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Linee di storia giuridica romana

L'età più antica fino alla metà del III secolo a.C.

La città-stato come punto iniziale dello sviluppo giuridico romano

I territorio e popolazione

Lo stato romano dei primi secoli è una città-stato costituita da un unico insediamento fortificato nel quale si svolgono tutte le attività politiche ed economiche. Grazie agli ambarvalia, una processione che si svolgeva nei campi attraversando in lungo e in largo l’intero territorio statale della comunità romana, è stato possibile affermare che alla comunità degli inizi apparteneva un territorio che poteva essere attraversato a piedi in non più di tre ore. Nel IV sec. A.C. Roma occupava circa 1500 Kmq e solo alla fine del III sec. A.C. assunse a poco a poco le dimensioni di uno stato grande.

La popolazione era di stirpe latina anche se è ormai provato che essa subì influssi da due civiltà culturalmente più avanzate: i greci e gli etruschi. Gli etruschi confinavano a sud con lo stato romano ed erano organizzati in numerose città-stato. Dal punto di vista culturale e politico avevano rielaborato le influenze greche secondo modelli originali che a loro volta avevano esteso a quasi tutta l’Italia. L’influenza etrusca su Roma si nota nel culto della triade capitolina (Iupiter, Giuno e Marte) nella consuetudine di predire l’esito delle imprese militari attraverso l’esame delle viscere di animali sacrificati ed anche nel diritto romano.

Per quanto riguarda l’influenza della civiltà greca su Roma, per molto tempo si è ritenuto che essa avesse agito direttamente sulla cultura romana. In realtà oggi tende a credere che ci sia stata la mediazione della civiltà etrusca.

II condizioni economiche e sociali

La Roma primitiva era una comunità di agricoltori: il possesso fondiario spettava esclusivamente a un numero ristretto di nobili (patricii) e che costituivano la forza dell’esercito romano in qualità di cavalieri (equites); il resto della popolazione era costituito dalla plebe. Secondo la Legge delle XII Tavole il matrimonio tra patrizi e plebei non era consentito (questo divieto fu abolito dalla Lex Canuleia nel 445 a.C.).

Una parte considerevole della plebe era costituita da contadini insediati sui terreni dei patrizi: in questo modo i contadini diventavano protetti (clientes) e dovevano fornire aiuto in guerra e nella vita politica in cambio di protezione.

La nobiltà patrizia era organizzata secondo gentes; i membri di una stessa gens avevano un nome comune (es. gens Iulia). Il predominio dei patrizi durò fino a quando la cavalleria rimase il fulcro dell’esercito romano ma, con l’introduzione dell’esercito politico il nucleo dell’esercito romano diventò la fanteria pesante costituita dai contadini benestanti. Questo cambiamento nell’organizzazione militare determinò anche un mutamento politico perché la plebe incominciò la lotta per l’equiparazione con le genti patrizie.

La schiavitù ebbe importanza solo nella tarda repubblica: il servo mangiava alla stessa tavola del padrone, era tutelato contro le lesioni personali, una volta manomesso (manomettere = affrancare uno schiavo. Dal latino manumittere, mandare libero dalla potestà del padrone) conservava obbligo di fedeltà verso il suo antico padrone ma non acquistava diritto di cittadinanza. A Roma anche lo straniero era privo di diritti e aveva perciò bisogno della protezione di un cittadino influente.

III Lo stato

1. Concezione dello stato

I Romani non avevano una concezione astratta dello stato ma esso era l’insieme di tutti i cittadini ed infatti lo stato veniva indicato con il nome della comunità Romana: Populus Romanus. Nei documenti ufficiali si citava anche il Senato (SPQR = senatus populusque romanus) per indicare l’enorme potere che esso aveva.

2. Le assemblee popolari

La comunità dei cittadini era l’organo supremo dello stato. Nell’assemblea del popolo (comitia) si votavano le leggi, si eleggevano i magistrati e si decideva la pace o la guerra. Durante l’età della repubblica la comunità era divisa in tre modi, il più antico era costituito dai comitia curiati, i cui membri erano divisi in trenta curie. I comizi curiati persero importanza nel corso dei secoli tanto che nell’età imperiale ebbero soltanto funzioni religiose.

La seconda forma di assemblea popolare erano i comitia centuriata: questa assemblea aveva un carattere politico ed era composta dalle centurie dell’esercito. Nei comizi centuriati venivano eletti i magistrati maggiori (consoli pretori censori), si votavano le leggi e si prendeva la decisione sulla pace o la guerra; infine, secondo un testo delle dodici tavole, questi comizi decidevano la vita o la morte del cittadino nei processi politici. La terza forma di assemblea dei cittadini romani erano i comitia tributa: i cittadini erano raggruppati secondo la loro appartenenza alle diverse circoscrizioni del territorio (tribus). I comizi tributi avevano un carattere esclusivamente civile.

3. La cittadinanza

Anticamente la cittadinanza veniva indicata col nome di quiris per indicare il membro della comunità che appartiene alla curia. Più di recente venne usata la parola civis per indicare il cittadino membro della leva, cioè dell’ordinamento centuriato. Cittadini si diventava per nascita da un matrimonio valido tra un romano e una romana o tra un romano e una straniera che avesse il diritto di contrarre matrimonio con un cittadino romano. Il cittadino doveva prestare il servizio militare nell’esercito ma non doveva versare imposte: se la comunità si trovava in ristrettezze economiche i cittadini dovevano versare un tributum che veniva poi rimborsato. I cittadini partecipavano all’attività legislativa.

4. La monarchia

Nell’età più antica al vertice della comunità c’era un re: egli doveva rappresentare la comunità di fronte agli dei e a lui spettavano la guida militare e politica dello stato. Al re successe il magistrato il quale mostrava la sua posizione di preminenza anche nell’aspetto esteriore: egli indossava una veste di porpora poteva sedere su un palco elevato nelle cerimonie ufficiali ed era preceduto dagli inservienti (lictores) che portavano in mano le scuri e i fasci di verghe. Le funzioni sacerdotali vennero affidate al rex sacrorum che non è altro che un nuovo modo per indicare l’antica monarchia.

5. Le magistrature repubblicane

Dopo la cacciata dell’ultimo re etrusco il comando militare e politico passò ai magistrati annuali (magistratus). Il nome più antico con cui venivano indicati è praetores: praetor indica colui che detiene il potere militare, comunque il pretore aveva anche un potere civile. Il pretore possedeva sia il potere coercitivo (coercitio) sia quello di pronuncia del diritto (iurisdictio) ed anche il comando militare (Imperium). Al campo il titolare dell’imperium aveva la facoltà di punire il cittadino indisciplinato anche con pene corporali; al contrario, all'interno della circoscrizione di Roma, il cittadino poteva invocare l’aiuto del popolo (provocatio ad populum) a meno che non fosse già stato proclamato colpevole in un regolare processo. Questo diritto di provocatio probabilmente sorse in seguito alle lotte della plebe e fu ufficialmente riconosciuto nel 300 a.C. dalla lex Valeria; la limitazione dell’imperium era anche simbolicamente testimoniata dal fatto che i littori, le guardie del pretore, non potevano entrare in città con le scuri ma solo con le fasce.

Bisogna inoltre ricordare che un limite al potere dell’imperium del magistrato era rappresentato dalla durata della carica, che non poteva superare l’anno, e dalla presenza del principio della collegialità dei poteri. I titolari di pari grado dell’imperium erano chiamati consules e a partire dalle Leges Liciniae Sextiae del 367 a.C. accanto ai consoli compare un terzo magistrato che è ormai il solo a portare l’antico nome di praetor. Egli si trovava un gradino più basso dei consoli e a lui spettava la iurisdictio.

Oltre a queste magistrature esistevano anche altre che avevano un potere limitato: essi possedevano un potere corrispondente alla loro sfera di attività ma non avevano il potere generale di comando. La più antica di queste magistrature era quella dei questori, istituita intorno alla metà del V sec. a.C.; più recenti erano le cariche degli edili curuli che, insieme agli edili plebei, svolgevano di polizia del mercato e delle strade. Infine un’altra carica specifica era quella dei censori eletti ogni cinque anni per 18 mesi con il compito di controllare e tenere al corrente la lista dei cittadini, di dare in appalto i lavori pubblici e concedere in affitto le terre statali. A partire dal III secolo furono eletti censori solo gli ex consoli e questa carica fu considerata il coronamento di una carriera brillante. Tutte queste cariche erano onorarie e coloro che le detenevano dovevano impegnarsi con spese personali per il bene comune.

6. Il Senato

Il terzo elemento della vita costituzionale romana era il consiglio degli anziani: il senatus. Le sue origini risalgono già all’epoca regia quando si trattava di un’assemblea di capi della nobiltà patrizia. Durante la repubblica si trasformò in un consiglio di ex magistrati, solo molti anni dopo si allargò agli ex consoli e pretori e dopo ancora agli edili, ai tribuni della plebe e, con Silla, ai questori. Nel senato si distinguevano varie classi: al primo posto erano gli ex consoli e poi tutti gli altri, inoltre la discussione era tenuta in genere dai membri più anziani e autorevoli.

7. L’esito politico delle lotte patrizio-plebee. Organi propri della plebe

All’inizio della Repubblica solo la nobiltà poteva avere un seggio in senato e ricoprire cariche di magistrature, ma con le lotte sociali del V e IV secolo a.C. i plebei riuscirono a conquistarsi l’accesso a queste cariche. Decisivo per il successo dei plebei fu il fatto che essi possedevano un’efficace organizzazione politica propria. I plebei riuscirono ad ottenere la carica di “tribuno della plebe” per difendere gli interessi della plebe contro i patrizi. I plebei prestavano un giuramento solenne (coniuratio, congiura) con il quale si impegnavano a vendicare con la morte qualsiasi offesa ai tribuni, assicurandone in questo modo l’inviolabilità. Compito dei tribuni della plebe era quello di prestare aiuto ad ogni singolo cittadino; la plebe si organizzava nel concilium plebis le cui deliberazioni divennero vincolanti per tutto il popolo, i tribuni potevano assistere alle sedute in senato e infine anche convocarlo.

Lo ius civile dell’età più antica

I La legge delle XII Tavole

Nella Legge delle XII Tavole i Romani videro il fondamento della loro vita giuridica. La Legge fu opera di una commissione di dieci uomini ai quali, per tutta la durata di questa attività, era stato trasferito il potere politico. Delle XII Tavole rimangono purtroppo solo dei frammenti e risulta difficile ricostruire quello che è andato perduto. Inoltre è possibile che alcune norme tradizionalmente attribuite alle XII tavole abbiano invece una origine più recente. Si sa per certo che già nella tarda Repubblica circolava una forma più ammodernata perché il testo originario, su tavole lignee, era andato perduto. Molto dibattuta è l’interpretazione giuridica che avviene anche attraverso il confronto con altri ordinamenti giuridici, specie greco e germanico.

II Il diritto delle XII Tavole

Le XII Tavole contenevano prescrizioni sul corso del procedimento giudiziario e su quei rami del diritto che oggi sono definiti come privato e penale. Non era invece regolata l’organizzazione politica né l’ordinamento giudiziario. Secondo la tradizione le XII Tavole dovevano proteggere l’uomo comune dai soprusi della nobiltà patrizia. Il testo è molto conciso e con una struttura abbastanza semplice, ma a volte, poiché il soggetto della frase non è sempre espresso, bisogna indovinare di volta in volta di chi si sta parlando, in base al contesto.

Le prime tre tavole riguardavano il diritto processuale; nelle altre si parlava di diritto ereditario e di famiglia e di rapporti con il vicinato. Poco invece si parla del traffico commerciale e di altri contratti costitutivi di obbligazioni. Nelle XII Tavole esisteva una forma durissima di contratto obbligatorio: quando il mutuatario riceveva il denaro, si trasferiva nel potere del creditore, se non fosse riuscito a restituire in tempo la somma cadeva in schiavitù per debiti.

Per quanto riguarda la collocazione storico culturale della legge, ci sono elementi arcaici mescolati con altri che anticipano il futuro: per esempio, per quei reati compiuti contro la comunità non era previsto un intervento punitivo dello stato e i familiari di chi veniva ucciso erano liberi di perseguire l’assassino. Tuttavia un’antica norma anteriore alle dodici tavole prevedeva che in caso di omicidio volontario, l’autore del fatto dovesse consegnare ai parenti dell’ucciso (gli agnati) un ariete. Questo ariete rappresentava simbolicamente il colpevole per cui veniva ucciso al suo posto. In caso contrario gli agnati potevano esercitare la loro vendetta sul colpevole ma se questi non era né flagrante, né confesso, essi potevano procedere solo dopo che la colpevolezza fosse stata accertata in giudizio. Colui che nonostante stesse esercitando il diritto di vendetta, uccideva senza che fosse stata pronunciata la sentenza, veniva considerato a sua volta un assassino. Se l’assassino fuggiva il magistrato proibiva con un decreto che gli venisse fornito acqua e fuoco: in questo modo si privava il fuggiasco di qualsiasi aiuto e non gli rimaneva altro che fuggire all’estero.

Per una serie di altri delitti le XII tavole prevedevano espressamente la pena di morte: il colpevole di incendio doloso doveva essere bruciato, il falso testimone doveva essere precipitato da una rupe ecc., in caso di furto, se il derubato coglieva il ladro in flagrante poteva ucciderlo altrimenti doveva chiamare aiuto per avere testimoni. In ogni caso poteva portare il ladro davanti al magistrato che lo trasferiva in suo potere. A questo punto il derubato poteva ucciderlo, venderlo come schiavo oppure riceverne in cambio un riscatto. Per quanto riguarda i delitti minori erano previste pene pecuniarie e questa pratica costituì il punto d’inizio del diritto penale privato dell’epoca tardo-repubblicana e dell’Impero. A partire dal II secolo a.C., al posto delle azioni per omicidio o per delitti gravi, comparvero delle pene che potevano essere intentate non solo dai familiari dell’ucciso ma anche dal cittadino comune in nome dello stato. Nacquero in questo modo il diritto penale e il diritto processuale che vennero compresi nello ius publicum.

Esistevano anche alcuni delitti particolari che potevano essere passibili di pena capitale: recitare formule magiche per non far germogliare un frutto, mormorare parole magiche a danno di un’altra persona. Infine, se qualcuno effettuava una perquisizione in casa d’altri, doveva entrare nudo con un piatto e una corda.

III Lo sviluppo del diritto dopo le XII Tavole

1. L’interpretazione delle dodici tavole

Le interpretazioni delle XII tavole erano affidate ai pontifices: l’esempio più noto è il formulario per la liberazione di un figlio dalla potestà del padre. Se il padre vendeva per tre volte il figlio per farlo lavorare in una casa estranea, perdeva la patria potestà su di lui.

2. Le leggi

Le leggi erano votate dai cittadini su proposta (rogatio) di un magistrato. Con la Lex Hortensia del 286 a.C., la maggior parte delle leggi fu votata nel concilium plebis su proposta dei tribuni. Le leggi votate fino alla fine della repubblica furono circa trenta ed alcune di esse ebbero un significato notevole come per esempio la lex Poetelia Papiria de nexis che eliminò la schiavitù per debiti, oppure la lex Aquileia de damno iniuria dato che sostituì le prescrizioni sul danneggiamento, con una nuova regolazione più generale e comprensiva.

L’età delle grandi conquiste e l’impero universale dalla metà del III sec a.C. alla metà del III sec. d.C.

Stato, economia e sviluppo sociale

I Città-stato e impero

Roma, dopo lo scontro con Cartagine e le conquiste in Oriente, era diventata l’unica dominatrice di tutta l’area mediterranea. Dal punto di vista giuridico questo gigantesco impero aveva una struttura molto complessa che si basava su un sistema di alleanze al cui centro c’era Roma. Le entità politiche potenzialmente pericolose venivano distrutte, ognuna delle comunità dipendenti aveva rapporti solo con Roma, i sudditi provvedevano alla cura dei loro affari interni conservando un’amministrazione autonoma e praticando la tolleranza religiosa.

1. L’Italia

Fino all’inizio del I sec. a.C. l’Italia era divisa in ager romanus che apparteneva direttamente allo stato romano, e socii che comprendeva i territori degli alleati. L’ager romanus si estendeva dalla Campania fino all’Etruria meridionale e verso nord attraversava tutta l’Italia centrale e arrivava fino all’adriatico. Agli inizi del II secolo a.C. fu annesso anche una parte del...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Sicari A..
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