaminavano i testi
parola per parola, cercando di capire il significato letterale dei testi, i commentatori furono più
interessati ai principi e alle regole che si traevano dai testi romani”.
Progressivamente si affermò la tendenza ad attribuire valore determinante, per la formazione del
convincimento del giudice, al concorso delle opinioni dei dotti: COMMUNIS OPINIO DOCTORUM.
Bartolo non la riteneva ancora vincolante per il magistrato, nel senso che essa andava ignorata in
presenza di una verità effettiva, che poteva essere rappresentata da un incontestabile principio
razionale o da un incontestabile principio razionale o da un testo legislativo. Ma sul finire del XV
secolo, la pratica decretò il trionfo della communis opinio. Nella prassi la communis opinio
doctorum costituiva certamente un’attestazione sufficientemente autorevole per garantire una
difesa efficace. Attraverso questo processo evolutivo, le opinioni espresse dai dottori acquisirono
praticamente valore di legge. Le università italiane si orientarono verso la formazione di giuristi
meri conoscitori della opinio doctorum, ligi all’autorità degli illustri predecessori e privi di senso
critico. Il ricorso alla communis opinio doctorum sancì la rinunzia all’indipendenza di giudizio e alla
discrezionalità dei giudici, nonché una caduta nella creatività di pensiero nell’ampia visione dei
giuristi minori.
I commentatori si avvalsero del metodo dell’astrazione, cioè dallo studio di più casi si doveva
creare la regola o il principio alla basa della disciplina di quei gruppi di casi. Si procedeva con
l’astrazione attraverso l’applicazione di strumenti forniti dalla filosofia, già utilizzati dai glossatori,
cioè la dialettica e la diairetica, ossia l’arte della scomposizione. Secondo la diairetica si
scomponevano i casi in base alle loro caratteristiche, poi si riassemblavano in base alle
caratteristiche comuni e si risaliva al principio comune che li regolava. Attraverso questa
metodologia i commentatori riuscirono a produrre una costruzione dogmatica, cioè ricavarono i
dogmi fondamentali del diritto privato, opera poi riutilizzata e perfezionata dalla pandettistica
tedesca. Quindi mentre i glossatori furono più attenti ai dettagli, i commentatori cercarono di
estrarre i principi e le regole fondamentali dai torti romani. Si deve alla grande conoscenza e
rispetto degli iura propria dei commentatori un certo capovolgimento nei rapporti tra questi iura e il
diritto romano. Secondo i glossatori, solo laddove il diritto giustinianeo non aveva dato indicazioni,
queste lacune si potevano colmare con gli iura propria, ma se un determinato istituto o figura
giuridica era stata disciplinata da Giustiniano, questi iura propria non potevano derogare alla legge
romana, quindi prevaleva il diritto romano. Con i commentatori assistiamo prima ad un mutamento
e poi ad un ribaltamento. Infatti i primi commentatori posero sullo stesso piano corpus iuris civilis e
iura propria, poi con Baldo si rovesciò il rapporto proposto dai glossatori, infatti gli ultimi
commentatori giunsero ad affermare che comportarsi sul piano pratico, considerando gli iura
propria come cardine dell’ordinamento giuridico, e quindi osservarli e adeguarsi ad essi, è
possibile solo nel caso in cui i diritti particolari (iura propria) presentavano lacune, e questi ultimi
potevano, quindi, essere integrati con il diritto romano. Quindi il diritto romano perse importanza
e non fu più considerato come massima espressione della saggezza giuridica. Questo
atteggiamento fu fondamentale in ordine ad una enorme innovazione avutasi con i commentatori,
cioè la nascita di due branche del diritto che fino ad allora non avevano avuto autonomia. Queste 2
branche furono il diritto Commerciale e il diritto Internazionale. Queste due branche non dovevano,
però, essere considerate come sottoposti del diritto privato, infatti avevano una propria autonomia
e devono essere governate da principi autonomi e diversi dalle regole generali del diritto privato.
Questa grande innovazione prodotta dai commentatori fu proprio quella di produrre le basi alla lex
mercato ria, un fenomeno vivo e operante in Italia. La lex mercatoria riguardava in modo specifico
il mondo del commercio. I contenuti di questo nuovo diritto commerciale erano stati presi, dai
commentari, negli usi dei commercio che erano stati recepiti dagli statuti dei comuni e dalle
corporazioni dei commercianti che avevano elaborato in modo scritto molti usi commerciali, cioè si
attinse agli iura propria. I commentari si inventarono anche l’autonomia del diritto internazionale,
che prima era in parte diritto privato e diritto pubblico. Nel proporre l’autonomia del diritto
internazionale rispetto al diritto pubblico e privato, i commentatori furono posti dinanzi ad un bivio,
ossia quello di scegliere o il criterio della territorialità del diritto o il criterio della personalità del
diritto. Tuttavia alla fine i commentatori accolsero entrambe i principi, ma in ambiti diversi. Per
quanto riguarda il diritto personale e familiare questo corrisponde al diritto internazionale privato,
guidato dal principio della personalità del diritto. Mentre per quanto riguarda i beni, ossia i diritti
reali e di obbligazione, si utilizzava il principio della territorialità del diritto.
Il giurista Alciato cominciò a criticare i commentatori. Le sue critiche non erano infondate , infatti
cominciarono a presentarsi come commentatori di livello nettamente inferiore a Baldo, Bartolo e
Cino da Pistoia, non all’altezza delle situazioni e le loro consulenze cominciarono a non essere
considerate come autorevoli e si perse la communis opinio doctorum. Queste critiche di Alciato
riguardavano in particolare il metodo seguito dagli stessi che per conciliare gli iura propria e il
diritto giustinianeo, forzarono il dettato dei testi romani per adattarli alle esigenze del periodo.
Alciato, invece, voleva studiare il diritto romano con rispetto, senza volerlo collegare al diritto
vigente, altrimenti si sarebbe deformato. Alciato fu seguito da Zozio in Italia, ma ciò nonostante in
Italia prevalse il MOS ITALICUS, che consisteva nello studio del diritto romano attualizzato, anche
se deformato dagli iuria propria. In Francia questo principio enunciato da Alciato attecchì e tale
orientamento prese il nome di MOS GALLIUS. Questo orientamento è detto anche UMANESIMO
GIURIDICO, poiché rientra nel quadro della riscoperta delle scienze umane, mentre per noi il diritto
viene ad essere considerato come una scienza sociale. Nelle scienze umane rientra la filologia che
fu una delle principali preoccupazioni di Alciato e di altri che fecero parte della “scuola colta”. In
questa scuola i dotti studiavano il diritto romano di Giustiniano con criteri filologici. Questi dotti
furono Cuiacio, Donello e Gotofredo. I seguaci del Mos Gallicus ritenevano che dal momento che
il diritto romano non interessava loro per l’applicazione alle esigenze attuali, ma era unicamente
necessario per studiarlo come storici, avrebbero preferito prendere in considerazione il diritto
classico e non quello di Giustiniano. Il diritto classico è, infatti, la massima fioritura della
raffinatezza del diritto privato romano.
Ci fu un umanista Hotman che scrisse un’opera o meglio un’ invettiva contro Triboniano cioè
“l’antitriboniano”. Triboniano era il collaboratore di Giustiniano per la stesura dei digesti.
Nell’antitriboniano si accusano Giustiniano e Triboniano di aver irrimediabilmente corrotto con le
interpolazioni il patrimonio giuridico della giurisprudenza classica. Nasce in questa epoca
l’attenzione per lo studio interpolazioni stico, cioè lo studio delle interpolazioni, ossia tutte quelle
modifiche effettuate da Triboniano e dai commissari per aggiornare i testi classici al diritto vigente.
Tracciato questo quadro, gli umanisti si posero allo studio dei digesti, tentando di ricostruire i veri
testi della giurisprudenza classica, incominciando così la caccia alle interpolazioni. E’ ovvio che
tale operazione determinò un allontanamento del diritto romano dalla pratica. Costoro furono
studiosi che lavoravano nelle facoltà umanistiche e non in quelle giuridiche.
Mentre gli umanisti in Francia tentavano di risalire al puro diritto giurisprudenziale dell’età classica,
in Italia si continuava a fare di tutto per adeguare il diritto romano alle esigenze di VII-VIII secoli
dopo. Tutto ciò comportava una manipolazione, una estensione dei rimedi giuridici romani.
L’analogia fu perciò uno degli strumenti più importanti sia per i glossatori, ma soprattutto per i
commentatori. L’analogia o interpretazione analogica, cioè quando una certa figura giuridica, non
era disciplinata né dagli iura propria né dal diritto romano, era necessario il ricorso all’applicazione
analogica di qualche regola romana.
Bortolo propose l’idea di identificazione tra interpretazione estensiva e interpretazione analogica,
oggi non considerate più così. Ma Bortolo spacciò come interpretazione estensiva vera e propria le
applicazioni analogiche di regole romane, di leggi speciali e di leggi penali, cosa che oggi appare
scandalosa. Ma per l’epoca non era uno scandalo perché già i romani applicavano l’analogia
anche alle leggi penali, infatti i romani non applicavano il principio di legalità penale “NULLUM
CRIMEN SINE LEGE”. Alle leggi speciali, invece, i romani non applicavano la disciplina analogica.
Il decadimento del commento deriva, come già detto, dallo scadimento dei commentatori, ma
soprattutto dal fatto che nel XV secolo, con la formazione degli stati moderni, i sovrani non
vedevano di buon occhio che il loro potere normativo fosse affiancato dal diritto romano e dalla
communis opinio doctorum, cioè non volevano avere al di sopra di sé un ordinamento giuridico che
limitasse i loro poteri normativi.
L’Umanesimo Giuridico che seguì alla scuola dei commentatori italiani, portò con sé un’ondata di
anti-romanesimo, rifiutando uno studio attualizzante del diritto romano. Alcuni umanisti più estremi
giunsero a rifiutare l’uso del diritto romano e il suo studio, questo in omaggio al nazionalismo
nascente con la formazione degli stati moderni. Cominciò, quindi, a nascere l’orgoglio del diritto
nazionale. In Francia, culla dell’umanesimo giuridico, esplosero in modo più violento le reazioni
contro il diritto romano, ma da questo movimento si staccarono Donello e Cuiacio. Nel XVI secolo il
pensiero di questi due grandi dottori fu particolarmente significativo, perché costoro studiarono il
diritto romano in ottica storica, senza rifiutare e disdegnare l’importanza dello stesso ai loro tempi.
Valorizzarono molto l’importanza dell’antico diritto classico, ma anche quello giustinianeo.
Capitolo 4
La scienza europea del diritto comune, sviluppatasi nei ceti più colti con la fine dell’epoca
barbarica in Francia e in Italia, poi diffusasi sul finire del cinquecento in Germania, si consolidò nei
vari paesi con differenti consistenze ed intensità.
Il fenomeno della RECEZIONE, da intendersi come, “volontaria appropriazione, da parte di un
popolo, di parti di un ordinamento giuridico straniero”, determinò un processo di modernizzazione e
scientifizzazione del diritto, consistente nel passaggio da sistemi giuridici privi di coerenza teorica,
in quanto fondati su di un patrimonio consuetudinario, ad un nuovo sistema unitario, basato su di
una struttura teorica rigorosa: l’esperienza giuridica romana.
Il fiorire delle scuole, che influenzò la formazione giuridica romanistica, grazie alla bravura degli
insegnanti e alla frequentazione degli studenti, ebbe ebbe conseguenze differenti nelle diverse
aree europee:
A) una DIFFUSIONE DI TIPO MEDIATO del corpus iuris civilis si verificò nei paesi
anglosassoni, dove la penetrazione di logica e tecniche tipiche del diritto romano si attuò
esclusivamente grazie al ceto dei giuristi, che, una volta immessi in attività professionali,
applicarono la formazione culturale di stampo romanistico, ricevuta nelle università, nei vari
rami operativi del diritto pubblico e privato.
B) una APPLICAZIONE DIRETTA E IMMEDIATA della tradizione romanistica si realizzo,
invece, nelle terre del Sacro impero romano-germanico, dove gli imperatori, quali
successori di giustiniano , accettarono il diritto del Corpus Iuris Civilis come vera legge
universale. L’adozione del diritto romano come ius commune avvenne nonostante il fatto
che questi paesi avessero già le loro leggi nazionali.
In questo fenomeno di recezione del diritto romano giustinianeo, vari fattori giocarono un ruolo
determinante. Fondamentale fu la nuova formazione culturale degli operatori giuridici, realizzatasi
grazie alla scelta delle scuole italiane di diritto, da parte di tutti gli studenti europei, che poi
riportarono in patria un cospicuo bagaglio culturale romanistico, applicandolo nella loro vita
professionale; ma altrettanto determinante furono le “ragioni politiche”, come ad esempio la
diffusione del concetto politico dell’impero e le tendenze assolutistiche degli stati germanici, dove
ordini imperiali vollero l’introduzione del diritto romano. Una spinta verso l’adozione del diritto
romano derivò infine da fattori di ordine economico, irradiati in tutta Europa dalle città italiane,
divenuti i nuovi centri propulsori delle attività commerciali e bancarie,che preludevano alla
formazione del capitalismo. Le cause per cui il diritto romano finì per essere accolto come legge
generale, a preferenze di qualsiasi altro diritto, sono da individuarsi in via primaria nella sinergia
verificatasi tra l’Impero e la Chiesa. Ambedue avevano accettato il diritto romano. (L’impero lo
richiamava perché vi ritrovava il carattere di universalità e la giustificazione del potere supremo e
assoluto, che rivendicava sulle altre istituzioni sociali, così che dove giunse la supremazia
imperiale, il diritto trovò applicazione. La chiesa, invece, aveva accolto il diritto romano, nel cui
ambito si era formata, perché da quel diritto vedeva garantiti tutti i suoi privilegi; il corpus iuris
civilis veniva, inoltre, concepito anche dalle autorità ecclesiastiche come diritto vigente per la
materia civilistica e come diritto sussidiario a quello canonico, a condizione che non
contravvenisse alle sue espresse disposizioni.
Il diritto comune si diffuse tra il Medioevo e l’età moderna e senza l’opera di mediazione dei
maestri delle scuole italiane e francesi la recezione del diritto romano sarebbe stata inattuabile,
infatti il corpus iuris civilis era un testo “datato” e poco comprensibile, sul piano linguistico, e
soprattutto troppo complesso da un punto di vista contenutistico. L’apparato di glosse e di
commenti elaborato nelle scuole di diritto costituì l’ottimale elemento di congiunzione tra la civiltà
giuridica romana e le istanze della prazzi dell’età di mezzo. In tutta l’Europa la recezione del diritto
romano si prospettò come un’esigenza delle scuole e delle università. Grazie all’opera di glossatori
e commentatori il diritto romano venne rielaborato in diritto vigente, che, nel confronto con le
legislazione particolari dell’epoca, come gli iura propria: consuetudini feudali, statuti comunali e
corporativi, si imponeva come legge generale e sovraordinata.
Quando si parla di “recezione del diritto romano” è importante insistere su due punti:
A) il diritto romano oggetto della recezione non fu il diritto romano classico.
B) lo ius commune non coincise completamente con il diritto romano, ma costituì il risultato
della fusione tra questo, i diritti consuetudinari germanici, il diritto canonico ed alcuni usus
fori locali.
Il diritto romano recepito in Europa non fu il diritto romano dell’età classica , ma fu il diritto romano
dell’età giustinianea, cristallizzato nel corpus iuris civilis. Oggetto della recezione non poteva
essere che un testo scritto, perciò se non ci fosse stata la compilazione giustinianea il diritto
romano non sarebbe divenuto oggetto della recezione in Europa. Il diritto romano giustinianeo,
inoltre, non fu applicato, quale diritto vigente, come tale, ma nella rielaborazione di cui era stato
oggetto attraverso l’intenso lavorio testuale delle glosse e dei commenti.
In ordine al secondo punto occorre ricordare che lo ius commune europeo, pur consistendo in
massima parte nel fondamento romanistico, si componeva anche di altre tradizioni giuridiche. Il
fenomeno della recezione del diritto romano giustinianeo ebbe luogo attraverso un lungo processo
di interazione con i diritti locali: e questi diritti indigeni avevano, in tutta Europa, basi
essenzialmente germaniche.
Per queste ragioni, nella ricostruzione storica della formazione del diritto moderno in Europa
sarebbe più opportuna parlare di “tradizione romanistica” che di “diritto romano”; attraverso questa
precisazione si eviterebbe il pericolo di equivocare l’esperienza dello ius commune, interpretandola
come una specie di incremento all’infinito del diritto romano. Infatti con l’espressione ius commune
, d’ora in avanti si designeranno il diritto romano giustinianeo, il diritto canonico e le consuetudini
germaniche.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN ITALIA
In Italia, il declino dell’impero carolingio offrì alle civitates ed ai comuni l’opportunità di affermare la
propria indipendenza. Nel corso del XI e XII secolo si era sviluppata una dura lotta tra quanti
volevano istituire uno stretto rapporto con il sacro romano impero (ghibellini) e quanti, invece,
volevano affermare la propria autonomia dell’impero (guelfi). La città e i centri rurali dell’Italia
centrale e settentrionale si reggevano in base a propri statuti, consistenti in complessi normativi
inclusivi di consuetudini locali, norme deliberate dall’assemblea generale, brevia, cioè documenti
diplomatici contenenti il resoconto del giuramento che, all’atto costitutivo del comune, si
scambiavano cittadini e capo del comune, e infine, gli editti emanati dai magistrati all’inizi dell’anno
di carica per amministrare le loro funzioni, sul modello della repubblica romana. In generale gli
Statuti disciplinavano le attività delle corporazioni e gli affari di artigiani e mercanti. Mentre la
nobiltà e la aristocrazia dell’Italia medievale discendevano in massima parte dagli invasori
germanici, ed erano perciò permeate della mentalità giuridica barbarica, la categoria dei mercanti e
degli artigiani discendevano dagli originari abitanti romani. Con il rifiorire dell’economia di scambio,
la prassi mercantile delle città italiane e specie lo sviluppo del diritto marittimo, che regolava i
traffici commerciali nei maggiori porti italiani, furono strettamente legati alla memoria degli istituti
del diritto romano. Le pratiche consuetudinarie mercantili del XIII, XIV, XV secolo, benché derivate
dal diritto romano, ovviamente non corrispondevano del tutto alle fattispecie previste e disciplinate
dal diritto romano giustinianeo del corpus iuris civilis, insegnato dai doctores bolognesi. Così,
quando ai magistrati cittadini o ai maestri delle corporazioni veniva prospettato un caso di dubbia
soluzione, si chiedeva l’opinione dei giuristi delle università. Se il corpus iuris civilis forniva al
riguardo una risposta diretta, questa veniva applicata senza discutere; ma in assenza di chiare
indicazioni, i commentatori sono ugualmente chiamati ad esprimere la loro opinione, sulla base dei
principi generali deducibili dalle fonti romane. Si sviluppò in tal modo, accanto all’autorità degli
originari testi giuridici romani, un’autorità sussidiaria, legata alle opinioni espresse dai dotti e che,
nella scienza giuridica moderna, viene denominata dottrina. Verso la metà del XV secolo, come si
è già esposto, si ritenne che, se una opinione era condivisa dalla comunità dei giuristi, a tale
communis opinio si doveva attribuire lo stesso valore cogente delle norme espresse nei testi
romani. Così, il diritto privato si estese ben oltre il contenuto testuale del corpus iuris civilis,
adattandosi alle esigenze del mondo contemporaneo.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN FRANCIA
Inizialmente forte ostacolo alla recezione del diritto romano in Francia fu il feudo, sinonimo di
particolarismo giuridico. Poi dal XI secolo cominciò il declino del feudo e si posero le condizioni per
una eventuale recezione del diritto romano. A tal proposito dobbiamo ricordare la separazione tra
Francia settentrionale e Francia meridionale. Nella Francia meridionale vi erano i PAESI DI
DIRITTO SCRITTO, cioè il vecchio diritto romano, infatti la lex scripta per eccellenza era il diritto
romano. Mentre nella Francia settentrionale vi erano i PAESI DI DIRITTO CONSUETUDINARIO,
consuetudini di derivazione germanica. Tuttavia anche se nella Francia settentrionale trionfò il
particolarismo giuridico, bisogna ricordare che alcuni re barbari avevano aperto al diritto romano
proponendo leggi miste di diritto franco-germanico e diritto romano. In virtù di tale tradizione,
anche in questi paesi di diritto consuetudinario si ammise la possibilità di utilizzare il diritto romano,
ma solo in via sussidiaria integrativa, cioè solo dove c’erano lacune nelle consuetudini locali, si
ammetteva il ricorso al diritto romano.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN SPAGNA
La Spagna subì gli influssi della germanizzazione e quindi fu sensibile al germanesimo giuridico e
al principio della personalità del diritto. Nel XIII secolo, però, vi fu un tentativo di romanizzazione,
che si andava a scontrare con le consuetudini locali, di base germanica, dette FUEROS. Quindi gli
Spagnoli si reggevano sui fueros locali. Questa romanizzazione, in Spagna, ebbe la funzione di
armonizzare e unificare i fueros per tutta la Spagna, secondo i criteri organizzativi del diritto
romano. E’ importante poi ricordare che nel 1220 Alfonso IX fondò un’università a Salamanca dove
insegnarono gli italiani, allievi della scuola di Irnerio. Di qui la diffusione del diritto romano voluta
dal re, ma che incontrò molta resistenza nel popolo. Il modello veicolato della scuola italiana anche
a Salamanca era lo studio del diritto come utrumque ius (diritto civile e canonico) e poi lo studio del
corpus iuris civilis attualizzato. Sulla base di questo modello si voleva realizzare unificazione dei
fueros. Importante è poi la legge di Alfonso del 1265, detta, “legge delle 7 parti”, che conteneva
diritto romano attualizzato, cioè diritto romano, diritto canonico, diritto locali e usi forensi. Questa
opera fu apprezzata dai dotti, mentre il popolo la rifiutò; in ogni caso i regnanti spagnoli
mantennero questa sorta di venerazione nei confronti del diritto romano, tanto è vero che ancora
nel XV secolo fu emanata una legge delle citazioni simile a quella del 426 di Valentiniano ( fu
emanata in occidente da Valentiniano III nel 426 d.C.. Con questa legge si stabiliva che gli avvocati
nelle loro recitaziones non potessero citare altri giuristi se non Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e
Modestino. Si voleva evitare che gli avvocati utilizzassero citazioni inesistenti. Se tra i 5 vi era
contrasto vinceva la maggioranza, se vi era ancora parità prevaleva l’opinione di Papiniano; solo al
di fuori di questi casi il giudice poteva seguire l’opinione che voleva). Con la legge spagnola,
invece, si stabilì che ci si doveva obbligatoriamente attenersi ai pareri di Baldo e Bortolo; in caso
di disparità di opinioni tra i giuristi almeno che non vi fosse una legge imperiale che avesse
regolato la materia.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN PORTOGALLO
Anche il Portogallo aveva sviluppato una tradizione giuridica romanistica incentrata sul liber
iudiciorum, di re Recesvindo. Qui, come in Spagna, le consuetudini locali si erano andate
progressivamente affermando accanto al sostrato romano, rafforzato dalle dottrine della scuola
bolognese, su cui nel XIII secolo si modellarono le scuole di Coimbra e di Lisbona, che divenne
presto un importante centro del diritto romano canonico. Determinante per il trionfo del diritto
comune fu la pubblicazione ad opera di Alfonso V nel 1446 di un codice ispirato al diritto
giustinianeo e canonico, ma derivante anche dal libro delle leggi spagnolo di Alfonso X. Inoltre in
Portogallo, come già in Spagana, alcune disposizioni regie del XVI-XVII secolo indicarono ai
tribunali, come uniche autorità allegabili, la glossa e Bartolo.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN GERMANIA
In Germania vi fu un dibattito interno acceso, infatti di fronte alla prospettiva di questo ius
commune, ossia di una recezione pratica del diritto comune, vi fu una disputa tra i ceti più
conservatori, che avevano dei privilegi che conservavano grazie al particolarismo giuridico. Questi
erano contrari all’applicazione del diritto romano unificante che avrebbe portato via molti privilegi,
lasciando solo quelli della chiesa. Ai conservatori si contrapponevano i progressisti che
combattevano per la recezione del diritto romano. Questi ultimi erano funzionari imperiali e
magistrati di grandi tribunali, i quali, erano convinti che solo attraverso il diritto romano si sarebbe
potuto arrivare ad un diritto unificato e non frammentato. Questo dibattito prese una piega ben
precisa quando si verificò l’influsso della dottrina italiana in Germania. In Germania furono le
università e la chiesa a veicolare la nuova formazione del diritto romano attualizzato, quella che noi
chiamiamo tradizione romanistica o ius commune. Quindi il diritto romano giustinianeo attualizzato
(dal diritto franco-germanico, diritto canonico, usi forensi e commerciali) cominciò a penetrare
attraverso la chiesa, la procedura canonica e le università. Molti degli studenti che uscivano
dall’università lavoravano nelle amministrazioni, infatti anche nelle amministrazioni si imparava
l’impronta romanistica. Nel 1425 in Germania, Massimiliano I stabilì, nel riorganizzare il tribunale
generale dell’impero, che dei 16 giudici, 8 dovevano avere un ‘approfondita conoscenza del diritto
romano, poi si passo a 16 su 16. infatti i tedeschi indicavano questa come recezione. Già la legge
di Rotario II rese obbligatorio l’uso del diritto romano nei tribunali e l’insegnamento del diritto
romano giustinianeo nelle università. Questa però risulta essere una leggenda, infatti molto
probabilmente non dipende da una legge l’uso del diritto romano nei tribunali, ma dalla
disposizione emanata da Massimiliano I, con la quale si era data un’impronta romanistica al
processo. Successivamente le università in Germania furono aperte dagli allievi dei glossatori e dei
commentatori, pertanto non fu necessario imporre l’insegnamento del diritto romano giustinianeo,
poiché costoro insegnavano solo ed esclusivamente l’utrumque ius. In definitiva, nonostante le
ostilità ed i problemi suscitati inizialmente dall’applicazione del diritto romano, la recezione costituì
un punto fermo e restò operante fino all’entrata in vigore il 1 gennaio del 1900 del BGB
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN SVIZZERA
Anche in Svizzera vi fu tra il XIII e il XIV secolo un’ intensa attività di percezione del diritto romano;
successivamente l’orgoglio avvertito dalla popolazione per i propri diritti consuetudinari determinò
la preminenza delle tradizioni locali sul diritto romano comune. Emblematica è una vicenda
verificatasi nel 1600: alcuni giudici reagirono a una citazione di Bartolo e Baldo da parte di un
avvocato e risposero affermando di non avere interesse dei due perché si rifacevano alle loro
consuetudini.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO NEI PAESI BASSI
Per comprendere il fenomeno della recezione dei Paesi Bassi è utile partire dalla loro collocazione
geografica; essi infatti affacciano sul mare e la loro economia, almeno inizialmente si basava sul
commercio marittimo. Come in tutti i paesi, la cui economia si basa sul commercio anche nei Paesi
Bassi si è diffusa un’idea di apertura nella valutazione degli istituti giuridici e si adottò un diritto che
facilitava il commercio e cioè un diritto universale che coglie i denominatori comuni dei vari popoli
con cui si viene a contatto, quello che Gaio chiamò ius gentium (diritto comune a tutti i popoli civili).
Di conseguenza vi fu una assoluta estranietà dei paesi Bassi al particolarismo giuridico.
In Olanda ci furono degli interventi da parte della chiesa e delle università che portarono alla
creazione di un diritto romano-olandese definibile come la nazionalizzazione giurisprudenziale del
diritto comune recepito nella prassi olandese. Tale diritto venne trapiantato dagli olandesi anche
nelle colonie oltre oceano. Importante è poi ricordare l’utilizzazione nell’ambito dei commerci della
vecchia esperienza del processo del PRAETOR PEREGRINUS, attraverso la procedura romano-
canonica.
GLI INFLUSSI DEL DIRITTO ROMANO SUL COMMON LAW
L’influsso dell’esperienza giuridica romana non ha lasciato indenne neppure l’Inghilterra, la patria
del common law. Tradizionalmente si suole contrapporre il common law al civil law, inteso come il
sistema degli ordinamenti giuridici mondiali basati sui codici e derivati dalla tradizione romanistica.
Attualmente però una serie di cambiamenti intervenuti nelle 2 famiglie, inducono a respingere la
teoria convenzionale che reputa la tradizione giuridica inglese antitetica rispetto a quella
romanistica. Questo nuovo orientamento trova pieno riscontro nella comparazione storica che
dimostra come neppure alle origini la contrapposizione tra i due sistemi fosse così totale come
certe trattazioni la presentavano: e ciò a causa della penetrazione del corpus iuris civilis in
Inghilterra, ben prima che si desse inizio alla formazione del common law. I contatti dei paesi
anglosassoni con la cultura latina hanno radici piuttosto antiche. Infatti già a partire dal VI secolo, i
monasteri e le scuole vescovili diffondevano insieme all’insegnamento delle arti liberali non pochi
elementi di lingua e civiltà latina, e ci risulta che nel VII secolo le scuola di grammatica e di retorica
introdussero lo studio del diritto romano. La conquista normanna verificatasi nell’ XI secolo trovò la
popolazione dell’isola governata in parte da un complesso consuetudinario e in altra parte minore
dalle leggi scritte promulgate da Edoardo il Confessore. Un notevole impulso alla penetrazione del
diritto romano provenne da un italiano Lanfranco, ma il vero rinnovamento fu dovuto al mantovano
Vacario, glossatore civilista di formazione bolognese, approdato in Inghilterra intorno al 1139. dopo
aver fondato ad Oxford un centro di studi giuridici pubblicò a scopo didattico una raccolta divisa in
9 libri di materiali tratti dal codice e dai digesti di Giustiniano corredati di glosse esplicative
chiamato liber pauperum. L ‘opera denominata libro dei poveri perché accessibile anche agli
studenti meno abbienti, influì in modo decisivo sulla diffusione del diritto romano in Inghilterra. Il
diritto romano esercitò la sua vis abtractiva anche sulla corona inglese; il principio romano del
princeps legibus solutus, suggestionò talmente Enrico VIII da indurlo a nominare nelle università di
Oxford e di Cambridge dei professori regi, preposti all’insegnamento delle materie romanistiche.
Tuttavia nei secoli precedenti il diritto romano non era affatto piaciuto ai monarchi perché la sua
recezione poteva intendersi come una forma di assoggettamento del regno all’impero universale.
Pertanto fu sentita l’esigenza di sradicare gli influssi romanistici che portò Entrico III a vietare
l’insegnamento del diritto romano in tutta l’Inghilterra, chiudendo le scuole formatesi a Londra. Nel
1236 quando i Lords vennero chiamati a pronunciarsi circa l’introduzione nel diritto inglese del
principio romano della legittimazione dei figli naturali per subsequens matrimonio (matrimonio
sopravvenuto tra i genitori), affermarono NOLUMUS LEGES ANGLIE MUTARI cioè “non vogliamo
che le leggi degli angli vengano cambiate”. Nonostante questo veto il diritto romano continuò a
influenzare il diritto inglese, soprattutto attraverso le opere di giuristi, formatosi nella scuola di
Oxford. Nel XIII secolo il Bracton compose il fondamentale trattato DE LEGIBUS ET
CONSUETUDINIBUS ANGLIE, consistente nella raccolta di 500 sentenze di tribunali inglesi
accompagnate da commenti per i quali il giurista inglese utilizzò ampliamente il diritto romano del
corpus iuris civilis e il decreto di Graziano. In questo modo il diritto inglese veniva spiegato da
Bracton con i concetti tipicamente romani. Nello stesso periodo i tribunali secolari inglesi anziché
recepire il procedimento romano canonico, in uso nelle corti ecclesiastiche, andavano realizzando
un ordinamento processuale autonomo dal quale si sarebbe poi sviluppato il common law.
Altra tipologia di contatto tra common law e diritto romano si ebbe ad opera dei Tudor i quali
individuarono nel diritto romano un valido appoggio del potere regio, infatti Enrico VII si circondò di
doctores esperti di diritto romano e dette l’avvio ad un intenso programma di diffusione degli studi
romanistici, attraverso l’istituzione di appositi corsi verso l’università di Oxford e Cambridge.la
reazione dei giuristi inglesi fu rapida ed efficace; essi infatti ancora una volta riaffermarono la
supremazia del common law.
La dimostrazione di quanto l’educazione romanistica aveva influito sulla formazione dei giuristi
anglosassoni è costituita dall’opera del Blackstone, che si chiamava COMMENTARIES ON THE
LAWS OF ENGLANDS, pubblicata nel 1700. Qui risulta evidente come lo studio del metodo
operativo della giurisprudenza romana abbia consentito all’autore un’approfondita comprensione
de suo diritto nazionale e inoltre Blackstone evidenziò molteplici analogie tra i due sistemi, pur
apparentemente molto lontani. Il common law, infatti risulta per tanti aspetti vicino all’esperienza
romana del diritto giurisprudenziale affermatosi tra il II secolo a.C. e il III secolo d.C.. In questa
fase storica il diritto romano si sviluppò prevalentemente grazie all’attività di studio scientifico e di
consulenza dei giureconsulti che operavano attraverso il metodo casistico. Dunque il diritto come
lo intendeva la giurisprudenza romana, era un case law , non scritto, non molto diverso dal
common law. In questo senso i giuristi inglesi sono più romani dei romanisti.
L’EQUITY E DIRITTO ROMANO
Gli inglesi per una sorta di orgoglio nazionalistico e per autonomia si crearono un loro processo.
Ad un certo punto però tra il XIV e il XV secolo sorse in Inghilterra la giurisdizione in equità basata
cioè sui valori dell’equitas ed intesa come il complesso di regole e strumenti processuali diversi dal
common law e che dovevano temperare l’eccessivo irrigidimento e formalismo degli schemi
processuali formatisi nelle corti inglesi. Il vecchio sistema inglese infatti si rivelò ben presto
inadeguato alle nuove esigenze della vita sociale inglese. Coloro che rimanevano esclusi dalla
tutela del common law cominciarono a rivolgersi al tribunale del re che conservava il potere dovere
di rendere giustizia. Così il sovrano si trovò ad essere investito da un numero sempre crescente
di suppliche da parte di coloro che non riuscivano ad avere giustizia da parte delle corti regie
.pertanto il re delegò l’esame circa l’ammissibilità delle richieste al cancelliere che era di regola un
vescovo confessore del re. Questo mentre in un primo momento si limitò a valutare l’ ammissibilità
delle domande ai fini dalle discussione in aula, in un secondo momento poi cominciò a decidere le
cause da solo sulla base di criteri equitativi, senza più trasmetterle al King ‘s council. Inizialmente
non esisteva un vero e proprio diritto di equità inteso come complesso di regole giuridiche
costituenti un ordinamento: le regole applicate dal cancelliere erano quelle della morale cristiana
per la quale occorreva mantenere la parola data per non incorrere nel peccato di spergiuro, non si
doveva commettere violenza, non si doveva frodare il prossimo, né approfittare della debolezza o
dell’ignoranza altrui. Il rapporto istauratosi tra equità e common law richiamava molto da vicino
quello romano classico tra ius civile e ius honorarium. Il cancelliere non poteva contraddire le
regole di common l. Affermandone l’ingiustizia, ma poteva sovvertire il risultato ricorrendo ad un
espediente retorico: sostenere cioè che le regole di common law erano in astratto giustissime, ma
che la parte processuale le aveva in concreto distorte a fini ingiusti.
Il parallelismo più macroscopica con l’esperienza giuridica romana, la corte del cancelliere lo
realizzo con il fortunato istituto dei trust (negozi fiduciari). Questo istituto ricalcò l’antica figura
romana della fiducia, consistente in un atto solenne di alienazione, il cui effetto era il trasferimento
della proprietà del bene dall’alienante (fiduciante) all’acquirente (fiduciario), con l’accordo separato
(pactum fiduciae) che il fiduciario trasferisse la cosa ricevuta al fiduciante o ad una persona da lui
indicata se si fossero verificate certe condizioni. Mentre però a Roma questo meccanismo valeva a
realizzare finalità di deposito, comodato, testamento, nel mondo anglosassone medievale i trusts
servivano a garantire la riservatezza di chi , per mantenere il riservo sulle proprie sostanze
economiche, intestava la proprietà a qualcun altro pur conservandone il controllo. In Inghilterra
come già è avvenuto nell’antica Roma si verifica frequentemente che chi riceveva un cospicuo
patrimonio a titolo fiduciario, senza dare nulla in cambio o con l’impegno di amministrarlo con cura
nell’interesse del fiduciante, non sempre manteneva la promessa fatta e approfittava
dell’intestazione a proprio nome per godere del patrimonio: situazione formalmente ineccepibile,
ma moralmente esecrabile. Nel corso dei secoli il sistema dell’equity si consolidò e si collocò come
sistema integrativo e in parte alternativo accanto al common law.
Un’applicazione molto simile a quella escogitata dai giuristi romani in tema di trasferimento della
proprietà di res mancipi fu ideata dal cancelliere in ordine al trasferimento della proprietà
immobiliare. Se una parte si impegnava nei confronti dell’altra al trasferimento del bene, la regola
di common law (come lo ius civile romano) prevedeva che la proprietà del bene restasse
all’alienante. Ma il Cancelliere valutava che il mancato perfezionamento dell’atto aveva dato luogo
ad un risultato ingiusto, quando ad esempio la parte intascava il prezzo della vendita e conservava
la proprietà del bene non trasferito. Il sistema dello ius honorarium romano aveva previsto a
riguardo che l’acquirente cui il bene non fosse stato trasferito in modo idoneo potesse godere di
una tutela processuale (actio publiciana) simile a quella riservata al proprietario civilistico (rei
vendicatio) divenendo titolare di una situazione giuridica attiva, di un rapporto assoluto reale (in
bonis habere) a carattere sostitutivo della proprietà civilistica (dominio ex iurem quiritium) e su
questa prevalente in caso di conflitto.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO NEI PAESI SCANDINAVI
In Svezia, Norvegia e Danimarca si era sviluppata una civiltà estranea alla cultura latina
caratterizzata da diritti nazionali denotata da caratteri propri. Il patrimonio giuridico nazionale,
improntato ad una economia agricola e ad uno stile di vita militare, era stato fortemente
condizionato dalla cultura vichinga del germanismo nordico. Fu attraverso la conversione al
cattolicesimo, nell’XI secolo che il diritto canonico trainò qualche elemento romanistico nell’area
norvegese. Il contatto con la cultura latina incoraggiò tali paesi ad una formazione giuridica
romanistica come si evince dalla presenza nel XIII secolo di un folto gruppo di studenti proveniente
dai paesi scandinavi nelle università di Bologna e di Parigi. Sulla base di questa pre-recezione nel
1274 il re Magnus elaborò un codice del diritto norvegese dal quale traspaiono influssi della
dottrina del diritto comune. Il codice restò in vigore per oltre 400 anni. In Svezia tra il XII e l XIV
secolo comparvero testi legislativi regionali influenzati dal diritto canonico e nel XVII secolo, sotto il
regno di Gustavo Adolfo, lo studio del diritto romano nelle università locali ricevette un forte
impulso, voluto non per preparare i doctores alla recezione del diritto romano, ma per fornire loro
gli strumenti necessari ai fini di una rielaborazione scientifica e della razionalizzazione del diritto
scandinavo.
RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO NEI PAESI DELL’EUROPA ORIENTALE
POLONIA
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