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L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Competenti come giudici di prima istanza erano il praefectus urbi a Roma e a Costantinopoli, e i governatori (praesides) nelle province. Tutti costoro però potevano affidare il processo ad un giudice inferiore, la cui sentenza poteva essere impugnata mediante un appello al giudice che lo aveva delegato. Anche la sentenza del governatore era sempre appellabile ricorrendo al vicario o al praefectus pretorio. Le decisioni del vicario potevano poi essere ulteriormente impugnate dinanzi al tribunale imperiale, mentre quelle del praefectus pretorio erano inattaccabili perché egli amministrava la giustizia per conto dell'imperatore.

Nel processo civile le formule processuali erano state vietate; l'azione si doveva intentare per iscritto e si doveva indicare esattamente la pretesa che ne era l'oggetto (actio). Se il giudice ammetteva l'azione, il documento in cui era

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LINEE DI STORIA GIURIDICA ROMANA

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LINEE DI STORIA GIURIDICA ROMANA 10

LO SVILUPPO DEL DIRITTO TARDO IMPERIALE FINO A GIUSTINIANO

1. Il tramonto della giurisprudenza classica. La giurisprudenza classica incominciò

La giurisprudenza postclassica sembra comparire già verso la metà del III secolo d.C. Innanzitutto perché il diffondersi della pratica dei decreti imperiali durante i Severi aveva soffocato a poco a poco il libero esercizio dell'attività di consulenza da parte dei giuristi. Inoltre, anche se al giurista rimaneva ancora la posizione di funzionario, egli non era più considerato come un consigliere che trattava il sovrano da pari a pari, ma solo un docile strumento nelle mani del sovrano. Quindi, per circa duecento anni, quindi fino alla seconda metà del V secolo, la giurisprudenza sembra avvolta dalle tenebre: le notizie riguardanti la vita e l'attività dei giuristi sono piuttosto scarse e tutto ciò che possediamo della produzione letteraria della giurisprudenza postclassica è anonimo oppure si cela sotto il nome di autori del tardo periodo classico. Solo negli ultimi anni si è riusciti a suddividere la giurisprudenza postclassica in tre.

1. La giurisprudenza degli ultimi anni del III secolo e del periodo di Diocleziano/Costantino; periodo del diritto volgare che in occidente si manifesta attraverso l'esperienza giuridica dei regni germanici; rinascita del diritto classico nelle scuole giuridiche orientali del V secolo.

2. La giurisprudenza degli ultimi decenni del III secolo e dell'epoca Dioclezianeo-costantinea. Le scuole giuridiche di questo periodo erano ancora collegate con l'eredità letteraria dei classici: gli autori studiati erano Paolo e Ulpiano e si tendeva al dogmatismo, alle formulazioni agevoli e alle argomentazioni semplificate. La scienza scolastica di questo periodo produsse solo brevi argomentazioni semplificate: alcuni erano rifacimenti di manuali classici, altri erano compilazioni che derivavano da materiali classici. La maggior parte di queste opere circolavano con il nome di autori classici tanto che per molto tempo si sono ritenute opere autentiche di Paolo, Ulpiano o Gaio.

Testi che invece appartenevano al periodo postclassico. A questo gruppo appartengono le Regolae Ulpiani, che ci sono pervenute in forma frammentaria all'interno di un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Anche le Pauli sententiae furono composte con materiale del periodo postclassico.

Da questi compendi di carattere elementare vanno distinti dei florilegi di scritti classici e di costituzioni imperiali; in esse i brani vengono impiegati solo come citazioni e non per costruire un discorso unitario, indicando per ciascuno di essi il nome dell'autore e la fonte di provenienza. Oltre a due raccolte risalenti al periodo di Diocleziano, abbiamo altre due opere che contengono queste citazioni: la prima ci è pervenuta con il nome di Fragmenta Vaticana, perché conservata in forma frammentaria in un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Presumibilmente essa era destinata a sostituire nell'insegnamento gli originali classici.

Assai costosi e poco maneggevoli. A scopianaloghi serviva anche l'altra compilazione, nota con il nome di Collatio legum Mosaicarum et Romanarum; questa opera presenta un carattere molto particolare perché i testi tratti da Gaio, Ulpiano, Paolo e Modestino e dalla leggi imperiali, vengono messi a confronto con norme dellalegislazione mosaica per dimostrare la conformità del diritto romano alle prescrizioni della Bibbia.

3. Il dominio del diritto volgare. Nel corso del IV secolo il livello della giurisprudenza sembra abbassarsi rapidamente: le grandi opere tardo classiche sono quasi sconosciute e l'unica ad essere più o meno nota sono le Istituzioni di gaio, ma anche queste vennero considerate troppo minuziose e difficili e quindi vennero abbreviate e parafrasate. Anche la pratica si allontano dai principi classici: al posto del raffinato diritto classico subentrò un "diritto volgare" totalmente diverso: era svanita la distinzione tra possesso,

Proprietà e diritti reali su cosa altrui; la compravendita aveva perso il suo carattere di negozio obbligatorio ed era diventata un semplice modo d'acquisto della proprietà. Queste concezioni probabilmente erano già diffuse da tempo solo che adesso assumono una posizione di predominio nella vita giuridica. Nella letteratura giuridica postclassica troviamo forme di pensiero proprie del diritto volgare solo nelle opere occidentali del V secolo, nelle chiose alle Pauli Sententiae, chiose che furono inserite in forma abbreviata nel codice emanato per i suoi sudditi romani da Alarico II. Anche altre codificazioni dei regni romano-germanici affondano le loro radici in questa epoca tardo-romana.

La scienza scolastica orientale. Nella scienza scolastica della parte orientale dell'impero si ebbe invece un ritorno al diritto classico. Artefice principale di questo sviluppo fu la scuola giuridica di Berito (Beirut) in Libano. Questa città era sorta come colonia.

Di cittadini romani epertanto aveva vissuto secondo le regole del diritto romano. Gia verso il III secolo si poteva studiare diritto romano (una costituzione di Diocleziano aveva accolto la richiesta di alcuni giovani che si trovava sul posto per seguire gli studi giuridici, esentandoli dalle prestazioni a cui erano dovuti nelle loro terre d’origine) solo durante il V secolo si hanno notizie più precise riguardo alla scola di Berito: essa era una vera e propria facoltà giuridica, con un piano di studi fisso, suddiviso in corsi annuali e avente come oggetto lo studio delle costituzioni imperiali e della letteratura giuridica classica. L’insegnamento si basava direttamente sui testi classici e sulle raccolte delle costituzioni, il cui contenuto veniva esaminato e spiegato passo per passo. La produzione letteraria di questi maestri orientali era composta da commentari alle opere classiche e brevi indicazioni di contenuto.

(somme); notevole importanza dovette avere anche l'attività di raccolta di passi paralleli e di ricerca di spiegazione delle contraddizioni. Certamente, paragonata alla produzione classica l'erudizione di questi maestri orientali sembra piuttosto una cosa morta, tuttavia i giuristi di Beirut e Costantinopoli hanno il merito di aver ritrovato per primi la via verso lo studio dei classici.

5. L'opera della giurisprudenza postclassica. Anche se la giurisprudenza tardo-imperiale non ebbe mai un'autentica forza creativa, la sua attività secolare ha avuto per la storia del diritto una grande importanza. Tra il III e il IV sec. si facilitò la comprensione delle opere classiche per le generazioni posteriori. La completa degenerazione della tecnica giuridica classica nel diritto volgare decompose a tal punto il materiale del diritto classico, che esso fu pronto a fare da fertilizzante culturale per lo sviluppo del diritto germanico del primo medioevo. Infine

Il classicismo dei giuristi orientali del V sec. fece sì che l'opera dei classici non andasse perduta ma continuasse a far sentire i suoi effetti attraverso la codificazione di Giustiniano fino ai giorni nostri. Resta ancora dibattuto il problema della misura in cui i giuristi postclassici abbiano frammischiato al retaggio dei classici frammentazioni non romane. Quanto alla giurisprudenza del primo periodo post classico, il suo centro di gravitazione cadeva ancora in occidente.

II LA LEGISLAZIONE IMPERIALE TARDO-ROMANA.

Gli influssi stranieri sono chiaramente visibili nella legislazione tardo-imperiale. Gli imperatori emanano ora leggi anche in senso formale, anzi la loro legislazione è l'unica che il diritto tardo-imperiale conosca. Le grandi raccolte di costituzioni del tardo impero ci hanno conservato un'enorme quantità di leggi imperiali post-classiche, che tuttavia rappresenta solo una piccola parte del loro numero complessivo. Da Costantino in poi hanno una

Assoluta prevalenza le legesgenerales, ricche di audaci innovazioni. Tuttavia alcune parti del diritto privato, specialmente il diritto familiare hanno subito, grazie a queste leggi, numerose trasformazioni.

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LINEE DI STORIA GIURIDICA ROMANA

III LEGGI DELLE CITAZIONI E RACCOLTE DI COSTITUZIONI

Il diritto giurisprudenziale (ius) contenuto nella lettera giuridica classica e la legislazione imperiale (leges) costituivano l'ordinamento giuridico del periodo postclassico, in realtà, però, per la maggior parte dei giuristi e per gli avvocati, questi due ordini di fonti erano quasi inaccessibili. Inoltre, oltre a queste difficoltà che si sovrapponevano al loro impiego, c'era anche il fatto che nessuno era in grado di dominare questa enorme massa di fonti. Comunque sia il contenuto delle opere dei giuristi classici era diritto vigente e poteva essere in qualsiasi momento applicato nei processi. Secondo un'usanza che fu sempre più diffusa nel

to aveva il compito di presentare al giudice le norme giuridiche che fossero favorevoli alla parte da lui rappresentata.
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Publisher
A.A. 2012-2013
43 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Sicari A..