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FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO
Fino ad ora ci siamo occupati delle fonti di produzione del diritto in senso oggettivo. Abbiamo
studiato il modo in cui si sono prodotte le leggi civili, (quindi attraverso l’attività legislativa), il
modo in cui è nato l’ordinamento giuridico composto da norme giuridiche.
Il sostantivo 'fonte' indica in modo figurativo il principio, da cui viene emanato qualcosa. Fonte del diritto
significa fonte di produzione della regola. La fonte si può intendere anche in modo diverso, si può parlare di
fonti in relazione al diritto anche in riguardo alle fonti di cognizione. Infatti l’espressione fonte di cognizione
allude a qualunque documento o reperto dal quale siamo informati, direttamente o indirettamente,
dell’esistenza di una regola. l’ordinamento giuridico
Fonti di cognizione sono documenti attraverso i quali conosciamo e studiamo
delle tre epoche romane.
Ci saranno meno e più semplici documenti nella fase arcaica e più e complessi documenti nella fase
post-classica. Le fonti di cognizione del diritto vengono abitualmente classificate in:
Fonti giuridiche o tecniche ossia opere dei giuristi e documenti che riportano
- direttamente regole giuridiche (contratti, decisioni giudiziarie)
Fonti extragiuriche o atecniche ossia documenti o reperti dai quali si possono
- desumere informazioni di vario genere sul diritto (opere di letteratura, scritti
degli storici)
Le fonti di cognizione del diritto sono quasi tutte di tipo extragiuridico. Solo alcune informazioni,
infatti, vengono da opere di giuristi come le Istituzioni di Gaio, i frammenti del suo commento alle
XII Tavole contenuti nel Digesto. La maggior parte delle notizie invece deriva da autori non giuristi,
greci e latini come Plauto, Terenzio, Cicerone, Virgilio…
L’EPOCA REGIA O ARCAICA
Le regole venivano tramandate oralmente quindi ci sono pochissimi documenti scritti. I mores
maiorum si conoscono attraverso fonti indirette. Le leggi regiae sono conservate in un documento
antico in quanto risalente al periodo arcaico romano: le leggi delle XII tavole di Gaio contenuti
nel Digesto
L’EPOCA REPUBBLICANA O CLASSICA
Le raccolte delle leggi comiziali riguardanti le grandi problematiche giuridiche dell’epoca ci
permettono di conoscere il diritto dell’epoca classica. C’è una sistematica conservazione di queste
leggi.
Per quanto riguarda lo ius honorarium e gentium, le azioni venivano raccolte dai pretori in unh
documento chiamato l’editto del pretore.
Tra le opere più importanti dei giuristi, un posto in primo piano spetta a Gaio con le sue Istitutiones
(“Istituzione” deriva dal latino “instituere”, che significa insegnamento elementare). Come dice il
nome sono un’opera dedicata alla scuola e più precisamente un corso istituzionale per studenti di
giurisprudenza. “Istituzioni di diritto romano” di Gaio in cui vengono spiegati i principi
Le
elementari del diritto romano è l’unica opera della giurisprudenza classica che ci sia giunta quasi
nella sua interezza, al di fuori di compilazioni e opere di altri autori.
L’EPOCA IMPERIALE
- POST-CLASSICA
Le prime collezioni private di Leges furono chiamate Codices (raccolta di leggi imperiali). Esse
erano composte da brevi massime che esprimevano i principi regolatori dei vari casi concreti ed
erano opera di privati cittadini destinate alla pratica. Tra di esse vanno ricordati il:
• Codex Gregorianus e il Codex Hermogenianus (Ermogeriano) ossia raccolte private.
Queste raccolte non erano codici nel senso moderno del termine in quanto erano opere prive
di valore ufficiale, che assunsero il nome di codice dal materiale scrittorio utilizzato, non più
il papiro bensì il fascicolo (codex) di fogli di pergamena. Essi dunque sono fonti di
cognizione del diritto dell’epoca
• Codex Theodosianus (teodosiano) ossia una raccolta ufficiale avente valore di legge: si
tratta di una raccolta di leges comprendenti le costituzioni imperiali.
Esso è lo strumento attraverso il quale si conoscono le leggi imperiali dell’epoca post
classica. Il codice teodosiano entrò in vigore nel 439 d.C.
-GIUSTINIANEA
La fonte di cognizione di questo periodo sarà in particolar modo il Corpus Iuris Civilis (Corpo del
Diritto Civile) creato da Giustiniano. La ragione che indusse Giustiniano a procedere a quest’opera
fu la necessità sempre più forte di mettere ordine nel sistema giuridico, all’interno del quale era
sempre più difficile orientarsi. Essa è formata da 4 parti, ciascuna delle quali aveva diverso carattere
e diversa funzione:
La prima parte è formata dal Codice Giustinianeo (Codex Iustinianux) che è la raccolta
1. delle costituzioni imperiali che dovevano essere considerate ancora in vigore, ossia delle
leggi imperiali emanate dall’imperatore Giustiniano fino alla pubblicazione del codice nel
534 a.C. La prima parte ha valore normativo.
2. La seconda parte è formata dalle Novellae ossia le leggi imperiali emanate dal 534 al 561
a.C. La seconda parte ha valore normativo.
La terza parte è rappresentata dalle Istituzioni di diritto romano di Giustiniano (Istitutionis)
3. pubblicate nel 533. Si tratta di un libro di testo destinato agli studenti di giurisprudenza
contenente le nozioni fondamentali del diritto privato.
La quarta parte viene rappresentata dall’opera Digesta nella quale sono riuniti i frammenti di
4. opere dei giuristi classici più importanti o dell’epoca post classica (Iura)
Le prime due parti hanno valore normativo, le altre due no.
DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO
Esso fa riferimento ai soggetti di diritto che sono destinatari delle norme giuridiche. Il soggetto di
diritto è la persona alla quale da un lato il diritto impone di tenere determinati comportamenti
dall’altro offre tutela così che in capo a lui si fissano situazioni giuridiche soggettive (situazioni di
vantaggio). L’essere umano soggetto di diritto viene chiamato persona fisica. Il soggetto di diritto
diverso dall’essere umano viene chiamato persona giuridica. I soggetti riconosciuti di diritto
detengono la capacità giuridica (per esempio gli schiavi o le donne non detenevano la capacità
giuridica).
La capacità giuridica viene quindi definita come idoneità a essere titolari di una situazione giuridica
soggettiva. La capacità di agire invece è intesa come idoneità dell’individuo a compiere atti capaci
di produrre gli effetti che il diritto ricollega a questi atti. La capacità di agire come la capacità
giuridica viene concessa dall’ordinamento giuridico. Negli ordinamenti moderni la capacità di agire
viene riconosciuta a chi ha la “capacità di intendere e volere” (riconosciuta all’età di 18 anni).
La capacità giuridica nel mondo romano spettava solo ad una minoranza di persone e si basava in
particolar modo nell’appartenenza a diverse categorie. (LA FAMIGLIA ROMANA)
I romani sostenevano che ogni norma giuridica fosse composta da due comandi:
COMANDO PRIMARIO: primo livello in cui viene spiegato il dovere, obbligo, divieto.
- Regola il rapporto sostanziale (es: prestito di denaro, mutuo). Es: Se presto oggetto x a soggetto
y, soggetto y deve restituirlo. Se non restituisce si ricorre ad una sanzione – punizione. Il
comando primario impone il dovere di NON sot trarre agli altri .
Posizione giuridica soggettiva attiva nel diritto soggettivo: posizione giuridica attiva a livello di
comando primario.
Posizione giuridica soggettiva passiva a livello del comando secondario: obbligo (obbligazione di
restituzione denaro). L’obbligo si basa sulla volontà del soggetto che non si può forzare, quindi si
definisce incoercibile. (Diventerà una posizione giuridica attiva a livello di comando secondario.)
Diritto soggettivo a livello della norma giuridica primaria: posizione di vantaggio o preminenza
di un interesse sopra altri interessi.
Se l’obbligo non viene rispettato si ricorre al:
COMANDO SECONDARIO: segue nell’ipotesi in cui non sia stato rispettato quello primario e
• riguarda la sanzione applicata. Regola il rapporto processuale.
Azione: Con il diritto soggettivo non si può esercitare alcun obbligo su un altro
o soggetto. Con la sanzione si ha il potere (vantaggio) di incidere sulla sfera di
autonomia altrui, quindi vincolare l’azione altrui. Quando il pretore concede una
actio, concede una posizione giuridica attiva.
Soggezione alla azione (sanzione): il soggetto dell’obbligo si pone in una posizione
o più debole, in cui non ha la libertà di scelta.
Posizione giuridica soggettiva ATTIVA PASSIVA
Diritto soggettivo Obbligo
primaria È la preminenza di un Si basa sulla volontà
giuridica interesse sopra altri restituire. È una volontà
interessi. incoercibile.
Norma Azione (actio) Soggezione all’azione:
secondaria È un potere di incidere sanzione
nella sfera di autonomia
altrui.
Questo schema si applica a Roma in presenza di una norma. Quando però la norma non c’è ancora
il pretore tutelava i diritti soggettivi concedendo l’actio.
In mancato rispetto dell’obbligo, posizione giuridica passiva a livello di comando primario,
determina una posizione di responsabilità. Siccome l’accordo tra due pater si chiama contratto, la
responsabilità è detta contrattuale.
La sanzione viene applicata per non aver rispettato l’obbligo. Si tratta di una sanzione di natura
pecuniaria. Comportamenti molto gravi che coinvolgono l’intera collettività portano a una sanzione
più seria, la condanna a morte.
Nel caso di furto, non c’è un contratto tra le parti (il proprietario e il ladro) ma comunque esiste una
responsabilità (che grava sempre sul pater familias) che in questo caso è detta extracontrattuale (o
aquiliana perché è il primo ad aver emanato una sentenza di questo tipo).
LA FAMIGLIA ROMANA
Riguarda la più antica organizzazione della collettività. Nella fase arcaica di Roma la collettività
romana era formata da varie famiglie, esse in alcuni casi si riunivano fra di loro e formavano le
gens. Nella famiglia arcaica romana si distinguevano due categorie di soggetti (dove per soggetto si
intende destinatario delle norme giuridiche): Questa classificazione riguarda solo coloro che
avevano la cittadinanza romana
Soggetti sui iuris (soggetti di diritto proprio) ossia soggetti che non avevano ascendenti machi
- superstiti, o che erano stati emancipati. Questa categoria è composta da una sola persona: i pater
familias che assumono una funzione molto importante → la funzione di capo della famiglia e
anche della collettività (