Tutela giudiziaria del convenuto che non restituisce, contraria al deponente che non rimborsa le spese
Il sequestro si verifica quando c'è una controversia sull'appartenenza di una cosa che viene affidata a un terzo (acquisendo il possesso ad interdicta e non solo la detenzione) che la restituisce a chi risulta dominus. Quest'ultimo può richiederla con un'actio depositi sequestrataria.
Il deposito irregolare consiste nell'affidamento di denaro contante per essere custodito. Il denaro può essere utilizzato, ma deve essere restituito l'equivalente; ciò lo rende simile al mutuo, ma mentre nel mutuo è il mutuatario a richiedere il prestito, qui è il deponente che dà denaro perché venga custodito. Inoltre, essendo sanzionato dall'actio di bona fidei, sono validi i patti aggiunti.
Il comodato è un prestito d'uso caratterizzato da:
- Comodante che consegna una cosa mobile di cui
rimborserà spese e danni, nell'interesse del comodatario- comodatario ottiene detenzione e si impegna a restituire può incorrere in responsabilità per custodia. Anche qua actio comodati diretta (in factum o ex fide bona) per restituzione, contraria (in TUTELA GIUD. factum) per rimborso spese.
IL CONTRATTO DI PEGNO
Si instaura per effetto della datio pignoris, e vede i ruoli invertiti:
- oppignorante (debitore) consegna cosa (di cui rimborserà spese/danni) a garanzia di un debito
- creditore pignoratizio (acquisisce possessio ad interdicta) deve restituirla estinto il debito (divenendo lui debitore), non può usarla può incorrere in responsabilità per custodia.
In età classica si diffonde la pratica dello ius vendendi. Fu concessa actio pigneraticia diretta per restituzione dal pretore, contraria per spese/danni. TUTELA GIUD. Era un'azione in factum e in personam (¹ in rem - Serviana) che divenne di buona
fede con Giustiniano.LA FIDUCIA
Non era proprio un contratto, ma un "pactum fiduciae" a cui si ricorreva in origine per comodato, deposito, pegno; dove:
- fiduciante trasferisce la proprietà di solito di una res mancipi (con mancipatio/in iure cessio) però gli immobili non passava possesso, il fiduciante avrebbe riacquisito proprietà mediante usureceptio dopo 1y ("usucapione") che era evitabile lasciando la cosa in locazione al fiduciante.
- fiduciario restituisce a seconda della causa negoziale:
a. per estinzione debito (fiducia cum creditore) es. pegno
b. per richiesta (cum amico) es. deposito o comodato
Può incorrere in responsabilità per culpa.
Inizialmente già solo rompere la fides era grave, poi fu concessa actio fiduciae (di buona fede)
TUTELA GIUD. diretta infamante e volta a riacquisire proprietà o contraria (in alternativa a exceptio doli). Fu anche permesso al fiduciario cum creditore di vendere per
inadempimento (ius vendendi). 39I CONTRATTI VERBALILA STIPULATIO [negozio astratto]Presenta una struttura/forma essenziale tipica, ma ha avuto innumerevoli applicazioni poiché si èdimostrato un notevole correttivo alla tipicità dei contratti. Fondamentale era il consenso (e la presenza)delle parti espresso attraverso la pronuncia di certa verba , pena la(es. prometti di fare questo? Prometto)nullità:- l’interrogante chiede una prestazione- il promittente si impegna a compierla (risponde subito dopo alla domanda con stesso verbo) àunilateraleIl suo prototipo fu la sponsio (sul verbo spondeo) fruibile solo da cives, la stipulatio anche da peregrini. Tra lefigura di questo contratto possiamo analizzare:
- ADIECTUS = un terzo (che non poteva però agire contro debitore inadempiente) verso cui si potevaadempiere in alternativa allo stipulante, se l’interrogazione lo contemplava.
- ADSTIPULATOR = un secondo stipulante, incaricato
Compimento delle formalità in documenti scritti (instrumenta). L'imperatore Leone affermò poi che essa poteva compiersi con l'impiego di qualsiasi parola. Giustiniano esigeva un documento probatorio considerato invalido se le parti non erano presenti. La DOTIS DICTIO e PROMISSIO IURATA LIBERTI erano contratti verbali con verba pronunciati solo da Ø una parte (uno loquente) era quindi contratti unilaterali, ma il consenso dell'altra non poteva mancare. I CONTRATTI LETTERALI NOMEN TRANSSCRIPTICIUM L'obbligazione nasceva per il fatto di essere scritta; la trascrizione veniva fatta dal pater familias nei codex accepti et expensi (contabilità domestica) e poteva essere: - a re in personam = inseriva la somma dovuta nelle entrate e quella data al debitore nelle uscite, nasceva obbligatio litteris - a persona in personam = spostava il debito da un debitore a un altro delegato inserendo la somma dovuta nelle entrate e quella data nelle uscite
indicando il nome del delegatoAvveniva in questi casi una sorta di novazione.è 40N.B. Il debitore nei suoi codex accepti et expensi inserirà tutte le varie operazioni contrarie/simmetriche.Il creditore poteva ricorrere a condictio o actio certae creditatae pecuniae per restituzione.
I CONTRATTI CONSENSUALI BILATERALILA COMPRAVENDITALa funzione di compravendita, anticamente, era svolta dalla mancipatio; dal III sec. fu necessaria lamanifestazione del mero consenso. Venne chiamata “EMPTIO VENDITIO” e prevedeva (sia per cives che non):- venditore si obbliga a fare conseguire godimento della cosa non obbligato a trasferire proprietà,àma possesso (con traditio vacuae possessionis).- compratore si obbliga a dare un corrispettivo in denaro fare traditio delle monete con interessi inàcaso di ritardo (mora).Possiamo analizzare diversi punti:• CONSENSO = doveva essere manifesto e inscritto (per gli immobili erano necessari instrumentaprobatori).
C'era la possibilità di caparra (arrha) a prova di consenso che spesso veniva computata nel prezzo. Con Giustiniano saranno le parti a scegliere la forma (scrittura o oralità) e la caparra avrà funzione penitenziale: in caso di recessione verrà persa o riconsegnata per il doppio (se compratore). (se venditore)- OGGETTO (merx) = poteva essere sia una cosa corporale che non (es. eredità, usufrutto), ma anche una cosa futura "emptio rei speratae" (prezzo in base a quantità) o "emptio spei" (prezzo prestabilito).
- PREZZO = era sempre in denaro così da distinguere chi vendeva/comprava ed era concordato dalle parti (Diocleziano: non meno della metà del valore della cosa, sennò rescissione della vendita à venditore rimborsa o compratore paga differenza).
- PATTI AGGIUNTI = patti risolutivi con condizioni che sospendevano gli effetti della vendita: Patto commissorio se compratore
non paga entro termineào In diem addictio se venditore trova offerta miglioreào Pactum diplicentiae se a compratore non è di gradimento la cosaào C’era l’actio venditi (di buona fede) contro il compratore che doveva farsi carico del rischio eTUTELA GIUD.pagare il prezzo anche se la cosa periva; contro il venditore l’actio empti (di buona fede). Potevano palesarsidue situazioni:
- EVIZIONE = il venditore non doveva per forza essere proprietario della cosa, ma doveva però garantirne la disponibilità e che nessuno la rivendicasse al compratore; il venditore, dunque, si assume questo rischio con la stipulatio duplae. Tuttavia, la responsabilità per evizione imputata al venditore poteva essere esclusa con patto contrario.
- Quando in origine la compravendita si effettuava mediante mancipatio, il venditore avrebbe dovuto prestare auctoritas a difesa del compratore convenuto in seguito a
GIUD. Possiamo discernere tra:
- LOCATIO REI
- LOCATIO OPERIS
- LOCATIO OPERARUM
Il locatore deve consegnare e il locatore consegna una cosa al conduttore, su cui assicurare godimento della cosa al conduttore e sarà lui a dover pagare mercede (es. lavoro che lo paga e si assume il periculum. (inquilinus se fondi urbani/colonus se rustici)
Qui è il datore che paga mercede anche per trasporto o trasformazione di una res). Il conduttore può essere responsabile per custodia o detenzione.
Il conduttore può essere responsabile per cattiva esecuzione (imperitia). Il periculum era a lui quando il lavoratore non lavora per motivi non imputabili a lui.
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