Estratto del documento

Il diritto privato romano

Il diritto privato romano regola i rapporti che si instaurano fra i privati. Non entra nel campo del diritto pubblico, né fra rapporti intercorrenti fra lo Stato e i privati, se lo Stato agisce in ambito di supremazia. Il diritto romano è scomparso definitivamente il 1° gennaio 1900, con l’entrata in vigore del Codice Civile Tedesco, che soppianta l’applicazione del diritto romano così come era stato studiato dai giuristi tedeschi del ‘800.

Il diritto romano: uno studio storico

Il diritto romano è quindi fondamentalmente uno studio storico, e ci si può chiedere se esso possa rivestire una qualche utilità, se il diritto romano abbia lasciato una qualche eredità alla realtà giuridica odierna. Il Diritto Romano si è evoluto senza soluzione di continuità per oltre mille anni, dall’VIII secolo a.C. fino al 6° d.C., con l’opera di Giustiniano.

L'influenza del diritto romano

Il merito di questo adeguamento del Diritto Romano va attribuito alla figura dei giusperiti (esperti di diritto). Nella città di Roma nasce la iuris prudentia (scienza del diritto), da intendersi come la conoscenza dei metodi di interpretazione del diritto: l’interpretazione consente di adeguare le esigenze nuove al diritto esistente o a nuove statuizioni. Il Diritto Romano influenza anche sotto il profilo del contenuto il diritto attuale: le soluzioni romane e anche molta terminologia sono confluite nel Codice Civile.

Le compilazioni di Giustiniano

Come mai il Diritto Romano ha influito così a fondo nel diritto privato dell’Italia, ma anche dell’Europa continentale? È necessario considerare la soglia successiva all’epoca di Giustiniano, che possiamo considerare la fine della storia antica del Diritto Romano. La compilazione di Giustiniano sarà chiamata "Corpus Iuris Civilis" solo nel Medioevo; essa si compone di quattro parti. Il suo scopo è quello di raccogliere tutto il materiale giuridico che costituiva il diritto vigente al suo tempo, per un’esigenza di ordine e razionalizzazione.

  • La prima parte sono le Istituzioni, un manuale elementare di diritto, con la disciplina dei vari istituti giuridici (ad esempio, vengono spiegate le obbligazioni, quali siano le loro fonti, i modi per la loro estinzione e così via). Questa è un’opera didattica, che ricalca le Istituzioni di Gaio (II secolo d.C.), con l’aggiunta di alcune modifiche e l’inserimento di alcune leggi giustinianee.
  • La seconda parte è quella più importante: il Digesto, una raccolta di brani di opere di letteratura giuridica e di giuristi di epoca precedente, con particolare riferimento a quei diritti che vengono chiamati classici (inteso come il diritto creato nell’arco di tempo che va dal I sec. a.C. al III sec. d.C.). Il Digesto non è una raccolta di leggi, bensì un’antologia di testi scritti da giuristi.
  • La terza parte è il Codice, una raccolta di leggi imperiali e di atti normativi posti in essere dagli imperatori. Le leggi del Codice di Giustiniano sono leggi dell’imperatore, da Adriano fino allo stesso Giustiniano.
  • La quarta parte sono le Novelle, aggettivo che qualifica il sostantivo Leges: Novelle Leges, nuove leggi, emanate da Giustiniano dopo l’emanazione del Codice, che erano state raccolte da privati. Tutto il materiale raccolto da Giustiniano costituiva il diritto vigente, che quindi non era soltanto il diritto dell’imperatore, ma anche tutto il complesso materiale dottrinale contenuto nel Digesto.

L'importanza storica del diritto romano

Per capire l’importanza successiva del Diritto Romano è necessario conoscere la storia posteriore a Giustiniano. Al tempo di Giustiniano le terre dell’ex Impero Romano d’Occidente erano dominate dai vari re barbari: l’Italia si trovava sotto la dominazione degli Ostrogoti prima e dei Longobardi successivamente. Dopo aver vinto gli Ostrogoti, per un breve momento Giustiniano venne in Italia (dal 554 al 568), ma con i Longobardi lo studio del Diritto Romano venne abbandonato, per essere ripreso solamente nel sec. XII con la rinascita economica, politica e culturale della società postfeudale, che abbandona il diritto germanico a favore di quello romano. A Bologna nell’XI sec. riprendono gli studi del Corpus Iuris Civilis: non si studia il diritto romano classico, ma quello raccolto da Giustiniano.

La scuola di Bologna

Fu Irnerio l’iniziatore per conto suo dello studio di Giustiniano, raggiungendo una tale fama da passare alla storia come Lucerna Iuris. Alla vigilia della sua morte si raccolsero i suoi allievi prediletti (Bulgaro, Martino, Ugo, Iacopo), in attesa che egli nominasse il proprio successore. La scelta cadde, si dice, su Iacopo. Alla morte di Irnerio ognuno di questi quattro giuristi fondò una propria scuola; nasce così a Bologna la scuola dei glossatori (da glossa, nota esplicativa a margine del testo). L’insegnamento di Irnerio e dei suoi successori raggiunse una risonanza europea e la lettura del corpo normativo di Giustiniano esercitò un’attrazione da tutta l’Europa.

Il diritto romano e i codici moderni

Irnerio rendeva attuale un diritto in quel momento sconosciuto, ma che era l’unico valido per offrire soluzioni valide e adatte alle nuove esigenze che si presentavano in quel momento. A Bologna nasce la prima Università e la scienza giuridica romana si irradia in tutta l’Europa. Il diritto romano sarà considerato anche parte di diritto vigente nei vari Stati europei. Il Diritto Romano cessa solo con le codificazioni moderne, alla fine del 1700.

  • Il diritto Romano si trova anche nei Codici moderni, ad es. nel Codice Civile francese e in quello tedesco. Il Codice Civile francese (1804) nasce dalla fusione del Diritto Romano e di quello consuetudinario di origine franca. Il Diritto Romano veniva praticato nella Francia meridionale, pensato da un famoso giurista (Tothier), mentre nel Nord della Francia si praticava il diritto consuetudinario e, in subordine, quello romano per le casistiche che non erano regolate da quello consuetudinario.
  • Il Codice Civile francese, promulgato da Napoleone, recepisce il Diritto Romano e verrà riprodotto anche nel Codice italiano del 1865 e successivamente in quello del 1942, attualmente in vigore. Il Codice francese si impone successivamente anche sulle colonie francesi e sui paesi soggetti alle conquiste napoleoniche (Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, paesi di area francofona, Tunisia, Algeria, Indonesia).

Il Codice Tedesco

Per quanto riguarda il Codice Tedesco, nella Germania dell’800 nasce la scuola storica del diritto, caratterizzata da un atteggiamento negativo verso una codificazione del diritto privato: ogni popolo produce nel corso del tempo il proprio diritto, che quindi è frutto dello spirito popolare. La scuola storica si oppone alla codificazione del diritto, perché ne blocca il libero sviluppo come spirito del popolo; si oppone pertanto al Codice di Napoleone.

Per individuare il diritto tedesco, questa scuola studia la storia tedesca e individua nel Diritto Romano le radici fondamentali del diritto tedesco, soprattutto in quello dell’epoca classica (I sec. a.C. – III sec. d.C.). Formula un sistema giuridico nel modo del Diritto Romano, al quale viene dato un ordine che esso in origine non aveva (il Diritto Romano è di natura fondamentalmente casistica, che si lega a singoli casi concreti). Questi giuristi tedeschi fanno un grande sforzo di astrazione, che porta ad elaborare categorie generalistiche. Quando in Germania i tempi saranno maturi per la codificazione e la redazione del Codice Civile tedesco (Guglielmo I), si useranno i Manuali di Pandette. Il Codice Civile tedesco (1° gennaio 1900) abroga il Diritto Romano come diritto vigente, ma lo sostituisce con norme che ne sono la fedele rappresentazione. Questo Codice Civile avrà diffusione solamente in area greca, ma tutti i suoi studi preparatori hanno influenzato molti altri codici (Austria, Svizzera, Turchia).

Una storia a parte: il diritto angloamericano

Una storia a se stante è rappresentata dal diritto angloamericano (Regno Unito, Stati Uniti, ex-colonie inglesi, Canada anglofono), il cosiddetto diritto di common law, mentre quello dell’Europa continentale è il civil law. Si ritiene che il Diritto Romano non abbia influito sul diritto angloamericano; sebbene il diritto angloamericano, come quello Romano, è di natura casistica.

Ogni giurista dell’Europa continentale deve interpretare una norma giuridica che di per sé è generale (destinata a un numero indefinito di persone), astratta (riferita a un numero indefinito di casi) e precostituita (destinata a risolvere casi futuri). Al centro del sistema angloamericano vi è una norma che è la decisione di una singola controversia: è specifica (destinata a persone determinate), particolare (regola un solo caso), successiva (riguarda un caso già verificato). Il Diritto angloamericano pertanto non è sistematico, ma casistico e la decisione serve per i casi futuri. Il precedente costituisce però un valido punto di riferimento.

Influenza diretta del diritto romano

L’influenza diretta del Diritto Romano si ha in alcune codificazione moderne, dove la scelta di ispirarsi a questo diritto è improntata a ragioni politiche: ad es. la codificazione cinese, dove due anni fa si è deciso di ispirarsi al Diritto Romano e sul Digesto (soprattutto per quanto concerne i temi della proprietà); con questa scelta i cinesi si sono dati un codice autonomo e indipendente senza essere debitori verso altri paesi.

Le fonti del diritto romano

Prima di parlare delle fonti del diritto nelle varie fasi storiche di Roma, è necessario fare una breve premessa su due aspetti del diritto: diritto oggettivo e diritto soggettivo.

  • Il diritto oggettivo è la norma giuridica, o meglio l’insieme delle norme giuridiche. La norma giuridica è una regola giuridica di comportamento. La norma è giuridica quando è posta in essere da un’autorità alla quale una certa organizzazione politica e sociale ha riconosciuto il potere di creare diritto. La norma giuridica si distingue per il fatto che la sua violazione comporta una sanzione giuridica.
  • Il diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto riconosciuta e garantita da un diritto oggettivo, alla quale corrisponde il dovere di un altro di soddisfare quella pretesa.

Le fonti di produzione del diritto oggettivo sono i modi nei quali una norma giuridica è posta in essere, cioè i fatti che sono considerati produttivi delle regole giuridiche (attualmente è la legge, principalmente). In Roma erano i Mores Maiorum (norme di origine consuetudinaria), le soluzioni offerte dai giuristi, le leggi repubblicane, i plebisciti, gli editti dei magistrati, i senatoconsulti (delibere del Senato), e le costituzioni imperiali. Queste fonti non sono emerse contemporaneamente, ma hanno seguito l’evoluzione storica. Pertanto, è necessario, per affrontare il discorso, introdurre alcuni cenni circa la storia costituzionale di Roma.

I periodi della storia di Roma

La storia di Roma è divisa in quattro periodi:

  • Monarchia, dal 753 (o 754) al 509 a.C.
  • Repubblica, dal 509 a.C. al 27 (o 23) a.C.
  • Principato, dal 27 (o 23) a.C. al 235 d.C.
  • Dominato, dal 285 d.C. al 476 d.C.

Il periodo monarchico

Il periodo monarchico va dalla fondazione di Roma al 509 a.C., anno nel quale si è verificato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Roma, fin dalla sua origine, è una città-stato, imperniata su tre organi: Re, Senato e Assemblea del Popolo (c.d. comizi curiati).

Dopo una serie di re latini (Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio), vi furono i re etruschi (da Tarquinio Prisco a Tullio Superbo), i quali, diversamente dai latini, avrebbero governato Roma senza l’ausilio del Senato e dell’assemblea del popolo, in forma dispotica. La conseguente reazione determinò la cacciata di Tarquinio il superbo e l'istituzione della Repubblica.

La realtà politico-sociale di Roma

La realtà politico-sociale preesistente in Roma. Pare che Roma sia sorta dall’unione di villaggi, organizzati in un sistema gentilizio, che presupponeva l’esistenza di una differenziazione sociale fra i membri del gruppo, in base alla ricchezza. Il ruolo fondamentale nella differenziazione sociale è stata la guerra: i più valorosi in guerra avevano maggior bottino e potevano attrarre al proprio servizio coloro che erano più deboli: in questo modo questi individui rendevano il gruppo più forte, sia in forma militare che economica (maggior disponibilità di lavoratori). Questi individui più deboli venivano chiamati clientes. In questa organizzazione è tutelata specialmente l’organizzazione familiare.

Nell’epoca della monarchia questi gruppi ampliati (gens) hanno anche il dominio politico. Questi villaggi erano numerosi e dislocati in una zona ristretta, fu abbastanza facile che si unissero per tutelare maggiormente interessi economici comuni. Furono queste forze sociali a formare le prime città-stato.

L'unione dei capi villaggio

Quando i capi di questi villaggi si uniscono fra loro, non rinunciano al proprio potere, ma aumentano la forza del proprio gruppo. Vengono però nominate persone alle quali delegare il potere politico e quello religioso: in questo caso è facile riconoscere la natura dei poteri dei due principali organi. Il Re deve governare la città dopo essere delegato a questo compito dai pater familias (parte della gens), i quali diventano membri del Senato. Questi nominano il re, il quale deve interpellare il Senato ogni volta che deve prendere decisioni importanti (ad es. guerre).

Ai fini militari la popolazione viene divisa in trenta curie, espressione dell’unità territoriale preesistente (i villaggi). Ogni curia doveva fornire un certo numero di fanti e di cavalieri; erano le gentes che ne stabilivano il numero; l’organizzazione militare era stabilita dalle gens. Il potere dei re non è originario, ma deriva dall’assemblea del Senato, che è la massima espressione dell’aristocrazia che governa i villaggi esistenti.

La validità del re

La validità del re è sancita con l’approvazione del popolo, tramite una legge (lex curiata imperio) e l’inauguratio (collegio di sacerdoti/auguri, che chiedevano l’assenso alla nomina del nuovo re). Queste norme, valide per i re latini, cambiano con quelli etruschi: questi sono condottieri al comando di bande armate di conquista che impongono un potere militare e non religioso.

La politica dei re etruschi

La politica dei re etruschi era diretta ad accentuare il carattere assoluto del potere regio, esautorando l’aristocrazia gentilizia e il Senato. Viene instaurato un principio dinastico, che risulta anche dalle riforme (composizione del Senato e organizzazione dell’esercito). A quali interessi erano mossi gli Etruschi? Stanziati dal 1000 a.C. in Toscana, dal 700 erano giunti fino in Lazio e nella Campania. I Romani si trovavano in posizione strategica (Isola Tiberina), controllavano i traffici commerciali e marittimi, e costituivano un polo di attrazioni per molte genti.

Le strutture gentilizie

La vecchia organizzazione gentilizia non è più in grado di soddisfare le esigenze di questa nuova società, più ricca. È in questo vuoto di potere che si inseriscono i re etruschi, e rispondono alle nuove esigenze della società: incrementano l’artigianato, danno inizio ad opere pubbliche, mura, fogne, botteghe, ippodromi, porticati. Incrementano il commercio e pongono le basi per la formazione di una nuova classe sociale, creatasi con l’aumento della ricchezza. Le riforme politiche ed istituzionali di questi re etruschi favoriscono l’emersione di una nuova classe sociale, a danno delle vecchie forme gentilizie.

Il potere militare dei re etruschi

I re etruschi privilegiano il potere militare e attuano una forte politica di accentramento, che porterà alla limitazione delle autonomie locali: questo evidenzia come in effetti le vecchie strutture gentilizie risultavano oramai inadeguate alla nuova situazione sociale.

Le riforme istituzionali dei re etruschi

Numerose saranno le riforme istituzionali dei re etruschi. Tarquinio Prisco riforma il Senato, aumentando il numero dei senatori. I nuovi senatori sono scelti dallo stesso Tarquinio Prisco, fra persone di sua fiducia, sulla base delle loro capacità militari e politiche, senza tener conto delle loro appartenenze o meno alle vecchie gentes. Questi nuovi senatori non vengono inseriti nelle vecchie gentes, ma diventano capostipiti di nuove gentes. Sebbene sotto il profilo formale questo non intacchi la vecchia struttura, la riforma serve a garantire una maggior collaborazione da parte del Senato verso il Re.

Il Re Servio Tullio opera una profonda riforma dell’esercito, determinata inizialmente da ragioni militari; questo comporta una nuova suddivisione della popolazione ai fini dei calcoli della leva militare. Servio Tullio divide la popolazione per centurie, categorie che dipendono esclusivamente dal censo. Il popolo romano viene così diviso in cinque classi di cittadini; ogni classe si compone di un certo numero di centurie. Le centurie totali sono in numero di 183. La prima classe è quella di coloro che sono più abbienti, costituita dal maggior numero di centurie (80), la seconda, la terza e la quarta classe da 20 centurie ognuna, la quinta classe da 30 centurie. A questa si aggiungono altre cinque centurie, nelle quali confluiscono tutti quei cittadini che non possiedono neppure il censo minimo per essere ammessi nell’ultima classe; di queste cinque centurie, quattro sono formate dagli artigiani e una dalla posizione più bassa. In questo modo si formano 175 centurie; ad esse se ne aggiungono altre 18, le quali debbono fornire i cavalieri. Queste ultime 18 centurie erano decise dai vertici delle gentes. In questo sistema la prima classe effettivamente disponeva del maggior numero di centurie, in quanto anche le centurie dei cavalieri erano nominate da loro. Ai fini della composizione delle centurie non rilevava il numero dei cittadini appartenenti ad ogni classe. Il risvolto politico di questa riforma non divenne subito evidente.

Anteprima
Vedrai una selezione di 24 pagine su 112
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 1 Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 2
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 6
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 11
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 16
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 21
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 26
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 31
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 36
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 41
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 46
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 51
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 56
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 61
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 66
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 71
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 76
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 81
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 86
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 91
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 96
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 101
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 106
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Romano, prof. Ziliotto, libro consigliato Manuale di Diritto Privato Romano, Burdese Pag. 111
1 su 112
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldassarre20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Ziliotto Paola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community