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PERSONE SUI IURIS E ALIENI IURIS (PAG. 41, TESTO 34):
★ ○ Sui iuris: ha un potere che si estende su cose e persone che si trovano all’interno della sua famiglia →
paterfamilias.
■ “Mancipium”: nome con cui viene indicato, in generale, il potere del paterfamilias su tutto
(soprattutto cose) → cambia a seconda delle cose.
● Nel caso del potere sulla moglie, il mancipium si declina nella forma della “manus”: si
esercita o perché si è marito della donna o perché si è paterfamilias della donna.
○ Il paterfamilias detiene anche un potere sulle persone libere, ma non “sui iuris”, chiamato “patria
potestas”.
■ Es. sui figli di sangue, sui figli adottivi, sulla moglie, sulla moglie del figlio, sugli schiavi → tutte
persone “alieni iuris”: non hanno una condizione giuridica sufficiente, ma sono assoggettati al
paterfamilias.
COMPOSIZIONE DELLA FAMILIA:
○ PATERFAMILIAS: è anche l’unico ad avere competenza dispositiva sia in ordine della posizione degli
altri membri della familia, sia in ordine della sorte del gruppo dopo la sua morte, istituendo eredi o
diseredando i sui.
■ É a lui che spetta il potere di coercitio per mantenere l’ordine all’interno del gruppo.
■ L’esplicazione di tale attività non è completamente libera → la civitas la assoggetta al suo
controllo sia stabilendo limiti alla sua esplicazione, sia prescrivendo determinate forme agli atti di
sovranità familiare, per ritenerli rilevanti di fronte a sé.
■ É il solo titolare del patrimonio e il solo che abbia capacità di disporne, contraendo obbligazioni in
ordine a esso.
○ FILIIFAMILIAS: coloro che sono sottoposti alla patria potestas.
■ NO capacità giuridica perché sono “alieni iuris”.
■ Limitata capacità patrimoniale passiva: capacità di assumere in proprio obbligazioni civilmente
valide e, di conseguenza, di essere parte in giudizio come convenuto, per le cause relative.
■ Tutti i discendenti in linea maschile di ambo i sessi del paterfamilias.
■ Anche a loro veniva dato un peculium (=schiavi).
■ Limitata capacità di agire.
● Inizialmente potevano solo aumentare il patrimonio del pater, ma non diminuirlo →
es. ciò che acquistavano andava ad aumentare il patrimonio del paterfamilias.
● MA, in concreto, era possibile che andassero in giro e compissero atti che diminuivano il
patrimonio del pater, il quale doveva rispondere delle loro azioni.
○ ERGO → in epoca classica:
■ Potevano avere un peculium, ovvero un piccolo ammontare di beni (del
pater) che veniva lasciato nella disponibilità del figlio, il quale poteva
muoversi nel mondo del diritto in modo più autonomo.
● Se c’è un peculio, molto spesso viene inserito in un documento
l’ammontare di questo, in modo che il pater non sia obbligato a
rispondere oltre i limiti di esso.
■ Quando però il filius si obbligava e assumeva degli impegni che
comportavano l'attribuzione patrimoniale, doveva intervenire il
paterfamilias.
● Un creditore del filiusfamilias, nell’ipotesi in cui il filius avesse
assunto un debito e non lo avesse onorato, poteva fare causa al
paterfamilias, che aveva di fatto la titolarità del patrimonio.
● La loro attività poteva generare responsabilità (del pater):
○ Adiettizia: si aggiunge a quella del filius.
■ Riguarda le obbligazioni, ovvero gli obblighi assunti dal filius.
○ Nossale: delitti privati.
■ Può accadere che il filius compia qualche atto illecito e si renda
colpevole di delitti (furto, rapina, danneggiamento, lesioni) → questi atti
illeciti attengono all'area dei delitti privati, perchè le loro sanzioni
vengono applicate attraverso un processo privato (formulare) → illeciti
privati (azione penale).
● Tutti gli altri atti illeciti vengono chiamati crimini e sono
sanzionati nelle forme di processo pubblico → illeciti pubblici.
[
Gli illeciti privati prevedevano come sanzione la “pena pecuniaria” che, in diritto romano, corrispondeva a una somma di
denaro, che variava a seconda, ad esempio, all’oggetto rubato → ha comunque funzione punitiva.
- Risarcire un danno: il colpevole dell’illecito deve risarcire l’equivalente del valore delle cosa → funzione
risarcitoria.
- Es. Se rubo una cosa che vale 5, dovrò reintegrare il patrimonio della vittima di 5.
- Pagare una pena pecuniaria: non ha più funzione meramente risarcitoria, ma funzione afflittiva/punitiva.
- Es. Se rubo una cosa che vale 5, mi può anche essere chiesta di pagare il doppio.
- La funzione risarcitoria e punitiva possono essere cumulate
Il paterfamilias si trova a dover rispondere in giudizio e pagare la somma prevista, talvolta cospicua → può scegliere:
1. Sottostare all’azione = accettare che contro di lui venga esercitata la condanna.
2. Mandare il filius nella famiglia di colui che ha subito l’illecito (noxae deditio: usato anche per gli schiavi, vedi
sopra): si libera dalla responsabilità penale perchè il filius viene consegnato “a nossa” ed entrerà in “causa
mancìpi” (=condizione di sottomissione alla famiglia del derubato → di fatto viene assimilato a uno schiavo).
a. Con il proprio lavoro, il filius ripagherà l’offeso.
]
i. Da qui, responsabilità nossale.
○ SUI: persone alieni iuris che si trovano immediatamente sotto la potestà del paterfamilias → i primi in
ordine di successione, destinati a diventare paterfamilias.
■ Le qualifiche di filiifamilias e di sui possono coincidere.
■ Questa qualifica di sui ha particolare rilievo nel diritto ereditario: se il paterfamilias fa testamento
deve istituirli eredi o espressamente diseredarli.
○ MOGLIE: soggetta alla manus.
○ PERSONAE IN CAUSA MANCIPI: persone in condizione di schiavi (solo per influenza dell’ordinamento
hanno mantenuto lo status libertatis).
■ Es. filiifamilias altrui venduti al paterfamilias o da lui ceduti in espiazione di un torto commesso.
○ GLI SCHIAVI: soggetti alla dominica potestas e oggetti di signoria patrimoniale.
FAMIGLIA PROPRIO IURE E COMMUNI IURE:
★ ○ Famiglia proprio iure: gruppo familiare composto dal paterfamilias e da tutte le persone che sono
sottoposte alla di lui potestà.
■ Alla morte del paterfamilias, coloro che sono immediatamente sottoposti alla sua potestà
(heredes sui) diventano “sui iuris” → la famiglia si scinde in nuclei familiari minori: nel caso di
figlia femmina, questa diventa anch’essa “sui iuris”, ma resta da sola perchè non può diventare
“paterfamilias” (sarà affiancata necessariamente da un tutore). I figli maschi invece, diventeranno
“paterfamilias” e formeranno una propria famiglia: famiglia proprio iure.
● Tuttavia, tra questi discendenti, permane un vincolo di agnazione, per il fatto di
essere stati sottoposti al medesimo paterfamilias.
○ Se si continua a considerare questo legame familiare, tale nucleo forma una
famiglia communi iure: insieme delle famiglie “proprio iure” discendenti dal
medesimo paterfamilias originario.
AGNATIO E COGNATIO:
★ ○ Agnatio: forma di parentela, in linea maschile, che comprende tutti coloro che si trovano sotto la potestà
del paterfamilias.
■ Fa riferimento anche alla famiglia communi iure in senso lato: coloro che sono attualmente, o che
sono stati, sottoposti alla potestà dello stesso paterfamilias.
● Tale vincolo ha natura autoritativa (= sottoposizione alla potestà).
■ Se il pupillo, diventato paterfamilias, non aveva un tutore perchè il pater non aveva fatto
testamento, allora la legge delle XII tavole prevedeva che il tutore fosse “legittimo” (=qualcosa
che deriva dalla legge) → solitamente, la legge delineava come tutore l’agnato prossimo, a cui
venivano attribuite prerogative che andavano a figurare il suo diritto successorio.
■ Sono agnati anche gli adottivi, cioè gli appartenenti al gruppo familiare per atto sovrano del
paterfamilias.
■ L’agnazione si rompe in caso di uscita dalla familia per causa diversa dalla morte del
paterfamilias (es. adoptio, emancipatio…).
○ Cognatio: parenti di sangue, anche in linea femminile.
■ É determinata dalla discendenza, per nascita, da un comune capostipite.
■ La madre, rispetto ai propri figli, ha un rapporto di cognatio.
■ Il padre, rispetto ai propri figli, ha sia un rapporto di agnatio sia di cognatio.
○ Lo ius civile considera solamente la parentela agnatizia → coloro che sono legati da un rapporto di
cognatio non succedono e rimangono esclusi da una serie di prerogative di ius civile.
■ Attraverso l’intervento del pretore, anche i cognati verranno inseriti nella successione.
Possibili modifiche nell’assetto familiare, che consistono nel cambiamento di status (perdita o acquisto dello
★ status familiae).
○ ADROGATIO: da sui iuris ad alieni iuris.
■ Talvolta, poteva succedere che il pater rinunciasse alla sua posizione per diventare alieni iuris
→ subiva capitis deminutio.
■ Si tratta di un atto di ius civile antico → formalismo e solennità.
● Il 24 marzo e il 24 maggio di ogni anno si riunivano i comizi curiati (assemblee popolari
antiche di importanza fondamentale: davanti a loro si potevano svolgere atti rilevanti per
tutta la comunità) e avvenivano le eventuali adrogationes.
○ Avveniva davanti ai comizi perchè l’estinzione di un gruppo familiare
riguardava tutto il popolo.
■ Motivi per cui un paterfamilias ricorreva a quest’atto:
● Condizioni economiche difficili.
● Un altro paterfamilias non aveva eredi e sentiva l’esigenza di crearsene uno → prendeva
sotto di sè un paterfamilias di un altro nucleo familiare, il quale acquistava un’aspettativa
successoria molto importante: diventava “suus”.
○ C’è chi identifica l’adrogatio come una forma di testamento perché prevede che
un paterfamilias rilevi un erede diretto.
○ ADOPTIO: non muta la condizione di alieni iuris → si tratta di una variazione di composizione familiare
che perde un caput, il quale si aggiunge a una famiglia diversa da quella di origine.
■ Una persona alieni iuris passa dalla potestà di un paterfamilias a quella di un altro paterfamilias.
■ Sotto il profilo dei vincoli di parentela, si rompe l’agnazione con la famiglia originaria e si
acquista presso la famiglia in cui l’adottato viene inserito.
● L’adottato, rispetto all’adottante, acquisiva la posizione di “suus”, che si collega al
termine “eres” (=erede) → alla morte del pater, costituiranno altri grupp