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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DI SCHIAVI
Queste disposizioni o lo fosse contro quanto sia stato detto o promesso quando è stato venduto, in ciò che si dirà che <il venditore> deve garantire, daremo l'azione al compratore e a tutti coloro ai quali questa cosa riguarderà, affinché quello schiavo venga restituito... Parimenti, se qualche schiavo avrà commesso un crimine capitale o avrà fatto qualcosa per darsi la morte o sia stato introdotto in un'arena per combattere contro le bestie, <i venditori> dichiarino tutto ciò nella vendita: infatti, per tali cause daremo l'azione. Ed ancor più, se si dirà che qualcuno abbia consapevolmente venduto con dolo contro tali previsioni, daremo l'azione.
Si pensa che tra la testimonianza di Gellio e la testimonianza di Ulpiano ci sia stata una progressiva evoluzione degli edili curuli, che poi è stata codificata da Salvio Giuliano, che redige non solo l'editto perpetuo del pretore, ma anche...
l'edittoperpetuo degli edili curuli. Si dice solo che queste circostanze devono essere fonte di dichiarazione daparte del venditore alla vendita. Vi sono dei riscontri per alcuni vizi da esprimere (morbo o inclinazione afuggire, o ha commesso un danno penale). Durante il I sec. a.C. gli acquirenti vengono tutelati anchequando gli schiavi imprenditori promettano l'esistenza di certe qualità che in realtà sono inesistenti, Inquesto caso si ha la testimonianza di Salvio Giuliano, riportata da Ulpiano. Se il venditore non dichiara ivizi e/o difetti, oppure se l'impreditore ha dichiarato determinate qualità assenti, gli edili curuliforniscono 2 rimedi a tutela degli acquirenti: ACTIO REDHIBITORIA e l'ACTIO AESTIMANTORIA o QUANTIMINORIS. La prima è importante perché è forse la prima volta in cui si prevede nell'editto del magistratola risoluzione del contratto, perché l'acquirente fa valere il grave inadempimento
da parte del venditore. E' usata anche oggi, si chiede la restituzione del pagamento (risoluzione) da realizzarsi entro 6 mesi da quando il padrone ha facoltà di esercitarla (e non da quando si conclude il contratto, e neppure da quando lo scopre - come l'actio de peculio annalis-). La seconda soluzione che non è diretta alla risoluzione del contratto ma lo conserva riequilibrandolo, REDUCTIO AD AEQUITATEM, è vero che lo schiavo è privo delle qualità che sono state promesse ma vuole tenerlo ugualmente chiedendo però la diminuzione del prezzo (la restituzione di una parte di denaro). Può essere esercitata entro un anno. 2 osservazioni: 1. in nessuna parte della testimonianza di Ulpiano non si nominano i venaliciari, ma si da una visione ampia poiché col passare del tempo si ha un'estensione per qualsiasi compravendita di schiavi (che non siano fatti da venaliciari). Nel digesto Giustiniano fa includere questo tipo di azioni.chesono indirizzati per tutti i tipi di imprenditori.
2. la clausola più antica prende in esame situzioni dicarattere oggettivo (malattie, ecc...); la seconda clausola è una forma di tutela di quelle che sono leaspettative soggettive dell'acquirente (es. se vuole uno schiavo che sa il greco).
In un secondo momento con Augusto, tra la fine del I sec a.C e gli inizi del I sec d.C. si aggiungono altritre tipi di difetti non fisici, vengono elevati a vizi e difetti non fisici anche il fatto che:
- abbia commessoun crimine passibile di morte (perchè poteva essere sequestrato e poi giustiziato);
- che abbia tentatodi suicidarsi (perchè poteva rifarlo);
- se ha combattuto contro le bestie nelle arene (a causa delcomportamento feroce che potrebbe avere).
vi è una previsione di carattere genrale che dice che si daràl'azione a seconda dei casi. Si possono svolgere delle deduzioni: la responsabilità dei venditori di schiaviche porta
All'esercizio delle due azioni suddette ed è indifferente che questi sapessero o meno dei vizi/difetti o se mancavano quelle qualità.
ULPIANO, 1 D. 21.1.1.2: La causa per l'introduzione di questo editto è di far fronte agli inganni dei venditori e di soccorrere i compratori, qualunque di essi sia stato ingannato dai venditori, purché sappiamo che il venditore, anche se ha ignorato ciò per cui gli edili ordinano di rispondere, deve essere tuttavia tenuto. E questo non è iniquo: il venditore, infatti, avrebbe potuto essere a conoscenza di ciò, né, d'altra parte, interessa al compratore perché sia ingannato, se per ignoranza del venditore o per sua furbizia -> tipo di responsabilità oggettiva. È responsabile anche se non è a conoscenza dei difetti. (es. se lo schiavo è schizofrenico, se soffre di licantropia, ecc...) il difetto di carattere psichico non rientra nella clausola, e quindi
Non si possono imputare al venditore, ma scatta la responsabilità del venditore alla presenza del dolo. Nell'editto del pretore riguardo alla compravendita si hanno due azioni: L'ACTIO VENDITI e L'ACTIO EMPTI (basate sulla buona fede). Siccome nell'editto del pretore la compravendita è basata sulla buona fede, e il dolo è l'esatto opposto della buona fede, quindi se c'è responsabilità di tipo doloso si ha la possibilità di applicare o queste due azioni applicando le due azioni dell'editto del pretore, oppure si applica l'actio degli edili curuli dimostrando il dolo. Dato che gli edili curuli non prevedono il caso di responsabilità colposa, non resta che adottare le azioni dell'editto del pretore. Le azioni degli edili curuli sono accessorie a quelle contenute nell'editto del pretore. Esistono delle clausole specifiche verso i venaliciari ADVERSUS VENALICIARIOS. Continuano ad avere come destinatari
specifici quest'ultimi anche quando le prime clausole dell'editto del pretore si estendono a tutti gli imprenditori.
4) ULPIANO, 1 D. 21.1.31.21: coloro che vendono schiavi devono dichiarare la nazione di ciascuno nella vendita: normalmente, infatti, la nazione dello schiavo o sollecita o distoglie il compratore; perciò ci interessa conoscere la nazione. Si è presunto, infatti, che alcuni schiavi sono buoni, perché sono di una nazione, che non ha cattiva reputazione, altri invece si considerano cattivi, perché sono di una nazione, che ha più cattiva reputazione. Ma, se non si sarà dichiarata così la nazione, sarà data un'azione al compratore e a tutti quelli che ne avranno interesse, attraverso la quale il compratore restituisce lo schiavo comprato -> In una fra tutte le clausole si fa obbligo ai venaliciari di dichiarare la nazione di ciascun schiavo, che influisce sulle scelte soggettive del compratore.
E che può anche influire sul prezzo (es. chi sa parlare e scrivere in greco), la variazione del prezzo può dipendere dai pregiudizi sociali. Se non si dichiara (silenzio doloso o colposo) la nazione si incorre nella restituzione dello schiavo con l'actioredhibitoria. Si è chiesto se si poteva usare l'actio estimatoria per riequilibrare il contratto; alcuni sono favorevoli, altri dicono che dal silenzio non si può attuare l'actio perché non si può dire che ci sia dolo.
5) ULPIANO, IBIDEM D.21.1.37: gli edili dispongono che uno schiavo già addestrato non sia venduto come apprendista. E questo editto fa fronte agli inganni dei venditori: in ogni modo, infatti, gli edili provvedono che i compratori non siano ingannati dai venditori; ad esempio, la maggior parte è solita vendere come apprendisti gli schiavi che non sono apprendisti, per venderli ad un prezzo più alto: si è presunto, infatti, che quegli schiavi,
che sono inesperti, siano più facili e più adatti ai servizi e più docili e più abili ad ogni servizio e che invece è difficile cambiare e adattare ai propri costumi gli schiavi adusiSchiavi che avessero quel tipo di cappello a seconda della qualità per cui erano stati adibiti in precedenza. Si prevede l'actio redhibitoria, la risoluzione del contratto, oppure era possibile avere una parte della restituzione di denaro. Se le qualità promesse non esistono? Alcuni studiosi dicono che si applica la clausola in assenza delle qualità premesse. Quest'editto serve a colpire i comportamenti concludenti dei venditori degli schiavi che camuffavano quelli addestrati con quelli apprendisti. Altri studiosi dicono che sia applicabile sia a questi comportamenti concludenti, sia per colpire la promessa di qualità inesistente. Si amplia il ventaglio di protezione nei confronti degli acquirenti. Altra clausola NE VETERATOR PRO NOVICIO VENEAT che uno schiavo già addestrato (veterator) ad una attività manuale non sia venduto come uno schiavo non addestrato (novicio). Valeva di più lo schiavo inesperto di un'attività manuale.
ottica diversa da quella odierna. La ratio è: se un uomo ha lavorato per 30 anni per una professione è più difficile innestarlo in un nuovo lavoro. Spacciare uno schiavo per inesperto che in realtà non lo erano, era come oggi si direbbe una pratica commerciale non ammessa.
6) VENULEIO, 5 D.21.1.65.2: uno schiavo si può dire tanto addestrato quanto apprendista. E Celio
ATTIVITÀ MANUALI, E NON PER LE PROFESSIONI. Non si calcola la lunghezza di tempo per cui ha svolto l'attività, ma che sia stato adibito stabilmente ad un'attività manuale. Riporto l'opinione di un giurista del II sec. d.C. Celio Sabinio. Clausola ch