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NASCITA DELL'UNIVERSITÀ
Le università furono istituti di istruzione superiore, di origine medioevale. Nella Roma antica le scuole di diritto inizialmente si connotarono in prevalenza come scuole di filosofia e di retorica, in cui il diritto veniva insegnato come una materia di marginale importanza; i primi avvocati, infatti, furono retori come Cicerone. Nel IV sec. d.C. nell'area orientale la situazione mutò e si iniziò a studiare il diritto in modo tecnico; la scuola di Berito in particolare formava i futuri avvocati con un curriculum di severi studi giuridici, della durata di 4-5 anni. Tuttavia nessuna legge aveva ancora imposto la frequenza di un corso di studi di diritto a quanti volessero diventare operatori giuridici, solo nel 460 d.C. l'imperatore Leone sancì l'obbligo per chi intendesse esercitare la professione di avvocato di superare un esame in materie giuridiche e di esibire un attestato. Nell'anno 533 d.C.
L'imperatore Giustiniano riformò profondamente il piano quinquennale degli studi giuridici, avvalendosi dei materiali contenuti nella sua compilazione. Agli allievi fu pertanto prescritto lo studio delle istituzioni (1° anno dove gli studenti venivano detti "dupondi" ossia studenti da due soldi) dei digesti (2°-3° e 4° anno) delle costituzioni imperiali raccolte nel codice (5° anno). Tuttavia con il crollo dell'impero romano d'oriente nel 565 anche l'insegnamento del diritto decadde completamente. Si deve alla chiesa la conservazione e la diffusione della cultura latina, infatti furono istituiti dei centri "gli studia" dopo la caduta dell'impero romano, presso le sedi vescovili, dove si studiava teologia, grammatica e retorica (e poi successivamente anche il diritto). Tuttavia la riscoperta di testi greci e romani determinò la crisi delle scuole monastiche diffuse nell'alto medioevo, originando
“studia generalia” cd. Perché erano aperti agli studenti di tutti i paesi e perché rilasciavano un titolo per l’insegnamento valido in tutta Europa. Queste nuove scuole laiche si strutturarono a partire dall’ XI sec. attraverso una formazione spontanea derivante dall’incontro tra il maestro e i suoi discepoli. I gruppi di studio che si organizzavano sulla base della provenienza geografica si costituirono poi in corporazioni autonome. Tali iniziative private davano luogo ad una convenzione tra un professore e alcuni studenti costituenti una societas: i soci (gli studenti) si impegnavano a pagare al dominus (professore) un onorario (collecta) per un certo periodo in cambio della sua opera di insegnamento. Le diverse societas private si riunivano in un più vasto corpus e questa spontanea organizzazione corporativa allargata fu denominata dagli stessi studenti UNIVERSITAS. Nei descritti centri di istruzione oltre al trivio (grammatica, retorica,
La dialettica e il quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica) erano le materie studiate nelle università medievali. Oltre a queste, si studiavano anche materie specialistiche come medicina e diritto. La prima università considerata in ordine di tempo è quella di Bologna, con Irnerio che propose un nuovo studio del diritto, concentrandosi sulla compilazione giustinianea, i digesta e il diritto canonico di Graziano. Le università di Oxford e Parigi nacquero successivamente, fondate all'estero dagli allievi di Irnerio e del glossatore picentino. Altre università furono fondate da imperatori come Federico II a Napoli nel 1224 (la prima università di stato) o dal Papa, come l'università di Tolosa. La scuola di Irnerio prese il nome di GLOSSA (annotazione a margine) e i suoi seguaci furono definiti GLOSSATORI. La glossa non fu inventata da Irnerio, ma dagli studiosi stessi di diritto che aggiungevano semplificazioni e commenti al materiale didattico.
Infatti bisogna distinguere innanzitutto tra GLOSSA AGGIUNTIVI (quando le annotazioni a margine servivano ad aggiungere concetti espressi dagli insegnanti e non presenti nel testo) e GLOSSA ESPLICATIVI (quando queste annotazioni a margine servivano a spiegare delle parti del testo semplificandole). I glossatori si impegnarono soprattutto nelle glosse esplicative, infatti Irnerio aveva proposto ai suoi studenti uno studio basato sulla comprensione approfondita e non mnemonica del diritto giustinianeo; inoltre c'è da precisare che i primi dottori erano dei studiosi e non dei pratici, infatti non si preoccupavano moltissimo dell'applicazione pratica di questi testi. Nello studiare la compilazione comunque i glossatori ebbero delle difficoltà, perché dopo un periodo di imbarbarimento del diritto romano non era facile tornare al diritto giustinianeo; pertanto gli allievi di Irnerio aggiungevano glosse esplicative. Inoltre Irnerio collegò tra loro tutte le
Parti della compilazione, quindi le glosse non contenevano solo delle spiegazioni dei passi del digesto, ma contenevano anche i riferimenti agli altri punti della compilazione dove la materia era trattata. In questo modo gli studenti di Irnerio acquisivano una conoscenza su tutta l'evoluzione di un istituto, dall'età preclassica all'età giustinianea.
Successivamente Accursio compilò la "magna glossa" che fu un'elencazione organica di tutto il lavoro di esplicazione e collegamento effettuato dai glossatori. Proprio con quest'opera si rese accessibile ai giovani lo studio della compilazione giustinianea e in particolare del digesto, che nell'età precedente era stato abbandonato. È quindi stato merito dei glossatori di aver riproposto la necessità di studiare il digesto per creare l'unum ius e di averlo reso comprensibile con le glosse. Irnerio si occupò prevalentemente del diritto privato ma
non solo, poiché nei digesti vi erano molte parti dedicate a profili pubblicistici (per es. ruolo del princeps nella formazione del diritto), egli non perse l'occasione di utilizzare questi passi per sottolineare alcuni aspetti che lui come teorico del diritto riteneva fondamentali al fine di preparare l'unumius per l'unum imperium. Irnerio era favorevole all'ideale del ripristino di un impero sovrano che riorganizzasse i territori frazionati dal particolarismo giuridico. Egli riteneva necessario un atto ufficiale di recezione pratica del diritto romano, che in Italia fu effettuato da Lotario II con una legge di cui non abbiamo traccia. In definitiva la recezione si deve non solo al fatto che Lotario abbia dichiarato la compilazione diritto vigente in Italia ma anche grazie all'opera di Irnerio che rese accessibile il contenuto della compilazione ai più.
Capitolo 3
La scuola di Bologna del XII secolo segnò il rinascimento giuridico.
Determinò il ritorno della figura del giurista laico. Questa nuova figura del giurista laico si occupava dello studio e dell'insegnamento (non della vita pratica del diritto) del diritto privato Romano, per lungo tempo dimenticato. Si riscoprono i Digesta di Giustiniano e l'analisi critica (esegetica) del testo in materia di diritto privato. Questo studio scientifico del diritto privato condusse alla visione panprivatistica del diritto, che caratterizzò non solo il medioevo, ma anche la prima parte dell'età moderna.
Questo studio scientifico si svolse sui digesti di Giustiniano attraverso le "glosse". Il principale strumento tecnico di insegnamento e di studio dei giuristi bolognesi fu la GLOSSA, da cui il nome di glossatori. In campo didattico la glossa consisteva nel chiarimento del testo fornito, durante la lezione (lectura) del docente agli studenti. Tali glosse si sostanziavano in annotazioni scritte, piccole postille, collocate a margine.
(GLOSSE MARGINALI) o tra le righe del testo (GLOSSE INTERLINIARI), oggetto della lezione. Le glosse furono di varia importanza. Alcune ebbero carattere grammaticale, altre assunsero valore interpretativo. Una volta effettuata tale operazione, il diritto giustinianeo assunse l'unitaria fisionomia di un corpus organico. Oltre alle glosse, altri importanti strumenti di lavoro furono:
- le DISTINZIONI: distinctiones, che erano scomposizioni analitiche del punto di diritto all'esame.
- le REGOLE dette anche BROCARDI: brocarda che erano sintetici enunciati di regole e principi giuridici.
- i CASI: causas che erano esemplificazioni di fattispecie concrete.
- i DISSENSI: che erano diverse soluzioni o impostazioni dei più celebri problemi giuridici.
- le DISPUTE: questiones che erano esposizioni da parte del giurista del caso giuridico controverso.
Nel XII secolo sul versante del diritto laico, Irnerio e la sua scuola tentarono di comporre le contraddizioni nel corpus iuris civilis,
mente sul versante del diritto canonico, Groziano tentò di conciliare le contraddizioni tra i vari canoni susseguitisi nel tempo. Altro importante lavoro dei glossatori furono le "distinzioni" che consistevano nell'evidenziare le differenze tra gli istituti, che si basavano su uno strumento appreso dai filosofi greci, ossia la dialettica. Oltre le distinzioni vi erano, poi, le articolazioni degli istituti in genere e species che si basavano anche esse sullo strumento greco della dialettica, ossia l'arte della scomposizione. Successivamente, furono create delle sintesi di materiali, come la SUMMA CODICIS AZONIS, cioè una sintesi di materiali giuridici fatte da Azzone. Il grande lavoro dei glossatori fu riassunto da Accursio nella MAGNA GLOSSA, che includeva 96mila glosse. I glossatori si inchinavano al potere imperiale, quindi il Corpus Iuri Civilis rappresentò il sommotesto giuridico, che però nella sua interpretazione doveva rispettare ledirettive imperiali del momento. Quindi l'imperatore è a capo di tutto, mentre per i canonisti a capo di tutto vi era il papa e la legge divina. Questo però non significò che i glossatori non diedero spazio ai giuristi, anzi, anche se inchinati al potere imperiale, riconobbero nei giuristi il ruolo di perfezionamento del diritto imperiale. Non a caso, il giurista, nell'interpretare il testo nell'interesse superiore dell'impero, superò la semplice lettura del testo della legge, poiché quest'ultima è risalente a 6 secoli prima; quindi per adeguarla ai suoi tempi, il giurista ricorse all'aequitas romano-canonica, aequitas intesa come obiettivo di applicare il diritto, in modo tale da realizzare giustizia in modo sostanziale (quindi una giustizia che rispecchiasse il bonum et aequum). L'aequitas permise di interpretare il diritto in modo equitativo, ma la legge imperiale rimase sempre la cornice entro cui iglossatori con la interpretazione equitativa si sarebbero potuti muovere. Il contributo dei glossatori investì principalmente gli ISTITUTI DELLO IUS CIVILE, sviluppando quella visione pan privatistica del diritto, che ha