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Capitolo III: Le persone e loro capacità

Con il termine persona si indica oggi il soggetto di diritti, cioè l’individuo (persone fisica) o l’ente astratto (c. d. persona giuridica) cui l’ordinamento giuridico riconosce l’attitudine a essere titolare di diritti o di doveri. Tale attitudine è designata con i termini di capacità giuridica o personalità.

Dalla capacità giuridica si distingue dalla capacità d’agire, intesa quale attitudine, riconosciuta all’individuo dall’ordinamento giuridico, a compiere atti idonei a provocare gli effetti giuridici previsti dall’ordinamento stesso.

Analisi dei termini giuridici romani

Andiamo ora ad analizzare i significati delle espressioni del linguaggio giuridico romano che presentano una qualche assonanza terminologica con i termini e concetti moderni di persona, personalità giuridica, capacità giuridica e di agire.

Persona

L’idea moderna del soggetto di diritti non è resa dal termine latino persona che, dal significato originario di maschera teatrale, passa assai presto a designare il ruolo e, più frequentemente, l’uomo, anche lo schiavo, che giuridicamente è cosa, oggetto anziché soggetto di diritti, non invece le persone giuridiche; solo eccezionalmente, specie nel linguaggio extra-giuridico, il termine persona risulta adoperato con riferimento al concetto astratto di individualità umana o concepita come umana e su questa via si giunge in età tarda a dire degli schiavi che essi giuridicamente non habent personam: significati questi che solo preludono alla posteriore elaborazione del concetto di personalità giuridica.

Capacitas e capax

Nemmeno si può ricondurre al concetto di capacità giuridica o a quello di capacità d’agire l’uso romano del sostantivo capacitas e dell’aggettivo capax: capacitas indica puramente la possibilità dell’acquisto mortis causa da parte dei soggetti non dichiarati a questo effetto incapaci da leggi speciali, quali in particolare le leggi matrimoniali augustee; capax è usato con più generico riferimento alla capacità ad esempio un credito, o di ricevere ad es. un pagamento, o ad indicare capacità fisiche o psichiche di un individuo.

Status

Maggior rilievo sembra avere il termine status in relazione al concetto odierno di capacità giuridica, sia pure con esclusivo riferimento alle persone fisiche; la dottrina romanistica dei secoli XVI, XVII, XVIII è andata elaborando la teoria della spettanza della piena capacità giuridica privatistica alle persone fisiche sulla base del possesso dei 3 status personali, libertatis, civitatis e familiae, ma in realtà si tratta di una costruzione che travisa i dati delle fonti. Status è infatti termine generico, usato anche a indicare la posizione giuridica del singolo individuo con riferimento all’appartenenza alla familia o alla civitas, o al godimento della libertà o di determinati diritti politici.

Capitis deminutio

Significato affine a quello di status viene ad assumere il termine caput, originariamente indicante la testa e derivatamene anche la persona, l’uomo, tanto libero quanto schiavo. Il caput, come individuo, è membro di organismi sociali quali la familia e la civitas; sicché capitis deminutio, originariamente potrebbe aver significato la perdita di un individuo da parte della familia come della civitas, benché oggi si propenda ad attribuire altra origine all’espressione; nell’uso classico essa si trova riferita all’individuo stesso e ha il valore di perdita, da parte sua, della posizione giuridica di membro della familia o della civitas, come anche della posizione giuridica di uomo libero, che è del resto presupposto necessario dello status di cittadino, per cui non è possibile perdere la libertà senza perdere la cittadinanza mentre è possibile il contrario. Si è così creata in età classica la tricotomia classica scolastica tra capitis deminutio maxima consistente nella perdita della libertà (e della cittadinanza), capitis deminutio media consistente nella perdita della sola cittadinanza, capitis deminutio minima consistente nella perdita dell’appartenenza ad una familia cui corrisponde l’ingresso in un’altra. Ma solo nel linguaggio bizantino il termine caput pare assumere un significato che adombra l’idea moderna di capacità giuridica, quando si dice dello schiavo che egli nullum caput habet.

Effettuata questa breve analisi terminologica e concettuale consideriamo ora come si atteggino nella realtà storica del diritto romano i fenomeni che noi oggi indichiamo con i concetti di capacità giuridica e d’agire.

Status civitatis

L’ordinamento giuridico che fa capo ab origine alla civitas romana secondo la concezione politica dello Stato-città è destinato a valere per i cittadini che ne sono membri attivi: in questo senso il ius civile è ius proprium civium Romanorum, diritto valido per i cittadini romani. Perciò lo status di civis è condizione richiesta, oltreché per il godimento dei diritti politici, anche per il godimento dei diritti civili: anche con l’impero lo status di civis continua ad essere determinante per il riconoscimento di capacità giuridica all’individuo, pur quando la cittadinanza non implica più appartenenza alla civitas come Stato-città tendendo a risolversi in una situazione di mera sudditanza di fronte all’autorità imperiale.

Status libertatis

A sua volta la condizione di uomo libero è presupposto necessario dello status di civis: lo schiavo è solo soggetto a sanzioni di carattere penale e viene solo tardi ad assumere una posizione personale attiva benché limitata specie in virtù della legislazione imperiale che ne tutela la dignità umana contro gli abusi del padrone.

Condizione di peregrinus

Ci sono, viceversa, persone libere che non godono dello status di civis: questi sono i peregrini cioè gli stranieri e i Latini. Di regola i non cittadini non potrebbero essere titolari di diritti riconosciuti dall’ordinamento romano e quindi non potrebbero porre in essere atti diretti all’acquisto di tali diritti: la capacità, giuridica e di agire, sarebbe pertanto negata loro per diritto romano, e riconosciuta solo per il diritto dell’ordinamento cui eventualmente appartengono. Tuttavia, ab antiquo, si è sentita l’esigenza di regolare i rapporti intercorrenti tra cittadini e non cittadini: a ciò si è ovviato, da un lato, con la possibilità di riconoscere al non cittadino il commercium che è capacità di concludere validi negozi inter vivos con persona cittadina, con specifico riferimento alla mancipatio e il conubium che è capacità di concludere giuste nozze con persona cittadina, dall’altro con il formarsi dello ius gentium complesso di norme giuridiche romane valide anche per i non cittadini in ordine al quale si riconosce a questi tanto la capacità di essere titolari di diritti quanto la capacità di porre in essere validi negozi giuridici.

Status familiare

Nell’ambito dell’appartenenza alla civitas, l’uomo libero appartiene anche, ab antiquo, oltreché al gruppo familiare gentilizio, a una familia, proprio iure dicta o in qualità di soggetto alla potestà del pater o in mancanza di ascendenti maschi in linea diretta in qualità di sui iuris. La piena capacità giuridica nel campo privatistico è all’origine riconosciuta solo al pater familias sui iuris: la donna cittadina sui iuris viene a questi parificata dalla giurisprudenza classica; la capacità giuridica patrimoniale risulta di regola negata per tutta l’età classica al filius (o filia) familias alieni iuris, e a questi gradualmente riconosciuta solo nel corso dell’evoluzione giuridica tarda, col disgregarsi della primitiva struttura della familia proprio iure dicta.

Condizione fisio-psichiche

Circa la capacità d’agire essa è riconosciuta ai soggetti, di regola, sulla base del substrato naturale, costituito dalla capacità fisio-psichica dei medesimi di intendere e di volere in relazione a determinati atti. Può pertanto dirsi il caso di un soggetto che abbia capacità giuridica, essendo libero, cittadino e sui iuris, ma non abbia capacità di agire, essendo infante o pazzo; o viceversa di un soggetto che abbia capacità di agire essendo dotato di capacità d’intendere o di volere ma non abbia capacità giuridica essendo schiavo.

Nascita e morte

Ovvio presupposto di fatto di qualsiasi capacità della persona umana è la sua esistenza racchiusa tra due momenti: uno iniziale, la nascita e uno finale, la morte.

Si ha nascita con il completo distacco dal seno materno del nuovo essere purché vivo e di forme umane. La nascita deve essere provata da chi ne abbia interesse. La prova che il neonato è vivo deve consistere secondo la tesi proculiana nel fatto che abbia emesso un vagito; secondo la tesi sabiniana che prevalse in un qualsiasi segno di vita come il movimento o la respirazione. Non si considera nato vivo l’aborto. Non si considera nato il monstrum, l’essere non avente forme umane.

Solo a determinati effetti, specie se favorevoli al nascituro, il diritto romano prende in considerazione il momento del concepimento, anziché quello della nascita quale momento d’inizio dell’esistenza, sempre che la nascita consegua. Così lo status del nato da giuste nozze è determinato dallo status del padre al momento del concepimento, mentre lo status del nato al di fuori da giuste nozze è determinato dallo status della madre al momento della nascita; già nella tarda età classica si ammette che, per determinare lo status del nascituro, si abbia a riguardo al momento a lui più favorevole tra quello del concepimento e quello della nascita: così il nato da schiava, e quindi fuori da giuste nozze, acquista lo status di libero se la madre è stata libera in un qualsiasi momento della gestazione.

Anche la morte deve essere provata da chi vi abbia interesse. Registrazioni pubbliche di dichiarazione di nascita (non invece di morte) si hanno a partire dall’età augustea, anzitutto per accertare il raggiungimento dei limiti di età fissati dalla Lex Aelia Sentia. La registrazione dei figli legittimi, e degli illegittimi a partire da Marco Aurelio, va fatta entro 30 gg dalla nascita e serve in generale a facilitare la prova dell’età e dello status dell’individuo. Registrazioni di nascita si hanno in provincia, oltreché al fine di accertamento di status anche a scopi fiscali.

Capacità intellettuale

La capacità intellettuale della persona, che è presupposto per il riconoscimento della capacità di agire, è condizionata al raggiungimento di una determinata età. La giurisprudenza romana è tuttavia orientata, sin da antico, all’accertamento, caso per caso, dello sviluppo, vuoi fisico vuoi psichico, dell’individuo, per riconoscergli una totale o parziale capacità intellettuale, e quindi di agire, mentre solo progressivamente si viene a sostituire questo accertamento con la determinazione di limiti generali di età.

Pubertà

Sin da antico il raggiungimento della piena capacità di agire è fatto coincidere con il raggiungimento della pubertà, cioè della capacità di generare. Per la donna si considera ormai a partire dall’età classica raggiunta la pubertà con il raggiungimento del dodicesimo anno di età. Per i maschi invece, di fronte all’opinione dei Sabiniani che richiedono ancora l’accertamento caso per caso tramite inspectio corporis, si afferma l’opinione dei Proculiani che considerano raggiunta l’età pubere con il raggiungimento del quattordicesimo anno di età, mentre è assai probabile che in età classica e sino a Giustiniano abbia prevalso una tesi intermedia per la quale si richiedono contemporaneamente entrambi i requisiti, accertamento tramite inspectio corporis e compimento del 14 anno di età.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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