Premessa
Secondo il racconto tradizionale, Roma avrebbe avuto origine intorno all'VIII sec. a.C. da un insediamento coloniale promosso dalla vicina Albalonga. Sulla città così fondata, caratterizzata da istituzioni quali un capo unico vitalizio, un consiglio di anziani e un'assemblea; da una originaria bipartizione degli abitanti in un'aristocrazia dominante di patrizi e in una classe subordinata di plebei.
La comunità primitiva
Solo alla fine del VII sec. a.C. compaiono i primi segni della presenza di una comunità che tende ad organizzarsi secondo criteri corrispondenti a quelli di una città-stato, ossia una comunità nella quale è presente uno spazio politico, ossia un luogo individuato destinato alle funzioni politico-giudiziarie, il comitium, accompagnato da elementi di un’organizzazione caratterizzata da stabili relazioni sociali, istituzionali e religiose, curia.
Da ciò si è supposto che la più antica storia di Roma sia caratterizzata dal passaggio da un sistema organizzativo preurbano fondato su cioè aggregati rurali privi di un centro, ad un sistema urbano, caratterizzato da un processo di aggregazione culminato nella formazione di una città. È da tale momento che è possibile tracciare la storia delle istituzioni e dell’ordinamento di tale comunità.
È a partire dal VII sec. a.C. che Roma si presenta come un aggregato che tende a configurarsi come città-stato, una comunità (civitas) fatta di gruppi iure sociati, sottoposti cioè ad un ordinamento che ne regola la convivenza politica, che si caratterizza per il fatto di riconoscere ai suoi appartenenti liberi di sesso maschile una condizione che li rende idonei a scegliersi un capo e ad essere guerrieri e proprietari.
Il territorio di Roma appare caratterizzato dalla sua distribuzione in due parti. Una prima parte, delimitata da uno spazio di confine segnato da riti, particolari e caratterizzato dalla presenza di mura e che i romani chiameranno pomerium, è sottratta alla possibilità di abitarlo e ararlo, costituente il luogo destinato a sede della comunità, alle attività politiche e di culto pubblico. Una seconda parte è costituita da un contado, di indefinita estensione considerato destinato ad assicurare alla comunità, attraverso le attività agricole e pastorali, i fondamentali mezzi di sussistenza.
Gli abitanti di Roma si distinguevano in patricii e plebei. Solo i primi, discendenti di coloro che erano stati membri del senato allorché la città era stata fondata, erano organizzati in gentes, aggregazioni cioè caratterizzate da un vincolo di solidarietà che lega tra loro più gruppi familiari aventi divinità, culti e costumi comuni, e dal reciproco diritto di succedersi, in mancanza di possibile successione intrafamiliare. Solo ai patrizi è inoltre consentito sedere in senato, di rivestire cariche pubbliche e sacerdozi e di occupare l’ager publicus.
I plebei, la moltitudo costituita da tutti gli altri appartenenti alla città, hanno piena capacità giuridica di diritto privato e sono ammessi al godimento di diritti pubblici rilevanti, come la partecipazione ai comitia e alle attività militari. Ad essi è poi consentito legarsi ai patrizi attraverso lo speciale vincolo di clientela e conseguire la possibilità di sub-occupare l’ager publicus per concessione del patronus patrizio cui si sono legati. La clientela comportava una serie di diritti e doveri reciproci, tra cui il dovere del patronus di istruire, consigliare ed assistere, anche in giudizio, il cliens, e il corrispettivo dovere del cliente di riscattare il patronus prigioniero e il reciproco dovere di non accusarsi.
Per quanto riguarda le attività economiche, i patrizi si caratterizzavano per essere dediti all’agricoltura e all’allevamento del bestiame, mentre i plebei per essere dediti alle attività di trasformazione dei prodotti e al loro commercio.
Le curiae
L’unità organizzativa elementare fu la curia, che indicava la riunione degli uomini (viri, uomini cioè atti alle armi) legati ad una o più gentes nel corso della quale si discutevano i problemi comuni e si compivano le cerimonie religioso sacrali. Le curiae divennero la struttura politico-amministrativa di base della civitas. La curiae, ciascuna con un proprio luogo stabile di riunione, con propria denominazione e proprio capo (curio), erano in numero di 30. Tale numero discendeva dall’adozione di uno schema organizzativo a base ternaria e si coordinava con la tradizione di una popolazione già distinta in tre gruppi (tribus):
- I Ramnes, antichi seguaci del latino Romolo;
- I Tities, antichi seguaci del sabino Tito Tazio;
- I Luceres, che discendevano dal ceppo etrusco.
Da ogni curia venivano levati 100 uomini in modo da assicurare la formazione dell’esercito, all’epoca costituito appunto per la fanteria della legione di 3000 uomini.
Le assemblee politiche
La prima forma di assemblea politica era costituita dal comitium, costituita da cives che si radunavano convocati in un apposito luogo delimitato del foro detto comitium. La tradizione attribuisce a tale assemblea funzioni costituzionali. Così i comitia curiata avrebbero votato proposte ad essi sottoposte che sarebbero diventate leges, eletto il capo politico e gli ausiliari. I comitia erano convocati per disposizione del rex; la riunione, preceduta dalla presa degli auspicia cioè dall’interrogazione della volontà divina, poteva aversi solo se questi risultavano favorevoli ed era presieduta dal rex. Il voto si esprimeva per curiae ed era comunicato dal lictor, il messo del curio.
Dai comitia curiata si distinguono i comitia calata. Si trattava di riunioni convocate per assistere a particolari atti rituali e alle quali interveniva il collegio pontificale, e per i quali il populus veniva regolarmente convocato.
Il senato
Alla primitiva costituzione della città appartiene il consesso dei patres denominato senatus. Senatori sarebbero stati i patres delle gentes confluite nella città-stato. Quanto alla composizione la tradizione non offre dati uniformi; tuttavia secondo una versione i senatori sarebbero stati creati in numero di 100 da Romolo, duplicati in seguito alla fusione latino-sabina ed elevati a 300 da Tarquinio Prisco. Secondo un’altra versione, alla morte di Romolo sarebbero stati 150; per cui si è affermata la convinzione che i senatori non fossero in numero fisso in quanto erano tali coloro che ne avevano i requisiti: il numero era allora variabile. È però sicuro che a partire dalla Monarchia di Tarquinio Prisco il numero dei senatori diventa fisso, ossia 300.
È probabile tuttavia che si sia presto distinta la posizione di coloro che erano patres di antica origine da quella di coloro che erano di più recente ammissione. Solo ai primi sarebbero state riservate alcune delle più importanti funzioni senatorie, quali l’interregnum e l’auctoritas. La prima consisteva nella costituzione, in caso di vacanza della suprema carica, di un collegio di 10 senatori, uno dei quali veniva investito, di 5 giorni in 5 giorni, delle insegne del comando quale interrex. L’interregnum cessava quando l’interrex di turno avesse ritenuto maturo il momento di convocare i comitia perché si pronunciassero su un candidato. La seconda funzione consisteva nell'approvazione delle deliberazioni comiziali. In ogni caso al senato è attribuita la funzione di rilasciare pareri su tutte le materie sulle quali il rex ritenesse di acquisire l’opinione dei patres.
Il rex
Il rex è il capo religioso, politico e militare della città, eletto con la partecipazione del popolo e del senato e investito dei suoi poteri a vita. La scelta del rex non presupponeva l’appartenenza alla città. Rex può divenire chiunque, anche uno straniero. La creatio del rex ed il conferimento a lui dei pieni poteri seguiva una certa procedura; l’apertura dell’interregnum; la convocazione, nel momento in cui l’interrex lo ritenesse opportuno, dei comitia; l’approvazione comiziale del candidato con successiva ratifica senatoria della deliberazione; l’inauguratio, ossia la solenne consultazione degli dei, del rex eletto; il conferimento al medesimo della facoltà di esercitare l’imperium attraverso una apposita deliberazione dei comitia curiata de imperio.
Funzioni religiose
Il rex è il sommo sacerdote, interprete della volontà divina, custode della vita religiosa della comunità, che cura con l’ausilio dei collegi sacerdotali. Di tali collegi il più importante è quello dei pontifices, costituito da 5 membri presieduti dal pontefice massimo nominato dal rex. Ai pontefici spetta preservare le tradizioni religiose e difendere la pax deorum, ossia le buone relazioni tra la città e le sue divinità, attraverso il controllo dei riti, dei culti e di tutte le attività pubbliche e private che avessero connessione con i sacra, comprese le attività giuridiche, per la necessità che il ius non contrastasse con il fas, ossia la volontà divina rivelata attraverso i signa. In tale ambito l’autorità dei pontefici non incontra limiti nell’autorità di alcuno, così anche il rex formalmente di rango più elevato rispetto al pontefice massimo, dovesse sostanzialmente subire le direttive del collegio pontificale.
Notevole importanza rivestiva poi il collegio degli augures, costituito da 3 sacerdoti, depositari della scienza degli auspicia e degli auguria, ossia delle regole e dei riti collegati che presiedevano alle indagini rivolte a conoscere la volontà degli dei. Tuttavia trarre gli auspicia spettava a chi era investito del supremo potere politico, quindi al rex, ma le norme che li disciplinavano erano indicate dagli auguri, che pertanto, nella sfera di loro competenza, avevano una posizione analoga a quella dei pontefici, per cui si imponevano anche al rex, il quale peraltro non poteva esercitare l’imperium se non dopo l’inauguratio.
Ai Feziali spettava poi la cura religiosa degli atti che instauravano relazioni internazionali, quali la dichiarazione di guerra, i trattati di pace.
Altri collegi sacerdotali
- I Flamini, il cui compito era quello di mantenere aperto il rapporto tra gli uomini e alcune sfere del divino;
- Le Vestali, cui spettava di mantenere viva la fiamma di Vesta;
- I Salii, ai quali spettava di provvedere alle feste che celebravano i passaggi stagionali dalla pace alla guerra;
- I Fratres Arvales, cui spettava di assicurare i culti rivolti a proteggere i campi coltivati;
Funzioni politiche
Il rex è il capo politico della città. A lui spettano i poteri di indirizzo e di organizzazione della vita della comunità, potere che esercita facendosi approvare le relative proposte (leges regiae). A lui spetta di esercitare, attraverso i suoi subordinati, i poteri di polizia (c.d. coercitio) necessari per mantenere ordinata la vita cittadina; può, dunque, ordinare l’arresto e la fustigazione, irrogare multe. A lui spetta esigere le prestazioni personali e monetarie necessarie per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività pubbliche. Il rex presiede i processi privati e cura la repressione dei crimina. Esso, nell’esercizio di tali funzioni è coadiuvato da un praefectus urbi, che il rex nominava quando doveva assentarsi dalla città perché si potesse rendere giustizia e provvedere agli imprevisti; dai duoviri perduellionis e dai quaestores parricidii incaricati di attività connesse alla repressione criminale.
Funzioni militari
Il rex è il supremo capo militare, i cui poteri esercita in virtù dell’imperium, ossia della facoltà di rivolgere ordini non sottoponibili ad alcun controllo e ai quali i destinatari non possono sottrarsi. Ausiliari sono i comandanti delle singole unità in cui è organizzato l’esercito.
Le relazioni internazionali
Sin dai primi secoli dell’ultimo millennio a.C. Roma è membro di una lega latina che vede associate popolazioni con le quali ha in comune lingua, convinzioni religiose e costumanza varie, e con le quali intrattiene relazioni pacifiche. L’appartenenza a tale lega non limitava la sovranità degli aderenti, né quanto ai loro ordinamenti interni, né quanto al loro diritto di guerra e di pace con popolazioni non confederate. Essa prevede una assemblea annuale nella quale convengono i princeps delle diverse comunità, ed ha lo scopo di preservare l’unità di culto tra gli aderenti e di favorire una loro politica tendenzialmente unitaria verso l’esterno. La presidenza di essa, in un primo momento spettata ad Albalonga, fu affidata a Roma che divenne la comunità-guida dei popoli latini.
Ciò tuttavia non esclude che Roma potesse avere rapporti anche con comunità diverse definite hostes (straniere) con le quali intratteneva rapporti commerciali e pacifici ma anche relazioni di guerra. La dichiarazione di guerra era affidata ad alcuni membri del collegio dei Feriali che si recavano sul confine nemico per compiere i gesti e rendere le dichiarazioni rituali. Si accoglie poi il principio antico secondo cui i prigionieri da iustum bellum divengono schiavi di chi li cattura.
L’ordinamento giuridico
La vita della comunità è ordinata secondo regole che derivano la loro legittimazione dall’essere state o autoritativamente poste dagli organi ai quali ciò è demandato, ed è il caso delle leges, o individuate da ristretti gruppi di competenti attraverso l’osservazione dei mores, ossia dei comportamenti tradizionali consolidati dalla loro sperimentata efficacia.
Dunque, leges e mores costituiscono la fonte di ciò che i romani considerano ius, ossia il complesso delle regole che la comunità osserva per ordinarsi e regolare i rapporti intersoggettivi. E poiché tali regole non devono comunque turbare la pax deorum, esse non devono essere in contrasto con la volontà divina quale si manifesta a coloro che hanno le necessarie cognizioni per intenderla; per cui è necessario che esse siano enunciate o attraverso strumenti che presuppongono nel loro iter formativo la consultazione degli dei, o da coloro la cui competenza in materia è conseguenza della competenza religiosa loro riconosciuta.
Il ius si caratterizza per alcuni connotati esteriori e di principio. In primo luogo tutte le attività che esso regola sono dominate dal rigore delle forme; per cui se si vuole che esse siano efficaci devono compiersi attraverso comportamenti definiti nei gesti e nelle parole e ciò perché dovendo essere riconoscibili e memorizzabili, devono essere compiute coerentemente con il sistema di comunicazione sociale improntato quasi esclusivamente alla oralità e visività. Così come rigidamente formale è l’enunciazione del ius, sia che si realizzi attraverso leges, sia che si manifesti attraverso il responsum dei competenti consultati dagli interessati.
Il ius è poi improntato ad alcuni valori-cardine:
- Competenza che deriva dall’esperienza: organo regolatore supremo dell’azione politica è il consesso dei patres, di coloro cioè che, per anzianità e tradizioni familiari, hanno consuetudine con gli affari pubblici. Senza la loro auctoritas nessuna attività comiziale è rilevante, ed è inoltre regola che su ogni questione di governo essi siano consultati.
- Il principio secondo cui ogni relazione debba svolgersi secondo i principi della fides, ossia la lealtà, il rispetto per la parola data, sicurezza che viene dal sapere che gli altri si comporteranno come è lecito. Si espone il contenuto di uno specifico impegno a conseguenze sfavorevoli varie, che nei casi più gravi giungono alla esclusione dalla comunità.
- Il tradizionalismo; l’ordinamento giuridico deve assecondare e conservare l’ordinamento sociale tramandatosi.
Il ius che governa la società romana non tende a superare ma a regolare le diversità tra gli uomini costituitesi socialmente nel tempo, ad esempio tra patrizi e plebei, o espresse dalla natura, ad esempio tra uomini e donne, o conseguenza delle loro diverse abilità, tra ricchi e meno ricchi. Dell’ordinamento amministrativo può soltanto desumersi una rudimentale disciplina delle entrate pubbliche alimentate dal bottino di guerra. Per quanto riguarda i contenuti dell’ordinamento criminale, vi sono una serie di comportamenti che compromettendo la pax deorum devono essere repressi e sanzionati. Tali sono la violazione di uno dei principi giuridici fondamentali della comunità organizzata (perduellio); l’uccisione di un uomo libero, il parricidium; violazione della fides da parte del patrono; la vendita della moglie; le turbative più gravi del dominium, il furtum commesso da schiavi. In relazione alla sua gravità, lo scelus può essere espiabile o inexpiabile; mentre nel primo caso sarà sufficiente un sacrificio riparatorio (un piaculum), nel secondo caso è necessaria la esclusione dalla protezione cittadina del responsabile, ossia esso diviene hostis, per cui la sua eventuale uccisione non sarà punita.
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