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Istituzioni politiche tra il V e il II sec.

I due secoli che intercorrono tra la fine del regnum e il superamento del conflitto patrizio-plebeo, sono caratterizzati dal succedersi di guerre e conflitti tra Roma e i suoi vicini. Tutto il V sec vede Roma impegnata contro Equi e Volsci. Il IV sec si apre con l'invasione gallica e la ripresa delle ostilità contro Roma da parte dei Volsci e dal tentativo degli alleati Latini di sottrarsi all'egemonia di Roma.

Nel 326 si apre il conflitto con i Sanniti che si chiuderà solo nel 290, e nel 280 Roma è impegnata nella guerra con Taranto. Con le guerre Roma moltiplica il proprio territorio e conquista anche il controllo di mercati sempre più vasti.

Alla fine del processo espansivo il territorio di Roma è passato dai poco più di 800 kmq ai circa 5300 kmq e la popolazione è cresciuta dai 30/50 mila unità complessive ai circa 150 mila cittadini maschi adulti.

Le guerre vittoriose erano inoltre...

state accompagnate dalla fondazione di numerose comunità fondate a scopo militare, oltre che da una rete di coloniae e trattati che avevano legato a Roma numerose città italiane. Dal punto di vista giuridico istituzionale Roma conservò la distinzione tra l’urbs e l’ager Romanus; istituzionale, l’ager subì una riorganizzazione. Il numero delle tribus si fissò nel 241 in quello di 35. L’ager espandendosi, non fu più luogo di residenza di cives e di plebs, ma il luogo in cui erano alloggiate gentes familiae, intere comunità di tipo cittadino che o avevano perduto l’autonomia politica e erano state incorporate nel territorio romano (municipia) o erano state appositamente fondate a scopo militare (coloniae). La condizione degli abitanti si differenziava a secondo che fossero liberi o schiavi, o altra condizione. Tra i cives (che fossero tali per nascita oper liberazione dei cittadini, in modo appropriato, dalla schiavitù. Si riconosceva se una persona era patrizia o plebea; ingenua (nata libera) o liberta, solo ai primi era consentito ricoprire cariche pubbliche e sacerdozi; uomini o donne, poiché le donne erano escluse da ogni attività pubblica. A tutti spettava comunque la protezione nel campo criminale. Il senato. Dopo la fine del regno, il senato assume un ruolo centrale nel sistema. È composto da 300 membri e comprende sia esponenti del patriziato, ai quali spetta la denominazione di patres, sia soggetti di estrazione plebea. La loro elezione è effettuata dai censori a seguito del plebiscito lectio Ovinium. Il senato, convocato da chi ne aveva il potere, doveva riunirsi in un luogo inaugurato (templum) a porte aperte. I lavori erano presieduti dal magistrato convocante, a cui spettava avanzare e illustrare proposte; dovevano terminare al tramonto e il loro mancato completamento entro tale tempo determinavaaggiornamento della seduta. Per i senatori parteciparvi era un dovere sanzionato dalla facoltà per il convocante di multare gli assenti ingiustificati. Esaurita la discussione si procedeva alla votazione che avveniva per (favorevoli e contrari si disponevano ai lati del presidente che stava al centro dell'aula). Al senato spetta l'alta direzione della res publica, che esercita soprattutto tramite l'istituto del consultum, che rilascia su ogni questione della quale venga investito. Il consultum, inizialmente espresso oralmente, è un parere rilasciato al magistrato, il quale, almeno in linea di principio, conservava una autonomia di azione; tuttavia, l'indiscussa autorevolezza del senato rendeva praticamente impossibile che il magistrato non vi si conformasse. A mezzo di esso, dunque, il senato ispirava l'azione politica, interna e internazionale, della res publica. Al senato spetta poi l'auctoritas e l'interregnum. L'auctoritas

continuò ad essere l'approvazione che il senato dava alle decisioni comiziali, ma si trasformò poi in una autorizzazione a presentare ai comizi le proposte, su cui essi, i comizi, dovevano esprimersi.

L'interregnum era lo strumento costituzionale con il quale si provvedeva, in caso di vacanza della suprema carica, alla convocazione dei elettorali; si faceva comunque ricorso a tale strumento solo in caso di contestuale venir meno di tutti i magistrati supremi.

La carica senatoriale era vitalizia e comportava il diritto ad alcuni segni distintivi, ossia una tunica attraversata da una larga lista verticale di porpora, una particolare calzatura rossa e l'anello d'oro.

Le magistrature.

I poteri che erano stati del furono trasferiti, con l'instaurazione del nuovo regime, a capi temporanei che si denominarono come la funzione di magistratus, ossia la magistratura. Alla magistratura suprema si aggiunsero nuove magistrature cui fu attribuita

Unaspecifica competenza costituzionale. La prima ad affiancarsi al consolato fu laquestura cui seguirono la censura, pretura ed edilità curule. Ad esse si aggiunseropoi figure minori come i tresviri capitales, i decemviri stlitibus iudicandis, ipraefecti Capuam Cumas. A queste magistrature, che la dottrina chiama ordinarieperché elette annualmente, si aggiunsero magistrature straordinarie cui si facevaricorso senza alcuna regolarità.

Erano magistrati ordinari:

  • I consules, che hanno il compito dell’indirizzo politico della res publica,esercitavano attraverso l’iniziativa legislativa e la provocazione dei senatus consulta. Ad essi spettano in via esclusiva tutte le competenze che non siano state specificamente attribuite ad altri magistrati, nonché, in concorso con gli altri titolari, tutte le altre competenze magistratuali. Le loro competenze sono praticamente illimitate.
  • I quaestores, cui era affidata la cura e la sorveglianza della cassa dello stato.
Essi, , dapprima in numero di 2 divennero poi 4 con il compito di assistere i consoli nelle funzioni militari. Ulteriori 4 questori, c.d. poi istituiti e preposti alla classici 21vigilanza sulle coste e all'allestimento della flotta. Più avanti il numero aumento ancora fino a divenire di 20. Ai ogni 5 anni, spettavano le operazioni di censimento; il controllo , dei costumi dei cittadini, che potevano sfociare in una nota di riprovazione e in eventuali provvedimenti sfavorevoli, quali l'esclusione dal senato; il regolamento delle entrate e delle spese pubbliche, delle quali provvedevano all'appalto. Le attività dei censori si concludevano con la cerimonia del quel ritolustrum, religioso con valore purificatorio dal quale derivava la tutta la loro confirmatio attività. Al poteri militari e la il compito di sovrintendere , all'amministrazione della giustizia. Agli altri che loaffiancarono nel corso degli anni, furono affidati ai praetors, il governatorato dei territori extra-italici. La iurisdictio inter peregrinos. L'edilità curule fu una magistratura con funzioni di polizia urbana, sovrintendenza all'approvvigionamento e polizia dei mercati, organizzazione delle feste pubbliche. Ad essi spettava inoltre poteri di coercitivo iurisdictio e la relativamente alle liti che insorgevano tra privati nelle materie di loro competenza. I caratteri delle magistrature ordinarie erano: - elettività: competenti a votarne i titolari erano i comitia che si esprimevano per centurie sotto la presidenza di un console, quando si dovevano eleggere i magistrati maggiori, ovvero sotto la presidenza di un pretore quando si dovevano eleggere magistrati minori. - temporaneità: le singole magistrature erano temporanee; la norma era l'annualità; per i censori eletti ogni 5 anni valeva un principio diverso: restavano in carica per il tempo necessario ad

espletare le loro funzioni, in ogni caso non oltre i 18 mesi.

22- onorarietà: tutte le magistrature erano per cui non comportavano Honorariae, compensi per i titolari;

- pluralità di titolari: in alcuni casi si esigeva il principio della collegialità, nel senso che ciascuno era considerato come unico titolare che pertanto poteva compiere qualunque atto di esercizio e chiunque poteva opporsi a tale atto mediante l'intercessio.

Competenti a votare i titolari delle magistrature erano i che si esprimevano comitia, per centurie, sotto la presidenza di un console quando si dovevano eleggere magistrati c.d. maggiori e, per tribù, sotto la presidenza di un pretore quando si dovevano eleggere magistrati c.d. minori.

I poteri delle magistrature ordinarie.

Il principio generale è che nessun magistrato ordinario possa operare fuori dal controllo degli altri magistrati; ciò può comportare un conflitto per dirimere il quale l'ordinamento prevede una

serie di criteri:
- Tutti i magistrati curuli (consoli, pretori, censori, edili) hanno ossia laius edicendi, facoltà di fare comunicazioni ai aventi valore di ordinanza ed efficaci solo percivesla durata della carica magistratuale. Nella tarda repubblica la facoltà di edicerevenne riconosciuta anche ai governatori delle province.
- Ad alcuni magistrati, consoli, pretori, edili, questori, competono poteri di coercitio, di infliggere cioè sanzioni a tutti coloro che si sottraggono ai loro ordini, ne impediscano l’esercizio delle funzioni ovvero trasgrediscano disposizioni sulla cui viggenza debbano vigilare in ragione della loro competenza.
Nei confronti della magistratuale diretta ad una sanzione capitale, alla coercitio o a una multa superiore ad un certo ammontare, spetta ai laverberatio, cives ossia la facoltà di chiedere che si proceda alla istruzione di provocatio ad populum, un regolare processo comiziale.
- Fra i magistrati ordinari, solo ai consoli e
pretori è riconosciuta la facoltà di convocare e presiedere il senato e i comitia.
Consoli e Pretori hanno pari facoltà di avanzare e di chiedere che i comitia deliberino nel modo che essi ritengono sollecitare.
Spetta ai consoli la convocazione dei per l'elezione dei magistrati comitia centuriata c.d. maggiori e ai pretori la convocazione dei per l'elezione degli altri magistrati comitia tributa.
In età repubblicana avanzata venne riconosciuto ai tribuni un ius senatus habendi, ossia la facoltà di chiamare il senato a pronunciarsi su una loro richiesta.
Ai consoli e pretori è riconosciuto l'imperium, ossia la facoltà di rivolgere ordini, principalmente in campo militare, ai quali non è consentito in alcun modo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
111 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Masi Doria Carla.